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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 02/10/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n.288/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito dell'udienza del 24 settembre 2025 ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza
nel processo di appello in materia di previdenza fra
, rappr. e dif. da avv. Mariano Maraglino Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Roberto Maio Appellato CP_1
della decisione in fatto e in diritto CP_2
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 4 agosto 2021 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 24 marzo 2021 con cui era stata rigettata la domanda di riliquidazione, avanzata dall'istante, della pensione in godimento dall'aprile 1988 cat. VO n.10037656, sulla prospettazione che l' , in sede di liquidazione della pensione, aveva CP_1 applicato erroneamente la disciplina di legge in riferimento al calcolo della contribuzione da assumere a base della retribuzione pensionabile, escludendo da tale calcolo la contribuzione per i periodi di malattia e/o infortunio;
aveva chiesto pertanto che il Giudice del Lavoro ricalcolasse il proprio trattamento pensionistico, con condanna dell' al pagamento in proprio favore via via CP_3 perequati, oltre accessori di legge. Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, all'udienza del 24 settembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- Lamenta parte appellante con l'unico motivo di ricorso che il Giudice di prime cure, aderendo ad orientamento della Suprema Corte, abbia ritenuto la decadenza c.d. “tombale”: l'appellante prospetta l'«inesistenza della decadenza in senso estintivo, per cui il decorso del termine di cui all'art. 47, sesto comma, del d.P.R. n. 639/1970 comporterebbe l'estinzione del diritto alle sole differenze maturate sui ratei arretrati collocati oltre tre anni prima rispetto alla data di instaurazione del giudizio (secondo il meccanismo della decadenza c.d. mobile), ferma restando comunque l'ammissibilità dell'azione giudiziaria. A sostegno della sua prospettazione invoca i principi sanciti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17340/2021 (c.d. “decadenza mobile”).
1 Tale orientamento, tuttavia, non è unanime. È noto infatti che la Corte di Cassazione, con le ordinanze nn. 13865/2021 e 11909/2021, ha dichiarato la radicale inammissibilità della domanda giudiziaria, volta ad ottenere il ricalcolo del trattamento in essere, instaurata dopo la scadenza del termine di decadenza di cui al sesto comma dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 come novellato dall'art. 38 del d.l. n. 98/2011. È avviso dell'appellante che l'orientamento da ultimo segnalato meriti piena condivisione, per essere l'unico compatibile con il tenore testuale del ripetuto art. 47, sesto comma, del d.P.R. n. 639/1970. Il ridetto articolo così dispone: «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte».
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'azione giudiziaria risulta inammissibile per intervenuta decadenza, ex art. 47, ultimo comma, D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, sì come aggiunto dall'art. 38, comma 1, lettera d), n. 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111., sposando l'orientamento della c.d. “decadenza tombale” seguito dall' , e testualmente CP_1 così esponendo in sentenza:
“L'azione giudiziaria è stata introdotta tardivamente, rispetto alla scadenza del termine decadenziale de quo, computato a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore della disposizione innovativa che l'ha introdotto, controvertendosi su una prestazione liquidata anteriormente). Ed infatti, si osserva che – pur trattandosi di questione rilevabile d'ufficio – nella richiamata sentenza n° 28416/2020 la SUPREMA CORTE ha affermato l'intervenuta integrale decadenza, cassato senza rinvio la sentenza di merito impugnata e rigettato in toto l'originaria domanda, così evidentemente confermando di ritenere anch'essa che, per le “prestazioni riconosciute solo in parte”, la decadenza - una volta maturata - preclude totalmente l'azione volta ad ottenere l'adeguamento (non solo i singoli ratei “ultratriennali”). Né residuano dubbi in ordine alla compatibilità costituzionale della norma decadenziale, così interpretata, avuto riguardo, in primis, al fatto che si tratta – in generale - di misura dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, come tale reiteratamente ritenuta conciliabile, sempre nel medesimo ambito previdenziale
e/o assistenziale, con i principî costituzionali vigenti in materia (cfr. CASS. LAV. 15 NOVEMBRE 2019 N° 29754, in tema di prestazioni assistenziali;
nonché 23 AGOSTO 2018 N° Parte_2
21039
Facendo applicazione di tali principî di diritto nel caso di specie, è meramente consequenziale rilevare che l'azione giudiziaria è stata introdotta tardivamente, rispetto alla scadenza del termine decadenziale de quo, computato a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore della disposizione innovativa che l'ha introdotto, controvertendosi su una prestazione liquidata anteriormente).
Rimane pertanto asseverata la ritenuta inammissibilità della domanda, per intervenuta integrale decadenza”.
2 A giudizio di questa Corte, e in adesione a proprio orientamento da tempo seguìto, l'opzione per la “decadenza tombale” non è condivisibile, e dunque l'appello è fondato. In effetti la decadenza in cui pure è incorso il ricorrente non doveva, a parere di queste Corte, essere considerata tombale e la causa avrebbe dovuto essere istruita in primo grado.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. in L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70 (per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. “Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente aì principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale". (Cassazione, sesta sezione lavoro , ordinanza n. 3580/2019).
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009). Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”2. Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale(, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio
3 costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
2 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021
Pertanto il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale dell'11 febbraio 2020, spettandogli in riliquidazione i ratei maturati nel triennio precedente (cioè a far data dall'11 febbraio 2017).
In tal senso la sentenza appellata va riformata.
Quanto all'ammontare del singolo rateo, all'udienza del 24 settembre 2025 il procuratore dell'appellante ha dichiarato di aderire alla liquidazione operata dall' , ritenendola satisfattiva CP_1 in ragione di rateo mensile pari a € 428,93 L' va dunque condannato dalla predetta data (11 febbraio 2017) al pagamento della somma CP_1 differenziale, via via perequata, rispetto a quella corrisposta, oltre accessori di legge.
Quanto al regolamento delle spese, per il primo grado di giudizio, avuto riguardo allo scaglione di riferimento esse vanno quantificate e liquidate in € 680,00, ed in € 500,00 (mancando la fase istruttoria) per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
p.q.m.
In accoglimento dell'appello, e riforma della sentenza di primo grado, dichiara il diritto di
[...] alla riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento cat. VO 1003656 Parte_1 dall'11 febbraio 2017 mediante corresponsione del rateo mensile per l'importo di € 428,93 con condanna dell' dalla predetta data al pagamento della somma differenziale, via via perequata, CP_1 rispetto a quella corrisposta, oltre accessori di legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, che liquida in € 680,00, e di CP_1 secondo grado che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Mariano Maraglino, dichiaratosi anticipante.
Taranto, 24 settembre 2025 Il Presidente relatore - Dr. Annamaria Lastella
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Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito dell'udienza del 24 settembre 2025 ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza
nel processo di appello in materia di previdenza fra
, rappr. e dif. da avv. Mariano Maraglino Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Roberto Maio Appellato CP_1
della decisione in fatto e in diritto CP_2
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 4 agosto 2021 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 24 marzo 2021 con cui era stata rigettata la domanda di riliquidazione, avanzata dall'istante, della pensione in godimento dall'aprile 1988 cat. VO n.10037656, sulla prospettazione che l' , in sede di liquidazione della pensione, aveva CP_1 applicato erroneamente la disciplina di legge in riferimento al calcolo della contribuzione da assumere a base della retribuzione pensionabile, escludendo da tale calcolo la contribuzione per i periodi di malattia e/o infortunio;
aveva chiesto pertanto che il Giudice del Lavoro ricalcolasse il proprio trattamento pensionistico, con condanna dell' al pagamento in proprio favore via via CP_3 perequati, oltre accessori di legge. Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, all'udienza del 24 settembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- Lamenta parte appellante con l'unico motivo di ricorso che il Giudice di prime cure, aderendo ad orientamento della Suprema Corte, abbia ritenuto la decadenza c.d. “tombale”: l'appellante prospetta l'«inesistenza della decadenza in senso estintivo, per cui il decorso del termine di cui all'art. 47, sesto comma, del d.P.R. n. 639/1970 comporterebbe l'estinzione del diritto alle sole differenze maturate sui ratei arretrati collocati oltre tre anni prima rispetto alla data di instaurazione del giudizio (secondo il meccanismo della decadenza c.d. mobile), ferma restando comunque l'ammissibilità dell'azione giudiziaria. A sostegno della sua prospettazione invoca i principi sanciti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17340/2021 (c.d. “decadenza mobile”).
1 Tale orientamento, tuttavia, non è unanime. È noto infatti che la Corte di Cassazione, con le ordinanze nn. 13865/2021 e 11909/2021, ha dichiarato la radicale inammissibilità della domanda giudiziaria, volta ad ottenere il ricalcolo del trattamento in essere, instaurata dopo la scadenza del termine di decadenza di cui al sesto comma dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 come novellato dall'art. 38 del d.l. n. 98/2011. È avviso dell'appellante che l'orientamento da ultimo segnalato meriti piena condivisione, per essere l'unico compatibile con il tenore testuale del ripetuto art. 47, sesto comma, del d.P.R. n. 639/1970. Il ridetto articolo così dispone: «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte».
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'azione giudiziaria risulta inammissibile per intervenuta decadenza, ex art. 47, ultimo comma, D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, sì come aggiunto dall'art. 38, comma 1, lettera d), n. 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111., sposando l'orientamento della c.d. “decadenza tombale” seguito dall' , e testualmente CP_1 così esponendo in sentenza:
“L'azione giudiziaria è stata introdotta tardivamente, rispetto alla scadenza del termine decadenziale de quo, computato a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore della disposizione innovativa che l'ha introdotto, controvertendosi su una prestazione liquidata anteriormente). Ed infatti, si osserva che – pur trattandosi di questione rilevabile d'ufficio – nella richiamata sentenza n° 28416/2020 la SUPREMA CORTE ha affermato l'intervenuta integrale decadenza, cassato senza rinvio la sentenza di merito impugnata e rigettato in toto l'originaria domanda, così evidentemente confermando di ritenere anch'essa che, per le “prestazioni riconosciute solo in parte”, la decadenza - una volta maturata - preclude totalmente l'azione volta ad ottenere l'adeguamento (non solo i singoli ratei “ultratriennali”). Né residuano dubbi in ordine alla compatibilità costituzionale della norma decadenziale, così interpretata, avuto riguardo, in primis, al fatto che si tratta – in generale - di misura dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, come tale reiteratamente ritenuta conciliabile, sempre nel medesimo ambito previdenziale
e/o assistenziale, con i principî costituzionali vigenti in materia (cfr. CASS. LAV. 15 NOVEMBRE 2019 N° 29754, in tema di prestazioni assistenziali;
nonché 23 AGOSTO 2018 N° Parte_2
21039
Facendo applicazione di tali principî di diritto nel caso di specie, è meramente consequenziale rilevare che l'azione giudiziaria è stata introdotta tardivamente, rispetto alla scadenza del termine decadenziale de quo, computato a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore della disposizione innovativa che l'ha introdotto, controvertendosi su una prestazione liquidata anteriormente).
Rimane pertanto asseverata la ritenuta inammissibilità della domanda, per intervenuta integrale decadenza”.
2 A giudizio di questa Corte, e in adesione a proprio orientamento da tempo seguìto, l'opzione per la “decadenza tombale” non è condivisibile, e dunque l'appello è fondato. In effetti la decadenza in cui pure è incorso il ricorrente non doveva, a parere di queste Corte, essere considerata tombale e la causa avrebbe dovuto essere istruita in primo grado.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. in L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70 (per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. “Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente aì principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale". (Cassazione, sesta sezione lavoro , ordinanza n. 3580/2019).
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009). Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”2. Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale(, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio
3 costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
2 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021
Pertanto il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale dell'11 febbraio 2020, spettandogli in riliquidazione i ratei maturati nel triennio precedente (cioè a far data dall'11 febbraio 2017).
In tal senso la sentenza appellata va riformata.
Quanto all'ammontare del singolo rateo, all'udienza del 24 settembre 2025 il procuratore dell'appellante ha dichiarato di aderire alla liquidazione operata dall' , ritenendola satisfattiva CP_1 in ragione di rateo mensile pari a € 428,93 L' va dunque condannato dalla predetta data (11 febbraio 2017) al pagamento della somma CP_1 differenziale, via via perequata, rispetto a quella corrisposta, oltre accessori di legge.
Quanto al regolamento delle spese, per il primo grado di giudizio, avuto riguardo allo scaglione di riferimento esse vanno quantificate e liquidate in € 680,00, ed in € 500,00 (mancando la fase istruttoria) per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
p.q.m.
In accoglimento dell'appello, e riforma della sentenza di primo grado, dichiara il diritto di
[...] alla riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento cat. VO 1003656 Parte_1 dall'11 febbraio 2017 mediante corresponsione del rateo mensile per l'importo di € 428,93 con condanna dell' dalla predetta data al pagamento della somma differenziale, via via perequata, CP_1 rispetto a quella corrisposta, oltre accessori di legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, che liquida in € 680,00, e di CP_1 secondo grado che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Mariano Maraglino, dichiaratosi anticipante.
Taranto, 24 settembre 2025 Il Presidente relatore - Dr. Annamaria Lastella
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