CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1166/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta da:
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente rel.
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
Avv.to Francesca Beoni Consigliere aus. all'udienza del 18/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. – P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesco Misurale e domicilio eletto presso il suo studio di Genova, via Fieschi, 3/14,
-appellante- contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Clara Tommaselli e Roberto Maio e domicilio CP_1 P.IVA_2
eletto presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Milano, via Savarè, 1,
-appellato e appellante in via incidentale-
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Martina De Vecchi e Controparte_2 C.F._1
domicilio eletto presso il suo studio di Milano, via Luigi Sala, 12,
-appellato-
CONCLUSIONI per l'appellante principale : CP_3
“Piaccia alla Corte Ecc.ma ogni contraria istanza, azione, eccezione, disattesa e respinta, in totale riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Monza - Sezione lavoro N° 672 pubblicata in data
pagina 1 di 18 26/9/2024, RESPINGERE ogni avversa domanda proposte nei confronti di Controparte_4
poiché inammissibile, improcedibile, infondata e non provata, con ogni conseguenziale
[...]
pronuncia; in ogni caso, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio”; per l'appellante incidentale : CP_1
“ogni contraria istanza disattesa:
- Voglia l'On.le Corte adìta, accogliere, per quanto di ragione e di interesse del deducente Ente impositore, il ricorso in appello e riformare la sentenza impugnata quanto ai motivi nello stesso ricorso
e nella presente memoria enunciati.
Spese del doppio grado di giudizio come per legge.”; per l'appellato : CP_2
“In via principale, accertare l'intervenuta decorrenza del termine di prescrizione ex lege previsto per provvedere alla riscossione delle pretese creditorie di cui alle cartelle di pagamento nn.
06820020483799741000, 06820050405541192000, 06820050409903708000,
06820050426006250000, 06820060208445265000, 06820060279365752000,
06820070373561690000, 06820070388918220000 06820080001315126000,
06820080266670208000, 06820080339932873000, 06820080347718185000,
06820090012687587000, 06820090247900965000, 06820090353853845000,
06820130004728638000; agli avvisi di addebito nn. 36820120016271057000
36820120016339801000, 36820130017574454000 e, per l'effetto, rigettare il ricorso in appello CP_ promosso da e in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi Controparte_4
esposti in narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre spese generali al
15%, oltre IVA e CPA come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 672/2024 il Tribunale di Monza, in parziale accoglimento del ricorso proposto da CP_2
avverso l'intimazione di pagamento n. 068 2021 9010880333/000, notificatagli in data
[...]
20/01/2022, ne ha dichiarato la nullità, per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie alla data della sua notificazione, rispetto ai seguenti titoli esecutivi nella stessa richiamati:
pagina 2 di 18 - cartella di pagamento n. 06820020483799741000,
- cartella di pagamento n. 06820050405541192000,
- cartella di pagamento n. 06820050409903708000,
- cartella di pagamento n. 06820050426006250000,
- cartella di pagamento n. 06820060208445265000,
- cartella di pagamento n. 06820060279365752000,
- cartella di pagamento n. 06820070373561690000,
- cartella di pagamento n. 06820070388918220000,
- cartella di pagamento n. 06820080001315126000,
- cartella di pagamento n. 06820080266670208000,
- cartella di pagamento n. 06820080339932873000,
- cartella di pagamento n. 06820080347718185000,
- cartella di pagamento n. 06820090012687587000,
- cartella di pagamento n. 0682009024790096500,
- cartella di pagamento n. 06820090353853845000,
- cartella di pagamento n. 06820130004728638000,
- avviso di addebito n. 36820120016271057000,
- avviso di addebito n. 36820120016339801000,
- avviso di addebito n. 36820130017574454000, mentre ha rigettato il ricorso con riferimento a:
- cartella di pagamento n. 06820140005966834000,
- cartella di pagamento n. 06820140069767763000,
- cartella di pagamento n. 06820150119136186000,
- avviso di addebito n. 36820160002721184000,
- avviso di addebito n. 36820160016589916000, compensando integralmente le spese processuali in ragione della reciproca soccombenza.
Di seguito i fatti oggetto della controversia di primo grado. CP_ Con ricorso introduttivo, depositato in data 5.2.2022 e notificato all' e all' CP_3 Controparte_2
ha proposto opposizione avverso la sopra indicata intimazione di pagamento limitatamente
[...]
pagina 3 di 18 alle cartelle di pagamento (n. 21) ed agli avvisi di addebito (n. 6) aventi per oggetto contributi CP_ previdenziali e premi e, segnatamente, ai seguenti titoli esecutivi: CP_5
1) cartella di pagamento n. 06820020483799741000, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento
CP_ dell'importo di € 595.382,34, derivante da Contributi 10, richiesti da e risalenti agli Parte_2
anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 1998, 1999 e 2000;
2) cartella di pagamento n. 06820050405541192000, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 12.476,04, derivante da Contributi 10 risalenti all'anno 2004; Parte_2
3) cartella di pagamento n. 06820050409903708000, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 8.422,39, derivante da risalenti all'anno 2004; CP_5
4) cartella di pagamento n. 06820050426006250000, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 79.723,03, derivante da Contributi Modello DM 10 risalenti all'anno 2003 e 2005;
5) cartella di pagamento n. 06820060208445265000, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 25.299,06, derivante da Contributi Modello DM 10 risalenti all'anno 2005;
6) cartella di pagamento n. 06820060279365752000, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 38.766,89, derivante da Contributi Modello DM 10 risalenti all'anno 2006;
7) cartella di pagamento n. 06820070373561690000, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 67.751,61, derivante da Contributi Modello DM 10 risalenti all'anno 2006;
8) cartella di pagamento n. 06820070388918220000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 15.451,95 derivante da risalenti all'anno 2006, oltre a sanzioni risalenti agli CP_5
anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000;
9) cartella di pagamento n. 06820080001315126000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 28.169,11 derivante da Contributi Modello DM 10 risalenti all'anno 2007;
10) cartella di pagamento n. 06820080266670208000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 8.382,73 derivante da 10 risalenti all'anno 2007; Parte_3
11) cartella di pagamento n. 06820080339932873000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 11.215,14 derivante da risalente all'anno 2007; CP_5
pagina 4 di 18 12) cartella di pagamento n. 06820080347718185000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 20.071,96 derivante da Contributi IVS risalenti all'anno 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;
13) cartella di pagamento n. 06820090012687587000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 33.924,42 derivante da Contributi IVS risalenti all'anno 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;
14) cartella di pagamento n. 06820090247900965000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 20.423,32 derivante da Contributi IVS risalenti all'anno 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;
15) cartella di pagamento n. 06820090353853845000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 20.368,25 derivante da Contributi IVS risalenti all'anno 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;
16) cartella di pagamento n. 06820130004728638000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 2.368,04 derivante da risalente all'anno 2011; CP_5
17) cartella di pagamento n. 06820140005966834000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 2.339,91 derivante da risalente all'anno 2011 e 2012; CP_5
18) cartella di pagamento n. 06820140069767763000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 2.365,81 derivante da risalente all'anno 2012 e 2013; CP_5
19) cartella di pagamento n. 06820150119136186000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 1.886,62 derivante da risalente all'anno 2015; CP_5
20) cartella di pagamento n. 06820170045160215000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 1.734,70 derivante da risalente all'anno 2015 e 2016 (prodotta da di CP_5 CP_6
notifica in data 24.8.2017 sub doc. 11 fascicolo primo grado);
pagina 5 di 18 21) cartella di pagamento n. 06820170080207564000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 1.658,69 derivante da risalente all'anno 2017 (prodotta da di notifica CP_5 CP_6
in data 17.1.2018 sub doc. 12 fascicolo primo grado);
22) avviso di addebito n. 36820120016271057000, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 3.724,17 derivante da Contributi IVS risalenti all'anno 2012;
23) avviso di addebito n. 36820120016339801000, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 3.427,10 derivante da Contributi IVS risalenti all'anno 2011;
24) avviso di addebito n. 36820130017574454000, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 10.948,82 derivante da Contributi IVS risalenti all'anno 2012;
25) avviso di addebito n. 36820160002721184000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 7.182,34 derivante da Contributi IVS risalenti all'anno 2015;
26) avviso di addebito n. 36820160016589916000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 3.535,96 derivante da Contributi IVS risalenti all'anno 2016;
27) avviso di addebito n. 36820170025058959000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 3.989,22 derivante da Contributi INPS risalenti all'anno 2015, 2016 e 2017.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha lamentato:
a) omessa, nulla e/o inesistente notificazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito;
b) intervenuta prescrizione, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, commi 9, l.
335/1995 (in epoca successiva alla data di notifica riportata nell'intimazione di pagamento), dei crediti portati dai seguenti titoli (vd. pagg. da 11 a 14 del II paragrafo del ricorso di primo grado):
1) cartella di pagamento n. 06820020483799741000 (notificata in data 16.1.2003);
2) cartella di pagamento n. 06820050405541192000 (notificata in data 30.12.2005: prodotta da
[...]
di notifica sub doc. 3 fascicolo primo grado); Controparte_7
3) cartella di pagamento n. 06820050409903708000 (notificata in data 17.6.2006);
4) cartella di pagamento n. 0682005042600625000 (notificata in data 9.2.2006 – prodotta da la CP_3
raccomandata AR di notifica sub doc. 5 fascicolo primo grado);
pagina 6 di 18 5) cartella di pagamento n. 06820060208445265000 (notificata in data 29.8.2006 – prodotta da CP_3
raccomandata AR di notifica sub doc. 6 fascicolo primo grado);
6) cartella di pagamento n. 06820060279365752000 (notificata in data 22.5.2007);
7) cartella di pagamento n. 06820070373561690000 (notificata in data 15.1.2008);
8) cartella di pagamento n. 06820070388918220000 (notificata in data 22.1.2008 – prodotta da CP_3
raccomandata AR di notifica sub doc. 7 fascicolo primo grado);
9) cartella di pagamento n. 06820080001315126000 (notificata in data 21.6.2008);
10) cartella di pagamento n. 06820080266670208000 (notificata in data 23.6.2008 – prodotta da relata di notifica sub doc. 9 fascicolo primo grado); CP_3
11) cartella di pagamento n. 06820080339932873000 (notificata in data 20.6.2009);
12) cartella di pagamento n. 06820080347718185000 (notificata in data 24.7.2009);
13) cartella di pagamento n. 06820090012687587000 (notificata in data 23.1.2010);
14) cartella di pagamento n. 06820090247900965000 (notificata in 19.2.2010)
15) cartella di pagamento n. 06820090353853845000 (notificata in data 22.5.2010);
16) cartella di pagamento n. 06820130004728638000 (notificata in data 26.8.2013 – prodotta da notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. sub doc. 8 fascicolo primo grado); CP_3
17) cartella di pagamento n. 06820140005966834000 (notificata in data 29.5.2014 – prodotta da relata di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con avviso di deposito notificato per compiuta CP_3
giacenza sub doc. 13 fascicolo primo grado);
18) cartella di pagamento n. 06820140069767763000 (notificata in data 24.7.2014 – prodotta da sub doc. 10 fascicolo primo grado); CP_6
19) cartella di pagamento n. 06820150119136186000 (notificata in data 21.1.2016 – prodotta da di notifica sub doc. 4 fascicolo primo grado); CP_6
20) avviso di addebito n. 36820120016271057000 (notificato in data 16.1.2013);
21) avviso di addebito n. 36820120016339801000 (notificato in data 16.1.2013),
22) avviso di addebito n. 36820130017574454000 (notificato in data 11.2.2014);
23) avviso di addebito n. 36820160002721184000 (notificato in data 3.4.2016);
24) avviso di addebito n. 36820160016589916000 (notificato in data 25.10.2016).
pagina 7 di 18 c) difetto di motivazione delle cartelle di pagamento e degli AVA - omessa indicazione del metodo di calcolo degli interessi e delle sanzioni tributarie.
L' si è costituito tempestivamente in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione ed CP_3
eccependo, al fine di evidenziarne la temerarietà, che il ricorrente in data 4.4.2019 aveva presentato, per tutti i titoli oggetto di causa, istanza di definizione agevolata (c.d. saldo e stralcio), che aveva interrotto il decorso del termine prescrizionale con riferimento a tutti i titoli crediti contributivi portati dai titoli esecutivi notificati entro il quinquennio precedente, ossia dall'aprile 2014 in avanti, unitamente ad una serie di atti interruttivi e alle relate di notifica di 11 delle 21 cartelle di pagamento
(e, in particolare, sub docc. da 2 a 13- quelle relative alle cartelle di cui ai nn. 2, 19, 4, 5, 8, 16, 10, 18,
20, 21 e 17 come elencate nel ricorso).
In particolare, quanto agli atti interruttivi, ha depositato: CP_3
- Avviso d'intimazione N° 068 2010 9061000256000 notificato in data 28/10/2010 (docc. G-H);
- Avviso d'intimazione N° 068 2012 9020102559000 notificato in data 8/3/2012 (docc. I-L);
- Avviso d'intimazione N° 068 2017 9028448614000 notificato in data 8/9/2017 (docc. M-N);
- Avviso d'intimazione N° 068 2017 9013970130000 notificato in data 24/4/2017 (docc. O-P). CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio anche l' depositando la documentazione comprovante la notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate nell'intimazione di pagamento
(in parte mediante raccomandata AR e in parte a mezzo PEC), eccependo l'inammissibilità del CP_3
ricorso e la decadenza e chiedendo, comunque, il rigetto dello stesso nel merito.
Alla luce delle produzioni documentali di controparte e tenuto conto degli eccepiti vizi di notifica,
l'opponente, nelle note difensive autorizzate depositate in data 25.3.2023, ha insistito per l'accertamento della prescrizione delle (sole) prime 15 cartelle di pagamento elencate nel ricorso (pur avendole poi trascritte tutte e 21 nelle conclusioni) e dell'avviso di addebito n.
36820130017574454000 (vd. paragrafo III pag. 6 e paragrafo IV pag. 7 delle note).
Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente l'opposizione, dichiarando nulla in parte qua l'intimazione di pagamento opposta in relazione alle cartelle di pagamento e agli avvisi dettagliati nel capo n. 1 del dispositivo (19 in totale)1, in quanto relativi a crediti estinti per prescrizione alla data pagina 8 di 18 della notifica dell'intimazione, come accertato sulla base della seguente motivazione: “Per quanto riguarda le altre cartelle e AVA, invece, i crediti oggetto degli stessi si sono estinti per prescrizione prima della notifica della intimazione di pagamento, che quindi è nulla in parte qua. Gli stessi, inoltre erano già prescritti nel momento in cui è stata presentata l'istanza di definizione agevolata che è quindi priva di effetto con riferimento ai medesimi”.
Il Tribunale ha, invece, rigettato l'opposizione con riferimento alle cartelle di pagamento nn.
06820140005966834000, 06820140069767763000, 06820150119136186000 e agli avvisi di addebito n. 36820160002721184000 e n. 36820160016589916000, ritenendo infondata per essi l'eccezione di prescrizione, non essendo intercorso il termine prescrizionale quinquennale tra la notifica dei titoli esecutivi e la domanda di definizione agevolata del 4.4.2019; per questi titoli ha esaminato anche gli ulteriori motivi di opposizione, disattendendoli e, osservando, in particolare, quanto al difetto di CP_ motivazione, che gli avvisi di addebito dell' contenevano tutti gli elementi prescritti dall'art. 30, comma 2, del DL 78/2010 e pure le cartelle di pagamento erano state predisposte secondo la normativa prevista dall'art. 25 del DPR 602/1973, come da modello approvato dal MEF con apposito decreto;
che, inoltre, sia gli uni che gli altri recavano in dettaglio l'indicazione del credito e della causale corrispondente;
che, quanto agli interessi moratori, calcolati secondo i criteri legali di cui all'art. 20 del DPR 602/1973, la censura era generica e tale era pure quanto al calcolo della sanzioni tributarie.
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, ha proposto appello avverso la sentenza di primo CP_3
grado, formulando due ordini di censure.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante contesta la mancata valutazione da parte del Tribunale di
Monza degli atti interruttivi prodotti in primo grado (essendo stata presa in considerazione solamente la domanda di definizione agevolata del 4.4.2019) e insite nel rigetto integrale dell'opposizione.
06820060208445265000, n. 06820060279365752000, 06820070373561690000, 06820070388918220000,
06820080001315126000, 06820080266670208000, 06820080339932873000, 06820080347718185000,
06820090012687587000, 06820090247900965000, 06820090353853845000, 06820130004728638000 e avvisi di addebito nn. 36820120016271057000, 36820120016339801000 e 36820130017574454000.
pagina 9 di 18 Con il secondo motivo d'appello, impugna la parte della sentenza di primo grado in cui il giudice CP_3
statuisce che: “… la presentazione dell'istanza (di definizione agevolata) non ha nessun effetto con riguardo ai crediti che si erano già estinti nel momento in cui la stessa è stata presentata perché la prescrizione si era già compiuta”.
In merito a tale aspetto evidenzia che, all'atto della presentazione della domanda di definizione CP_3
agevolata, non si era verificata alcuna prescrizione dei titoli esattoriali indicati in dispositivo;
in secondo luogo sostiene che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la presentazione di una domanda di definizione agevolata determinerebbe, in capo all'istante, la carenza d'interesse ad agire a proposito di un'eventuale e successiva impugnazione dei titoli esattoriali oggetto della domanda di rottamazione. Il giudice di primo grado, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità di ogni domanda per carenza d'interesse ad agire;
principio quest'ultimo ribadito dall'ordinanza della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria N° 874 del 03/04/2024 secondo cui un'istanza di definizione agevolata rivela che è sostanzialmente venuto meno l'interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente che, aderendo alla definizione agevolata, ha assunto l'impegno non solo a rinunziare ai giudizi pendenti ma, evidentemente, anche a presentare, come nella specie, un successivo giudizio di opposizione avente ad oggetto i medesimi titoli esattoriali per i quali aveva presentato, in precedenza, una domanda di definizione agevolata (nello stesso senso Ord. Cass N°
36105 del 23/11/2021; Cass. 36040/2022; Ord. Cass. N° 46 del 2/1/2024). CP_ Con memoria difensiva depositata in data 21.11.2024, l' si è costituito, proponendo appello incidentale tramite la formulazione di due motivi.
Con un primo motivo, titolato “OMESSA PRONUNCIA QUANTO ALL'AVVISO DI ADDEBITO N. 368 2017
00250589 59 000 (pagg. 3 – 4)”, lamenta che il Tribunale di Monza ha omesso la disamina delle produzioni documentali relative alla notifica dell'avviso di addebito n. 368 2017 0025058959 000 notificato tramite raccomandata A/R ricevuta in data 10.1.2018.
Evidenzia che nel corpo della sentenza impugnata è assente qualsiasi riferimento al citato avviso di addebito, circostanza che ha comportato la conseguente mancata valutazione degli atti interruttivi della prescrizione del credito contributivo in esso incorporato posti in essere da , che sul punto CP_3
non ha preso posizione, avendo limitato la propria impugnazione al solo capo della sentenza relativo pagina 10 di 18 alla ritenuta prescrizione dei titoli esattoriali indicati nel dispositivo, fra i quali non figura l'avviso n.
368 2017 00250589 59 000.
CP_ L' ribadisce, inoltre, l'assoluta carenza di legittimazione passiva in relazione ai tempi ed alle modalità dell'azione di riscossione coattiva interamente demandate al concessionario della riscossione e dichiara di non accettare il contraddittorio su tali specifici punti, allegando che lo stesso istituto, dopo aver proceduto al c.d. infasamento (cioè alla trasmissione del credito al concessionario per la notifica e le successive iniziative di riscossione coattive), esaurisce qualsiasi compito istituzionale. Pertanto, le attività di riscossione coattiva successive alla notifica degli avvisi di addebito sono di competenza esclusiva di , che è l'unico soggetto a potere e dovere dimostrare CP_3
l'interruzione del termine di prescrizione dell'azione esecutiva. CP_ Con il secondo motivo d'appello, titolato “TARDIVITA' DELL'OPPOSIZIONE (pagg. 5 – 7)”, l' lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs.vo n. 46/99 secondo cui: “Contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Nel caso di specie, evidenzia che i sei avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento notificata CP_ da al il 20.1.2022 risultano regolarmente notificati a cura dell' nelle date sotto CP_3 CP_2
indicate: Con
- n. 36820120016271057000, notificato a mezzo racc. ricevuta il 16.1.2013;
- n. 36820120016339801000, notificato a mezzo racc. A/R ricevuta il 16.1.2013; Con
- n. 36820130017574454000, notificato a mezzo racc. ricevuta l'11.2.2014;
- n. 36820160002721184000, notificato a mezzo PEC ricevuta il 3.4.2016;
- n. 36820160016589916000, notificato a mezzo PEC ricevuta il 25.10.2016; Con
- n. 36820170025058959000, notificato a mezzo racc. ricevuta il 10.1.2018, mentre il giudizio di opposizione di primo grado è stato incardinato con ricorso depositato solo il
5.2.2022, ben oltre il termine decadenziale di 40 giorni prescritto dalla sopra richiamata disposizione legislativa, con conseguente incontrovertibilità dei crediti portati dagli avvisi stessi e inammissibilità dell'opposizione.
Con memoria difensiva depositata in data 22.1.2025, si è costituito anche , contestando la CP_2
fondatezza dell'appello e chiedendo di confermare la sentenza di primo grado.
pagina 11 di 18 Il sig. , a questo fine, passa in rassegna i singoli atti esecutivi impugnati evidenziandone gli CP_2
elementi (mancata produzione delle relate di notifica, mancata allegazione dell'avviso di ricevimento in caso di notifica ex art. 140 c.p.c) in base ai quali il giudice di primo grado ha dichiarato l'intervenuta prescrizione.
Alla prima udienza, fissata in data 4.2.2025 per la discussione, la Corte rilevato che l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione riguardava anche cartelle di pagamento per premi e che, pur CP_5
essendo stata sollevata eccezione di prescrizione, l' non era stato convenuto né nel primo grado CP_5
del giudizio, né nel presente grado d'appello, ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione ex art. 101, comma 2, Cost., autorizzando il deposito di note scritte entro il 10.3.2025 e invitando parte appellante al deposito cartaceo dell'intimazione di pagamento e dei documenti ef, gp, gh, il, mn, op indicati nell'appello.
Effettuati gli autorizzati e disposti depositi, all'odierna udienza del 18.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del rilievo d'ufficio della questione, compulsate le parti a contraddire sul punto ex art. 101, comma 2, Cost., la Corte ritiene di dover dichiarare, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva dell' avuto riguardo all'accertamento o meno della prescrizione dei crediti contributivi di cui alle CP_3
cartelle di pagamento aventi ad oggetto contribuzione obbligatoria dovuta all' che, quale ente CP_5
impositore, pur essendo il soggetto giuridico titolare dei crediti di cui è stata eccepita da CP_2
la prescrizione, non è stato convenuto nel primo grado di giudizio e, quindi, neppure nel presente grado d'appello.
Se è, infatti, pacifico che l'attività recuperatoria successiva all'iscrizione a ruolo delle pretese creditorie è demandata all'agente concessionario della riscossione e che, pertanto, anche l'attività interruttiva della prescrizione, successiva alla notificazione delle cartelle di pagamento, è di competenza di detto ente (ora , tuttavia, involgendo la questione della prescrizione estintiva, CP_3
posta dal a fondamento dell'opposizione, l'esistenza della pretesa creditoria previdenziale, la CP_2
legittimazione passiva della relativa azione di accertamento negativo permane in capo all'ente titolare CP_ del credito (nella specie e . CP_5
La questione è stata chiarita dalla Cassazione, che, a sezioni unite, si è così espressa:
pagina 12 di 18 “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (così Cass., SU, n. 7514/2022).
Dalla lettura integrale della sentenza emerge che il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte
è riferibile a tutti i casi in cui sia eccepita la prescrizione in sede di riscossione e, quindi, non solo in caso di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo (ossia quando venga eccepita l'omessa preventiva notificazione delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito per ottenere la rimessione in termine successivamente allo spirare del termine decadenziale di cui all'art. 24, comma
5, del D. lgs. n. 46/1999), ma, in generale, allorché la parte debitrice si opponga all'esecuzione (o ad un atto ad essa prodromico, quale l'intimazione di pagamento qui opposta), eccependo la prescrizione dei crediti contributivi previdenziali: “12.2. Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art.
24, comma 5, - emanato, come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112, art. 39 in attuazione della Legge
Delega 28 settembre 1998, n. 337 disponeva, nel testo originario, che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario".
Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22 novembre 2002, n.
265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario.
Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa
pagina 13 di 18 disposizione sia stata implicitamente superata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione
a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria.
12.3. Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo
l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto
(incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è
pagina 14 di 18 finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo.” (così, nella motivazione, la citata pronuncia delle SU della Cassazione).
Alla luce dei principi affermati nell'intervento nomofilattico della Supra Corte va, pertanto, esclusa la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_5
dovendosi piuttosto definire il processo nel presente grado di giudizio con una pronuncia di rigetto della domanda di accertamento negativo dei crediti di cui alle cartelle di pagamento relative a premi con riferimento alle quali è stata sollevata l'eccezione di prescrizione (ossia alle cartelle n. CP_5
06820050409903708000, n. 06820070388918220000, n. 06820080339932873000, n.
06820130004728638000, n. 06820140005966834000, n. 06820140069767763000, n.
06820150119136186000), per difetto di legittimazione passiva dell essendo legittimato CP_3
passivo, in relazione a detta questione, l'ente impositore, ossia l' CP_5
Ciò premesso, in accoglimento, per quanto di ragione, dei motivi d'appello al riguardo sollevati CP_ dall' e dall' la sentenza di primo grado va parzialmente riformata sia nella parte in cui ha CP_3
accolto l'opposizione, dichiarando prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n.
36820120016271057000 e n. 36820120016339801000, che nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull'avviso di addebito n. 368 2017 0025058959 000.
Quanto agli avvisi di addebito n. 36820120016271057000 e n. 36820120016339801000, entrambi CP_ CP_ notificati in data 16.1.2013 a mezzo raccomandata (vd. doc. 3 fascicolo appello , il corso della prescrizione è stato, infatti, tempestivamente interrotto nel quinquennio, dapprima, con l'intimazione di pagamento n. 068 2017 9028448614000, notificata a a mezzo PEC in data CP_2
Cont 8/9/2017 (vd. docc. fascicolo primo grado e, quindi, dalla presentazione da parte dello CP_3
stesso , in data 4.4.2019, della domanda di definizione agevolata, seguita, in data 20.1.2022, CP_2
dalla notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
pagina 15 di 18 Quanto all'avviso di addebito n. 368 2017 0025058959 000, notificato a mezzo raccomandata A.R. in data 10.1.2018, nonostante l'opposizione vertesse anche su di esso, il Tribunale ha omesso di prenderlo in considerazione, non avendone fatta menzione né nella motivazione, né nel dispositivo.
Con riferimento a detto avviso di addebito, le cui pretese creditorie non risultano prescritte, essendo decorso meno di un quinquennio tra la data della sua notifica e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta (la circostanza è pacifica là dove lo stesso neppure in primo grado ne CP_2
aveva eccepito la prescrizione e nelle conclusioni da ultimo rassegnate nelle note autorizzate del
25.3.2023, quanto all'eccezione di prescrizione, non aveva fatto menzione di detto avviso), gli ulteriori motivi di odine formale (con riferimento ai quali l'azione spiegata dal è riconducibile all'art. CP_2
617 c.p.c.), oltre ad essere inammissibili (in quanto non dedotti entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'avviso stesso), sono pure infondati per le ragioni già compiutamente illustrate dal primo giudice nella sentenza appellata (da intendersi qui integralmente richiamate), recando l'avviso tutti i contenuti prescritti dall'art. 30, comma 2, del DL 78/2010, conv. in legge con modificazioni dalla l. 122/2010.
Lo stesso , non avendo proposto appello né in via principale né in via incidentale avverso la CP_2
sentenza di primo grado, ha rinunciato a far valere le ragioni di opposizione di ordine contenutistico- formale già disattese dal primo giudice, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza in parte qua. Né, peraltro, in sede d'appello le ha, peraltro, neppure riproposte in via difensiva con riferimento ai titoli sui quali il primo giudice ha omesso di pronunciarsi.
In parziale riforma della sentenza appellata l'opposizione all'intimazione di pagamento va, pertanto, rigettata anche con riferimento a tale avviso di addebito.
Alle medesime conclusioni deve, pure, pervenirsi quanto alle cartelle di pagamento n.
06820170045160215000 notificata a mezzo PEC in data 24.8.2017 e n. 06820170080207564000, notificata a mezzo PEC in data 17.1.2018 (vd. docc. 11 e 12 fascicolo primo grado , sulle quali il CP_3
primo giudice ha omesso di pronunciarsi.
Pur avendo le stesse ad oggetto contribuzione obbligatoria di competenza dell' considerato che CP_5
con riferimento alle relative pretese creditorie non si pone questione di prescrizione, l' è stato CP_3
correttamente convenuto in giudizio quale unico legittimato passivo rispetto alle ulteriori censure di pagina 16 di 18 ordine formale, che, per le ragioni già esposte dal primo giudice con riferimento alle altre cartelle di pagamento e della decadenza maturata ex art. 617 c.p.c., non sono accoglibili.
Ferma la parziale riforma della sentenza di primo grado nei limiti sopra precisati, per il resto i motivi
CP_ d'appello sollevati dall' e dall' vanno disattesi. CP_3
Quanto ad gli ulteriori atti interruttivi della prescrizione dalla stessa prodotti con riferimento al CP_3
primo motivo d'appello non valgono a modificare gli esiti della decisione.
Infatti:
- l'avvisto d'intimazione n. 068 2010 9061000256000 non è pertinente, in quanto si riferisce ad una cartella di pagamento (la n. 06820010351088051000) non richiamata nell'intimazione di pagamento qui opposta e, quindi, estranea al giudizio (vd. docc. G-H fascicolo primo grado CP_3
- l'avviso d'intimazione n. 068 2012 9020102559000, notificato in data 7-8/3/2012 ai sensi dell'art. 26
DPR 602/1973 mediante deposito presso la Casa Comunale di AT (docc. I-L fascicolo primo grado nei quali, quanto all'avviso di deposito, è presente la distinta di spedizione in data CP_3
9.12.2012 di e non anche l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata) si riferisce CP_9
CP_ alla cartella di pagamento relativa a contributi n. 06820060208445265000, di cui al n. 5 dell'elenco del ricorso;
considerato che
tale cartella risulta essere stata notificata in data 29.8.2006
(vd. raccomandata AR sub doc. 6 fascicolo primo grado , essendo trascorsi più di cinque anni tra CP_3
la sua notificazione e quella dell'intimazione di pagamento in esame, la prescrizione delle relative pretese creditorie è, comunque, maturata non essendo l'atto interruttivo intervenuto in tempo utile;
- l'avviso d'intimazione n. 068 2017 9013970130000, notificato a mezzo PEC in data 24/4/2017 (docc.
O-P fascicolo primo grado , è, pure, irrilevante, in quanto tutti i titoli esecutivi nello stesso CP_3
indicati erano stati notificati oltre cinque anni prima (l'ultimo tra quelli qui controversi in data
22.5.2010), sicché le relative pretese contributive si erano già prescritte.
Pure infondato è il secondo motivo d'appello dell' in quanto la presentazione in data 4.4.2019 CP_3
da parte del di domanda di definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter), come già evidenziato CP_2
dal primo giudice, non ha comportato alcuna valida rinuncia alla prescrizione già maturata;
in materia previdenziale la prescrizione è sottratta, invero, alla disponibilità delle parti ed è, pertanto, irrinunciabile (vd. Cass. n. 7514/2022). Peraltro, la relativa procedura non risulta essere stata utilmente coltivata attesa la successiva notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
pagina 17 di 18 Non trattandosi d'istanza di rottamazione avanzata in pendenza del giudizio anche l'eccezione di difetto d'interesse ad agire è da respingere, risultando senz'altro attuale, a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento, l'interesse del debitore a far accertare l'estinzione delle obbligazioni.
CP_ Pure infondata è l'eccezione di tardività posta dall' a fondamento del secondo motivo d'appello in ragione del mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 24, comma 5, D. lgs. 46/1999.
L'appellato, infatti, nel proporre opposizione all'intimazione di pagamento, non ha contestato il merito delle pretese contributive portate dai titoli esecutivi presupposti e neppure ne ha eccepito l'estinzione per prescrizione in epoca precedente alla formazione e notifica dei ruoli, ma si è limitato ad eccepire il decorso del termine prescrizionale in sede di riscossione, ossia in epoca successiva alla data della notificazione (pur contestata) delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
Salva la parziale riforma della sentenza nei limiti sopra precisati e riportati nel dispositivo, le restanti statuizioni di merito devono essere, pertanto, confermate.
*
Considerato l'esito del giudizio, caratterizzato da reciproca soccombenza, si ritiene giustificata l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del doppio grado ex art. 92, comma 2,
c.p.c..
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 672/2024 del Tribunale di Monza: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione all'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi di cui CP_3
alle cartelle di pagamento nn. 06820050409903708000, 06820070388918220000,
06820080339932873000, 06820130004728638000, 06820140005966834000,
06820140069767763000 e 06820150119136186000; 2) rigetta l'opposizione anche con riferimento agli avvisi di addebito nn. 36820120016271057000, 36820120016339801000 e 368 2017 0025058959
000 e alle cartelle di pagamento n. 06820170045160215000 e n. 06820170080207564000;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
Milano, 18/3/2025
Il Presidente e Relatore
Serena Sommariva
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, l'opposizione è stata accolta per i seguenti titoli: cartelle di pagamento n.
06820020483799741000, 06820050405541192000, 06820050409903708000, 0682005042600625000, n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta da:
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente rel.
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
Avv.to Francesca Beoni Consigliere aus. all'udienza del 18/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. – P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesco Misurale e domicilio eletto presso il suo studio di Genova, via Fieschi, 3/14,
-appellante- contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Clara Tommaselli e Roberto Maio e domicilio CP_1 P.IVA_2
eletto presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Milano, via Savarè, 1,
-appellato e appellante in via incidentale-
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Martina De Vecchi e Controparte_2 C.F._1
domicilio eletto presso il suo studio di Milano, via Luigi Sala, 12,
-appellato-
CONCLUSIONI per l'appellante principale : CP_3
“Piaccia alla Corte Ecc.ma ogni contraria istanza, azione, eccezione, disattesa e respinta, in totale riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Monza - Sezione lavoro N° 672 pubblicata in data
pagina 1 di 18 26/9/2024, RESPINGERE ogni avversa domanda proposte nei confronti di Controparte_4
poiché inammissibile, improcedibile, infondata e non provata, con ogni conseguenziale
[...]
pronuncia; in ogni caso, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio”; per l'appellante incidentale : CP_1
“ogni contraria istanza disattesa:
- Voglia l'On.le Corte adìta, accogliere, per quanto di ragione e di interesse del deducente Ente impositore, il ricorso in appello e riformare la sentenza impugnata quanto ai motivi nello stesso ricorso
e nella presente memoria enunciati.
Spese del doppio grado di giudizio come per legge.”; per l'appellato : CP_2
“In via principale, accertare l'intervenuta decorrenza del termine di prescrizione ex lege previsto per provvedere alla riscossione delle pretese creditorie di cui alle cartelle di pagamento nn.
06820020483799741000, 06820050405541192000, 06820050409903708000,
06820050426006250000, 06820060208445265000, 06820060279365752000,
06820070373561690000, 06820070388918220000 06820080001315126000,
06820080266670208000, 06820080339932873000, 06820080347718185000,
06820090012687587000, 06820090247900965000, 06820090353853845000,
06820130004728638000; agli avvisi di addebito nn. 36820120016271057000
36820120016339801000, 36820130017574454000 e, per l'effetto, rigettare il ricorso in appello CP_ promosso da e in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi Controparte_4
esposti in narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre spese generali al
15%, oltre IVA e CPA come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 672/2024 il Tribunale di Monza, in parziale accoglimento del ricorso proposto da CP_2
avverso l'intimazione di pagamento n. 068 2021 9010880333/000, notificatagli in data
[...]
20/01/2022, ne ha dichiarato la nullità, per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie alla data della sua notificazione, rispetto ai seguenti titoli esecutivi nella stessa richiamati:
pagina 2 di 18 - cartella di pagamento n. 06820020483799741000,
- cartella di pagamento n. 06820050405541192000,
- cartella di pagamento n. 06820050409903708000,
- cartella di pagamento n. 06820050426006250000,
- cartella di pagamento n. 06820060208445265000,
- cartella di pagamento n. 06820060279365752000,
- cartella di pagamento n. 06820070373561690000,
- cartella di pagamento n. 06820070388918220000,
- cartella di pagamento n. 06820080001315126000,
- cartella di pagamento n. 06820080266670208000,
- cartella di pagamento n. 06820080339932873000,
- cartella di pagamento n. 06820080347718185000,
- cartella di pagamento n. 06820090012687587000,
- cartella di pagamento n. 0682009024790096500,
- cartella di pagamento n. 06820090353853845000,
- cartella di pagamento n. 06820130004728638000,
- avviso di addebito n. 36820120016271057000,
- avviso di addebito n. 36820120016339801000,
- avviso di addebito n. 36820130017574454000, mentre ha rigettato il ricorso con riferimento a:
- cartella di pagamento n. 06820140005966834000,
- cartella di pagamento n. 06820140069767763000,
- cartella di pagamento n. 06820150119136186000,
- avviso di addebito n. 36820160002721184000,
- avviso di addebito n. 36820160016589916000, compensando integralmente le spese processuali in ragione della reciproca soccombenza.
Di seguito i fatti oggetto della controversia di primo grado. CP_ Con ricorso introduttivo, depositato in data 5.2.2022 e notificato all' e all' CP_3 Controparte_2
ha proposto opposizione avverso la sopra indicata intimazione di pagamento limitatamente
[...]
pagina 3 di 18 alle cartelle di pagamento (n. 21) ed agli avvisi di addebito (n. 6) aventi per oggetto contributi CP_ previdenziali e premi e, segnatamente, ai seguenti titoli esecutivi: CP_5
1) cartella di pagamento n. 06820020483799741000, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento
CP_ dell'importo di € 595.382,34, derivante da Contributi 10, richiesti da e risalenti agli Parte_2
anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 1998, 1999 e 2000;
2) cartella di pagamento n. 06820050405541192000, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 12.476,04, derivante da Contributi 10 risalenti all'anno 2004; Parte_2
3) cartella di pagamento n. 06820050409903708000, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 8.422,39, derivante da risalenti all'anno 2004; CP_5
4) cartella di pagamento n. 06820050426006250000, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 79.723,03, derivante da Contributi Modello DM 10 risalenti all'anno 2003 e 2005;
5) cartella di pagamento n. 06820060208445265000, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 25.299,06, derivante da Contributi Modello DM 10 risalenti all'anno 2005;
6) cartella di pagamento n. 06820060279365752000, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 38.766,89, derivante da Contributi Modello DM 10 risalenti all'anno 2006;
7) cartella di pagamento n. 06820070373561690000, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 67.751,61, derivante da Contributi Modello DM 10 risalenti all'anno 2006;
8) cartella di pagamento n. 06820070388918220000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 15.451,95 derivante da risalenti all'anno 2006, oltre a sanzioni risalenti agli CP_5
anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000;
9) cartella di pagamento n. 06820080001315126000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 28.169,11 derivante da Contributi Modello DM 10 risalenti all'anno 2007;
10) cartella di pagamento n. 06820080266670208000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 8.382,73 derivante da 10 risalenti all'anno 2007; Parte_3
11) cartella di pagamento n. 06820080339932873000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 11.215,14 derivante da risalente all'anno 2007; CP_5
pagina 4 di 18 12) cartella di pagamento n. 06820080347718185000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 20.071,96 derivante da Contributi IVS risalenti all'anno 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;
13) cartella di pagamento n. 06820090012687587000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 33.924,42 derivante da Contributi IVS risalenti all'anno 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;
14) cartella di pagamento n. 06820090247900965000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 20.423,32 derivante da Contributi IVS risalenti all'anno 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;
15) cartella di pagamento n. 06820090353853845000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 20.368,25 derivante da Contributi IVS risalenti all'anno 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;
16) cartella di pagamento n. 06820130004728638000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 2.368,04 derivante da risalente all'anno 2011; CP_5
17) cartella di pagamento n. 06820140005966834000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 2.339,91 derivante da risalente all'anno 2011 e 2012; CP_5
18) cartella di pagamento n. 06820140069767763000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 2.365,81 derivante da risalente all'anno 2012 e 2013; CP_5
19) cartella di pagamento n. 06820150119136186000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 1.886,62 derivante da risalente all'anno 2015; CP_5
20) cartella di pagamento n. 06820170045160215000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 1.734,70 derivante da risalente all'anno 2015 e 2016 (prodotta da di CP_5 CP_6
notifica in data 24.8.2017 sub doc. 11 fascicolo primo grado);
pagina 5 di 18 21) cartella di pagamento n. 06820170080207564000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 1.658,69 derivante da risalente all'anno 2017 (prodotta da di notifica CP_5 CP_6
in data 17.1.2018 sub doc. 12 fascicolo primo grado);
22) avviso di addebito n. 36820120016271057000, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 3.724,17 derivante da Contributi IVS risalenti all'anno 2012;
23) avviso di addebito n. 36820120016339801000, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 3.427,10 derivante da Contributi IVS risalenti all'anno 2011;
24) avviso di addebito n. 36820130017574454000, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 10.948,82 derivante da Contributi IVS risalenti all'anno 2012;
25) avviso di addebito n. 36820160002721184000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 7.182,34 derivante da Contributi IVS risalenti all'anno 2015;
26) avviso di addebito n. 36820160016589916000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 3.535,96 derivante da Contributi IVS risalenti all'anno 2016;
27) avviso di addebito n. 36820170025058959000 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 3.989,22 derivante da Contributi INPS risalenti all'anno 2015, 2016 e 2017.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha lamentato:
a) omessa, nulla e/o inesistente notificazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito;
b) intervenuta prescrizione, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, commi 9, l.
335/1995 (in epoca successiva alla data di notifica riportata nell'intimazione di pagamento), dei crediti portati dai seguenti titoli (vd. pagg. da 11 a 14 del II paragrafo del ricorso di primo grado):
1) cartella di pagamento n. 06820020483799741000 (notificata in data 16.1.2003);
2) cartella di pagamento n. 06820050405541192000 (notificata in data 30.12.2005: prodotta da
[...]
di notifica sub doc. 3 fascicolo primo grado); Controparte_7
3) cartella di pagamento n. 06820050409903708000 (notificata in data 17.6.2006);
4) cartella di pagamento n. 0682005042600625000 (notificata in data 9.2.2006 – prodotta da la CP_3
raccomandata AR di notifica sub doc. 5 fascicolo primo grado);
pagina 6 di 18 5) cartella di pagamento n. 06820060208445265000 (notificata in data 29.8.2006 – prodotta da CP_3
raccomandata AR di notifica sub doc. 6 fascicolo primo grado);
6) cartella di pagamento n. 06820060279365752000 (notificata in data 22.5.2007);
7) cartella di pagamento n. 06820070373561690000 (notificata in data 15.1.2008);
8) cartella di pagamento n. 06820070388918220000 (notificata in data 22.1.2008 – prodotta da CP_3
raccomandata AR di notifica sub doc. 7 fascicolo primo grado);
9) cartella di pagamento n. 06820080001315126000 (notificata in data 21.6.2008);
10) cartella di pagamento n. 06820080266670208000 (notificata in data 23.6.2008 – prodotta da relata di notifica sub doc. 9 fascicolo primo grado); CP_3
11) cartella di pagamento n. 06820080339932873000 (notificata in data 20.6.2009);
12) cartella di pagamento n. 06820080347718185000 (notificata in data 24.7.2009);
13) cartella di pagamento n. 06820090012687587000 (notificata in data 23.1.2010);
14) cartella di pagamento n. 06820090247900965000 (notificata in 19.2.2010)
15) cartella di pagamento n. 06820090353853845000 (notificata in data 22.5.2010);
16) cartella di pagamento n. 06820130004728638000 (notificata in data 26.8.2013 – prodotta da notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. sub doc. 8 fascicolo primo grado); CP_3
17) cartella di pagamento n. 06820140005966834000 (notificata in data 29.5.2014 – prodotta da relata di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con avviso di deposito notificato per compiuta CP_3
giacenza sub doc. 13 fascicolo primo grado);
18) cartella di pagamento n. 06820140069767763000 (notificata in data 24.7.2014 – prodotta da sub doc. 10 fascicolo primo grado); CP_6
19) cartella di pagamento n. 06820150119136186000 (notificata in data 21.1.2016 – prodotta da di notifica sub doc. 4 fascicolo primo grado); CP_6
20) avviso di addebito n. 36820120016271057000 (notificato in data 16.1.2013);
21) avviso di addebito n. 36820120016339801000 (notificato in data 16.1.2013),
22) avviso di addebito n. 36820130017574454000 (notificato in data 11.2.2014);
23) avviso di addebito n. 36820160002721184000 (notificato in data 3.4.2016);
24) avviso di addebito n. 36820160016589916000 (notificato in data 25.10.2016).
pagina 7 di 18 c) difetto di motivazione delle cartelle di pagamento e degli AVA - omessa indicazione del metodo di calcolo degli interessi e delle sanzioni tributarie.
L' si è costituito tempestivamente in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione ed CP_3
eccependo, al fine di evidenziarne la temerarietà, che il ricorrente in data 4.4.2019 aveva presentato, per tutti i titoli oggetto di causa, istanza di definizione agevolata (c.d. saldo e stralcio), che aveva interrotto il decorso del termine prescrizionale con riferimento a tutti i titoli crediti contributivi portati dai titoli esecutivi notificati entro il quinquennio precedente, ossia dall'aprile 2014 in avanti, unitamente ad una serie di atti interruttivi e alle relate di notifica di 11 delle 21 cartelle di pagamento
(e, in particolare, sub docc. da 2 a 13- quelle relative alle cartelle di cui ai nn. 2, 19, 4, 5, 8, 16, 10, 18,
20, 21 e 17 come elencate nel ricorso).
In particolare, quanto agli atti interruttivi, ha depositato: CP_3
- Avviso d'intimazione N° 068 2010 9061000256000 notificato in data 28/10/2010 (docc. G-H);
- Avviso d'intimazione N° 068 2012 9020102559000 notificato in data 8/3/2012 (docc. I-L);
- Avviso d'intimazione N° 068 2017 9028448614000 notificato in data 8/9/2017 (docc. M-N);
- Avviso d'intimazione N° 068 2017 9013970130000 notificato in data 24/4/2017 (docc. O-P). CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio anche l' depositando la documentazione comprovante la notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate nell'intimazione di pagamento
(in parte mediante raccomandata AR e in parte a mezzo PEC), eccependo l'inammissibilità del CP_3
ricorso e la decadenza e chiedendo, comunque, il rigetto dello stesso nel merito.
Alla luce delle produzioni documentali di controparte e tenuto conto degli eccepiti vizi di notifica,
l'opponente, nelle note difensive autorizzate depositate in data 25.3.2023, ha insistito per l'accertamento della prescrizione delle (sole) prime 15 cartelle di pagamento elencate nel ricorso (pur avendole poi trascritte tutte e 21 nelle conclusioni) e dell'avviso di addebito n.
36820130017574454000 (vd. paragrafo III pag. 6 e paragrafo IV pag. 7 delle note).
Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente l'opposizione, dichiarando nulla in parte qua l'intimazione di pagamento opposta in relazione alle cartelle di pagamento e agli avvisi dettagliati nel capo n. 1 del dispositivo (19 in totale)1, in quanto relativi a crediti estinti per prescrizione alla data pagina 8 di 18 della notifica dell'intimazione, come accertato sulla base della seguente motivazione: “Per quanto riguarda le altre cartelle e AVA, invece, i crediti oggetto degli stessi si sono estinti per prescrizione prima della notifica della intimazione di pagamento, che quindi è nulla in parte qua. Gli stessi, inoltre erano già prescritti nel momento in cui è stata presentata l'istanza di definizione agevolata che è quindi priva di effetto con riferimento ai medesimi”.
Il Tribunale ha, invece, rigettato l'opposizione con riferimento alle cartelle di pagamento nn.
06820140005966834000, 06820140069767763000, 06820150119136186000 e agli avvisi di addebito n. 36820160002721184000 e n. 36820160016589916000, ritenendo infondata per essi l'eccezione di prescrizione, non essendo intercorso il termine prescrizionale quinquennale tra la notifica dei titoli esecutivi e la domanda di definizione agevolata del 4.4.2019; per questi titoli ha esaminato anche gli ulteriori motivi di opposizione, disattendendoli e, osservando, in particolare, quanto al difetto di CP_ motivazione, che gli avvisi di addebito dell' contenevano tutti gli elementi prescritti dall'art. 30, comma 2, del DL 78/2010 e pure le cartelle di pagamento erano state predisposte secondo la normativa prevista dall'art. 25 del DPR 602/1973, come da modello approvato dal MEF con apposito decreto;
che, inoltre, sia gli uni che gli altri recavano in dettaglio l'indicazione del credito e della causale corrispondente;
che, quanto agli interessi moratori, calcolati secondo i criteri legali di cui all'art. 20 del DPR 602/1973, la censura era generica e tale era pure quanto al calcolo della sanzioni tributarie.
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, ha proposto appello avverso la sentenza di primo CP_3
grado, formulando due ordini di censure.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante contesta la mancata valutazione da parte del Tribunale di
Monza degli atti interruttivi prodotti in primo grado (essendo stata presa in considerazione solamente la domanda di definizione agevolata del 4.4.2019) e insite nel rigetto integrale dell'opposizione.
06820060208445265000, n. 06820060279365752000, 06820070373561690000, 06820070388918220000,
06820080001315126000, 06820080266670208000, 06820080339932873000, 06820080347718185000,
06820090012687587000, 06820090247900965000, 06820090353853845000, 06820130004728638000 e avvisi di addebito nn. 36820120016271057000, 36820120016339801000 e 36820130017574454000.
pagina 9 di 18 Con il secondo motivo d'appello, impugna la parte della sentenza di primo grado in cui il giudice CP_3
statuisce che: “… la presentazione dell'istanza (di definizione agevolata) non ha nessun effetto con riguardo ai crediti che si erano già estinti nel momento in cui la stessa è stata presentata perché la prescrizione si era già compiuta”.
In merito a tale aspetto evidenzia che, all'atto della presentazione della domanda di definizione CP_3
agevolata, non si era verificata alcuna prescrizione dei titoli esattoriali indicati in dispositivo;
in secondo luogo sostiene che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la presentazione di una domanda di definizione agevolata determinerebbe, in capo all'istante, la carenza d'interesse ad agire a proposito di un'eventuale e successiva impugnazione dei titoli esattoriali oggetto della domanda di rottamazione. Il giudice di primo grado, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità di ogni domanda per carenza d'interesse ad agire;
principio quest'ultimo ribadito dall'ordinanza della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria N° 874 del 03/04/2024 secondo cui un'istanza di definizione agevolata rivela che è sostanzialmente venuto meno l'interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente che, aderendo alla definizione agevolata, ha assunto l'impegno non solo a rinunziare ai giudizi pendenti ma, evidentemente, anche a presentare, come nella specie, un successivo giudizio di opposizione avente ad oggetto i medesimi titoli esattoriali per i quali aveva presentato, in precedenza, una domanda di definizione agevolata (nello stesso senso Ord. Cass N°
36105 del 23/11/2021; Cass. 36040/2022; Ord. Cass. N° 46 del 2/1/2024). CP_ Con memoria difensiva depositata in data 21.11.2024, l' si è costituito, proponendo appello incidentale tramite la formulazione di due motivi.
Con un primo motivo, titolato “OMESSA PRONUNCIA QUANTO ALL'AVVISO DI ADDEBITO N. 368 2017
00250589 59 000 (pagg. 3 – 4)”, lamenta che il Tribunale di Monza ha omesso la disamina delle produzioni documentali relative alla notifica dell'avviso di addebito n. 368 2017 0025058959 000 notificato tramite raccomandata A/R ricevuta in data 10.1.2018.
Evidenzia che nel corpo della sentenza impugnata è assente qualsiasi riferimento al citato avviso di addebito, circostanza che ha comportato la conseguente mancata valutazione degli atti interruttivi della prescrizione del credito contributivo in esso incorporato posti in essere da , che sul punto CP_3
non ha preso posizione, avendo limitato la propria impugnazione al solo capo della sentenza relativo pagina 10 di 18 alla ritenuta prescrizione dei titoli esattoriali indicati nel dispositivo, fra i quali non figura l'avviso n.
368 2017 00250589 59 000.
CP_ L' ribadisce, inoltre, l'assoluta carenza di legittimazione passiva in relazione ai tempi ed alle modalità dell'azione di riscossione coattiva interamente demandate al concessionario della riscossione e dichiara di non accettare il contraddittorio su tali specifici punti, allegando che lo stesso istituto, dopo aver proceduto al c.d. infasamento (cioè alla trasmissione del credito al concessionario per la notifica e le successive iniziative di riscossione coattive), esaurisce qualsiasi compito istituzionale. Pertanto, le attività di riscossione coattiva successive alla notifica degli avvisi di addebito sono di competenza esclusiva di , che è l'unico soggetto a potere e dovere dimostrare CP_3
l'interruzione del termine di prescrizione dell'azione esecutiva. CP_ Con il secondo motivo d'appello, titolato “TARDIVITA' DELL'OPPOSIZIONE (pagg. 5 – 7)”, l' lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs.vo n. 46/99 secondo cui: “Contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Nel caso di specie, evidenzia che i sei avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento notificata CP_ da al il 20.1.2022 risultano regolarmente notificati a cura dell' nelle date sotto CP_3 CP_2
indicate: Con
- n. 36820120016271057000, notificato a mezzo racc. ricevuta il 16.1.2013;
- n. 36820120016339801000, notificato a mezzo racc. A/R ricevuta il 16.1.2013; Con
- n. 36820130017574454000, notificato a mezzo racc. ricevuta l'11.2.2014;
- n. 36820160002721184000, notificato a mezzo PEC ricevuta il 3.4.2016;
- n. 36820160016589916000, notificato a mezzo PEC ricevuta il 25.10.2016; Con
- n. 36820170025058959000, notificato a mezzo racc. ricevuta il 10.1.2018, mentre il giudizio di opposizione di primo grado è stato incardinato con ricorso depositato solo il
5.2.2022, ben oltre il termine decadenziale di 40 giorni prescritto dalla sopra richiamata disposizione legislativa, con conseguente incontrovertibilità dei crediti portati dagli avvisi stessi e inammissibilità dell'opposizione.
Con memoria difensiva depositata in data 22.1.2025, si è costituito anche , contestando la CP_2
fondatezza dell'appello e chiedendo di confermare la sentenza di primo grado.
pagina 11 di 18 Il sig. , a questo fine, passa in rassegna i singoli atti esecutivi impugnati evidenziandone gli CP_2
elementi (mancata produzione delle relate di notifica, mancata allegazione dell'avviso di ricevimento in caso di notifica ex art. 140 c.p.c) in base ai quali il giudice di primo grado ha dichiarato l'intervenuta prescrizione.
Alla prima udienza, fissata in data 4.2.2025 per la discussione, la Corte rilevato che l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione riguardava anche cartelle di pagamento per premi e che, pur CP_5
essendo stata sollevata eccezione di prescrizione, l' non era stato convenuto né nel primo grado CP_5
del giudizio, né nel presente grado d'appello, ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione ex art. 101, comma 2, Cost., autorizzando il deposito di note scritte entro il 10.3.2025 e invitando parte appellante al deposito cartaceo dell'intimazione di pagamento e dei documenti ef, gp, gh, il, mn, op indicati nell'appello.
Effettuati gli autorizzati e disposti depositi, all'odierna udienza del 18.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del rilievo d'ufficio della questione, compulsate le parti a contraddire sul punto ex art. 101, comma 2, Cost., la Corte ritiene di dover dichiarare, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva dell' avuto riguardo all'accertamento o meno della prescrizione dei crediti contributivi di cui alle CP_3
cartelle di pagamento aventi ad oggetto contribuzione obbligatoria dovuta all' che, quale ente CP_5
impositore, pur essendo il soggetto giuridico titolare dei crediti di cui è stata eccepita da CP_2
la prescrizione, non è stato convenuto nel primo grado di giudizio e, quindi, neppure nel presente grado d'appello.
Se è, infatti, pacifico che l'attività recuperatoria successiva all'iscrizione a ruolo delle pretese creditorie è demandata all'agente concessionario della riscossione e che, pertanto, anche l'attività interruttiva della prescrizione, successiva alla notificazione delle cartelle di pagamento, è di competenza di detto ente (ora , tuttavia, involgendo la questione della prescrizione estintiva, CP_3
posta dal a fondamento dell'opposizione, l'esistenza della pretesa creditoria previdenziale, la CP_2
legittimazione passiva della relativa azione di accertamento negativo permane in capo all'ente titolare CP_ del credito (nella specie e . CP_5
La questione è stata chiarita dalla Cassazione, che, a sezioni unite, si è così espressa:
pagina 12 di 18 “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (così Cass., SU, n. 7514/2022).
Dalla lettura integrale della sentenza emerge che il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte
è riferibile a tutti i casi in cui sia eccepita la prescrizione in sede di riscossione e, quindi, non solo in caso di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo (ossia quando venga eccepita l'omessa preventiva notificazione delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito per ottenere la rimessione in termine successivamente allo spirare del termine decadenziale di cui all'art. 24, comma
5, del D. lgs. n. 46/1999), ma, in generale, allorché la parte debitrice si opponga all'esecuzione (o ad un atto ad essa prodromico, quale l'intimazione di pagamento qui opposta), eccependo la prescrizione dei crediti contributivi previdenziali: “12.2. Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art.
24, comma 5, - emanato, come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112, art. 39 in attuazione della Legge
Delega 28 settembre 1998, n. 337 disponeva, nel testo originario, che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario".
Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22 novembre 2002, n.
265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario.
Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa
pagina 13 di 18 disposizione sia stata implicitamente superata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione
a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria.
12.3. Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo
l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto
(incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è
pagina 14 di 18 finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo.” (così, nella motivazione, la citata pronuncia delle SU della Cassazione).
Alla luce dei principi affermati nell'intervento nomofilattico della Supra Corte va, pertanto, esclusa la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_5
dovendosi piuttosto definire il processo nel presente grado di giudizio con una pronuncia di rigetto della domanda di accertamento negativo dei crediti di cui alle cartelle di pagamento relative a premi con riferimento alle quali è stata sollevata l'eccezione di prescrizione (ossia alle cartelle n. CP_5
06820050409903708000, n. 06820070388918220000, n. 06820080339932873000, n.
06820130004728638000, n. 06820140005966834000, n. 06820140069767763000, n.
06820150119136186000), per difetto di legittimazione passiva dell essendo legittimato CP_3
passivo, in relazione a detta questione, l'ente impositore, ossia l' CP_5
Ciò premesso, in accoglimento, per quanto di ragione, dei motivi d'appello al riguardo sollevati CP_ dall' e dall' la sentenza di primo grado va parzialmente riformata sia nella parte in cui ha CP_3
accolto l'opposizione, dichiarando prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n.
36820120016271057000 e n. 36820120016339801000, che nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull'avviso di addebito n. 368 2017 0025058959 000.
Quanto agli avvisi di addebito n. 36820120016271057000 e n. 36820120016339801000, entrambi CP_ CP_ notificati in data 16.1.2013 a mezzo raccomandata (vd. doc. 3 fascicolo appello , il corso della prescrizione è stato, infatti, tempestivamente interrotto nel quinquennio, dapprima, con l'intimazione di pagamento n. 068 2017 9028448614000, notificata a a mezzo PEC in data CP_2
Cont 8/9/2017 (vd. docc. fascicolo primo grado e, quindi, dalla presentazione da parte dello CP_3
stesso , in data 4.4.2019, della domanda di definizione agevolata, seguita, in data 20.1.2022, CP_2
dalla notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
pagina 15 di 18 Quanto all'avviso di addebito n. 368 2017 0025058959 000, notificato a mezzo raccomandata A.R. in data 10.1.2018, nonostante l'opposizione vertesse anche su di esso, il Tribunale ha omesso di prenderlo in considerazione, non avendone fatta menzione né nella motivazione, né nel dispositivo.
Con riferimento a detto avviso di addebito, le cui pretese creditorie non risultano prescritte, essendo decorso meno di un quinquennio tra la data della sua notifica e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta (la circostanza è pacifica là dove lo stesso neppure in primo grado ne CP_2
aveva eccepito la prescrizione e nelle conclusioni da ultimo rassegnate nelle note autorizzate del
25.3.2023, quanto all'eccezione di prescrizione, non aveva fatto menzione di detto avviso), gli ulteriori motivi di odine formale (con riferimento ai quali l'azione spiegata dal è riconducibile all'art. CP_2
617 c.p.c.), oltre ad essere inammissibili (in quanto non dedotti entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'avviso stesso), sono pure infondati per le ragioni già compiutamente illustrate dal primo giudice nella sentenza appellata (da intendersi qui integralmente richiamate), recando l'avviso tutti i contenuti prescritti dall'art. 30, comma 2, del DL 78/2010, conv. in legge con modificazioni dalla l. 122/2010.
Lo stesso , non avendo proposto appello né in via principale né in via incidentale avverso la CP_2
sentenza di primo grado, ha rinunciato a far valere le ragioni di opposizione di ordine contenutistico- formale già disattese dal primo giudice, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza in parte qua. Né, peraltro, in sede d'appello le ha, peraltro, neppure riproposte in via difensiva con riferimento ai titoli sui quali il primo giudice ha omesso di pronunciarsi.
In parziale riforma della sentenza appellata l'opposizione all'intimazione di pagamento va, pertanto, rigettata anche con riferimento a tale avviso di addebito.
Alle medesime conclusioni deve, pure, pervenirsi quanto alle cartelle di pagamento n.
06820170045160215000 notificata a mezzo PEC in data 24.8.2017 e n. 06820170080207564000, notificata a mezzo PEC in data 17.1.2018 (vd. docc. 11 e 12 fascicolo primo grado , sulle quali il CP_3
primo giudice ha omesso di pronunciarsi.
Pur avendo le stesse ad oggetto contribuzione obbligatoria di competenza dell' considerato che CP_5
con riferimento alle relative pretese creditorie non si pone questione di prescrizione, l' è stato CP_3
correttamente convenuto in giudizio quale unico legittimato passivo rispetto alle ulteriori censure di pagina 16 di 18 ordine formale, che, per le ragioni già esposte dal primo giudice con riferimento alle altre cartelle di pagamento e della decadenza maturata ex art. 617 c.p.c., non sono accoglibili.
Ferma la parziale riforma della sentenza di primo grado nei limiti sopra precisati, per il resto i motivi
CP_ d'appello sollevati dall' e dall' vanno disattesi. CP_3
Quanto ad gli ulteriori atti interruttivi della prescrizione dalla stessa prodotti con riferimento al CP_3
primo motivo d'appello non valgono a modificare gli esiti della decisione.
Infatti:
- l'avvisto d'intimazione n. 068 2010 9061000256000 non è pertinente, in quanto si riferisce ad una cartella di pagamento (la n. 06820010351088051000) non richiamata nell'intimazione di pagamento qui opposta e, quindi, estranea al giudizio (vd. docc. G-H fascicolo primo grado CP_3
- l'avviso d'intimazione n. 068 2012 9020102559000, notificato in data 7-8/3/2012 ai sensi dell'art. 26
DPR 602/1973 mediante deposito presso la Casa Comunale di AT (docc. I-L fascicolo primo grado nei quali, quanto all'avviso di deposito, è presente la distinta di spedizione in data CP_3
9.12.2012 di e non anche l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata) si riferisce CP_9
CP_ alla cartella di pagamento relativa a contributi n. 06820060208445265000, di cui al n. 5 dell'elenco del ricorso;
considerato che
tale cartella risulta essere stata notificata in data 29.8.2006
(vd. raccomandata AR sub doc. 6 fascicolo primo grado , essendo trascorsi più di cinque anni tra CP_3
la sua notificazione e quella dell'intimazione di pagamento in esame, la prescrizione delle relative pretese creditorie è, comunque, maturata non essendo l'atto interruttivo intervenuto in tempo utile;
- l'avviso d'intimazione n. 068 2017 9013970130000, notificato a mezzo PEC in data 24/4/2017 (docc.
O-P fascicolo primo grado , è, pure, irrilevante, in quanto tutti i titoli esecutivi nello stesso CP_3
indicati erano stati notificati oltre cinque anni prima (l'ultimo tra quelli qui controversi in data
22.5.2010), sicché le relative pretese contributive si erano già prescritte.
Pure infondato è il secondo motivo d'appello dell' in quanto la presentazione in data 4.4.2019 CP_3
da parte del di domanda di definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter), come già evidenziato CP_2
dal primo giudice, non ha comportato alcuna valida rinuncia alla prescrizione già maturata;
in materia previdenziale la prescrizione è sottratta, invero, alla disponibilità delle parti ed è, pertanto, irrinunciabile (vd. Cass. n. 7514/2022). Peraltro, la relativa procedura non risulta essere stata utilmente coltivata attesa la successiva notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
pagina 17 di 18 Non trattandosi d'istanza di rottamazione avanzata in pendenza del giudizio anche l'eccezione di difetto d'interesse ad agire è da respingere, risultando senz'altro attuale, a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento, l'interesse del debitore a far accertare l'estinzione delle obbligazioni.
CP_ Pure infondata è l'eccezione di tardività posta dall' a fondamento del secondo motivo d'appello in ragione del mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 24, comma 5, D. lgs. 46/1999.
L'appellato, infatti, nel proporre opposizione all'intimazione di pagamento, non ha contestato il merito delle pretese contributive portate dai titoli esecutivi presupposti e neppure ne ha eccepito l'estinzione per prescrizione in epoca precedente alla formazione e notifica dei ruoli, ma si è limitato ad eccepire il decorso del termine prescrizionale in sede di riscossione, ossia in epoca successiva alla data della notificazione (pur contestata) delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
Salva la parziale riforma della sentenza nei limiti sopra precisati e riportati nel dispositivo, le restanti statuizioni di merito devono essere, pertanto, confermate.
*
Considerato l'esito del giudizio, caratterizzato da reciproca soccombenza, si ritiene giustificata l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del doppio grado ex art. 92, comma 2,
c.p.c..
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 672/2024 del Tribunale di Monza: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione all'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi di cui CP_3
alle cartelle di pagamento nn. 06820050409903708000, 06820070388918220000,
06820080339932873000, 06820130004728638000, 06820140005966834000,
06820140069767763000 e 06820150119136186000; 2) rigetta l'opposizione anche con riferimento agli avvisi di addebito nn. 36820120016271057000, 36820120016339801000 e 368 2017 0025058959
000 e alle cartelle di pagamento n. 06820170045160215000 e n. 06820170080207564000;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
Milano, 18/3/2025
Il Presidente e Relatore
Serena Sommariva
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, l'opposizione è stata accolta per i seguenti titoli: cartelle di pagamento n.
06820020483799741000, 06820050405541192000, 06820050409903708000, 0682005042600625000, n.