CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EZ ER NI DO nato il [...] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 6 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 12/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19.2.2025 la Corte d'appello di Trento, in riforma della sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto RT PE EL ED e GA LE colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen. condannandoli alla pena di anni due di reclusione ed Euro 140,00 di multa, ha assolto GA LE dal reato a lei ascritto per non aver commesso il fatto ed ha rideterminato la pena nei riguardi di RT PE EL ED in anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 94,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza RT PE EL ED, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 152, 162 ter, 624, 625, 110 cod.pen. nonché la motivazione illogica ed assente. Si assume che il giudice d'appello ig erroneamente ritenuto procedibile il reato pur essendo in atti la remissione della querela e l'integrale risarcimento del danno ed essendo stata la questione devoluta con l'appello e riportata nelle conclusioni scritte, trattandosi peraltro di questione rilevabile d'ufficio. Si precisa che la remissione di querela é avvenuta in data 27.2.2023 ed é stata depositata in cancelleria il 28.2.2023; nella stessa si dà atto altresì dell'avvenuto risarcimento del danno ai fini dell'art. 162 ter cod.pen. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. la nullità della sentenza per non aver convocato gli imputati all'udienza di revoca della messa alla prova. Si ritiene inoltre che detta nullità a regime intermedio possa essere sollevata fino al grado successivo e comunque nei motivi di appello. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato. La Corte territoriale, non ha invero esaminato la questione dell'h -r-n_prof.t52}ibilita ellzioje —Renalel, per intervenuta remissione di querela ed avvenuto risarcimento del danno a favore della persona offesa, pur essendo stata la questione devoluta con l'atto di appello. 2 L'atto di remissione di querela allegato in copia all'odierno ricorso presenta una data incongrua (27 febbraio 2027), né risulta chiaro dinnanzi a chi sia stata presentata, dovendo tali profili essere quindi accertati dal giudice del rinvio. 2. Il secondo motivo è infondato. Occorre rilevare che il comma 2 dell'art. 464 octies cod. proc. pen. stabilisce che, ai fini di cui al primo comma dello stesso articolo, il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'art. 127 cod. pen, per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. In riferimento al disposto del predetto comma 2, questa Corte, con argomentazioni in questa sede condivise, ha rilevato che il giudice può procedere alla revoca dell'ordinanza di messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., previo avviso alle medesime parti. Sicché non è possibile procedere alla revoca de plano (Sez. 5, n. 57506 del 24.11.2017, Rv. 271875 - 01), ovvero all'esito di una udienza fissata ma per una diversa finalità, senza che sia preceduta da un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito alla specifica questione della ricorrenza dei presupposti per la revoca di cui all'art. 168 quater cod. pen. (Sez. 4, n. 8388 del 13/02/2024, n.m., e Sez. 6, n. 45889 dell'08/10/2019, Rv. 277387 - 01). Si tratta, nella specie, di contraddittorio camerale finalizzato a consentire la valutazione dei presupposti della revoca, risultando quindi il confronto delle parti strumentale a fornire al giudice tutti gli elementi necessari per decidere (Sez. 6, n. 36573 del 28/06/2022, n.m.). In altri termini il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicchè è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto (Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, Rv. 277387). 2.1. Fatte queste premesse, nella specie all'udienza del 17.12.2021, fissata per la revoca della sospensione del processo con . messa alla prova, là difesa di RT PE (Avv. Giuliano Valter) era presente e non ha eccepito alcunché. Ne deriva pertanto che la nullità é stata sanata. 3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla questione oggetto del primo motivo di ricorso con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla sezione distaccata di Bolzano.
P.Q.M.
3 il-nnulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla ritualità della remissione di querela e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla distaccata di Bolzano. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 .ovembre 2025 ezione
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 6 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 12/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19.2.2025 la Corte d'appello di Trento, in riforma della sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto RT PE EL ED e GA LE colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen. condannandoli alla pena di anni due di reclusione ed Euro 140,00 di multa, ha assolto GA LE dal reato a lei ascritto per non aver commesso il fatto ed ha rideterminato la pena nei riguardi di RT PE EL ED in anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 94,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza RT PE EL ED, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 152, 162 ter, 624, 625, 110 cod.pen. nonché la motivazione illogica ed assente. Si assume che il giudice d'appello ig erroneamente ritenuto procedibile il reato pur essendo in atti la remissione della querela e l'integrale risarcimento del danno ed essendo stata la questione devoluta con l'appello e riportata nelle conclusioni scritte, trattandosi peraltro di questione rilevabile d'ufficio. Si precisa che la remissione di querela é avvenuta in data 27.2.2023 ed é stata depositata in cancelleria il 28.2.2023; nella stessa si dà atto altresì dell'avvenuto risarcimento del danno ai fini dell'art. 162 ter cod.pen. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. la nullità della sentenza per non aver convocato gli imputati all'udienza di revoca della messa alla prova. Si ritiene inoltre che detta nullità a regime intermedio possa essere sollevata fino al grado successivo e comunque nei motivi di appello. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato. La Corte territoriale, non ha invero esaminato la questione dell'h -r-n_prof.t52}ibilita ellzioje —Renalel, per intervenuta remissione di querela ed avvenuto risarcimento del danno a favore della persona offesa, pur essendo stata la questione devoluta con l'atto di appello. 2 L'atto di remissione di querela allegato in copia all'odierno ricorso presenta una data incongrua (27 febbraio 2027), né risulta chiaro dinnanzi a chi sia stata presentata, dovendo tali profili essere quindi accertati dal giudice del rinvio. 2. Il secondo motivo è infondato. Occorre rilevare che il comma 2 dell'art. 464 octies cod. proc. pen. stabilisce che, ai fini di cui al primo comma dello stesso articolo, il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'art. 127 cod. pen, per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. In riferimento al disposto del predetto comma 2, questa Corte, con argomentazioni in questa sede condivise, ha rilevato che il giudice può procedere alla revoca dell'ordinanza di messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., previo avviso alle medesime parti. Sicché non è possibile procedere alla revoca de plano (Sez. 5, n. 57506 del 24.11.2017, Rv. 271875 - 01), ovvero all'esito di una udienza fissata ma per una diversa finalità, senza che sia preceduta da un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito alla specifica questione della ricorrenza dei presupposti per la revoca di cui all'art. 168 quater cod. pen. (Sez. 4, n. 8388 del 13/02/2024, n.m., e Sez. 6, n. 45889 dell'08/10/2019, Rv. 277387 - 01). Si tratta, nella specie, di contraddittorio camerale finalizzato a consentire la valutazione dei presupposti della revoca, risultando quindi il confronto delle parti strumentale a fornire al giudice tutti gli elementi necessari per decidere (Sez. 6, n. 36573 del 28/06/2022, n.m.). In altri termini il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicchè è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto (Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, Rv. 277387). 2.1. Fatte queste premesse, nella specie all'udienza del 17.12.2021, fissata per la revoca della sospensione del processo con . messa alla prova, là difesa di RT PE (Avv. Giuliano Valter) era presente e non ha eccepito alcunché. Ne deriva pertanto che la nullità é stata sanata. 3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla questione oggetto del primo motivo di ricorso con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla sezione distaccata di Bolzano.
P.Q.M.
3 il-nnulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla ritualità della remissione di querela e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla distaccata di Bolzano. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 .ovembre 2025 ezione