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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15476 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
AM PP
ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta)
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11498 -2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 24.09.25, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
(FR66000051234) CP_1
( ) Controparte_2 C.F._1
(opponenti)
Di cui la prima in persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza,
codice fiscale, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con
1
domicilio eletto in VIA VINCENZO TROYA 27 00135 ROMA ITALIA, presso lo studio dell'avv.
PAROLETTI MANUEL, da cui sono rappresentati e difesi, giusta delega in atti.
(2)
CP_3
(opposto)
con generalità, residenza, codice , posta elettronica certificata, CodiceFiscale_2
come da allegata certificazione di cancelleria.
CONTUMACE
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni
Come da note ex art. 189 c.p.c. da intendersi interamente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione spedito a mezzo PEC il 13.3.24 la società e CP_1 CP_2
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto a loro notificato il 7.3.24 sulla
[...]
scorta del Decreto Ingiuntivo n. 10034-23 emesso dal Tribunale di Roma il 5.6.23 eccependo preliminarmente la mancata previa notifica del titolo esecutivo;
l'incompletezza dell'atto di precetto mancante della seconda pagina;
la carenza di legittimazione di e deducendo che Controparte_2
la società aveva proposto opposizione al medesimo ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e che CP_1
esso era stato concesso senza provvisoria esecutività.
Pur regolarmente citato non si è costituito . CP_3
2
La causa è stata istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza del
24.09.25 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
******************************************************
Occorre preliminarmente qualificare le doglianze mosse da parte opponente: quelle relative alla mancata previa notifica del titolo esecutivo ed all'incompletezza dell'atto di precetto costituiscono opposizioni ex art. 617 c.p.c. poiché vertono sulla regolarità formale di quest'ultimo;
le restanti integrano opposizioni preventive all'esecuzione poiché implicano l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata di in danno degli opponenti sulla scorta CP_3
del Decreto Ingiuntivo n. 10034-23 emesso dal Tribunale di Roma il 5.6.23.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. comma I è fondata e, pertanto, merita accoglimento sotto un duplice profilo.
Il Decreto Ingiuntivo n. 10034-23 emesso dal Tribunale di Roma il 5.6.23 non costituisce titolo esecutivo poiché privo della provvisoria esecutività; inoltre, legittimato passivo è la sola società e non anche in proprio. CP_1 Controparte_2
Va conseguentemente dichiarata l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di in danno della società e di sulla scorta del CP_3 CP_1 Controparte_2
Decreto Ingiuntivo n. 10034-23 emesso dal Tribunale di Roma il 5.6.23.
Gli ulteriori motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. sono assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad
€ 260.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria in ragione della natura documentale della controversia e della contumacia di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
3
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di in danno della società e di CP_3 CP_1 CP_2
sulla scorta del Decreto Ingiuntivo n. 10034-23 emesso dal Tribunale di Roma il
[...]
5.6.23;
• Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di e CP_3 CP_1
, creditori in solido, che liquida in € 4.217,00 per competenze ed € Controparte_2
1.165,50 per esborsi, oltre spese generali Cpa ed Iva.
Così deciso in Roma il 05/11/2025
Il Giudice
AM PP
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