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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio da cassazione iscritto al n. 370/2024 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Mario Sanino, Dino Quaglietta Parte_1
e Fabrizio Viola. Giusta procura in atti;
ricorrente in riassunzione
- appellante –
CONTRO
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, i;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, funzionaria in servizio Parte_1
presso la Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria, premettendo di aver riportato, a seguito di una caduta per le scale verificatasi in data 20.10.2006, un "trauma lombosacrale con cedimento del piano superiore L1 con prognosi di 30 (giorni) di inabilità assoluta al lavoro" (come da referto di pronto soccorso rilasciato il giorno 21.10.2006), chiedeva la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico per causa di servizio, oltre alla corresponsione di un equo indennizzo.
Il giudice di prime cure rigettava le richieste, ritenendo generica la domanda per mancanza di una specifica individuazione delle patologie e delle conseguenze dannose sull'integrità psicofisica da riconnettere al summenzionato sinistro.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, innanzi alla quale la aveva impugnato la Pt_1
sentenza - contrariamente al giudice di prime cure –, riteneva adeguatamente individuati il petitum
(il danno biologico) e la causa petendi (la causa di servizio) e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannava il al risarcimento del danno biologico per Controparte_1
causa di servizio, liquidandolo in € 162.146,24, valori riferiti al gennaio 2014, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione sull'importo capitale.
La Corte d'Appello confermava invece il diniego dell'equo indennizzo, rilevando che i postumi del sinistro erano già stati oggetto di accertamenti medici e di liquidazione indennitaria in occasione di un procedimento innanzi all'INAIL relativo a un precedente infortunio, verificatosi nel 2002.
La proponeva ricorso innanzi alla Suprema Corte articolando cinque motivi;
resisteva Pt_1
il che proponeva altresì ricorso incidentale. CP_1
In particolare, per quanto qui di interesse, la con i primi due motivi di ricorso Pt_1
denunciava "vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt.
1226,2043,2059 e 2087 c.c. in combinato disposto con l'art. 10 T.U. d.P.R. n. 1124/1965 e l'art. 13
D.Lgs. n. 38/2000"e "Vizio di nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. consistente nella omessa o apparente motivazione in sentenza su un punto decisivo della controversia inerente alla ricorrenza del danno da risarcire".
In sostanza la censurava la scelta della Corte di Appello di liquidare il danno Pt_1
applicando le tabelle di Milano con riferimento all'età di 61 anni, che ella aveva al momento della stabilizzazione dei postumi (avvenuta nel 2014), invece che all'età di 53 anni, che ella aveva al momento del sinistro (20.10.2006), lamentando che la Corte territoriale non avesse in alcun modo motivato la scelta di discostarsi dalle previsioni delle, pur asseritamente applicate, tabelle di Milano
e dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale -correttamente - aveva indicato come termine di decorrenza del danno quello corrispondente alla data dell'infortunio.
Con ordinanza n 13701/25, la Corte di Cassazione accoglieva i suindicati motivi di ricorso - rigettando gli ulteriori tre motivi articolati e dichiarndo inammissibile il ricorso incidentale proposto dal –, osservando che “È un dato consolidato che la figura del danno biologico - CP_1
correlato alla lesione di diritti inviolabili (qual è il diritto alla salute ex art. 32 Cost.) - deve quantificarsi e liquidarsi sulla base di una valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. Questa Corte ha più volte confermato, a questi fini, l'utilizzabilità del sistema del punto variabile (e, in particolare, quello definito nelle c.d. tabelle milanesi), quale criterio che consente una valutazione in termini economici uniformi del danno alla salute e, al tempo stesso, una sua personalizzazione, tenute in conto le particolarità del caso e una serie di parametri, ivi compresa
l'età del danneggiato (v., ex multis, Cass. nn. 26300/2021; 10579/2021; 8532/2020; 17018/2018;
11754/2018; 9950/2017).
Si è pertanto ritenuto che, ove la valutazione del Giudice sia condotta col suddetto metodo tabellare, ma omettendo di applicare o applicando erroneamente i parametri, è possibile adire questa Corte per violazione dell'art. 1226 c.c., formulando così un motivo ex art. 360, comma 1, n.
3, (v., per tutte, Cass. n. 27562/2017).
Ebbene, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, da un lato, ha deciso di liquidare il danno alla salute secondo i criteri delle tabelle di Milano, ma, dall'altro, lato ha utilizzato i valori del punto di quelle tabelle considerando un'età (61 anni) diversa da quella che la vittima aveva al momento del sinistro (53 anni) e senza dare alcuna motivazione per tale scostamento dalle previsioni tabellari.
Il giudice del merito ha indicato nella "stabilizzazione dei postumi" il fatto preso in considerazione per individuare l'età della vittima rilevante ai fini del calcolo del valore del danno alla salute, ma non ha esplicitato il motivo di tale scelta, che non tiene conto del dato evidente che il danno alla salute sussiste anche prima di stabilizzarsi e va ricondotto al momento del verificarsi dell'infortunio.”
Cassava, dunque, la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando a questa
Corte, in diversa composizione, per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ha riassunto il giudizio la , chiedendo la liquidazione del danno riconosciuto dalla Pt_1
Corte d'appello con riferimento alla età che ella aveva alla data dell'infortunio, e cioè 53 anni, e la condanna al pagamento integrale dell spese di lite del giudizio di legittimità - non ricorrendo i presupposti per una compensazione delle stesse, attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale proposto dal – e del presente giudizio. CP_1
Si è costituito il , ritenendo che, pur con motivazione censurata dalla Corte di CP_1
Cassazione, la Corte d'Appello aveva correttamente ritenuto di liquidare il danno tenendo in considerazione l'età della vittima al momento della stabilizzazione dei postumi del sinistro, in quanto le conseguenze della caduta del 20.10.2006 erano emerse nel corso degli anni e in tempi diversi, talché una liquidazione del danno che tenesse conto tout court dell'età della al Pt_1
momento del sinistro finirebbe per risarcire un danno che in quel momento non era ancora emerso.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 27 marzo 2024 fissato nel predetto decreto. MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'ordinanza della Suprema Corte, il thema decidendum risulta essere circoscritto ad un unico elemento: l'individuazione del momento da prendere in considerazione ai fine della liquidazione del danno subìto dalla ricorrente secondo le tabelle di Milano.
La Cassazione ha dettato tre principi fondamentale: 1) una volta utilizzato il sistema tabellare il giudice di merito deve seguire esattamente i criteri ivi dettati;
2) un eventuale scostamento necessita di apposita motivazione 3) la diversa scelta effettuata deve essere adeguatamente motivata sotto il profilo della maggiore rispondenza della stessa ai principi generali in tema di risarcimento ed al criterio dell'equità; a fortiori nel caso di specie, in quanto identificare nella
“stabilizzazione dei postumi" il fatto preso in considerazione per individuare l'età della vittima rilevante ai fini del calcolo del valore del danno alla salute, non tiene in considerazione il “dato evidente che il danno alla salute sussiste anche prima di stabilizzarsi e va ricondotto al momento del verificarsi dell'infortunio.”.
Alla luce di tali principi, non può che esser accolta la domanda formulata dalla ricorrente in riassunzione.
Nella sentenza cassata, la Corte, dopo avere ritenuto (così come chiarito dalla Corte di
Cassazione) che l'affezione depressiva e lo stato patologico connesso alla patologia polmonare ed alla connessa compromissione cardiaca, considerate dal Ctu nella percetualizzazione del danno, dovessero subitre un ridimensionamento in quanto patologie preesistenti all'infortunio, ha riconosciuto alla una percentuale di invalidità pari al 38% che corrispondeva al “(..) Pt_1
quadro patologico residuo, già valutato nel 2014 dall'INAIL, (..)” ed ha ritenuto che la stabilizzazione dei postumi dovesse risalire al 2014.
Sul punto ha così motivato “Le condizioni attuali, dei distretti interessati dal danno biologico ascrivibile al datore di lavoro sono adeguatamente descritte da ctu e sono < presenta deficit deambulativo, fa infatti, ingresso in ambulatorio deambulando con appoggio monolaterale ad una stampella. Indossa busto rigido con otto stecche di ferro. Dolore alla digito pressione delle apofisi spinose del rachide in toto e soprattutto nel tratto dorso-lombosacrale e coccigeo. Limitati di 2/3 i movimenti di flessione del tronco sul bacino, di inclinazione destra e sinistra e di rotazione.
Limitati e dolenti i movimenti dell'anca di flesso estensione ed abduzione>>.
La condizione clinica appena descritta risulta sostanzialmente analoga a quella riscontrata dall'INAIL in occasione della visita eseguita in sede di aggravamento 0 nel 2014.”
E però, dall'elaborato peritale non è possibile trarre alcun elemento che consenta di ritenere che l'intero quadro morboso preso in considerazione sia stato addirittura silente per nove anni.
Anzi. Il ctu concludeva che gli esiti derivanti dall'infortunio avevano provocato un danno permanente pari al 45% così suddiviso: cod 205, esiti di frattura lombare pari al 4%; cod 204, limitazione funzionale di due terzi del rachide dorso-lombare, in portatrice di busto steccato, coxalgia bilaterale in soggetto con spondilodiscoartrosi preesistente pari al 10%; cod 211, esiti di sublussazione del coccige con coccigodimia reattiva pari al 5%; cod 331, esiti di danno anatomico polmonare parti al
4%; cod 1, cuore polmonare con contestuale patologia ipertensiva pari al 10%; cod 180disturbo post-traumatico reattivo pari al 3%.
Nell'anamnesi effettuata dal perito si dava atto che l'infortunio oggetto di causa aveva provocato “frattura di L1 e sublussazione del coccige” e che tali “lesioni ossee determinarono un lungo periodo di immobilità, con uso di busto steccato, per l'immobiolità e stasi prolungata ebbe delle complicanze polmonari con addensamento polmone destro e sindrome disventilatoria con cuore polmonare ed ipertensione contestuale. L'esame rmn del tratto lombo-sacrale eseguito il
23/12/2006 evidenziava la presenza di deformazione di L1 da evento traumatico e marcata spondilodiscoartrosi. Nel 2007 subiva due ricoveri presso il P.O. di Melito Porto Salvo. Nel 2012 nuovo ricovero presoo l'Ospedale di Scilla dove veniva posta diagnosi di cuore polmonare ed ipertensione. Nel periodo antecedente all'infortunio inizò a manifestare il disturbo ansioso- depressivo per cui è stata seguita dai sanitari del CSM traendo scarsi risultati dalla terapia farmacologica […].”
Complessivamente, dunque, le patologie che avevano concorso a definire il danno stimato dal perito avevano avuto un'insorgenza pressocchè immediata, tenendo presente, inoltre, che le patologie psichica e cardiaca erano addirittura preesistenti, e proprio per questo la loro percentualizzazione era stata già notevolmente ridotta.
Insomma emerge un quadro che, come avviene nella normalità dei casi, era in continua evoluzione, ma che non era connotato da alcun elemento particolare che potesse legittimare, ai fini di una maggiore aderenza della liquidazione del danno alla realtà concreta, uno scostamento dal sistema tabellare che costituisce garanzia di uniformita sul territorio nazionale, la cui deroga è ammissibile solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari. (cfr. ex multis, Cass.
28988/19)
In conclusione dovendo considerare un'invalidità pari al 38% da rapportare all'età della ricorrente al momento del sinistro pari a 53 anni, deve ritenersi maturato l'importo di euro
213.522,00 , da cui va detratto – non essendo stata tale statuizione oggetto di alcuna impugnazione -
l'importo di euro 39.834,76, ottenendo così il danno biologico differenziale di euro 173.687,24
Le spese di lite del giudizio di legittimità, vista la parziale reciproca soccombenza, devono essere compensate in ragione di ¼, mentre le spese del presente grado sono poste interamente a carico del soccombente nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM n. 147/22, CP_1
III scaglione, essendo il valore da parametrare alla differenza tra quanto liquidato nella sentenza oggetto del giudizio di cassazione e quanto liquidato nella presente fase
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto rinvio da cassazione della sentenza n. n. 309/2018 emessa dalla
[...]
Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 04/06/2018 – che in parziale accoglimento dell'appello proposto da condannava il alla corresponsione in favore dell'appellante, a Parte_1 CP_1
titolo di danno biologico differenziale, della somma di euro 162.146,24, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dal gennaio 2014 – accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna il alla corresponsione in favore dell'appellante, a titolo di danno biologico CP_1
differenziale, della somma di euro 173.687,24, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dal 20 ottobre 2006.
Compensa in ragione di 1/5 le spese del giudizio di cassazione, condannando il alla CP_1 corresponsione in favore di del restanti 4/5 delle spese di lite liquidate in € 5.741,25 Parte_1
oltre accessori di legge;
condanna il a rifondere a le spese della presente fase di giudizio, che CP_1 Parte_1
si liquidano in complessivi € 5.809,00, oltre accessori di legge;
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio da cassazione iscritto al n. 370/2024 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Mario Sanino, Dino Quaglietta Parte_1
e Fabrizio Viola. Giusta procura in atti;
ricorrente in riassunzione
- appellante –
CONTRO
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, i;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, funzionaria in servizio Parte_1
presso la Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria, premettendo di aver riportato, a seguito di una caduta per le scale verificatasi in data 20.10.2006, un "trauma lombosacrale con cedimento del piano superiore L1 con prognosi di 30 (giorni) di inabilità assoluta al lavoro" (come da referto di pronto soccorso rilasciato il giorno 21.10.2006), chiedeva la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico per causa di servizio, oltre alla corresponsione di un equo indennizzo.
Il giudice di prime cure rigettava le richieste, ritenendo generica la domanda per mancanza di una specifica individuazione delle patologie e delle conseguenze dannose sull'integrità psicofisica da riconnettere al summenzionato sinistro.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, innanzi alla quale la aveva impugnato la Pt_1
sentenza - contrariamente al giudice di prime cure –, riteneva adeguatamente individuati il petitum
(il danno biologico) e la causa petendi (la causa di servizio) e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannava il al risarcimento del danno biologico per Controparte_1
causa di servizio, liquidandolo in € 162.146,24, valori riferiti al gennaio 2014, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione sull'importo capitale.
La Corte d'Appello confermava invece il diniego dell'equo indennizzo, rilevando che i postumi del sinistro erano già stati oggetto di accertamenti medici e di liquidazione indennitaria in occasione di un procedimento innanzi all'INAIL relativo a un precedente infortunio, verificatosi nel 2002.
La proponeva ricorso innanzi alla Suprema Corte articolando cinque motivi;
resisteva Pt_1
il che proponeva altresì ricorso incidentale. CP_1
In particolare, per quanto qui di interesse, la con i primi due motivi di ricorso Pt_1
denunciava "vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt.
1226,2043,2059 e 2087 c.c. in combinato disposto con l'art. 10 T.U. d.P.R. n. 1124/1965 e l'art. 13
D.Lgs. n. 38/2000"e "Vizio di nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. consistente nella omessa o apparente motivazione in sentenza su un punto decisivo della controversia inerente alla ricorrenza del danno da risarcire".
In sostanza la censurava la scelta della Corte di Appello di liquidare il danno Pt_1
applicando le tabelle di Milano con riferimento all'età di 61 anni, che ella aveva al momento della stabilizzazione dei postumi (avvenuta nel 2014), invece che all'età di 53 anni, che ella aveva al momento del sinistro (20.10.2006), lamentando che la Corte territoriale non avesse in alcun modo motivato la scelta di discostarsi dalle previsioni delle, pur asseritamente applicate, tabelle di Milano
e dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale -correttamente - aveva indicato come termine di decorrenza del danno quello corrispondente alla data dell'infortunio.
Con ordinanza n 13701/25, la Corte di Cassazione accoglieva i suindicati motivi di ricorso - rigettando gli ulteriori tre motivi articolati e dichiarndo inammissibile il ricorso incidentale proposto dal –, osservando che “È un dato consolidato che la figura del danno biologico - CP_1
correlato alla lesione di diritti inviolabili (qual è il diritto alla salute ex art. 32 Cost.) - deve quantificarsi e liquidarsi sulla base di una valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. Questa Corte ha più volte confermato, a questi fini, l'utilizzabilità del sistema del punto variabile (e, in particolare, quello definito nelle c.d. tabelle milanesi), quale criterio che consente una valutazione in termini economici uniformi del danno alla salute e, al tempo stesso, una sua personalizzazione, tenute in conto le particolarità del caso e una serie di parametri, ivi compresa
l'età del danneggiato (v., ex multis, Cass. nn. 26300/2021; 10579/2021; 8532/2020; 17018/2018;
11754/2018; 9950/2017).
Si è pertanto ritenuto che, ove la valutazione del Giudice sia condotta col suddetto metodo tabellare, ma omettendo di applicare o applicando erroneamente i parametri, è possibile adire questa Corte per violazione dell'art. 1226 c.c., formulando così un motivo ex art. 360, comma 1, n.
3, (v., per tutte, Cass. n. 27562/2017).
Ebbene, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, da un lato, ha deciso di liquidare il danno alla salute secondo i criteri delle tabelle di Milano, ma, dall'altro, lato ha utilizzato i valori del punto di quelle tabelle considerando un'età (61 anni) diversa da quella che la vittima aveva al momento del sinistro (53 anni) e senza dare alcuna motivazione per tale scostamento dalle previsioni tabellari.
Il giudice del merito ha indicato nella "stabilizzazione dei postumi" il fatto preso in considerazione per individuare l'età della vittima rilevante ai fini del calcolo del valore del danno alla salute, ma non ha esplicitato il motivo di tale scelta, che non tiene conto del dato evidente che il danno alla salute sussiste anche prima di stabilizzarsi e va ricondotto al momento del verificarsi dell'infortunio.”
Cassava, dunque, la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando a questa
Corte, in diversa composizione, per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ha riassunto il giudizio la , chiedendo la liquidazione del danno riconosciuto dalla Pt_1
Corte d'appello con riferimento alla età che ella aveva alla data dell'infortunio, e cioè 53 anni, e la condanna al pagamento integrale dell spese di lite del giudizio di legittimità - non ricorrendo i presupposti per una compensazione delle stesse, attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale proposto dal – e del presente giudizio. CP_1
Si è costituito il , ritenendo che, pur con motivazione censurata dalla Corte di CP_1
Cassazione, la Corte d'Appello aveva correttamente ritenuto di liquidare il danno tenendo in considerazione l'età della vittima al momento della stabilizzazione dei postumi del sinistro, in quanto le conseguenze della caduta del 20.10.2006 erano emerse nel corso degli anni e in tempi diversi, talché una liquidazione del danno che tenesse conto tout court dell'età della al Pt_1
momento del sinistro finirebbe per risarcire un danno che in quel momento non era ancora emerso.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 27 marzo 2024 fissato nel predetto decreto. MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'ordinanza della Suprema Corte, il thema decidendum risulta essere circoscritto ad un unico elemento: l'individuazione del momento da prendere in considerazione ai fine della liquidazione del danno subìto dalla ricorrente secondo le tabelle di Milano.
La Cassazione ha dettato tre principi fondamentale: 1) una volta utilizzato il sistema tabellare il giudice di merito deve seguire esattamente i criteri ivi dettati;
2) un eventuale scostamento necessita di apposita motivazione 3) la diversa scelta effettuata deve essere adeguatamente motivata sotto il profilo della maggiore rispondenza della stessa ai principi generali in tema di risarcimento ed al criterio dell'equità; a fortiori nel caso di specie, in quanto identificare nella
“stabilizzazione dei postumi" il fatto preso in considerazione per individuare l'età della vittima rilevante ai fini del calcolo del valore del danno alla salute, non tiene in considerazione il “dato evidente che il danno alla salute sussiste anche prima di stabilizzarsi e va ricondotto al momento del verificarsi dell'infortunio.”.
Alla luce di tali principi, non può che esser accolta la domanda formulata dalla ricorrente in riassunzione.
Nella sentenza cassata, la Corte, dopo avere ritenuto (così come chiarito dalla Corte di
Cassazione) che l'affezione depressiva e lo stato patologico connesso alla patologia polmonare ed alla connessa compromissione cardiaca, considerate dal Ctu nella percetualizzazione del danno, dovessero subitre un ridimensionamento in quanto patologie preesistenti all'infortunio, ha riconosciuto alla una percentuale di invalidità pari al 38% che corrispondeva al “(..) Pt_1
quadro patologico residuo, già valutato nel 2014 dall'INAIL, (..)” ed ha ritenuto che la stabilizzazione dei postumi dovesse risalire al 2014.
Sul punto ha così motivato “Le condizioni attuali, dei distretti interessati dal danno biologico ascrivibile al datore di lavoro sono adeguatamente descritte da ctu e sono < presenta deficit deambulativo, fa infatti, ingresso in ambulatorio deambulando con appoggio monolaterale ad una stampella. Indossa busto rigido con otto stecche di ferro. Dolore alla digito pressione delle apofisi spinose del rachide in toto e soprattutto nel tratto dorso-lombosacrale e coccigeo. Limitati di 2/3 i movimenti di flessione del tronco sul bacino, di inclinazione destra e sinistra e di rotazione.
Limitati e dolenti i movimenti dell'anca di flesso estensione ed abduzione>>.
La condizione clinica appena descritta risulta sostanzialmente analoga a quella riscontrata dall'INAIL in occasione della visita eseguita in sede di aggravamento 0 nel 2014.”
E però, dall'elaborato peritale non è possibile trarre alcun elemento che consenta di ritenere che l'intero quadro morboso preso in considerazione sia stato addirittura silente per nove anni.
Anzi. Il ctu concludeva che gli esiti derivanti dall'infortunio avevano provocato un danno permanente pari al 45% così suddiviso: cod 205, esiti di frattura lombare pari al 4%; cod 204, limitazione funzionale di due terzi del rachide dorso-lombare, in portatrice di busto steccato, coxalgia bilaterale in soggetto con spondilodiscoartrosi preesistente pari al 10%; cod 211, esiti di sublussazione del coccige con coccigodimia reattiva pari al 5%; cod 331, esiti di danno anatomico polmonare parti al
4%; cod 1, cuore polmonare con contestuale patologia ipertensiva pari al 10%; cod 180disturbo post-traumatico reattivo pari al 3%.
Nell'anamnesi effettuata dal perito si dava atto che l'infortunio oggetto di causa aveva provocato “frattura di L1 e sublussazione del coccige” e che tali “lesioni ossee determinarono un lungo periodo di immobilità, con uso di busto steccato, per l'immobiolità e stasi prolungata ebbe delle complicanze polmonari con addensamento polmone destro e sindrome disventilatoria con cuore polmonare ed ipertensione contestuale. L'esame rmn del tratto lombo-sacrale eseguito il
23/12/2006 evidenziava la presenza di deformazione di L1 da evento traumatico e marcata spondilodiscoartrosi. Nel 2007 subiva due ricoveri presso il P.O. di Melito Porto Salvo. Nel 2012 nuovo ricovero presoo l'Ospedale di Scilla dove veniva posta diagnosi di cuore polmonare ed ipertensione. Nel periodo antecedente all'infortunio inizò a manifestare il disturbo ansioso- depressivo per cui è stata seguita dai sanitari del CSM traendo scarsi risultati dalla terapia farmacologica […].”
Complessivamente, dunque, le patologie che avevano concorso a definire il danno stimato dal perito avevano avuto un'insorgenza pressocchè immediata, tenendo presente, inoltre, che le patologie psichica e cardiaca erano addirittura preesistenti, e proprio per questo la loro percentualizzazione era stata già notevolmente ridotta.
Insomma emerge un quadro che, come avviene nella normalità dei casi, era in continua evoluzione, ma che non era connotato da alcun elemento particolare che potesse legittimare, ai fini di una maggiore aderenza della liquidazione del danno alla realtà concreta, uno scostamento dal sistema tabellare che costituisce garanzia di uniformita sul territorio nazionale, la cui deroga è ammissibile solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari. (cfr. ex multis, Cass.
28988/19)
In conclusione dovendo considerare un'invalidità pari al 38% da rapportare all'età della ricorrente al momento del sinistro pari a 53 anni, deve ritenersi maturato l'importo di euro
213.522,00 , da cui va detratto – non essendo stata tale statuizione oggetto di alcuna impugnazione -
l'importo di euro 39.834,76, ottenendo così il danno biologico differenziale di euro 173.687,24
Le spese di lite del giudizio di legittimità, vista la parziale reciproca soccombenza, devono essere compensate in ragione di ¼, mentre le spese del presente grado sono poste interamente a carico del soccombente nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM n. 147/22, CP_1
III scaglione, essendo il valore da parametrare alla differenza tra quanto liquidato nella sentenza oggetto del giudizio di cassazione e quanto liquidato nella presente fase
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto rinvio da cassazione della sentenza n. n. 309/2018 emessa dalla
[...]
Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 04/06/2018 – che in parziale accoglimento dell'appello proposto da condannava il alla corresponsione in favore dell'appellante, a Parte_1 CP_1
titolo di danno biologico differenziale, della somma di euro 162.146,24, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dal gennaio 2014 – accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna il alla corresponsione in favore dell'appellante, a titolo di danno biologico CP_1
differenziale, della somma di euro 173.687,24, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dal 20 ottobre 2006.
Compensa in ragione di 1/5 le spese del giudizio di cassazione, condannando il alla CP_1 corresponsione in favore di del restanti 4/5 delle spese di lite liquidate in € 5.741,25 Parte_1
oltre accessori di legge;
condanna il a rifondere a le spese della presente fase di giudizio, che CP_1 Parte_1
si liquidano in complessivi € 5.809,00, oltre accessori di legge;
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)