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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il giudice d.ssa LUCIA SEBASTIANI, nel procedimento n. 1264/2024, avente ad oggetto:
Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.) promosso da
(Avv. BISO MATTIA ) Parte_1 nei confronti di
(Avv. ALBERGHI JACOPO ) Controparte_1
a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza del 25 marzo 2025, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, assunte sommarie informazioni
Pt_2 amenta che , divenuto proprietario di una porzione
[...] Parte_1 Controparte_1 immobiliare del medesimo edificio in cui si trova l'unità abitativa del ricorrente, nell'ottobre 2023 ha apposto una recinzione alla sua proprietà, impedendogli l'accesso pedonale alla scalinata oggi demolita insistente sul mapp. 1304, ora di proprietà del
[...]
, da sempre utilizzata dal ricorrente per accedere alla zona cantina sottostante il CP_1 fabbricato, nonchè quello veicolare ai terreni, di sua proprietà, circostanti il compendio ed alla porzione di mapp. 1304 su cui, oltre vent'anni fa, era stata realizzata dal ricorrente la tettoia per il ricovero auto ed attrezzature, tuttora esistente ed infine precludendogli il transito pedonale sull'area antistante l'ingresso del fabbricato di proprietà , CP_1 esercitato dal ricorrente per accedere alla scala.
Si è costituito , chiedendo il rigetto del ricorso, non contestando di aver Controparte_1 apposto la rete di cantiere e la chiusura tramite catena e lucchetto dell'area in modo tale da inibire un eventuale passaggio al ricorrente ma rilevando che il on avrebbe Parte_1 mai usufruito del mapp. 1034, di proprietà del resistente, per raggiungere cantina (mapp.
61) e terreni (mapp. 62 e 63) di sua proprietà e che la recinzione di cantiere non ostacolerebbe in alcun modo il passaggio o l'accesso alla porzione del mappale 1304 di sua proprietà, occupata abusivamente dal veicolo del Parte_1
Il resistente ha inoltre proposto domanda riconvenzionale di tutela possessoria in riferimento al diritto di passaggio anche veicolare sul mapp. 1119 di proprietà del diritto già riconosciuto con ordinanza di questo Tribunale n. 950/2022, Parte_1 lamentando che tale area sarebbe parzialmente ostruita da detriti e materiale edile depositato vicino a fabbricato, sempre del pericolante e parzialmente crollato Pt_1 nel giugno 2024.
Escussi i sommari informatori indicati dalle parti, la causa giunge ora in decisione.
Preliminarmente, esula dal presente giudizio ogni questione petitoria (quale l'accertamento del diritto di servitù di passaggio richiesto dal ricorrente), ed è del tutto irrilevante che il ricorrente disponga di altra via per accedere alla propria cantina ed ai propri terreni (circostanza semmai rilevante in un diverso giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'interclusione di cantina e terreni ai fini della costituzione di una servitù di passo coattiva); così come è infine irrilevante il fatto che il ricorrente per raggiungere i propri terreni dalla stradina oggetto di causa debba transitare anche su terreni di proprietà altrui.
Il ricorrente deduce quindi la lesione di un possesso ad immagine del diritto di servitù di passo esercitato sui mapp.1034, oltre che la lesione di un possesso ad immagine del diritto di proprietà per quanto attiene alla area occupata dalla tettoia sotto la quale si trovano attrezzature e vettura incontestatamente di sua proprietà (porzione di mapp.
1034) nonché di un possesso quale proprietario del mapp. 1119, sul quale graverebbe diritto di passaggio a favore del fondo di proprietà del resistente, che viceversa consente ai camion delle maestranze incaricate della ristrutturazione dell'immobile acquistato di parcheggiarvi.
Anche al fine di meglio comprendere le dichiarazioni rese dai sommari informatori è bene premettere che il nel 2023 ha acquistato la porzione immobiliare oggetto di CP_1 causa da che ne aveva ereditato la nuda proprietà dalla madre nel 2018 CP_2
e ne era divenuta piena proprietaria nel 2020, a seguito del decesso della zia Per_1
sorella della madre e dell'odierno ricorrente, che ne era usufruttuaria.
[...]
Nel merito, si osserva quanto segue. Come è noto, colui che propone azione ex artt. 1168-1170 c.c. ha l''onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (da ultimo in motivaz. Cass. sez. II ord. n. 7374 del 14.3.2023, ma anche Cass. Sez. 2, ord. n. 2032 del 24/01/2019).
Detto altrimenti, in tema di reintegrazione del possesso il giudice, prima ancora di valutare la sussistenza di una condotta integrante gli estremi dello spoglio ex art. 1168
c.c., deve accertare l'esistenza di un possesso tutelabile (a prescindere dalla legittimità di tale possesso, dalla sua rispondenza ad un valido titolo e finanche dalla frequenza e dalle modalità di esercizio del potere sulla res), ed a tal fine è necessaria l'attualità del possesso.
Nel caso di specie, in relazione al possesso ad immagine del diritto di servitù di passo, estrinsecantesi nel transito per arrivare alla cantina e ad altri terreni del ricorrente, quest'ultimo non ha fornito sufficiente prova di un possesso attuale di un transito con mezzi agricoli, mentre può ritenersi comprovato un transito pedonale.
Le testimoni , assistente domiciliare di fino al suo decesso avvenuto Tes_1 Persona_1 prima del periodo di lockdown per il Covid, e assistente domiciliare della Tes_2 moglie e della sorella del ricorrente fino al 2020, nulla hanno potuto riferire in merito, essendo i loro ricordi fermi all'anno 2020.
La teste non ha datato le circostanze dalla stessa riferite, e nulla di utile ha Tes_3 dichiarato al fine di comprovare un possesso attuale da parte del peraltro la Parte_1 teste ha riferito di essersi recata sui luoghi una o due volte all'anno quando la zia era in vita e poi recentemente (senza specificare con che frequenza, ma si presume ancora più sporadicamente, venendo a mancare la ragione delle visite precedenti).
Il passaggio pedonale può però ritenersi comprovato, almeno alla luce della sommaria istruttoria espletata in questa fase di giudizio, dalle dichiarazioni dei testi Tes_4
(nuora del ricorrente), che tuttavia ha reso dichiarazioni non contestualizzate né logisticamente né temporalmente in riferimento al transito con veicoli o mezzi agricoli
(affermando di non sapere da che parte scendesse il trattorino e quale fosse la strada per arrivare ai campi, parlando genericamente di mezzi ed ammettendo di recarsi ultimamente poco dal suocero e comunque sempre di sera) e soprattutto del teste Tes_5 vicino di causa, maggiormente indifferente alle sorti del presente procedimento. Il teste ha infatti riferito che il passa ancora a piedi (ovviamente Testimone_6 Parte_1 fino all'apposizione della recinzione) nello stradello oggetto di giudizio su cui peraltro tutti sono sempre passati, ma con il trattorino, anche a causa della sua età, non vi passava più da uno o due anni, a far data dal dicembre 2024 (il teste è stato escusso all'udienza del 18.12.2024), mentre "il figlio passava di lì con una falciatrice ma non so se l'anno o scorso o quest'anno vi è passato": dichiarazioni non sconfessate né dalla teste , Tes_7 che pur essendo piena proprietaria dal 2020 della casa venduta al non vi ha CP_1 mai abitato, e che ha reso dichiarazioni del tutto irrilevanti al fine del decidere, né dal teste tecnico di fiducia nonché genero della Tes_8 CP_2
Non è contestato che l'apposizione della recinzione abbia precluso il passaggio pedonale del ricorrente sui luoghi oggetto di causa.
Quanto al possesso ad immagine del diritto di proprietà dedotto dal ricorrente in relazione all'area occupata dalla tettoia sotto la quale ha ricoverato un'autovettura ed altre masserizie di sua proprietà, non vi è prova che la recinzione apposta precluda l'accesso alla zona, così come non vi è prova di un parcheggio indiscriminato di veicoli da parte del resistente o suoi incaricati sull'aia di proprietà del ricorrente e sulla quale il esercita un diritto di passaggio. CP_1
Sul punto, anzi, il teste che pure ha diritto di passo veicolare sull'aia, ha riferito che Tes_5
l'unica volta che il figlio ha avuto difficoltà di manovra con l'auto, era perché vi era parcheggiata l'auto del figlio del ricorrente l'unicità dell'episodio riferito non Parte_3 può ritenersi prova della lesione del possesso del diritto di servitù di passaggio oggetto della domanda possessoria riconvenzionale proposta dal resistente.
Nessuna prova infine è stata offerta a fondamento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto (non essendo a tal fine sufficiente la sola rappresentazione fotografica di cui al doc. 4 pag. 4), qualificabile peraltro come azione di danno temuto.
Il ricorso è perciò solo in minima parte fondato, mentre devono essere rigettate le domande riconvenzionali del resistente.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione per metà delle spese del presente procedimento.
La restante parte delle spese sostenute dal ricorrente deve essere posta a carico del convenuto e va liquidata come in dispositivo alla stregua della tab. 10 D.M. 55/2014, con riferimento al minimo valore della controversia, calcolato ex art. 15 c.p.c. applicabile pacificamente anche ai procedimenti cautelari e possessori (cfr. Cass. sez.
6-2 ord. n.
24644 del 22.11.2011 e Cass. sez. II ord. n. 10755 del 17.4.2019) e tenuto conto della attività processuale espletata
P.Q.M.
Visto l'art. 1168 c.c.
ORDINA a l'immediata reintegra di nel possesso Controparte_1 Parte_1 ad immagine del diritto di servitù di passo pedonale sul percorso oggetto di causa, ordinando al resistente l'immediata rimozione della catena e del Controparte_1 lucchetto apposti alla recinzione di cantiere in corrispondenza del confine tra il mapp.
1119 e 1304;
RIGETTA per il resto il ricorso possessorio;
RIGETTA le domande riconvenzionali proposte dal resistente;
DICHIARA compensate per metà le spese del presente giudizio.
CONDANNA parte convenuta al pagamento della restante metà delle spese sostenute dal ricorrente liquidate in € 129,50 per spese ed € 1300,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali Iva e Cpa come per legge.
Si comunichi
La Spezia 14/04/2025
I Il Giudice
Lucia Sebastiani
Il giudice d.ssa LUCIA SEBASTIANI, nel procedimento n. 1264/2024, avente ad oggetto:
Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.) promosso da
(Avv. BISO MATTIA ) Parte_1 nei confronti di
(Avv. ALBERGHI JACOPO ) Controparte_1
a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza del 25 marzo 2025, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, assunte sommarie informazioni
Pt_2 amenta che , divenuto proprietario di una porzione
[...] Parte_1 Controparte_1 immobiliare del medesimo edificio in cui si trova l'unità abitativa del ricorrente, nell'ottobre 2023 ha apposto una recinzione alla sua proprietà, impedendogli l'accesso pedonale alla scalinata oggi demolita insistente sul mapp. 1304, ora di proprietà del
[...]
, da sempre utilizzata dal ricorrente per accedere alla zona cantina sottostante il CP_1 fabbricato, nonchè quello veicolare ai terreni, di sua proprietà, circostanti il compendio ed alla porzione di mapp. 1304 su cui, oltre vent'anni fa, era stata realizzata dal ricorrente la tettoia per il ricovero auto ed attrezzature, tuttora esistente ed infine precludendogli il transito pedonale sull'area antistante l'ingresso del fabbricato di proprietà , CP_1 esercitato dal ricorrente per accedere alla scala.
Si è costituito , chiedendo il rigetto del ricorso, non contestando di aver Controparte_1 apposto la rete di cantiere e la chiusura tramite catena e lucchetto dell'area in modo tale da inibire un eventuale passaggio al ricorrente ma rilevando che il on avrebbe Parte_1 mai usufruito del mapp. 1034, di proprietà del resistente, per raggiungere cantina (mapp.
61) e terreni (mapp. 62 e 63) di sua proprietà e che la recinzione di cantiere non ostacolerebbe in alcun modo il passaggio o l'accesso alla porzione del mappale 1304 di sua proprietà, occupata abusivamente dal veicolo del Parte_1
Il resistente ha inoltre proposto domanda riconvenzionale di tutela possessoria in riferimento al diritto di passaggio anche veicolare sul mapp. 1119 di proprietà del diritto già riconosciuto con ordinanza di questo Tribunale n. 950/2022, Parte_1 lamentando che tale area sarebbe parzialmente ostruita da detriti e materiale edile depositato vicino a fabbricato, sempre del pericolante e parzialmente crollato Pt_1 nel giugno 2024.
Escussi i sommari informatori indicati dalle parti, la causa giunge ora in decisione.
Preliminarmente, esula dal presente giudizio ogni questione petitoria (quale l'accertamento del diritto di servitù di passaggio richiesto dal ricorrente), ed è del tutto irrilevante che il ricorrente disponga di altra via per accedere alla propria cantina ed ai propri terreni (circostanza semmai rilevante in un diverso giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'interclusione di cantina e terreni ai fini della costituzione di una servitù di passo coattiva); così come è infine irrilevante il fatto che il ricorrente per raggiungere i propri terreni dalla stradina oggetto di causa debba transitare anche su terreni di proprietà altrui.
Il ricorrente deduce quindi la lesione di un possesso ad immagine del diritto di servitù di passo esercitato sui mapp.1034, oltre che la lesione di un possesso ad immagine del diritto di proprietà per quanto attiene alla area occupata dalla tettoia sotto la quale si trovano attrezzature e vettura incontestatamente di sua proprietà (porzione di mapp.
1034) nonché di un possesso quale proprietario del mapp. 1119, sul quale graverebbe diritto di passaggio a favore del fondo di proprietà del resistente, che viceversa consente ai camion delle maestranze incaricate della ristrutturazione dell'immobile acquistato di parcheggiarvi.
Anche al fine di meglio comprendere le dichiarazioni rese dai sommari informatori è bene premettere che il nel 2023 ha acquistato la porzione immobiliare oggetto di CP_1 causa da che ne aveva ereditato la nuda proprietà dalla madre nel 2018 CP_2
e ne era divenuta piena proprietaria nel 2020, a seguito del decesso della zia Per_1
sorella della madre e dell'odierno ricorrente, che ne era usufruttuaria.
[...]
Nel merito, si osserva quanto segue. Come è noto, colui che propone azione ex artt. 1168-1170 c.c. ha l''onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (da ultimo in motivaz. Cass. sez. II ord. n. 7374 del 14.3.2023, ma anche Cass. Sez. 2, ord. n. 2032 del 24/01/2019).
Detto altrimenti, in tema di reintegrazione del possesso il giudice, prima ancora di valutare la sussistenza di una condotta integrante gli estremi dello spoglio ex art. 1168
c.c., deve accertare l'esistenza di un possesso tutelabile (a prescindere dalla legittimità di tale possesso, dalla sua rispondenza ad un valido titolo e finanche dalla frequenza e dalle modalità di esercizio del potere sulla res), ed a tal fine è necessaria l'attualità del possesso.
Nel caso di specie, in relazione al possesso ad immagine del diritto di servitù di passo, estrinsecantesi nel transito per arrivare alla cantina e ad altri terreni del ricorrente, quest'ultimo non ha fornito sufficiente prova di un possesso attuale di un transito con mezzi agricoli, mentre può ritenersi comprovato un transito pedonale.
Le testimoni , assistente domiciliare di fino al suo decesso avvenuto Tes_1 Persona_1 prima del periodo di lockdown per il Covid, e assistente domiciliare della Tes_2 moglie e della sorella del ricorrente fino al 2020, nulla hanno potuto riferire in merito, essendo i loro ricordi fermi all'anno 2020.
La teste non ha datato le circostanze dalla stessa riferite, e nulla di utile ha Tes_3 dichiarato al fine di comprovare un possesso attuale da parte del peraltro la Parte_1 teste ha riferito di essersi recata sui luoghi una o due volte all'anno quando la zia era in vita e poi recentemente (senza specificare con che frequenza, ma si presume ancora più sporadicamente, venendo a mancare la ragione delle visite precedenti).
Il passaggio pedonale può però ritenersi comprovato, almeno alla luce della sommaria istruttoria espletata in questa fase di giudizio, dalle dichiarazioni dei testi Tes_4
(nuora del ricorrente), che tuttavia ha reso dichiarazioni non contestualizzate né logisticamente né temporalmente in riferimento al transito con veicoli o mezzi agricoli
(affermando di non sapere da che parte scendesse il trattorino e quale fosse la strada per arrivare ai campi, parlando genericamente di mezzi ed ammettendo di recarsi ultimamente poco dal suocero e comunque sempre di sera) e soprattutto del teste Tes_5 vicino di causa, maggiormente indifferente alle sorti del presente procedimento. Il teste ha infatti riferito che il passa ancora a piedi (ovviamente Testimone_6 Parte_1 fino all'apposizione della recinzione) nello stradello oggetto di giudizio su cui peraltro tutti sono sempre passati, ma con il trattorino, anche a causa della sua età, non vi passava più da uno o due anni, a far data dal dicembre 2024 (il teste è stato escusso all'udienza del 18.12.2024), mentre "il figlio passava di lì con una falciatrice ma non so se l'anno o scorso o quest'anno vi è passato": dichiarazioni non sconfessate né dalla teste , Tes_7 che pur essendo piena proprietaria dal 2020 della casa venduta al non vi ha CP_1 mai abitato, e che ha reso dichiarazioni del tutto irrilevanti al fine del decidere, né dal teste tecnico di fiducia nonché genero della Tes_8 CP_2
Non è contestato che l'apposizione della recinzione abbia precluso il passaggio pedonale del ricorrente sui luoghi oggetto di causa.
Quanto al possesso ad immagine del diritto di proprietà dedotto dal ricorrente in relazione all'area occupata dalla tettoia sotto la quale ha ricoverato un'autovettura ed altre masserizie di sua proprietà, non vi è prova che la recinzione apposta precluda l'accesso alla zona, così come non vi è prova di un parcheggio indiscriminato di veicoli da parte del resistente o suoi incaricati sull'aia di proprietà del ricorrente e sulla quale il esercita un diritto di passaggio. CP_1
Sul punto, anzi, il teste che pure ha diritto di passo veicolare sull'aia, ha riferito che Tes_5
l'unica volta che il figlio ha avuto difficoltà di manovra con l'auto, era perché vi era parcheggiata l'auto del figlio del ricorrente l'unicità dell'episodio riferito non Parte_3 può ritenersi prova della lesione del possesso del diritto di servitù di passaggio oggetto della domanda possessoria riconvenzionale proposta dal resistente.
Nessuna prova infine è stata offerta a fondamento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto (non essendo a tal fine sufficiente la sola rappresentazione fotografica di cui al doc. 4 pag. 4), qualificabile peraltro come azione di danno temuto.
Il ricorso è perciò solo in minima parte fondato, mentre devono essere rigettate le domande riconvenzionali del resistente.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione per metà delle spese del presente procedimento.
La restante parte delle spese sostenute dal ricorrente deve essere posta a carico del convenuto e va liquidata come in dispositivo alla stregua della tab. 10 D.M. 55/2014, con riferimento al minimo valore della controversia, calcolato ex art. 15 c.p.c. applicabile pacificamente anche ai procedimenti cautelari e possessori (cfr. Cass. sez.
6-2 ord. n.
24644 del 22.11.2011 e Cass. sez. II ord. n. 10755 del 17.4.2019) e tenuto conto della attività processuale espletata
P.Q.M.
Visto l'art. 1168 c.c.
ORDINA a l'immediata reintegra di nel possesso Controparte_1 Parte_1 ad immagine del diritto di servitù di passo pedonale sul percorso oggetto di causa, ordinando al resistente l'immediata rimozione della catena e del Controparte_1 lucchetto apposti alla recinzione di cantiere in corrispondenza del confine tra il mapp.
1119 e 1304;
RIGETTA per il resto il ricorso possessorio;
RIGETTA le domande riconvenzionali proposte dal resistente;
DICHIARA compensate per metà le spese del presente giudizio.
CONDANNA parte convenuta al pagamento della restante metà delle spese sostenute dal ricorrente liquidate in € 129,50 per spese ed € 1300,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali Iva e Cpa come per legge.
Si comunichi
La Spezia 14/04/2025
I Il Giudice
Lucia Sebastiani