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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4752/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Perugia - sezione II civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4752 R.G. dell'anno 2020 tra
( C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi per delega a margine dell'atto di C.F._2 citazione dall'Avv. Gianluca Ciurnelli presso il cui studio in Perugia, Via Pievaiola
21, sono elettivamente domiciliati
- attori - contro
(CF: , ( C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), ( C.F. ) C.F._4 Controparte_3 C.F._5
- convenuti –contumaci
e
( C.F. ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Francesco Malatesta presso il cui studio in Roma,
Viale XXI Aprile 26, è elettivamente domiciliata
- convenuta
e nei confronti di N.4752/2020 R.G. 2 / 8
(C.F. , ( C.F. Controparte_5 C.F._6 CP_6
), ( C.F. ( ), quale C.F._7 Controparte_7 C.F._8
eredi di , rappresentati e difesa per procura allegata alla comparsa Controparte_1 di costituzione dall'Avv. Fabrizio Ceppi presso il cui studio in Perugia, Via
Favorita 9, sono elettivamente domiciliati avente ad oggetto: Usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.10.2024: per e l'Avv. Ciurnelli “ precisa le proprie Parte_1 Parte_2
conclusioni come alla memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. del 14.4.2021; per e l'Avv. Marchesini in Controparte_5 CP_6 Parte_3 sostituzione dell'Avv. Ceppi “ conclude riportandosi ai propri atti”; per l'Avv Mauro Orsini Federici in sostituzione Controparte_4 dell'Avv. Malatesta “ si riporta agli atti ed agli scritti difensivi e conclude come alla comparsa di risposta e chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale e Parte_1
hanno adito il Tribunale di Perugia esponendo che Parte_2 Parte_1
e la moglie deceduta il 7.12.2017, sin dal 19.6.1976
[...] Controparte_8 avevano posseduto in modo costante, pacifico ed ininterrotto l'autorimessa e la corte esterna identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Perugia al Foglio
352, part. 23, sub 7 (già sub 2) intestati a e Parte_4
. In particolare e dalla data Controparte_3 Persona_1 Controparte_8
del proprio matrimonio avvenuto il 19.6.1976 avevano abitato in un immobile limitrofo ai beni oggetto di causa utilizzandoli in modo esclusivo ed occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria e ciò era continuato anche dopo il loro trasferimento in quanto durante i fine settimana e le vacanze estive avevano continuato ad utilizzare detti beni sui quali negli anni 2007,2008
e 2009 Equitalia Perugia aveva effettuato iscrizioni ipotecarie a carico di
Controparte_3 N.4752/2020 R.G. 3 / 8
Gli attori rappresentavano di essere divenuti proprietari di detti beni per intervenuta usucapione acquisitiva maturata antecedentemente alle iscrizioni ipotecarie e che in data 11.6.2020 avevano intrapreso il procedimento di mediazione al quale l'Agenzia delle Entrate e Riscossione non aveva preso parte mentre e avevano Parte_4 Controparte_3 riconosciuto l'intervenuta usucapione in ragione del possesso ultraventennale.
Per questi motivi
gli attori, avendo interesse ad ottenere la cancellazione dei gravami ipotecari sugli immobili usucapiti, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'ill.mo Tribunale di Perugia, rigettata ogni richiesta ed eccezione avversaria, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, da parte dei sigg.ri e ,dell'autorimessa e corte Parte_1 Parte_2
esterna identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Perugia al Foglio
352, part. 23, sub 7 (già sub 2);accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia delle iscrizioni ipotecarie di effettuate con note n. 75 Controparte_9
del 27.12.2007 (Reg. Gen. 42639 – Reg. part. 11466); n. 9 del 24.11.2008
(Reg. gen. 33797 – Reg. part. 7538); n. 100 del 11.6.2009 (Reg. gen. 16068 –
Reg. part. 3488), come individuate nelle copie delle ispezioni che si producono in giudizio (doc. n. 5-6-7); conseguentemente, ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di provvedere alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sopraindicate e alla trascrizione dei suddetti beni immobili in favore degli attori. Spese compensate”.
1.2 l' si costituiva in data 23.2.2021 chiedendo Controparte_4
il rigetto della domanda attorea in quanto carente di prova circa i fatti costitutivi dell'intervenuta usucapione, corpus ed animus, mancando, in particolare, una specifica allegazione circa l'inizio del possesso da parte degli attori e pertanto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, per i motivi sopra esposti rigettare la domanda proposta nei confronti della Controparte_4
perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, spese
[...] N.4752/2020 R.G. 4 / 8
generali (15%), competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via gradata ed eventuale, in ipotesi di accoglimento della avversa citazione, così peraltro richiesto da parte attrice, compensare le spese di lite.”
1.3. A seguito dell'udienza ex art 183 del 18..3.2021 tenutasi in modalità cartolare venivano assegnati alle parti costituite i termini perentori ex art 183, 6° comma c.p.c. La causa veniva quindi istruita con le prove documentali e con le prove orali richieste dagli attori e parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 4.7.2021.
1.4. A seguito del decesso della convenuta veniva dichiarata Controparte_1
l'interruzione del processo con provvedimento del 26.1.2022. e la causa veniva riassunta dagli attori con ricorso depositato il 31.1.2022 . In data 10.5.2022 si costituivano in giudizio e , eredi di Persona_2 CP_6 Parte_3
, chiedendo l'accoglimento della domanda di parte attrice come Controparte_1
confermato dalla propria dante causa in sede di mediazione.
1.5 Esaurita l'istruttoria orale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10 2014 nella quale i procuratori delle parti costituite precisavano le proprie conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnandomi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
Preliminarmente si osserva che gli attori abbiano correttamente individuati i propri contraddittori nei convenuti , e i Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
quali risultano cointestatari della particella indicata al Catasto Fabbricati del
Comune di Perugia al Foglio 352, part. 23, sub 7 (già sub 2) ( doc.ti 1-2-8 fascicolo degli attori) e nella , già Controparte_4 Controparte_9
quale creditore ipotecario iscritto nei confronti di ( doc. 5-6-7 Controparte_3
fascicolo degli attori e doc. 2 fascicolo della convenuta).
Correttamente è stata evocata in giudizio anche Controparte_4
quale creditore garantito da ipoteche iscritte anche sulla particella oggetto di causa avendo la Corte di Cassazione precisato che “Il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda N.4752/2020 R.G. 5 / 8
giudiziale di usucapione dello stesso immobile è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione. Conseguentemente, la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nella condizione di partecipare è a lui inopponibile” ( Cass. 29325/2019; Cass 18185/2023).
Nel merito, la domanda stessa è fondata e meritevole di accoglimento.
L'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 18215/2013; 975/2000). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria
(Cass. 5 luglio 1999 n. 6944). In particolare la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'animus rem sibi habendi non consiste nella convinzione di essere proprietario del bene, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà.
Per giurisprudenza costante, poi, l'usucapione non viene interrotta né da atti di intimazione né da altro diverso dall'azione giudiziale ( Cass. 6030/1988).
Nel caso di specie i beni oggetto di usucapione consistono in una rimessa e nella relativa corte esterna ubicati in prossimità della casa di proprietà degli attori e posti all'interno di una recinzione che delimita detta proprietà e che costituisce l'unica N.4752/2020 R.G. 6 / 8
via di accesso agli stessi che di fatto si trovano da molti anni inglobati all'interno della proprietà attrice ( doc. 3 e 10 fascicolo di parte attrice). I convenuti cointestatari di detti immobili hanno riconosciuto, già nel procedimento di mediazione, l'avvenuta maturazione della usucapione acquisitiva da parte degli attori in ragione del loro possesso ultraventennale pubblico, pacifico ed ininterrotto
( doc. 9 fascicolo degli attori ).
I testi sentiti nel corso dell'istruttoria orale hanno riferito che: teste ( udienza del 20.1.2022) Testimone_1
- “ I beni in questione sono sempre stati utilizzati da come Parte_1
proprietà familiare sin dal 1976 quando mia sorella e dopo il Parte_1 matrimonio si sono traferiti nell'appartamento antistante i beni oggetto di causa
- ricordo che è stato da loro riparato il tetto in quanto si era danneggiata la copertura, probabilmente agli inizi degli anni 80.
- Sì è vero la figlia ha continuato ad abitare l'edificio antistante dopo la morte della madre e dopo esseri sposata. In particolare la corte esterna è stata da sempre quale parcheggio delle auto di mia cognato, di mia nipote e del suo marito, e per il deposito di materiali di lavoro del marito di mia nipote. Il
Manufatto interno è utilizzato come forno e come deposito del pellet e di altri materiali utilizzati nella casa di mio cognato.
- ricordo che originariamente vi era una porta basculante sostituita da una porta e da una finestra. Non ricordo con precisione quando le opere di cui al capitolo sono state eseguite da mio cognato ma me lo ricordo così da sempre.
Sicuramente da oltre 20 anni.
- Sì è vero ricordo che nel manufatto vi era e vi è tuttora l'energia elettrica alla quale provvede a . Per_1 Pt_1
- Confermo che non è mai stato allacciato alla proprietà Ricordo che il CP_1 manufatto è stato realizzato da mio padre negli anni 60”.
Teste ( udienza del 20.1.2022) Testimone_2 N.4752/2020 R.G. 7 / 8
- “ Non so se abbiano fatto o meno manutenzioni su detti immobili ma li hanno sempre utilizzati come proprietari. Non sono al corrente del fatto che vi siano mai state controversie circa la proprietà dei beni per cui è causa
- Posso dire di aver visto nel manufatto la corrente elettrica io stesso vi ho fatto alcuni lavori idraulici quali la pompa del pozzo su richiesta di Parte_5
, padre di .
[...] CP_8
- Sì è vero non vi è altra via, c'è sempre stata una recinzione che sperava la proprietà degli attori da quella dei . CP_1
Non vi è dubbio, pertanto, che e e, dopo il Parte_1 Controparte_8 decesso di quest'ultima, la figlia ex art 1146 c.c. abbiano Parte_2
posseduto in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto gli immobili oggetto di causa sin dal 1976, occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria e apportandovi migliorie e che detto possesso non sia mai stato contestato da nessuno.
Al giorno della domanda è dunque ampiamente maturato il ventennio di possesso ad usucapionem da parte degli attori secondo quanto richiesto dall'art. 1158 c.c. e pertanto la domanda deve trovare accoglimento con conseguente cancellazione delle iscrizione ipotecarie in favore della , già Controparte_4 [...] in quanto “ L'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale CP_9
da parte di un soggetto privo di titolo trascritto estingue le ipoteche iscritte o rinnovate a nome del precedente proprietario, quantunque non ancora perente, tale effetto estintivo riconducendosi non già ad una presunta "usucapio libertatis" bensì all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa” ( Cass. 8792/2000).
La sostanziale adesione dei convenuti alla domanda proposta dagli attori giustifica la declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta,
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che e Parte_1 Parte_2
sono proprietari esclusivi per intervenuto usucapione ventennale degli
[...] N.4752/2020 R.G. 8 / 8
immobili, autorimessa e corte esterna, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Perugia al Foglio 352, part. 23, sub 7 (già sub 2);
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Perugia di procedere alla trascrizione della presente sentenza ed alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie di effettuate con note n. 75 del 27.12.2007 (Reg. Gen. Controparte_9
42639 – Reg. part. 11466); n. 9 del 24.11.2008 (Reg. gen. 33797 – Reg. part. 7538);
n. 100 del 11.6.2009 (Reg. gen. 16068 – Reg. part. 3488) limitatamente alla particella n. 23, sub 2 (oggi sub 7) del Foglio 352 del Catasto Fabbricati del
Comune di Perugia;
- nulla per le spese di lite.
Perugia, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Perugia - sezione II civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4752 R.G. dell'anno 2020 tra
( C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi per delega a margine dell'atto di C.F._2 citazione dall'Avv. Gianluca Ciurnelli presso il cui studio in Perugia, Via Pievaiola
21, sono elettivamente domiciliati
- attori - contro
(CF: , ( C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), ( C.F. ) C.F._4 Controparte_3 C.F._5
- convenuti –contumaci
e
( C.F. ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Francesco Malatesta presso il cui studio in Roma,
Viale XXI Aprile 26, è elettivamente domiciliata
- convenuta
e nei confronti di N.4752/2020 R.G. 2 / 8
(C.F. , ( C.F. Controparte_5 C.F._6 CP_6
), ( C.F. ( ), quale C.F._7 Controparte_7 C.F._8
eredi di , rappresentati e difesa per procura allegata alla comparsa Controparte_1 di costituzione dall'Avv. Fabrizio Ceppi presso il cui studio in Perugia, Via
Favorita 9, sono elettivamente domiciliati avente ad oggetto: Usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.10.2024: per e l'Avv. Ciurnelli “ precisa le proprie Parte_1 Parte_2
conclusioni come alla memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. del 14.4.2021; per e l'Avv. Marchesini in Controparte_5 CP_6 Parte_3 sostituzione dell'Avv. Ceppi “ conclude riportandosi ai propri atti”; per l'Avv Mauro Orsini Federici in sostituzione Controparte_4 dell'Avv. Malatesta “ si riporta agli atti ed agli scritti difensivi e conclude come alla comparsa di risposta e chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale e Parte_1
hanno adito il Tribunale di Perugia esponendo che Parte_2 Parte_1
e la moglie deceduta il 7.12.2017, sin dal 19.6.1976
[...] Controparte_8 avevano posseduto in modo costante, pacifico ed ininterrotto l'autorimessa e la corte esterna identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Perugia al Foglio
352, part. 23, sub 7 (già sub 2) intestati a e Parte_4
. In particolare e dalla data Controparte_3 Persona_1 Controparte_8
del proprio matrimonio avvenuto il 19.6.1976 avevano abitato in un immobile limitrofo ai beni oggetto di causa utilizzandoli in modo esclusivo ed occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria e ciò era continuato anche dopo il loro trasferimento in quanto durante i fine settimana e le vacanze estive avevano continuato ad utilizzare detti beni sui quali negli anni 2007,2008
e 2009 Equitalia Perugia aveva effettuato iscrizioni ipotecarie a carico di
Controparte_3 N.4752/2020 R.G. 3 / 8
Gli attori rappresentavano di essere divenuti proprietari di detti beni per intervenuta usucapione acquisitiva maturata antecedentemente alle iscrizioni ipotecarie e che in data 11.6.2020 avevano intrapreso il procedimento di mediazione al quale l'Agenzia delle Entrate e Riscossione non aveva preso parte mentre e avevano Parte_4 Controparte_3 riconosciuto l'intervenuta usucapione in ragione del possesso ultraventennale.
Per questi motivi
gli attori, avendo interesse ad ottenere la cancellazione dei gravami ipotecari sugli immobili usucapiti, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'ill.mo Tribunale di Perugia, rigettata ogni richiesta ed eccezione avversaria, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, da parte dei sigg.ri e ,dell'autorimessa e corte Parte_1 Parte_2
esterna identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Perugia al Foglio
352, part. 23, sub 7 (già sub 2);accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia delle iscrizioni ipotecarie di effettuate con note n. 75 Controparte_9
del 27.12.2007 (Reg. Gen. 42639 – Reg. part. 11466); n. 9 del 24.11.2008
(Reg. gen. 33797 – Reg. part. 7538); n. 100 del 11.6.2009 (Reg. gen. 16068 –
Reg. part. 3488), come individuate nelle copie delle ispezioni che si producono in giudizio (doc. n. 5-6-7); conseguentemente, ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di provvedere alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sopraindicate e alla trascrizione dei suddetti beni immobili in favore degli attori. Spese compensate”.
1.2 l' si costituiva in data 23.2.2021 chiedendo Controparte_4
il rigetto della domanda attorea in quanto carente di prova circa i fatti costitutivi dell'intervenuta usucapione, corpus ed animus, mancando, in particolare, una specifica allegazione circa l'inizio del possesso da parte degli attori e pertanto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, per i motivi sopra esposti rigettare la domanda proposta nei confronti della Controparte_4
perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, spese
[...] N.4752/2020 R.G. 4 / 8
generali (15%), competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via gradata ed eventuale, in ipotesi di accoglimento della avversa citazione, così peraltro richiesto da parte attrice, compensare le spese di lite.”
1.3. A seguito dell'udienza ex art 183 del 18..3.2021 tenutasi in modalità cartolare venivano assegnati alle parti costituite i termini perentori ex art 183, 6° comma c.p.c. La causa veniva quindi istruita con le prove documentali e con le prove orali richieste dagli attori e parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 4.7.2021.
1.4. A seguito del decesso della convenuta veniva dichiarata Controparte_1
l'interruzione del processo con provvedimento del 26.1.2022. e la causa veniva riassunta dagli attori con ricorso depositato il 31.1.2022 . In data 10.5.2022 si costituivano in giudizio e , eredi di Persona_2 CP_6 Parte_3
, chiedendo l'accoglimento della domanda di parte attrice come Controparte_1
confermato dalla propria dante causa in sede di mediazione.
1.5 Esaurita l'istruttoria orale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10 2014 nella quale i procuratori delle parti costituite precisavano le proprie conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnandomi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
Preliminarmente si osserva che gli attori abbiano correttamente individuati i propri contraddittori nei convenuti , e i Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
quali risultano cointestatari della particella indicata al Catasto Fabbricati del
Comune di Perugia al Foglio 352, part. 23, sub 7 (già sub 2) ( doc.ti 1-2-8 fascicolo degli attori) e nella , già Controparte_4 Controparte_9
quale creditore ipotecario iscritto nei confronti di ( doc. 5-6-7 Controparte_3
fascicolo degli attori e doc. 2 fascicolo della convenuta).
Correttamente è stata evocata in giudizio anche Controparte_4
quale creditore garantito da ipoteche iscritte anche sulla particella oggetto di causa avendo la Corte di Cassazione precisato che “Il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda N.4752/2020 R.G. 5 / 8
giudiziale di usucapione dello stesso immobile è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione. Conseguentemente, la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nella condizione di partecipare è a lui inopponibile” ( Cass. 29325/2019; Cass 18185/2023).
Nel merito, la domanda stessa è fondata e meritevole di accoglimento.
L'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 18215/2013; 975/2000). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria
(Cass. 5 luglio 1999 n. 6944). In particolare la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'animus rem sibi habendi non consiste nella convinzione di essere proprietario del bene, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà.
Per giurisprudenza costante, poi, l'usucapione non viene interrotta né da atti di intimazione né da altro diverso dall'azione giudiziale ( Cass. 6030/1988).
Nel caso di specie i beni oggetto di usucapione consistono in una rimessa e nella relativa corte esterna ubicati in prossimità della casa di proprietà degli attori e posti all'interno di una recinzione che delimita detta proprietà e che costituisce l'unica N.4752/2020 R.G. 6 / 8
via di accesso agli stessi che di fatto si trovano da molti anni inglobati all'interno della proprietà attrice ( doc. 3 e 10 fascicolo di parte attrice). I convenuti cointestatari di detti immobili hanno riconosciuto, già nel procedimento di mediazione, l'avvenuta maturazione della usucapione acquisitiva da parte degli attori in ragione del loro possesso ultraventennale pubblico, pacifico ed ininterrotto
( doc. 9 fascicolo degli attori ).
I testi sentiti nel corso dell'istruttoria orale hanno riferito che: teste ( udienza del 20.1.2022) Testimone_1
- “ I beni in questione sono sempre stati utilizzati da come Parte_1
proprietà familiare sin dal 1976 quando mia sorella e dopo il Parte_1 matrimonio si sono traferiti nell'appartamento antistante i beni oggetto di causa
- ricordo che è stato da loro riparato il tetto in quanto si era danneggiata la copertura, probabilmente agli inizi degli anni 80.
- Sì è vero la figlia ha continuato ad abitare l'edificio antistante dopo la morte della madre e dopo esseri sposata. In particolare la corte esterna è stata da sempre quale parcheggio delle auto di mia cognato, di mia nipote e del suo marito, e per il deposito di materiali di lavoro del marito di mia nipote. Il
Manufatto interno è utilizzato come forno e come deposito del pellet e di altri materiali utilizzati nella casa di mio cognato.
- ricordo che originariamente vi era una porta basculante sostituita da una porta e da una finestra. Non ricordo con precisione quando le opere di cui al capitolo sono state eseguite da mio cognato ma me lo ricordo così da sempre.
Sicuramente da oltre 20 anni.
- Sì è vero ricordo che nel manufatto vi era e vi è tuttora l'energia elettrica alla quale provvede a . Per_1 Pt_1
- Confermo che non è mai stato allacciato alla proprietà Ricordo che il CP_1 manufatto è stato realizzato da mio padre negli anni 60”.
Teste ( udienza del 20.1.2022) Testimone_2 N.4752/2020 R.G. 7 / 8
- “ Non so se abbiano fatto o meno manutenzioni su detti immobili ma li hanno sempre utilizzati come proprietari. Non sono al corrente del fatto che vi siano mai state controversie circa la proprietà dei beni per cui è causa
- Posso dire di aver visto nel manufatto la corrente elettrica io stesso vi ho fatto alcuni lavori idraulici quali la pompa del pozzo su richiesta di Parte_5
, padre di .
[...] CP_8
- Sì è vero non vi è altra via, c'è sempre stata una recinzione che sperava la proprietà degli attori da quella dei . CP_1
Non vi è dubbio, pertanto, che e e, dopo il Parte_1 Controparte_8 decesso di quest'ultima, la figlia ex art 1146 c.c. abbiano Parte_2
posseduto in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto gli immobili oggetto di causa sin dal 1976, occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria e apportandovi migliorie e che detto possesso non sia mai stato contestato da nessuno.
Al giorno della domanda è dunque ampiamente maturato il ventennio di possesso ad usucapionem da parte degli attori secondo quanto richiesto dall'art. 1158 c.c. e pertanto la domanda deve trovare accoglimento con conseguente cancellazione delle iscrizione ipotecarie in favore della , già Controparte_4 [...] in quanto “ L'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale CP_9
da parte di un soggetto privo di titolo trascritto estingue le ipoteche iscritte o rinnovate a nome del precedente proprietario, quantunque non ancora perente, tale effetto estintivo riconducendosi non già ad una presunta "usucapio libertatis" bensì all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa” ( Cass. 8792/2000).
La sostanziale adesione dei convenuti alla domanda proposta dagli attori giustifica la declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta,
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che e Parte_1 Parte_2
sono proprietari esclusivi per intervenuto usucapione ventennale degli
[...] N.4752/2020 R.G. 8 / 8
immobili, autorimessa e corte esterna, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Perugia al Foglio 352, part. 23, sub 7 (già sub 2);
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Perugia di procedere alla trascrizione della presente sentenza ed alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie di effettuate con note n. 75 del 27.12.2007 (Reg. Gen. Controparte_9
42639 – Reg. part. 11466); n. 9 del 24.11.2008 (Reg. gen. 33797 – Reg. part. 7538);
n. 100 del 11.6.2009 (Reg. gen. 16068 – Reg. part. 3488) limitatamente alla particella n. 23, sub 2 (oggi sub 7) del Foglio 352 del Catasto Fabbricati del
Comune di Perugia;
- nulla per le spese di lite.
Perugia, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore