Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00715/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02360/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2360 del 2025, proposto da
Azienda Agricola Salvatore Pizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
Per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento sviluppo rurale e territoriale sull’istanza presentata in data 9 dicembre 2024 ai sensi della L.R. n. 33/1997;
per la condanna dell’Amministrazione resistente:
- a provvedere sull’istanza in oggetto entro un termine da determinarsi ai sensi dell’art. 31 comma 3 c.p.a.;
- al pagamento della somma complessiva di € 24.548,79, oltre interessi legali fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno da ritardo;
- ad effettuare, entro un congruo termine, gli interventi di prevenzione e allontanamento della fauna selvatica previsti dal comma 4 dell’art. 7 della L.R. 33/1997
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa GA AB CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 31 ottobre 2025 e depositato il successivo 11 novembre la società ricorrente ha agito per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, sull’istanza volta ad ottenere l’indennizzo dei danni subiti dalla fauna selvatica, così come stabilito dall’art. 7 della L.R. n. 33/1997.
Espone il ricorrente di essere titolare di un’azienda agricola attiva nel settore della coltivazione di seminativi e foraggere e nella conduzione di pascoli.
La superficie agricola è collocata in un’area collinare nella quale si registra la presenza incontrollata di fauna selvatica e, in particolare, di suini selvatici, che ha determinato il progressivo aggravarsi di situazioni di danneggiamento diretto ai terreni e alle colture.
L’episodio più significativo si è verificato il 3 dicembre 2024.
A seguito di tale evento, con istanza del 9 dicembre 2024, il ricorrente ha chiesto all’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale l’indennizzo dei danni subiti ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 33/1997.
L’Assessorato competente svolge, ai sensi della suddetta disposizione regionale, una duplice funzione: da un lato, è tenuto a disporre l’erogazione degli indennizzi agli agricoltori per i danni cagionati dalla fauna selvatica non altrimenti risarcibili; dall’altro, è responsabile, per il tramite delle Ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, dell’attuazione degli interventi di prevenzione e contenimento, finalizzati all’allontanamento della fauna dannosa.
In particolare, la disposizione appena richiamata prevede che entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza l’U.O. Ripartizione faunistico-venatoria provveda ad effettuare ispezioni per l’accertamento dei danni ed entro complessivi 90 giorni provveda in merito all’accoglimento o rigetto della richiesta. Si prevede altresì che entro 60 giorni dalla richiesta siano attivati gli interventi preventivi finalizzati all’allontanamento della fauna che arreca i danni.
L’istanza, seguita da un ulteriore sollecito (7 febbraio 2025) e da una formale diffida (21 marzo 2025), è rimasta priva di riscontro.
L’azienda agricola di cui il ricorrente è titolare ha subito, pertanto, ulteriori danni, documentati da apposite relazioni tecniche e rilievi fotografici.
Ciò premesso il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, contesta la violazione dell’art. 2 della l. 241/1990, dell’art.7 della l.r. n. 33 del 1 settembre 1997, dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Chiede, altresì, che l’assessorato intimato sia condannato al risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 241/90 e ad effettuare gli interventi preventivi previsti dall’art. 7 comma 4 della L.R. n. 33/1997.
2. Con atto di mero stile depositato il 15 novembre 2025 si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Agricoltura.
3. All’udienza in camera di consiglio del 25 febbraio 2026, previo avviso ex art. 73 comma 3 c.p.a. circa la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, come da avviso ex art. 73 comma 3 c.p.a.
Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “ la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, quanto al riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il cd. petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, quanto sulla base della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo della lite ed al rapporto giuridico di cui sono espressione ” (Cassazione civile sez. un., 28 dicembre 2024, n.34751).
Nel caso di specie, il ricorrente si duole del fatto che l’amministrazione regionale non abbia riscontrato la sua richiesta di indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica.
Va pertanto individuata l'esatta natura della situazione giuridica azionata nel presente giudizio.
Si ritiene che, qualora il legislatore abbia delineato e predefinito in modo assoluto e cogente un determinato diritto e le modalità della sua protezione, senza prevedere alcuna mediazione da parte del potere pubblico, la giurisdizione in ordine alla sussistenza in concreto del diritto vantato deve essere attribuita al giudice ordinario; nel mentre, ove tale diritto venga considerato nella sua dimensione solidale e, per ciò stesso, richieda l'intervento del potere pubblico in modo che esso possa eventualmente bilanciarlo con altri interessi e valori, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ( ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2023, n.5050).
Il quadro normativo, dato dall’art. 7 della legge regionale n. 33/1997 e dal decreto assessoriale del 2 novembre 2018, con il quale sono state disciplinate le modalità di concessione degli indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica omeoterma, induce il Collegio a ritenere che la consistenza della situazione giuridica soggettiva controversa nel presente processo sia di diritto soggettivo.
Ed invero, il richiamato art. 7 della L.R. n. 33/1997 dispone, al primo comma, che l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a corrispondere indennizzi alle imprese agricole, nella misura massima del 60 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo, nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge.
Il decreto assessoriale del 2 novembre 2018, dopo aver individuato i soggetti beneficiari (art. 3) e le modalità di richiesta dell’indennizzo (art. 4), disciplina nei successivi articoli le competenze e modalità istruttorie (art. 5) e la quantificazione dei relativi indennizzi (artt. 6 e 7).
Le richiamate disposizioni non contemplano alcuna mediazione da parte del potere pubblico né con riferimento all’ an dell’indennizzo né con riferimento alla quantificazione dello stesso.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 5 del decreto assessoriale, “La Ripartizione faunistica, acquisita la richiesta di indennizzo”, si limita ad accertare “la sussistenza e la consistenza del danno entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta” e a comunicare all’interessato, entro i successivi sessanta giorni, “l'accoglimento della medesima con l'indicazione dell'importo ammesso o l'eventuale rigetto” .
Quanto alla determinazione degli indennizzi, il successivo art. 7, dopo aver elencato i danni indennizzabili, ovvero quelli che siano la diretta conseguenza dell’evento che li ha determinati, stabilisce, al comma 3, che deve farsi “esclusivo riferimento ai prezzi di mercato alla produzione, come individuati dall'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388”.
Nel caso in esame, questo Collegio non ha quindi motivo di discostarsi dall'orientamento, ormai consolidato, secondo il quale la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione degli indennizzi previsti dalla legge regionale ed inerenti ai danni derivanti da fauna selvatica spetti al giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi (C.G.A. parere n. 351 del 10 dicembre 2018; T.A.R. Roma Lazio sez. V, sentenza n. 11422 del 5 settembre 2022; cfr. nei medesimi termini, TAR Latina n. 639 del 1° agosto 2023).
La materia degli indennizzi per danni derivanti da fauna selvatica è dalla giurisprudenza generalmente attribuita al giudice ordinario, in ragione del fatto che il loro riconoscimento dipende, in generale, dal mero accertamento di tassativi presupposti che trovano fonte direttamente nella legge. In questi casi, quindi, alla natura vincolata dell'attività amministrativa corrisponde la consistenza di diritto soggettivo della posizione giuridica fatta valere dal privato, con ogni ricaduta che ne deriva in tema di riparto di giurisdizione, diversamente, dall'ipotesi in cui la legge attribuisce alla Pubblica amministrazione il potere di riconoscere l'ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l' an , il quid e il quomodo dell'erogazione (Tar Roma, sentenza 11422/2022 cit).
In definitiva, in ordine alle controversie riguardanti "gli indennizzi per danni da fauna selvatica", va riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, non essendo possibile ravvisare margini di discrezionalità nel riconoscimento del ristoro o indennizzo, residuando solo la verifica, che compete all'A.G.O., circa l'effettiva sussistenza e tutelabilità del diritto vantato che è, con tutta evidenza, questione di merito, così come costituisce questione di merito quella della prova dell'esistenza dei danni denunciati e del loro ammontare e degli accertamenti che, di volta in volta, sono a tal fine da compiersi, nello svolgimento dei quali la Regione non esercita un potere discrezionale relativamente all' an o al quantum debeatur .
In conseguenza, la pretesa azionata dal ricorrente dev’essere conosciuta dal giudice ordinario.
Ciò in quanto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “ l’azione avverso il silenzio-inadempimento può essere proposta solo se sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto sostanziale e, quindi, se sussistano interessi legittimi (cfr., Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 aprile 2021, n. 3430).
Ne discende, quale corollario, che il rimedio contro il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del privato non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo, in ordine al rapporto sostanziale, sia privo di giurisdizione, mancando sia la natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell’atto, sia la posizione sostanziale d’interesse legittimo da parte del ricorrente (in questi termini Cons. Stato n. 10470/23, Cons. Stato n. 5139/23, Cons. Stato n. 3696/219) ” (Consiglio di Stato sez. IV, 27 marzo 2025, n. 2569).
5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, potendo il giudizio essere riproposto dinnanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
6. Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti in ragione della natura interpretativa delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP ND OT, Presidente FF
Calogero Commandatore, Consigliere
GA AB CA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA AB CA | EP ND OT |
IL SEGRETARIO