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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/11/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1782 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. FRAGNAN Parte_2 C.F._2
NU e con domicilio eletto presso il suo studio in Gambolo' (PV) Corso Umberto I n. 17;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Montegioco, in data 02/09/2000, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II ,
Serie A, n. 1, dell'anno 2000; separati consensualmente con verbale in data 04/06/2013 e relativo decreto di omologa del
Tribunale di Voghera del 26/06/2013;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. Il figlio minore , nato Pavia il 09/03/2009, resterà affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori e resterà collocato a vivere prevalentemente con la madre.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo modalità che concorderà Per_1 direttamente con la stesso, attesa la sua età. Ciò anche con riferimento ai peridi di vacanze estive, natalizie e pasquali. Resta inteso che la facoltà di frequentazione e visita dovranno essere esercitate compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute del minore e potranno essere di modifica consensuale fra le parti.
4. Il padre verserà alla madre per il concorso nel mantenimento del figlio l'importo Per_1
mensile di € 200,00 da versarsi con bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese extra assegno come previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia saranno divise fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Il tutto fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficiente in quanto entrambi sono titolari di redditi propri e adeguati.
6. I coniugi con l'esatto adempimento degli obblighi assunti con questo ricorso dichiarano di aver definito ogni loro rapporto economico e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
7. I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei loro documenti validi per
l'espatrio nonché al rilascio di documenti equivalenti per il figlio . “ Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
14/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Vigevano del 26/06/2013 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione,
Pag. 2 di 4 avvenuta il 04/06/2013. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da n Montegioco il giorno 02/09/2000 (atto n. 1, Parte_1 Parte_2
parte II, serie A, anno 2000);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3/11/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1782 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. FRAGNAN Parte_2 C.F._2
NU e con domicilio eletto presso il suo studio in Gambolo' (PV) Corso Umberto I n. 17;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Montegioco, in data 02/09/2000, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II ,
Serie A, n. 1, dell'anno 2000; separati consensualmente con verbale in data 04/06/2013 e relativo decreto di omologa del
Tribunale di Voghera del 26/06/2013;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. Il figlio minore , nato Pavia il 09/03/2009, resterà affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori e resterà collocato a vivere prevalentemente con la madre.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo modalità che concorderà Per_1 direttamente con la stesso, attesa la sua età. Ciò anche con riferimento ai peridi di vacanze estive, natalizie e pasquali. Resta inteso che la facoltà di frequentazione e visita dovranno essere esercitate compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute del minore e potranno essere di modifica consensuale fra le parti.
4. Il padre verserà alla madre per il concorso nel mantenimento del figlio l'importo Per_1
mensile di € 200,00 da versarsi con bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese extra assegno come previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia saranno divise fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Il tutto fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficiente in quanto entrambi sono titolari di redditi propri e adeguati.
6. I coniugi con l'esatto adempimento degli obblighi assunti con questo ricorso dichiarano di aver definito ogni loro rapporto economico e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
7. I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei loro documenti validi per
l'espatrio nonché al rilascio di documenti equivalenti per il figlio . “ Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
14/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Vigevano del 26/06/2013 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione,
Pag. 2 di 4 avvenuta il 04/06/2013. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da n Montegioco il giorno 02/09/2000 (atto n. 1, Parte_1 Parte_2
parte II, serie A, anno 2000);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3/11/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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