Rigetto
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 31/07/2025, n. 6771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6771 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06771/2025REG.PROV.COLL.
N. 04010/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4010 del 2022, proposto da AU PI e Consorzio Aree Libere R.U. 6, rappresentati e difesi dall'avvocato Silvio Pinna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Carta in Roma, viale dei Parioli, 47;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Murroni e Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di AR ANEL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Floris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Amedeo Avogadro, 26;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 787/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di AR ANEL;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e udito l’avvocato Pietro Floris;
Viste, altresì, le conclusioni di parte appellante e della Regione come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Gli appellanti impugnano la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR della Sardegna ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, tuttavia compensando le spese del giudizio, il ricorso da essi proposto per l’annullamento dei seguenti atti:
- la deliberazione consiliare n. 139 del 2019 con la quale il Comune di AR Sant’EL ha deliberato di “DI PRENDERE ATTO che le Linee Guida approvate con deliberazione del C.C. n. 43/2006, esecutiva, costituiscono variante sostanziale allo strumento urbanistico comunale in quanto introducono modifiche che determinano un incremento della cubatura o delle superfici nei P.R.U. e che la deliberazione, non avendo seguito l’iter previsto per le varianti sostanziali allo strumento urbanistico comunale, non sortisce effetti in riferimento agli aspetti connessi alla variante urbanistica; 2) DI CONFERMARE la volontà politica espressa con la deliberazione del C.C. n. 43/2006; 3) DI DARE mandato al dirigente del Settore Urbanistica, Attività Produttive, SUAPE – Edilizia Privata, di procedere, contestualmente alla procedura di adeguamento del PUC al P.P.R., all’adeguamento del P.U.C. alle previsioni di cui alle linee guida generali per l’attuazione dei Piani di Risanamento Urbanistico (P.R.U.) senza eventuali Varianti Sostanziali di cui alla Deliberazione del C.C. n. 43/2006; 4) DI DARE ATTO che, nelle more dell’adeguamento dello strumento urbanistico comunale al P.P.R., ai sensi dell’art. 24 c.2 lettera h) della L.R. 1/2019, sarà comunque possibile esitare atti in attuazione dei P.R.U. qualora redatti in piena aderenza agli stessi P.R.U. ed al P.U.C. vigente; a tale riguardo, sarà necessario considerare, oltre ai volumi legittimi i volumi conseguenti alla presentazione delle istanze di condono edilizio a valere sulle tre leggi che si sono succedute a partire dal 1985 e che risultano riferite a beni interni alla perimetrazione di ogni P.R.U.”;
- la deliberazione n. 269 del 2019 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto della inefficacia delle Linee Guida del 2006 e riprodotto la stessa parte motiva contenuta nella deliberazione del Consiglio Comunale;
- alcune note e provvedimenti adottati dalla Regione Sardegna, espressamente richiamati nella deliberazione del C.C. n. 139/2019, tra i quali la nota prot. n. 34690 dell’8 luglio 2013 a firma del
Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica dell’Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna;
- la relazione istruttoria del dirigente all’urbanistica del 17.10.2019;
- la proposta di deliberazione posta alla base della delibera di consiglio comunale.
2.- L’appello deduce:
(i) violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 20 della l.r. 45/1989 e s.m.i. - erroneità dei presupposti e travisamento - carenza ed erroneità della motivazione: la sentenza impugnata avrebbe errato nel respingere i motivi incentrati sulla illegittimità della delibera consiliare del Comune di AR Sant’EL avendo l'ente equivocato sulla portata delle Linee Guida e sulla loro natura regolamentare, inidonea di per sé stessa a determinare alcuna variante, sostanziale o meno che sia, al PRU e al PUC;
(ii) violazione di legge per mancata e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 della l.r. 22.12.1989 n. 45 e s.m.i. - violazione di legge per mancata e falsa applicazione degli artt. 32, 37 e 38 della l.r. 23.10.1985 n. 23 e s.m.i. - carenza di istruttoria - erroneità della motivazione - erroneità dei presupposti: la sentenza avrebbe errato anche nel respingere i motivi concernenti la esclusione dal calcolo della volumetria complessiva del Piano di Risanamento dei volumi legittimamente edificati antecedentemente all'entrata in vigore della L. 765/67 e quelli regolarmente assentiti post 1967 e, ancora, dei volumi relativi alle istanze di condono, se sanabili, presentate ai sensi delle L. 724/94 e L. 326/03;
(iii) violazione di legge per mancata e falsa applicazione dell'art. 20-bis, co. 2, lett. h) della l. 45/1989, come introdotto dall’art. 24, co. 1, della l.r. 1/2019 - carenza di motivazione: la sentenza sarebbe erronea anche perché non ha rilevato la illegittimità della prefata delibera nella parte in cui la stessa andava a limitare, nelle more dell'adeguamento dei PRU al PPR la possibilità di dare seguito agli atti di attuazione dei PRU ad iniziativa privata che siano conformi ai medesimi PRU ed al PUC vigente.
3.- La Regione Autonoma della Sardegna ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva rispetto all’appello, posto che gli appellanti non hanno impugnato, prestandovi definitiva acquiescenza, il capo della sentenza con cui si dichiarava l’inammissibilità dell’impugnativa avverso gli atti adottati dalla Regione Sardegna, siccome non oggetto di autonoma censura ma soltanto perché richiamati dalla delibera comunale impugnata, atti verso i quali i medesimi ricorrenti avevano pure dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso in ragione della posizione assunta in giudizio dalla Regione. Nel merito, la Regione ha comunque instato per la reiezione dell’appello.
4.- Il Comune di AR Sant’EL ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per carenza di interesse e genericità delle censure, fermo restando che ne ha comunque chiesto la reiezione nel merito.
5.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
6.- Alla udienza straordinaria del 4 giugno 2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
7.- Le eccezioni preliminari possono essere assorbite stante l’infondatezza dell’appello.
8.- In fatto, si richiama la vicenda nella ricostruzione risultante dagli atti processuali e dalla sentenza.
Espone il ricorrente ing. PI AU, anche nella qualità di Vice Presidente e legale rappresentante p.t., del Consorzio Aree Libere Ru 6, che, con delibera C.C. n. 9 del 11.1.2000, il Comune di AR Sant’EL aveva proceduto all’approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale, nelle previsioni del quale alcune aree urbanisticamente compromesse del territorio, specificamente delimitate, erano state ricomprese nell’ambito di Piani di Risanamento Urbanistico, così come definiti dall’art. 32 della L.R. 23/1985 e s.m.i., confermando le perimetrazioni, gli indici e standard dei PRU già in precedenza approvati dal medesimo Comune (art. 12 delle Norme di Attuazione del PUC).
L’ing. AU PI è proprietario dell’area, distinta in Catasto al Foglio 35 mapp. 288, in località Costa Marina-Foxi ricadente all’interno del perimetro del PRU 6, approvato dal Comune di AR Sant’EL con delibera C.C. n. 48 del 21.5.1996 e confermato, come detto, in sede di approvazione del PUC.
Con delibera C.C. n. 43 del 24.5.2006 il Comune di AR Sant’EL, al dichiarato scopo di favorire l’attuazione da parte dei privati dei PRU, ha approvato le “Linee Guida generali per l’attuazione dei piani di risanamento urbanistico senza eventuali varianti sostanziali” che i privati proprietari di immobili abusivi e aree non edificate ricadenti all’interno del perimetro di detti Piani, riuniti in Consorzi come previsto dall’art. 32, comma 2, della L.R. 23/1985, avrebbero dovuto seguire per l’attuazione dei medesimi PRU.
Con nota prot. 3955 del 16.11.2006 il Comune di AR Sant’EL comunicava all’Ing. PI e ad altri proprietari di lotti posti all’interno del PRU6 che l’Associazione Costa Marina, costituita fra proprietari di alcuni altri lotti sempre nell’ambito del medesimo PRU, aveva presentato una proposta di variante del PRU6, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 23/1985 e dell’art. 3 della L.R. 21/1991 e invitava gli stessi a partecipare all’attuazione del Piano in forma consortile, preannunciando l’intervento sostitutivo del medesimo Comune in ipotesi di mancata adesione.
Riferisce il ricorrente che, con nota del 21.11.2007, insieme agli altri proprietari destinatari della richiamata nota comunale prot. 3955/2006, riscontrava la stessa, rappresentando al Comune l’incoerenza della proposta dell’Associazione Costa Marina rispetto alle Linee Guida approvate con delibera C.C. n. 43/2006, con particolare riferimento al metodo perequativo di ripartizione delle volumetrie di completamento e degli standard urbanistici in capo alle proprietà coinvolte, e preannunciando la loro costituzione in Consorzio per l’attuazione del PRU6 per stralci funzionali esecutivi coerenti e conformi alle Linee Guida ed alla vigente normativa.
Con atto pubblico rep. 6702 del 14.5.2008, dunque, l’Ing. PI ed altri dieci proprietari si associavano nel Consorzio Aree Libere R.U.
In data 16.7.2010 (prot. 41529) il Consorzio Aree Libere e l’Associazione Costa Marina, presentavano al Comune di AR Sant’EL una proposta generale di variante non sostanziale del PRU6 con due distinti stralci funzionali (sub-comparto 1 “Consorzio Aree Libere” e sub-comparto 2 “Comunione Costa Marina”) per l’attuazione del Piano medesimo in conformità alle Linee Guida comunali approvate con delibera C.C. n. 43/2006.
Con nota prot. 1053 del 20/23.7.2010 il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di AR comunicava al ricorrente Consorzio Aree Libere R.U. l’apertura del procedimento volto all’approvazione della proposta di cui sopra.
Con nota prot. 616/29806 del 17.5.2011 l’Ufficio Piani di Risanamento Urbanistico del Comune di AR richiedeva al Consorzio Aree Libere e all’Associazione Costa Marina una serie di chiarimenti e integrazioni documentali sulla proposta di variante al PRU6.
Il Consorzio Aree Libere rispondeva all’Ufficio, con nota prot. 43322 del 15.7.2011, segnalando che i chiarimenti e documenti integrativi richiesti riguardavano esclusivamente le aree del sub-comparto 2 di pertinenza dell’Associazione Costa Marina e chiedeva al Comune, ove fosse perdurata l’inerzia di quest’ultima, di procedere, comunque, all’approvazione dello stralcio relativo al sub-comparto 1. Con nota prot. 68398 del 9.11.2011 l’Associazione Costa Marina ottemperava, comunque, a quanto richiesto dagli uffici comunali e presentava, quanto allo stralcio funzionale del subcomparto 2, le richieste variazioni e integrazioni.
Prosegue il ricorrente riferendo che, con nota prot. 6227 del 21.1.2014, stante il perdurante silenzio del Comune, veniva sollecitata la definizione del procedimento di approvazione della proposta di attuazione per stralci funzionali del PRU6, ricevendo in risposta la nota del 3.11.2014 con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune comunicava la sospensione di ogni proposta attuativa di variante dei PRU per una verifica di coerenza dei medesimi Piani alle Norme Tecniche d’Attuazione del sopravvenuto Piano Paesaggistico Regionale.
Non essendo seguite ulteriori comunicazioni da parte del Comune ed essendo decorsi quasi sette anni dalla presentazione dell’istanza senza che il relativo procedimento si fosse concluso, con il superamento dei termini previsti dall’art. 21, comma 2-ter, della L. 45/1989 e s.m.i., il Consorzio Aree Libere richiedeva alla competente Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica l’intervento sostitutivo previsto da detta norma e la nomina del Commissario ad Acta per deliberare sulla proposta di variante al PRU del 16.7.2010.
Analoga richiesta risulta essere stata presentata, quanto allo stralcio funzionale del sub-comparto 2, dall’Associazione Costa Marina.
Con nota prot. 7880/sda del 27.2.2018, confermata con nota prot. 8788/sda del 5.3.2018, il Direttore del Servizio Supporti Direzionali Affari Giuridici e Finanziari dell’Assessorato Regionale ha comunicato al Consorzio ricorrente che, sulla base di quanto riferito dall’Ufficio Tecnico del Comune di AR con note del 30.1.2018 e del 27.2.2018 “la richiesta di nomina di un commissario ad acta non può essere attivata per mancanza dei presupposti stabiliti dall’art. 32, comma 3, della l.r. 11.10.1985 n. 23”.
L'ing. PI, in proprio e in rappresentanza del Consorzio Aree Libere RU6, impugnava il diniego di commissariamento dinanzi al TAR, con ricorso R.G. n. 344/2018, al fine di ottenerne l'annullamento e la declaratoria del diritto del Consorzio al richiesto intervento sostitutivo della Regione Sardegna ex art. 21, co. 2-ter, della L.R. 45/1989.
Con sentenza n. 1023 del 13.12.2018 la 2^ Sezione del TAR Sardegna accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento regionale, affermando l'obbligo per l'Amministrazione Regionale di "pronunciarsi in via sostitutiva sulla proposta di variante non sostanziale del PRU6 con due distinti stralci funzionali (sub comparto 1 "consorzio aree libere" e sub comparto 2 "comunione Costa Marina") per l'attuazione del piano medesimo presentata dai ricorrenti il 16.7.2010".
In esecuzione della sentenza l'Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con nota prot. 1451/SDA dell'11.1.2019, invitava formalmente il Comune di AR ANEL, ai sensi dell'art. 21, comma 2-ter della L.R. 45/1989, a pronunciarsi sulla richiesta di variante del Consorzio ricorrente del 16.7.2010 entro il previsto termine di 30 giorni, minacciando, in caso di inottemperanza, la nomina di un Commissario ad Acta.
Con nota dell'8.2.2019 il Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Urbanistica del Comune di AR ANEL comunicava quindi l'avvio del procedimento in ordine alla richiesta di variante del Consorzio ricorrente.
Con successiva nota del 21.2.2019 il medesimo Dirigente richiedeva al Consorzio una serie di elaborati integrativi e forniva una serie di indicazioni cui il medesimo Consorzio avrebbe dovuto attenersi.
Con pec del 28.2.2019 il legale del Consorzio riscontrava detta ultima nota contestando la tardività delle richieste del Comune e, nel merito, l'inconferenza delle stesse.
Con determinazione n. 227/SDA prot. 8414 del 5.3.2019 l'Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, dando atto che le ultime due richiamate note comunali non costituivano adempimento dell'obbligo di pronunciarsi sulla proposta del Consorzio di variante del PRU 6, nominava, in ottemperanza alla sentenza del TAR Sardegna n. 1023/2018 e ai sensi dell'art. 21, comma 2-ter della L.R. 45/1989, il Commissario ad acta per la convocazione del Consiglio Comunale chiamato ad esaminare la proposta di variante del PRU 6 del Consorzio ricorrente e a deliberare sulla stessa.
Con deliberazione n. 19 del 4.6.2019 il Consiglio Comunale di AR ANEL, facendo propria la proposta n. 35/2019 dell'8.5.2019 del Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Urbanistica e la relazione prot. gen. n. 32392 del 7.5.2019/32781 dell’8.5.2019 del Commissario ad acta, ha tuttavia rigettato la richiesta di variante al PRU6 e di stralcio funzionale del subcomparto 1 dello stesso PRU, presentata dal Consorzio in data 16.7.2010.
Prosegue il ricorrente esponendo che, essendo rimaste prive di seguito due distinte istanze di annullamento e revoca in autotutela, totale o in subordine parziale, indirizzate dal Consorzio con pec del 28.6.2019 e del 31.7.2019, l’Ing. PI, sempre in proprio e in rappresentanza del Consorzio Aree Libere R.U. 6, impugnava dinanzi al TAR detta ultima delibera consiliare, con ricorso R.G. n. 722/2019.
Con successiva delibera consiliare n. 139 del 30.12.2019 (pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 31.1.2020 al 15.2.2020), richiamando la precedente delibera di G.C. n. 269 del 4.12.2019 di pari oggetto e contenuto, il Comune di AR ANEL ha poi dichiarato prive di effetto le Linee Guida per l'attuazione dei P.R.U. che erano state approvate nel 2006 e in adeguamento alle quali il Consorzio ricorrente aveva presentato in data 16.7.2010 la richiesta di variante al PRU6 e di stralcio funzionale del subcomparto 1 dello stesso PRU, dando contestualmente mandato al competente Dirigente del Settore Urbanistica di procedere all'adeguamento del PUC alle previsioni di cui a dette Linee Guida e disponendo che nelle more dell'adeguamento del PUC al Piano Paesaggistico Regionale ex art. 24, comma 2, lett. h) della L.R. 1/2019 sarebbe stato possibile dare attuazione ai PRU, ove conformi al PUC, con la precisazione che " a tale riguardo sarà necessario considerare, oltre ai volumi legittimi, i volumi conseguenti alla presentazione delle tre istanze di condono edilizio a valere sulle tre leggi che si sono succedute a partire dal 1985 che risultano riferite a beni interni alla perimetrazione di ogni p.r.u. ".
9.- Ciò premesso, il primo motivo di appello con cui si deduce che la sentenza avrebbe errato nel ritenere che le Linee Guida costituissero variante sostanziale rispetto ai Piani di Risanamento, è infondato.
Secondo i ricorrenti, “i volumi in eccedenza rispetto al PRU adottato e recepito dal PUC – e di cui esclusivamente si occupano le Linee Guida, sono, dunque, quelli oggetto di sanatoria successivi all’adozione del PRU ai sensi dei condoni di cui alle L. 724/1994 e 326/2006, entrambe sopravvenute alla perimetrazione dei Piani” e che, per tale motivo, “non è dato esattamente comprendere in cosa mai le Linee Guida andrebbero ad incidere innovativamente sul previgente PUC, come ritenuto in sentenza” considerato che, a dire di controparte, “in nessun modo la regolamentazione di cui a dette Linee Guida poteva andare a direttamente incidere sui PRU e, dunque, sul PUC”.
Tali assunti non possono essere condivisi.
L’operato del Comune è legittimo sulla base di quanto previsto dall’art. 32 della LR. 23/1985.
I Piani di Risanamento costituiscono variante al PUC, con la conseguenza che le Linee Guida, incidendo sulla attuazione del Piano di Risanamento, costituiscono variante al PUC in quanto incidono sui volumi edificabili.
Tale circostanza è stata anche confermata dalla Regione Sardegna, che ha rimarcato come le Linee Guida contengano numerosi elementi che incidono sull’uso del territorio e che gli stessi paiono contrastare sia con le norme sovraordinate sia con lo stesso PUC.
Avuto riguardo alle esigenze di tutela e omogeneità sottese al governo del territorio, occorre quindi concludere, condividendo la posizione sostanziale rappresentata dal Comune appellato, che: (i) la densità delle unità immobiliari che deve essere considerata ai fini del piano di risanamento comprende necessariamente tutte le unità immobiliari presenti sia quelle abusive sia quelle sanate sia quelle regolari (bisogna infatti recuperare insediamenti che sono degradati e che si trovano in aree in cui è necessario realizzare interventi di recupero urbanistico); (ii) per una corretta gestione del territorio, l’intervento connesso al Piano di Risanamento non può che tenere in considerazione il carico antropico esistente: diversamente opinando, ossia escludendo gli abusi e le unità non abusive, la pianificazione non terrebbe conto del carico antropico effettivamente esistente; (iii) attraverso il combinato disposto dell’art. 41-quinquies (commi 8 e 9 non abrogati dal DPR 380/2001) della L. 1150/1942 con il DMLLP 1444 del 2-4-1968 e con l’art. 29 L 47/1985 è evidente che, ai fini della pianificazione (e, quindi, del PRU) è necessario considerare tutti gli insediamenti esistenti.
10.- Pure infondato è il secondo motivo di appello, teso ad affermare che il primo giudice sarebbe incorso in una violazione di legge “data dalla mancata e/o falsa applicazione degli art. 20 e 21 della L.R. 45/1989 e s.m.i. e delle norme in tema di PRU di cui agli artt. 32, 37 e 38 della L.R. n. 23/1985 e s.m.i.” per aver ritenuto legittima la delibera n. 139/2019 “nella parte in cui prevede che, per valutare la conformità del PRU ai sopravvenuti strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica, occorre considerare tutti gli immobili da condonare ai sensi delle tre leggi che hanno consentito la sanatoria degli immobili realizzati abusivamente (nel 1985, nel 1994 e nel 2003)”.
Anzitutto, la perimetrazione del piano non era stato affatto adottata al momento dell’emanazione delle Linee Guida che, infatti, risalgono al 2006, e non erano neppure vigenti all’atto della perimetrazione. Le Linee Guida integrano una variante sostanziale del PUC e sono successive, con la conseguenza che, incidendo sul carico antropico e sui volumi realizzabili, l’operato posto in essere dal Comune deve ritenersi legittimo.
La normativa regionale ha difatti previsto una disciplina specifica per i PRU confermando “la loro natura di strumenti di pianificazione attuativa volti al recupero di aree del territorio comunale caratterizzate dalla presenza di insediamenti sorti in modo disordinato e in buona parte in modo abusivo ed oggetto di domande di condono edilizio”. In tal senso, il legislatore regionale “ha previsto che il piano di risanamento urbanistico può essere adottato anche in variante allo strumento urbanistico generale” e ciò a condizione che la valutazione circa la conformità di tale PRU ai sopravvenuti strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica avvenga tenendo in considerazione tutti gli immobili che devono essere condonati, ai sensi delle leggi che – nelle more – hanno permesso la sanatoria degli immobili realizzati in modo abusivo (nel 1985, nel 1994 e nel 2003).
Lo stesso art. 32 della L. 23/1985 prevede che la densità delle unità immobiliari da prendere in considerazione deve avere ad oggetto tutte le unità immobiliari presenti sia quelle abusive sia quelle sanate sia quelle regolari.
La finalità logica di tale previsione normativa è infatti quella di permettere il recupero di insediamenti edilizi che sono degradati, spesso privi dei titoli necessari, nonché realizzati disordinatamente, e che si trovano in aree in cui è necessario realizzare interventi di recupero urbanistico.
Va inoltre rimarcato che nel momento dell’approvazione del PRU 6 (recepito nel PUC), erano presenti tutti gli immobili da condonare, perché è sulla base di essi che è stato eseguito anche il calcolo dei volumi disponibili, e ciò significa che all’interno del PRU 6, al momento della perimetrazione, rientravano anche gli immobili per i quali sono stati emanati i condoni, con la conseguenza che le Linee Guida – se non adottate conformemente all’art. 20 e 20 bis L.R. 45/1989 – devono considerarsi inefficaci.
11.- Anche la censura che lamenta la mancata e falsa applicazione dell’art. 20-bis, comma 2, lettera h) della Legge 45/1989, come introdotto dall’art. 24 della LR 1/2019, non coglie nel segno, dal momento che, come si è finora rimarcato, è imprescindibile procedere con l’adeguamento del PUC al PRU. Ciò significa che devono essere considerate anche le volumetrie realizzate abusivamente e oggetto di domande di condono che incidono sulla densità edilizia delle aree interessate.
Del resto, non va sottaciuto, il Comune di AR Sant’EL non ha mai escluso l’applicazione delle Linee Guida oggetto della deliberazione consiliare n. 43/2006, ma ne ha fatto soltanto salvo l’adeguamento delle stesse al P.P.R..
12.- In definitiva, per tutte queste considerazioni, l’appello va respinto.
13.- Le spese del giudizio possono nondimeno compensarsi, stante la difficolta e novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO