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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/12/2025, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 1344/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Riccardo Massera PRESIDENTE
Dott. Marco Valecchi GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Prisca Picalarga GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1344/2024 promossa da:
, (c.f. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Catia Tamagnini (c.f. – PEC C.F._2
), Email_1 ricorrente
E
, (c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dell'Avv. Cinzia Tamagnini (c.f. – PEC C.F._4
) Email_2
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti, congiuntamente:
Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 15.12.2025
Per il P.M.:
Visto in data 19.4.2024.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
E' provata l'esistenza della sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato.
Vi è accordo economico tra le parti.
Avendo le parti chiesto con le note scritte sostitutive dell'udienza del 15.12.2025 ex art 127 ter c.p.c. depositate in data 27.11.2025 la pronuncia sul divorzio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, e tenuto conto di quanto previsto nell'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data
29.10.2024 (“Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza: Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con sentenza parziale, autorizzandoli a vivere separati All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. A titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, stabilire che il Sig. verserà al coniuge l'importo mensile di euro 200/00, anticipatamente ed entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale i figli saranno iscritti presso il domicilio di nell'abitazione familiare sita in Parte_1
Rocca di Papa Via Valle Vergara n. 31.Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e/o lavorativi di questi;
e Per_1 trascorreranno ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante Per_2 le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il padre corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 300,00, per ciascun figlio, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative); Stabilire che la casa coniugale sita in Rocca di Papa Via Valle Vergara n. 31, immobile di proprietà di è Controparte_1 assegnata alla moglie , presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
Parte_1
pagina 2 di 4 disporre che l'altro genitore se ne allontani entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali;
Stabilire che i cani, vengano assegnati alla Sig.ra in Pt_1 quanto intestataria degli stessi”), deve ritenersi che abbiano concluso per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della moglie.
Le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della prole possono essere confermate in quanto confacenti all'interesse della stessa e adeguate alle condizioni economiche delle parti.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il giorno 18.1.1973 in
GROTTAFERRATA tra , trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio per l'anno 2003 al n. 8, parte I;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GROTTAFERRATA di procedere alla trascrizione della sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti e, per l'effetto: dispone che a titolo di assegno divorzile il Sig. verserà alla Sig.ra l'importo mensile di euro CP_1 Pt_1
200/00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
affida i figli in via condivisa ad entrambi i genitori conesercizio congiunti della responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé e con collocamento principale dei figli presso il domicilio di Parte_1 nell'abitazione familiare sita in Rocca di Papa Via Valle Vergara n. 31. Dispone che il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e/o lavorativi di questi;
e trascorreranno ad anni alterni con l'altro Per_1 Per_2 genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
dispone che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il padre corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 300,00, per ciascun figlio, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate pagina 3 di 4 (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative); assegna la casa coniugale sita in
Rocca di Papa Via Valle Vergara n. 31, alla madre, presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
prende atto che i cani, rimangano nella disponibilità della Sig.ra in Pt_1 quanto intestataria degli stessi.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19/12/2025
Il Presidente
Dott. Marco Valecchi
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Riccardo Massera PRESIDENTE
Dott. Marco Valecchi GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Prisca Picalarga GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1344/2024 promossa da:
, (c.f. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Catia Tamagnini (c.f. – PEC C.F._2
), Email_1 ricorrente
E
, (c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dell'Avv. Cinzia Tamagnini (c.f. – PEC C.F._4
) Email_2
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti, congiuntamente:
Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 15.12.2025
Per il P.M.:
Visto in data 19.4.2024.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
E' provata l'esistenza della sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato.
Vi è accordo economico tra le parti.
Avendo le parti chiesto con le note scritte sostitutive dell'udienza del 15.12.2025 ex art 127 ter c.p.c. depositate in data 27.11.2025 la pronuncia sul divorzio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, e tenuto conto di quanto previsto nell'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data
29.10.2024 (“Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza: Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con sentenza parziale, autorizzandoli a vivere separati All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. A titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, stabilire che il Sig. verserà al coniuge l'importo mensile di euro 200/00, anticipatamente ed entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale i figli saranno iscritti presso il domicilio di nell'abitazione familiare sita in Parte_1
Rocca di Papa Via Valle Vergara n. 31.Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e/o lavorativi di questi;
e Per_1 trascorreranno ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante Per_2 le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il padre corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 300,00, per ciascun figlio, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative); Stabilire che la casa coniugale sita in Rocca di Papa Via Valle Vergara n. 31, immobile di proprietà di è Controparte_1 assegnata alla moglie , presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
Parte_1
pagina 2 di 4 disporre che l'altro genitore se ne allontani entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali;
Stabilire che i cani, vengano assegnati alla Sig.ra in Pt_1 quanto intestataria degli stessi”), deve ritenersi che abbiano concluso per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della moglie.
Le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della prole possono essere confermate in quanto confacenti all'interesse della stessa e adeguate alle condizioni economiche delle parti.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il giorno 18.1.1973 in
GROTTAFERRATA tra , trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio per l'anno 2003 al n. 8, parte I;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GROTTAFERRATA di procedere alla trascrizione della sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti e, per l'effetto: dispone che a titolo di assegno divorzile il Sig. verserà alla Sig.ra l'importo mensile di euro CP_1 Pt_1
200/00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
affida i figli in via condivisa ad entrambi i genitori conesercizio congiunti della responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé e con collocamento principale dei figli presso il domicilio di Parte_1 nell'abitazione familiare sita in Rocca di Papa Via Valle Vergara n. 31. Dispone che il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e/o lavorativi di questi;
e trascorreranno ad anni alterni con l'altro Per_1 Per_2 genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
dispone che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il padre corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 300,00, per ciascun figlio, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate pagina 3 di 4 (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative); assegna la casa coniugale sita in
Rocca di Papa Via Valle Vergara n. 31, alla madre, presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
prende atto che i cani, rimangano nella disponibilità della Sig.ra in Pt_1 quanto intestataria degli stessi.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19/12/2025
Il Presidente
Dott. Marco Valecchi
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Marco Valecchi
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