Articolo 3 della Legge 23 ottobre 1962, n. 1544
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 novembre 1962
Art. 3.
Le modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge potranno essere stabilite in accordi da stipularsi tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore interessato.
In caso di mancato accordo le modalita' di attuazione della presente legge saranno disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 14 novembre 1962