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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11832 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa
Giovanna Palmieri, all'udienza del 19 novembre 2025 , all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c, nella causa civile di previdenza iscritta al n. 15971 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 , vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Parte_1
studio dell' Avv.to Francesco Casale che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla via C. Beccaria 29 rappresentato e difeso dall'Avv. to P. Scarlato in virtù di mandato generale alle liti in atti CONVENUTO
OGGETTO: restituzione somme
Motivi in fatto e diritto
1.Con ricorso depositato il 30 aprile 2025 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato, quale erede di deceduta il 27 Persona_1
febbraio 2022, ha chiesto al Tribunale di : “ Accertare, rilevare e dichiarare l'illegittimità, inefficacia, non debenza e prescrizione delle trattenute eseguite dall' a danno della de cuius sui cedolini pensionistici dal n. 1/2014 al CP_1
3/2022, per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, condannare l' a restituire al ricorrente la somma di 2.140,00 CP_1 euro illegittimamente trattenuta alla de cuius nel periodo di cui al punto precedente, con interessi e rivalutazione a far data dalla maturazione del diritto”
2. Ha premesso al riguardo di aver ricevuto comunicazione dall' di in data 30 novembre 2024 di ( all. 1 fascicolo di parte ) CP_1 di accertamento di indebito maturatosi nei confronti della de cuius dal 1 dicembre 1997 al 30 novembre 2001 per il complessivo importo di euro 19.570,88, di aver presentato ricorso amministrativo sulla comunicazione ricevuta e di aver ricevuto dal
Comitato Provinciale comunicazione di rigetto del ricorso, per CP_1 delibera del 29 dicembre 2024 ( doc. 2 fascicolo di parte ) nella quale si dava atto della titolarità in capo alla stessa de cuius di trattamenti pensionistici di vecchia, invalidità e riversibilità, i quali a partire dal 1997 avevano comportato il superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge per il mantenimento della pensione.
Pag. 2 di 6 3. Parte ricorrente ha altresì aggiunto che, in relazione alle somme richieste in restituzione dall' alla de cuius con nota del 2 CP_1
novembre 2013, ricevuta quando era già decorso il termine decennale di prescrizione dell'indebito, erano state trattenute dall' per il periodo gennaio 2014-marzo, 22 euro 20 al mese CP_1
alla de cuius per un importo complessivo di euro 2.140 e che detto importo era da ritenersi irrisorio e di difficile individuazione da parte del percettore “ vieppiù trattandosi di persona in condizioni psicofisiche tutt'altro che ottimali e con assente o ridotta capacità di intendere e volere” . Ciò premesso parte ricorrente ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
4. L' tempestivamente costituitosi ha chiesto il rigetto CP_1
della domanda, eccependo che la comunicazione di indebito del 17 ottobre 2013 era stata regolarmente ricevuta dalla destinataria ( doc.
3-3 bis fascicolo di parte), che la stessa per 8 anni nulla aveva opposto al trattenimento rateale della somma pari ad euro 20 al mese, come da cedolino prodotto del mese di gennaio 2014, da cui risultava la percezione di pensione di vecchiaia, pensione di riversibilità ed indennità di accompagnamento, ove era ben visibile la dicitura euro 20 trattenuta a titolo di indebito e che pertanto con tale comportamento la stessa de cuius aveva finito col riconoscere l'indebito ed interrompere la prescrizione che aveva iniziato nuovamente a decorrere dalla data di decesso della
, avvenuto il 27 febbraio 2022. Parte si è inoltre Per_1 CP_1 opposta alla prova per testi articolata ex adeverso perché generiche le circostanze dedotte in assenza di principio di prova scritta dimostrativo della eccepita diminuzione o perdita di incapacità di agire della predetta.
Pag. 3 di 6 5. All'odierna udienza sulle produzioni documentali in atti la causa è stata discussa e decisa all'esito della camera di consiglio, con pubblica lettura di sentenza e suo deposito in via telematica.
6. Al fine di decidere la presente controversia, si premette che alla luce delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente nel ricorso, l'oggetto del contendere è limitato alla richiesta di restituzione da parte dell' al ricorrente dell'importo di euro CP_1
2.140 perché trattenuto, nella prospettazione, indebitamente dall' alla de cuius dell'attuale ricorrente quando cioè il termine CP_1
decennale di prescrizione era spirato.
7.In relazione alle deduzioni sollevate al riguardo da parte ricorrente si osserva che sono circostanze pacifiche la ricezione da parte della de cuius della comunicazione di indebito per complessivi euro 21.812,73 in data 22 novembre 2013, quando cioè era già decorso il termine di prescrizione decennale per il debito indicato nella comunicazione inviata dall alla per il CP_1 Per_1
periodo 1 dicembre 1997-30 novembre 2001 e l'avvenuto trattenimento di euro 20 mese sulle pensioni in godimento dalla predetta per 8 anni consecutivi senza opposizione da parte della de cuius, che non ha cioè né contestato all' la prescrizione, né ha CP_1 contestato all' le modalità di recupero dell'indebito. CP_1
8.Ciò premesso si osserva, ai sensi dell'art. 2940 c.c. non è ammessa la ripetizione del debito prescritto e “L'applicazione dell'art. 2940 cod. civ. esige che quello adempiuto sia un debito effettivamente esistente e che il pagamento presenti carattere spontaneo, posto che la "ratio" della norma è di evitare che chi paga quando non vi è più tenuto, sebbene originariamente obbligato,
Pag. 4 di 6 abbia successivamente a pentirsene, sicché, qualora il creditore abbia formalizzato la costituzione in mora del debitore, non opera il divieto di ripetizione delle somme.” ( Cass. 19654/14). Orbene, applicando tale indirizzo alla presente controversia si osserva che parte ricorrente nulla ha provato sulla insussistenza del credito ab origine del credito vantato dall' per percezione di redditi CP_1 pensionistici da parte della ricorrente inferiori al limite di legge.
9. Sotto altro profilo si osserva che parte ricorrente ha allegato genericamente un vizio parziale o totale di capacità di intendere e volere della de cuius senza circostanziare lo stato di salute della stessa, le patologie sofferte ed i riflessi sulla comprensione degli atti compiuti;
né parte ricorrente ha articolato capitoli di prova orale ex art. 244 c.p.c. essendosi limitata in ricorso al punto 22 ad indicare che la de cuius già da fine 2013 era assistita da una badante per deficit cognitivo.
10. Sulla scorta di tali premesse non risultano offerti da parte ricorrente, a parere della scrivente, elementi di prova che possano mettere seriamente in discussione la consapevolezza della di provvedere alla restituzione della somma maturata a Per_1
titolo di indebito per il periodo indicato in ricorso, a fronte della comunicazione ricevuta che conteneva indicazione complessiva del debito, della proposta rateizzazione del debito da parte dell' in CP_1 euro 20 al mese e dell' adesione della de cuius alla modalità proposta di estinzione del debito, effettivamente avvenuta per un ragguardevole lasso di tempo, pari ad anni 8 fino al decesso.
11. In definiva sulla scorta delle considerazioni sopra espresse la domanda di restituzione non si prospetta suscettibile di
Pag. 5 di 6 accoglimento ed alla soccombenza del ricorrente segue sua condanna alle spese come in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 30 aprile 2025, così provvede:
1. Respinge la domanda;
2. Condanna il ricorrente a rifondere all le spese di CP_1
lite che liquida in complessivi euro 1017 .
Roma, 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa
Giovanna Palmieri, all'udienza del 19 novembre 2025 , all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c, nella causa civile di previdenza iscritta al n. 15971 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 , vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Parte_1
studio dell' Avv.to Francesco Casale che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla via C. Beccaria 29 rappresentato e difeso dall'Avv. to P. Scarlato in virtù di mandato generale alle liti in atti CONVENUTO
OGGETTO: restituzione somme
Motivi in fatto e diritto
1.Con ricorso depositato il 30 aprile 2025 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato, quale erede di deceduta il 27 Persona_1
febbraio 2022, ha chiesto al Tribunale di : “ Accertare, rilevare e dichiarare l'illegittimità, inefficacia, non debenza e prescrizione delle trattenute eseguite dall' a danno della de cuius sui cedolini pensionistici dal n. 1/2014 al CP_1
3/2022, per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, condannare l' a restituire al ricorrente la somma di 2.140,00 CP_1 euro illegittimamente trattenuta alla de cuius nel periodo di cui al punto precedente, con interessi e rivalutazione a far data dalla maturazione del diritto”
2. Ha premesso al riguardo di aver ricevuto comunicazione dall' di in data 30 novembre 2024 di ( all. 1 fascicolo di parte ) CP_1 di accertamento di indebito maturatosi nei confronti della de cuius dal 1 dicembre 1997 al 30 novembre 2001 per il complessivo importo di euro 19.570,88, di aver presentato ricorso amministrativo sulla comunicazione ricevuta e di aver ricevuto dal
Comitato Provinciale comunicazione di rigetto del ricorso, per CP_1 delibera del 29 dicembre 2024 ( doc. 2 fascicolo di parte ) nella quale si dava atto della titolarità in capo alla stessa de cuius di trattamenti pensionistici di vecchia, invalidità e riversibilità, i quali a partire dal 1997 avevano comportato il superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge per il mantenimento della pensione.
Pag. 2 di 6 3. Parte ricorrente ha altresì aggiunto che, in relazione alle somme richieste in restituzione dall' alla de cuius con nota del 2 CP_1
novembre 2013, ricevuta quando era già decorso il termine decennale di prescrizione dell'indebito, erano state trattenute dall' per il periodo gennaio 2014-marzo, 22 euro 20 al mese CP_1
alla de cuius per un importo complessivo di euro 2.140 e che detto importo era da ritenersi irrisorio e di difficile individuazione da parte del percettore “ vieppiù trattandosi di persona in condizioni psicofisiche tutt'altro che ottimali e con assente o ridotta capacità di intendere e volere” . Ciò premesso parte ricorrente ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
4. L' tempestivamente costituitosi ha chiesto il rigetto CP_1
della domanda, eccependo che la comunicazione di indebito del 17 ottobre 2013 era stata regolarmente ricevuta dalla destinataria ( doc.
3-3 bis fascicolo di parte), che la stessa per 8 anni nulla aveva opposto al trattenimento rateale della somma pari ad euro 20 al mese, come da cedolino prodotto del mese di gennaio 2014, da cui risultava la percezione di pensione di vecchiaia, pensione di riversibilità ed indennità di accompagnamento, ove era ben visibile la dicitura euro 20 trattenuta a titolo di indebito e che pertanto con tale comportamento la stessa de cuius aveva finito col riconoscere l'indebito ed interrompere la prescrizione che aveva iniziato nuovamente a decorrere dalla data di decesso della
, avvenuto il 27 febbraio 2022. Parte si è inoltre Per_1 CP_1 opposta alla prova per testi articolata ex adeverso perché generiche le circostanze dedotte in assenza di principio di prova scritta dimostrativo della eccepita diminuzione o perdita di incapacità di agire della predetta.
Pag. 3 di 6 5. All'odierna udienza sulle produzioni documentali in atti la causa è stata discussa e decisa all'esito della camera di consiglio, con pubblica lettura di sentenza e suo deposito in via telematica.
6. Al fine di decidere la presente controversia, si premette che alla luce delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente nel ricorso, l'oggetto del contendere è limitato alla richiesta di restituzione da parte dell' al ricorrente dell'importo di euro CP_1
2.140 perché trattenuto, nella prospettazione, indebitamente dall' alla de cuius dell'attuale ricorrente quando cioè il termine CP_1
decennale di prescrizione era spirato.
7.In relazione alle deduzioni sollevate al riguardo da parte ricorrente si osserva che sono circostanze pacifiche la ricezione da parte della de cuius della comunicazione di indebito per complessivi euro 21.812,73 in data 22 novembre 2013, quando cioè era già decorso il termine di prescrizione decennale per il debito indicato nella comunicazione inviata dall alla per il CP_1 Per_1
periodo 1 dicembre 1997-30 novembre 2001 e l'avvenuto trattenimento di euro 20 mese sulle pensioni in godimento dalla predetta per 8 anni consecutivi senza opposizione da parte della de cuius, che non ha cioè né contestato all' la prescrizione, né ha CP_1 contestato all' le modalità di recupero dell'indebito. CP_1
8.Ciò premesso si osserva, ai sensi dell'art. 2940 c.c. non è ammessa la ripetizione del debito prescritto e “L'applicazione dell'art. 2940 cod. civ. esige che quello adempiuto sia un debito effettivamente esistente e che il pagamento presenti carattere spontaneo, posto che la "ratio" della norma è di evitare che chi paga quando non vi è più tenuto, sebbene originariamente obbligato,
Pag. 4 di 6 abbia successivamente a pentirsene, sicché, qualora il creditore abbia formalizzato la costituzione in mora del debitore, non opera il divieto di ripetizione delle somme.” ( Cass. 19654/14). Orbene, applicando tale indirizzo alla presente controversia si osserva che parte ricorrente nulla ha provato sulla insussistenza del credito ab origine del credito vantato dall' per percezione di redditi CP_1 pensionistici da parte della ricorrente inferiori al limite di legge.
9. Sotto altro profilo si osserva che parte ricorrente ha allegato genericamente un vizio parziale o totale di capacità di intendere e volere della de cuius senza circostanziare lo stato di salute della stessa, le patologie sofferte ed i riflessi sulla comprensione degli atti compiuti;
né parte ricorrente ha articolato capitoli di prova orale ex art. 244 c.p.c. essendosi limitata in ricorso al punto 22 ad indicare che la de cuius già da fine 2013 era assistita da una badante per deficit cognitivo.
10. Sulla scorta di tali premesse non risultano offerti da parte ricorrente, a parere della scrivente, elementi di prova che possano mettere seriamente in discussione la consapevolezza della di provvedere alla restituzione della somma maturata a Per_1
titolo di indebito per il periodo indicato in ricorso, a fronte della comunicazione ricevuta che conteneva indicazione complessiva del debito, della proposta rateizzazione del debito da parte dell' in CP_1 euro 20 al mese e dell' adesione della de cuius alla modalità proposta di estinzione del debito, effettivamente avvenuta per un ragguardevole lasso di tempo, pari ad anni 8 fino al decesso.
11. In definiva sulla scorta delle considerazioni sopra espresse la domanda di restituzione non si prospetta suscettibile di
Pag. 5 di 6 accoglimento ed alla soccombenza del ricorrente segue sua condanna alle spese come in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 30 aprile 2025, così provvede:
1. Respinge la domanda;
2. Condanna il ricorrente a rifondere all le spese di CP_1
lite che liquida in complessivi euro 1017 .
Roma, 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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