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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/05/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1600 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, proposta con atto di citazione iscritto in data 10.05.24, e vertente
TRA
in persona dell'amministratore p.t., elett.te Parte_1
dom.to presso lo studio dell'Avv. Gianluca Tomaciello, che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto introduttivo
Opponente
E
, elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Ricardo Controparte_1
Iasiello, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.05.25 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da note in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
1 citava in giudizio contro Parte_1 CP_1
in opposizione a decreto ingiuntivo n. 297-24 per € 14.372,40, oltre
[...] spese, diritti ed onorari di lite, lamentando l'erroneità dei conteggi ed il parziale pagamento. Il decreto ingiuntivo era stato emesso in ragione di crediti maturati e fatturati relativi agli anni dal 2019 al 2023 tra le parti.
Nelle more del processo e della prima udienza, le parti, costituitesi ed avendo vicendevolmente contestato tutto l'avverso dedotto, trovavano una soluzione conciliativa, provocando il verificarsi della cessata materia del contendere. Ritenuta la causa già matura per la decisione, la stessa veniva riservata a sentenza all'udienza del
21.05.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è un istituto di creazione giurisprudenziale che, diversamente dall'ordinamento amministrativo e tributario in cui è espressamente prevista, non trova nel sistema processuale civile uno specifico fondamento positivo e ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale. Secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La statuizione è idonea ad acquisire efficacia di giudicato sull'accertamento del venir meno di tale condizione dell'azione, ma non sulla pretesa fatta valere (Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000 n.
1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n.
17312).
Orbene, nel caso specifico, con la transazione stragiudiziale intervenuta tra le parti di cui
è stato dato ampiamente atto, cessa di fatto la materia dell'intero contendere;
parte opponente ha depositato non solo lo scambio dell'accordo transattivo, ma ha anche dedotto la sua esecuzione senza che parte opposta nulla deducesse in merito. Dal punto
2 di vista delle spese, deve farsi riferimento al principio della cd. “soccombenza virtuale”:
“La soccombenza virtuale è quella che deve stabilire il giudice tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. La soccombenza è "virtuale" perché, di fatto, il giudizio si è concluso senza vinti né vincitori. Secondo la giurisprudenza la soccombenza virtuale si determina in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte. Ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese processuali domandate in seguito all'estinzione del giudizio deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'opposizione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta. In altre parole, per stabilire la soccombenza virtuale il giudice deve immaginare che il processo sia proseguito, ponendo le spese a carico della parte che, con ogni probabilità, avrebbe perso.
Insomma: sulla base degli elementi fino a quel momento raccolti, il giudice deve stabilire chi avrebbe vinto la causa se il processo fosse andato avanti anziché estinguersi per la cessata materia del contendere.” (Cass. 3225/22) Si ricordi che proprio la
Cassazione, con l'ordinanza n. 8034/2020, ha stabilito che il Giudice, in caso di intervenuta transazione tra le parti, deve pronunziarsi sulla cessata materia del contendere ed unicamente sulla soccombenza virtuale, tralasciando ogni altra questione.
Nondimeno, alla luce del fatto che nell'accordo è prevista la totale ed integrale compensazione delle spese e competenze di lite, questo Giudicante ritiene di non dover intervenire nel merito degli accordi delle parti, limitandosi dunque ad applicare il principio di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, Dott. Rosario Molino, definitivamente pronunciando, reietta, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 297-24 del Tribunale di Benevento;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Benevento, il 26 maggio 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Rosario Molino
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