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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/11/2024, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
RG n. 1052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1052/2024, promosso da
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DALLO SONIA, Parte_1
ricorrente
nei confronti di
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BIASETTI DAVID;
CP_1
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: Separazione giudiziale
Il Tribunale
pagina 1 di 4 rilevato
che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; CP_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi (nata a [...] Parte_1
(CZ) il 26/08/1982) e (nato a [...] il [...]), coniugati CP_1 in Bolzano in data 21/02/2015 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n. 27, Parte I , Serie /, dell'anno 2015, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni che vengono pertanto omologate:
1. [omissis]
2. la casa familiare sita a Bolzano in Corso Italia n. 59, tavolarmente individuata in PT 4257/II sulla p.ed. 2504 PM 12, rimarrà assegnata alla sig.ra affinché Pt_1 quest'ultima ivi vi possa continuare ad abitare con i figli minori sino alla di loro completa indipendenza economica;
3. fino a quando il sig. non avrà ottenuto l'assegnazione dell'alloggio CP_1 demaniale, potrà rientrare presso l'abitazione ex famigliare sita a Bolzano, Corso
Italia n. 59 a giorni alterni dall'uscita dal lavoro fino alla mattina successiva (quindi con pernottamento) con la precisazione che nella giornata di spettanza materna lo stesso dovrà lasciare l'abitazione entro le ore 12.00 (orario di rientro dal lavoro della pagina 2 di 4 sig.ra ; Pt_1
4. dal momento in cui il sig. avrà ottenuto l'assegnazione dell'alloggio CP_1 demaniale godrà del diritto – dovere di visita in favore dei figli con la massima opportuna frequenza e, salvo diverso accordo tra le parti, almeno secondo il seguente protocollo:
− a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio (termine orario scolastico) a lunedì mattina quando il sig. riaccompagnerà i figli direttamente CP_1
a scuola;
− durante le vacanze infra-scolastiche natalizie i bambini trascorreranno ad anni alterni il 24.12. con un genitore ed il 25.12. con l'altro genitore;
le residue vacanze natalizie, ad anni alterni, la prima settimana con genitore e la seconda settimana, fino all'inizio della scuola, con l'altro genitore;
− durante le vacanze di Pasqua i bambini trascorreranno ad anni alterni la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro genitore e con suddivisione a metà del residuo periodo;
− le residue vacanze infra-scolastiche saranno suddivise a metà tra i genitori (e così la prima metà delle vacanze con un genitore e la seconda metà con l'altro genitore);
− durante le vacanze estive, ciascun genitore avrà con sé i figli, per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 marzo di ogni anno;
5. il sig. provvederà al versamento di un contributo al mantenimento per i figli CP_1 pari ad euro 191,00.- mensili ciascuno e quindi complessivamente Euro 575,00 sino al momento in cui non avrà ottenuto l'assegnazione della casa demaniale;
da quel momento, il contributo al mantenimento si intenderà assolto mediante suddivisione al 50% tra i genitori di tutte le spese riferibili ai figli nonché col pagamento del 50% del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale rimasta nella disponibilità esclusiva della sig.ra a tal fine il sig. si impegna al Pt_1 CP_1 regolare versamento della rata di mutuo ipotecario ad esso esclusivamente intestato mentre la sig.ra continuerà a rimborsargli il 50%; Pt_1
6. la sig.ra continuerà a farsi esclusivo carico delle spese condominiali ed oneri Pt_1 accessori relativi alla casa ex famigliare;
7. tutte le spese riferibili ai figli minori (ivi compreso il vestiario, la mensa scolastica, i costi di trasporto, tasse, rette e materiale scolastico e didattico etcc…) saranno sostenute in misura del 50% il padre e del 50%. Tutte le spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle mediche (con pagina 3 di 4 prescrizione) e di quelle indifferibili e urgenti e una attività sportiva e/o ricreativa all'anno per ciascun figlio. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro
10 giorni dalla richiesta;
Per quanto nel presente accordo non espressamente indicato con particolare riferimento alle spese di natura straordinaria, le parti si riportano integralmente al Protocollo in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli - 06.09.2018 del Tribunale di Bolzano;
8. le agevolazioni erogate a livello Statale/Regionale/Provinciale in favore dei figli spetteranno in via esclusiva alla madre (ivi compreso il c.d. assegno unico) mentre lo sgravio fiscale spetterà ai genitori in misura porzionale al rispettivo esborso;
9. spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano il 13/11/2024
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1052/2024, promosso da
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DALLO SONIA, Parte_1
ricorrente
nei confronti di
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BIASETTI DAVID;
CP_1
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: Separazione giudiziale
Il Tribunale
pagina 1 di 4 rilevato
che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; CP_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi (nata a [...] Parte_1
(CZ) il 26/08/1982) e (nato a [...] il [...]), coniugati CP_1 in Bolzano in data 21/02/2015 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n. 27, Parte I , Serie /, dell'anno 2015, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni che vengono pertanto omologate:
1. [omissis]
2. la casa familiare sita a Bolzano in Corso Italia n. 59, tavolarmente individuata in PT 4257/II sulla p.ed. 2504 PM 12, rimarrà assegnata alla sig.ra affinché Pt_1 quest'ultima ivi vi possa continuare ad abitare con i figli minori sino alla di loro completa indipendenza economica;
3. fino a quando il sig. non avrà ottenuto l'assegnazione dell'alloggio CP_1 demaniale, potrà rientrare presso l'abitazione ex famigliare sita a Bolzano, Corso
Italia n. 59 a giorni alterni dall'uscita dal lavoro fino alla mattina successiva (quindi con pernottamento) con la precisazione che nella giornata di spettanza materna lo stesso dovrà lasciare l'abitazione entro le ore 12.00 (orario di rientro dal lavoro della pagina 2 di 4 sig.ra ; Pt_1
4. dal momento in cui il sig. avrà ottenuto l'assegnazione dell'alloggio CP_1 demaniale godrà del diritto – dovere di visita in favore dei figli con la massima opportuna frequenza e, salvo diverso accordo tra le parti, almeno secondo il seguente protocollo:
− a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio (termine orario scolastico) a lunedì mattina quando il sig. riaccompagnerà i figli direttamente CP_1
a scuola;
− durante le vacanze infra-scolastiche natalizie i bambini trascorreranno ad anni alterni il 24.12. con un genitore ed il 25.12. con l'altro genitore;
le residue vacanze natalizie, ad anni alterni, la prima settimana con genitore e la seconda settimana, fino all'inizio della scuola, con l'altro genitore;
− durante le vacanze di Pasqua i bambini trascorreranno ad anni alterni la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro genitore e con suddivisione a metà del residuo periodo;
− le residue vacanze infra-scolastiche saranno suddivise a metà tra i genitori (e così la prima metà delle vacanze con un genitore e la seconda metà con l'altro genitore);
− durante le vacanze estive, ciascun genitore avrà con sé i figli, per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 marzo di ogni anno;
5. il sig. provvederà al versamento di un contributo al mantenimento per i figli CP_1 pari ad euro 191,00.- mensili ciascuno e quindi complessivamente Euro 575,00 sino al momento in cui non avrà ottenuto l'assegnazione della casa demaniale;
da quel momento, il contributo al mantenimento si intenderà assolto mediante suddivisione al 50% tra i genitori di tutte le spese riferibili ai figli nonché col pagamento del 50% del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale rimasta nella disponibilità esclusiva della sig.ra a tal fine il sig. si impegna al Pt_1 CP_1 regolare versamento della rata di mutuo ipotecario ad esso esclusivamente intestato mentre la sig.ra continuerà a rimborsargli il 50%; Pt_1
6. la sig.ra continuerà a farsi esclusivo carico delle spese condominiali ed oneri Pt_1 accessori relativi alla casa ex famigliare;
7. tutte le spese riferibili ai figli minori (ivi compreso il vestiario, la mensa scolastica, i costi di trasporto, tasse, rette e materiale scolastico e didattico etcc…) saranno sostenute in misura del 50% il padre e del 50%. Tutte le spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle mediche (con pagina 3 di 4 prescrizione) e di quelle indifferibili e urgenti e una attività sportiva e/o ricreativa all'anno per ciascun figlio. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro
10 giorni dalla richiesta;
Per quanto nel presente accordo non espressamente indicato con particolare riferimento alle spese di natura straordinaria, le parti si riportano integralmente al Protocollo in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli - 06.09.2018 del Tribunale di Bolzano;
8. le agevolazioni erogate a livello Statale/Regionale/Provinciale in favore dei figli spetteranno in via esclusiva alla madre (ivi compreso il c.d. assegno unico) mentre lo sgravio fiscale spetterà ai genitori in misura porzionale al rispettivo esborso;
9. spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano il 13/11/2024
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
pagina 4 di 4