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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. VG 29090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 29090/2024 vg promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FERROTTA CARLO che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GALETTO Controparte_1
CLARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1882/2017 del 27.3.2017 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 11/12/2024 e Parte_1 Controparte_1
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente al regime di visita padre-figlio ed al contributo al mantenimento del minore ( , nato il [...]), stante il Per_1
trasferimento del sig. in Brasile. CP_1 ***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio Pt_2 Persona_2
separato della potestà genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e risiederà con la madre, presso cui avrà altresì l'abitazione principale.
DISPONE che, salvo diverso accordo e fatti salvi eventuali impegni scolastici e/o sportivi del minore, quest'ultimo trascorrerà con il padre in Brasile le vacanze estive, un anno dal 01 luglio al 30 agosto e l'anno successivo dal 10 luglio al 30 agosto, così da trascorrere il giorno del compleanno un anno con il padre e un anno con la madre;
il minore trascorrerà con il padre in Brasile le vacanze natalizie ad anni alterni a decorrere dal Natale 2025, tenendo sempre primariamente conto delle esigenze scolastiche e/o sportive e i desideri del minore;
resta inteso che al momento della partenza il padre dovrà aver già provveduto ad acquistare anche il biglietto di ritorno in Italia comunicandone date e orari alla madre;
DA' ATTO che le parti concordano che il costo dei viaggi di andata e di ritorno dal Brasile, ivi compreso quello dell'accompagnatore nel caso in cui il minore dovesse viaggiare da solo, si intende a totale carico del padre.
DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'istruzione del figlio nel periodo in cui lo terrà con sè. Il padre verserà per contributo al mantenimento del figlio Per_1
l'assegno annuale di Euro 6.000,00 (seimila/00), da corrispondere alla madre in rate mensili di Euro
500,00 (cinquecento/00) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 05 di ogni mese a partire dal mese di dicembre/2024 e da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che il padre verserà inoltre il 50% delle spese straordinarie, in particolare, le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, quelle di scolarizzazione (da intendersi in senso lato e includenti in generale corsi di formazione e/o esami per certificazioni/patenti/licenze) e per attività da svolgere nel tempo libero (es. attività sportiva e/o gite e vacanze) necessarie o preventivamente concordate e successivamente documentate. NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 29090/2024 vg promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FERROTTA CARLO che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GALETTO Controparte_1
CLARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1882/2017 del 27.3.2017 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 11/12/2024 e Parte_1 Controparte_1
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente al regime di visita padre-figlio ed al contributo al mantenimento del minore ( , nato il [...]), stante il Per_1
trasferimento del sig. in Brasile. CP_1 ***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio Pt_2 Persona_2
separato della potestà genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e risiederà con la madre, presso cui avrà altresì l'abitazione principale.
DISPONE che, salvo diverso accordo e fatti salvi eventuali impegni scolastici e/o sportivi del minore, quest'ultimo trascorrerà con il padre in Brasile le vacanze estive, un anno dal 01 luglio al 30 agosto e l'anno successivo dal 10 luglio al 30 agosto, così da trascorrere il giorno del compleanno un anno con il padre e un anno con la madre;
il minore trascorrerà con il padre in Brasile le vacanze natalizie ad anni alterni a decorrere dal Natale 2025, tenendo sempre primariamente conto delle esigenze scolastiche e/o sportive e i desideri del minore;
resta inteso che al momento della partenza il padre dovrà aver già provveduto ad acquistare anche il biglietto di ritorno in Italia comunicandone date e orari alla madre;
DA' ATTO che le parti concordano che il costo dei viaggi di andata e di ritorno dal Brasile, ivi compreso quello dell'accompagnatore nel caso in cui il minore dovesse viaggiare da solo, si intende a totale carico del padre.
DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'istruzione del figlio nel periodo in cui lo terrà con sè. Il padre verserà per contributo al mantenimento del figlio Per_1
l'assegno annuale di Euro 6.000,00 (seimila/00), da corrispondere alla madre in rate mensili di Euro
500,00 (cinquecento/00) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 05 di ogni mese a partire dal mese di dicembre/2024 e da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che il padre verserà inoltre il 50% delle spese straordinarie, in particolare, le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, quelle di scolarizzazione (da intendersi in senso lato e includenti in generale corsi di formazione e/o esami per certificazioni/patenti/licenze) e per attività da svolgere nel tempo libero (es. attività sportiva e/o gite e vacanze) necessarie o preventivamente concordate e successivamente documentate. NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento