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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2025, n. 17510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17510 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa LE IM, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., dato atto che entrambe le parti hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta, chiedendo la rimessione della causa in decisione ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22860 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo n.4123/2023” e vertente tra in persona del Parte_1
Ministro pro tempore, nonché
[...]
, già Parte_2 [...]
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Attori opponenti e
Controparte_2
, in persona dei Curatori del fallimento,
[...] elettivamente domiciliati in Roma via Valadier n. 39, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Abatecola, che li rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione di costituzione in giudizio, giusta autorizzazione del GD in atti Convenuto opposto Motivi della Decisione
§-1. Fatti controversi. 1.1 Con il ricorso ingiuntivo all'origine della lite, iscritto al n. 72885/2022 r.g., il Parte_3
, in persona dei curatori, ha chiesto la condanna del
[...]
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, in solido con l'Istituto scolastico indicato Parte_1 in epigrafe, al pagamento della somma di € 125.444,52 di cui: (i) € 124.282,14, a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro” per il maggior numero di ore lavorative impiegate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia dei locali dell'istituto scolastico, come portato dalle fatture in dettaglio indicate in ricorso;
(ii) € 1.162,38 a saldo della fattura n. 2013006135 del 31 ottobre 2013, emessa per l'importo di € 37.054,72 a titolo di corrispettivo contrattuale del servizio di pulizia fornito nella mensilità di ottobre 2013 e solo parzialmente onorata. A motivo della domanda, la Curatela del ha esposto CP_2 che: (a) quale partecipe (in veste di mandante) del R.T.I. costituito con il ( ) in CP_3 Controparte_4 qualità di mandataria, il in bonis si vedeva Controparte_2 aggiudicare, dall' , Controparte_5
l'appalto di fornitura del servizio di pulizia presso gli istituti scolastici regionali, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili e/o di pubblica utilità; (b) a seguito dell'aggiudicazione, il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese stipulava, in data 28 dicembre 2006, con l' il “Contratto normativo”, volto a Controparte_5 regolamentare in via generale ed uniforme la fornitura del servizio di pulizia presso i distinti istituti scolastici della Regione, analiticamente indicati nei documenti allegati al contratto;
(c) in data 25 settembre 2007 l'esponente - Controparte_2 quale soggetto assuntore, demandato alla materiale fornitura del servizio di pulizia - stipulava con l'istituto scolastico indicato in epigrafe, il “Contratto attuativo”; (d) con sentenza del Tribunale di Roma in data 30 marzo 2017, il veniva posto in fallimento, con il conseguente CP_2 scioglimento ex lege del contratto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nonché del mandato conferito al C.N.S.; (e) di avere pertanto maturato il diritto di vedersi versare il corrispettivo per il servizio di pulizia reso in forza dei diversi Contratti Attuativi stipulati con i distinti Istituti scolastici. 1.2 A seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 4123/2023, le Amministrazioni ingiunte hanno proposto opposizione ed eccepito: (a) l'incompetenza del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo, con conseguente nullità del
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provvedimento opposto;
(b) che nulla fosse dovuto a titolo di
“compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro”, ossia per l'incremento delle ore lavorative settimanalmente impiegate dall'appaltatore per la fornitura del servizio di pulizia, alla luce del tenore testuale del contratto inter partes, ed in carenza di esplicita pattuizione stipulata in tal senso, nel rispetto dei requisiti di forma richiesti in materia di contratti pubblici;
(c) che nelle pronunce richiamate da controparte il TAR, pur accogliendo l'istanza di revisione prezzi formulata dall'appaltatore ex art 115 del d.lgs. n. 163/2006, avesse declinato la propria giurisdizione quanto alla richiesta azionata in via monitoria, diversamente consistente nella domanda di pagamento delle maggiori ore di lavoro prestate in esecuzione del contratto, rispetto alle quantità pattuite;
(d) di non essere tenute al pagamento degli interessi di mora, non avendo l' (fornitore del servizio di pulizia) mai presentato il CP_6 rendiconto dei servizi resi mensilmente, prescritto dall'art. 15.1 del capitolato tecnico, né avendo quindi ottenuto l'approvazione del Supervisore, ai fini dell'emissione della fattura. 1.3 Attivato il contraddittorio, il Controparte_7 si è costituito in giudizio ed ha contestato
[...] tutte le ragioni dell'opposizione, sottolineando che il credito per compenso revisionale sarebbe stato riconosciuto dal CP_8 all'esito di appositi giudizi incardinati dal nei confronti di CP_2 altri istituti scolastici e del , che avrebbe dichiarato la Parte_1 nullità della clausola di cui all'art. 12, comma 2, del Contratto Normativo, nonché condannato l'Amministrazione al versamento “del compenso revisionale ex 115 d.lgs. n. 163/2006”; ancora, ha sostenuto che l'incremento del numero delle ore lavorative prestate settimanalmente per la pulizia dei locali dell'Istituto, e il correlativo incremento del compenso dovuto all'Appaltatore, fosse previsto e consentito dal Contratto Normativo (art. 4), secondo cui l'Assuntore (fornitore) si era impegnato ad assicurare “il mantenimento dei livelli occupazionali e retributivi del personale ex LS ed ex LP”, sì da dover sottostare all'Accordo Regionale concluso dalle Imprese appaltatrici con le Organizzazioni Sindacali in data 30 luglio 2007. Quanto alla contestazione del credito per interessi di mora, la convenuta opposta ha dedotto che il credito azionato in via monitoria riguardava la mancata corresponsione del compenso contrattuale di cui alla fattura n. 2013006135 del 31 ottobre 2013, sicché, ottenuto il decreto ingiuntivo, gli interessi di mora
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avrebbero dovuto riconoscersi ipso iure, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231/2002. Tali i fatti controversi, la causa, istruita per mezzo della prova testimoniale le cui risultanze sono in atti, è pervenuta all'udienza del 12 dicembre 2025, fissata ex comb. disp. artt. 281-quinquies c.p.c.; all'esito della precisazione delle conclusioni, il tribunale - trattenuta la causa in decisione - ha emesso la presente sentenza, ex art. 281-sexies c.p.c.
§-2. Questioni pregiudiziali. L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata, quale primo motivo di opposizione, dalle Amministrazioni indicate in epigrafe, è infondata e va quindi respinta, alla luce dell'ordinanza di regolamento di competenza emessa, dalla Corte di cassazione, in ordine a una causa gemella ed inerente ai servizi di pulizia prestati, in forza del medesimo Contratto Normativo in atti (all. 2 al ricorso monitorio), dal in favore di altro Controparte_2 istituto scolastico della CP_5
Trattasi dell'ordinanza racc. n. 13908/2024, in data 20 maggio 2024 (depositata in data 24 maggio 2024), ove si legge: «Premesso che, come incontroverso in causa, il luogo in cui è sorta l'obbligazione è situato nel circondario del Tribunale di Napoli, la questione verte sulla corretta individuazione del forum destinatae solutionis. In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore (nella specie Roma, essendo stato convenuto, con il ricorso per ingiunzione, il ), Parte_1
e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle
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modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento (Cass. 3505/2020; Cass. 30006/2018). Né potrebbe individuarsi come tesoreria quella dell'istituto scolastico, evocato in solido per il credito del Fallimento opposto. Ed invero, nelle cause con una pluralità di convenuti, nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, come litisconsorte necessario, prevale la competenza del foro erariale, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile (Cass. 26883/2020). Il che esclude anche il foro convenzionale, individuato dal Tribunale di Roma nel Tribunale di Napoli, attesa l'inderogabilità del foro erariale».
§-3. Merito della lite. L'opposizione del e Parte_1 dell'istituto scolastico indicato in epigrafe è parzialmente fondata, per quanto di seguito considerato. 3.1 Quanto alla richiesta di pagamento dell'importo di € 1.162,38, a titolo di saldo della fattura n. 2013006135 (cfr. doc. 12 al ricorso monitorio), emessa per canone contrattuale dovuto a fronte del servizio di pulizia del mese di ottobre 2013, e rimasta parzialmente insoluta, si osserva quanto segue. In merito, giova premettere che trattandosi di azione di adempimento ex contractu, spettava all'ingiungente (attore sostanziale) di dimostrare il titolo e la scadenza dell'obbligazione, mentre all'opponente (convenuto sostanziale) di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi eccepiti in giudizio («in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento»: Cass. Sez. 2, 21/05/2019). Nel caso di specie, sono in atti: (i) il Contratto Normativo concluso in data 28 dicembre 2006 dalla capogruppo (mandataria) del Controparte_9 di cui partecipe (in qualità di mandante) il
[...] Controparte_2 in bonis, per la fornitura del servizio di pulizia in favore degli istituti scolastici indicati nel Capitolato tecnico allegato (all. 2 al ricorso ingiuntivo); (ii) il relativo “capitolato tecnico” (all. 14 ivi);
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(iii) il Contratto Attuativo stipulato dal in bonis in data CP_2
25 settembre 2007, per l'assunzione del servizio di pulizia presso l'istituto indicato in epigrafe (cfr. all. 3 ivi). Ciò posto, poiché dai predetti documenti si trae che, a fronte della fornitura del servizio di pulizia per 35 ore settimanali, l' avrebbe maturato il diritto a vedersi corrispondere il CP_6 canone mensile indicato nel Capitolato a corredo del Contratto Normativo, e poiché le opponenti non hanno contestato la fornitura del servizio, nel numero delle ore previste in contratto, deve dirsi assolta la prova del titolo e della scadenza dell'obbligazione dedotta (parzialmente) insoluta nel ricorso monitorio. Spettava dunque alle opponenti Amministrazioni di dimostrare l'effettivo integrale pagamento, quale fatto estintivo del credito vantato a saldo della fattura n. 2013006135 del 31 ottobre 2013 azionata in via monitoria per il residuo importo di € 1.162,38. Tale prova non può dirsi assolta;
di vero, le amministrazioni opponenti non hanno dimostrato né documentato alcun pagamento. Pertanto, deserto l'onere della prova gravante sul debitore, la domanda ingiuntiva risulta fondata in parte qua. 3.2 È invece fondato il motivo di opposizione – in realtà una mera difesa, perché consistente nella contestazione dei fatti costitutivi della domanda – inerente alla più importante voce di credito vantata nel ricorso ingiuntivo, per il complessivo importo di
€ 124.282,14, formalmente preteso a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro”, ma in realtà richiesto in giudizio per il maggior numero di ore lavorative impiegate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia dei locali dell'istituto scolastico, come portato dalla fatture analiticamente indicate in ricorso. Difatti, giova sottolineare che la ingiungente abbia richiesto di essere remunerata delle maggiori ore di lavoro impiegate settimanalmente per la pulizia dei locali dell'istituto scolastico in epigrafe, a seguito dell'Accordo territoriale intercorso, in data 30 luglio 2027 (v. all.
8.b. alla comparsa di costituzione) con le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei dipendenti ex LS (lavoratori socialmente utili) e ex LP (impiegati in lavori di pubblica utilità). Secondo tale accordo, a partire dal 1° settembre 2007 i lavoratori destinati ai servizi di pulizia, per l'appalto stipulato con l'
[...]
, avrebbero incrementato Controparte_5
l'orario di lavoro da 35 a 36 ore settimanali (così il primo
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paragrafo), in vista di ulteriori incrementi, fino a raggiungere l'orario di 40 ore settimanali pro capite. Sostiene il che il maggior esborso sostenuto per la CP_2 remunerazione dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto debba essere sostenuto dalla Committente, essendo ciò previsto sia dal Contratto Normativo, sia dal Contratto Attuativo, e perché inoltre il credito di che trattasi sarebbe stato accertato e dichiarato dal Tar Napoli – in appositi giudizi incardinati dal CP_5
nei confronti di altri istituti scolastici e del . CP_2 Parte_1
Tali assunti sono destituiti di fondamento. In primo luogo, da tutte le sentenze del giudice amministrativo esibite in atti risulta che questi, pur ritenendo fondata, da un lato, la questione di nullità della clausola del contratto normativo che escludeva l'operatività dell'istituto della revisione prezzi (art. 115 d.lgs. n. 163/2006), dall'altro abbia declinato la propria giurisdizione, a favore di quella del giudice ordinario, con riguardo alla distinta domanda di rimborso dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'incremento dell'orario di lavoro, quale proposta unitamente all'impugnativa contrattuale, dal
. Parte_4
In altri termini il giudice amministrativo, pur ammettendo che l'Appaltatore avesse il diritto di invocare l'istituto della revisione prezzi, in considerazione dell'incremento dello stipendio dovuto a ciascun dipendente, ha (inequivocabilmente, e correttamente) declinato la giurisdizione quanto alla diversa domanda di pagamento del maggior numero di ore impiegate per la fornitura del servizio di pulizia. Ebbene, tale ultima specifica voce di credito è quella giustappunto vantata nel ricorso ingiuntivo de quo agitur, sicché è escluso che il giudice amministrativo abbia statuito alcunché in ordine alla fondatezza di tale pretesa. D'altronde, laddove la ingiungente (ossia l'attrice sostanziale) avesse ottenuto, dal giudice amministrativo, l'accoglimento, con sentenza passata in giudicato, anche della domanda dedotta nel presente giudizio, il presente contendere non avrebbe ragion d'essere, o meglio dovrebbe comunque concludersi con la revoca integrale del decreto ingiuntivo, per quanto emesso da giudice sprovvisto di giurisdizione, spettando al solo giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, la competenza funzionale e inderogabile (nonché estesa al merito) in materia di esecuzione delle sentenze (anche di condanna al pagamento
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di somme) emesse dallo stesso plesso giurisdizionale (v. comb. disp. artt. 14, 113 d.lgs. n. 104/2010). In conclusione: nella fattispecie dedotta in controversia si discute non già dell'incremento del salario del personale dipendente, ma dell'incremento delle ore lavorative prestate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia, presso gli istituti scolastici regionali. Pertanto, il presunto giudicato amministrativo favorevole alle ragioni del non sussiste, e CP_2 comunque - a tutto concedere - ove sussistesse, non potrebbe essere posto in esecuzione da altri, che dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Tanto premesso in primo luogo, nel merito la domanda in scrutinio dev'essere disaminata sulla scorta dei princìpi già prima richiamati, in merito al riparto dell'onere della prova nelle azioni ex contractu (v. par. 3.1). Ciò posto, si osserva che il non ha assolto l'onere CP_2 della prova del titolo dell'obbligazione che ha dedotto inadempiuta, per quanto di seguito considerato. Difatti: (i) i negozi giuridici imputabili alla Pubblica Amministrazione sono notoriamente soggetti alla forma scritta ad substantiam, ai sensi degli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 21/11/2023, n. 32337), e tanto vale anche per i Contratti Pubblici (v. l'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 163/2006, applicabile nel caso di specie); (ii) ragione per cui, l'ingiungente avrebbe dovuto esibire il documento ove consacrata l'assunzione dell'obbligo imputato alle odierne opponenti e che si sostiene inadempiuto;
(iii) il Contratto Normativo versato in atti (all. 2 al ricorso ingiuntivo) non reca alcuna clausola in base alla quale la Committenza avrebbe dovuto remunerare le maggiori ore lavorative eventualmente impiegate motu proprio dall'appaltatore, rispetto a quelle indicate nel Capitolato Tecnico allegato al documento negoziale (all. 14 al ricorso ingiuntivo), né consacra alcun impegno ad incrementare proporzionalmente il corrispettivo, rispetto a quello previsto e pattuito nel ridetto Capitolato, sol per effetto delle variazioni unilateralmente apportate dall'appaltatore al numero delle ore lavorative rese da ciascun dipendente impiegato nei servizi di pulizia;
(iv) piuttosto, a termini del Contratto Normativo (art. 4), l'Appaltatore si impegnava a «ad effettuare la fornitura del servizio nella misura e con le modalità specificate nel Contratto
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Attuativo» (a sua volta richiamante l'Allegato A ed il Capitolato Tecnico a corredo del Contratto Normativo); inoltre si prevedeva esplicitamente (art. 4, par. 5) «l'importo contrattuale, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai successivi punti, rimane fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, anche in presenza di variazione del numero di lavoratori. Le ore erogate infatti non subiranno variazioni in diminuzione. Tale importo non deve considerarsi comunque garantito per l'Assuntore, stante la facoltà per il Contraente di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 11 r.d. n. 2443/1923. Il Contraente, pertanto, potrà richiedere all'Assuntore di incrementare l'importo contrattuale stesso fino a concorrenza del limite di 1/5 alle stesse condizioni, termini e corrispettivi del presente Contratto normativo e del Contratto attuativo»; (v) ancora, sempre a termini del Contratto Normativo (art. 4, par. 8) l'Assuntore, «entro il secondo mese di vigenza dei contratti attuativi», avrebbe dovuto «presentare all' Controparte_5 un piano di ottimizzazione del servizio», che avrebbe potuto «comportare anche una redistribuzione delle unità di personale tra le istituzioni scolastiche»; il “piano di ottimizzazione” avrebbe dovuto essere «integrato dall'elenco nominativo degli ex LS, completo di codici fiscali, e con l'indicazione della sede scolastica di assegnazione, del livello retributivo e dell'orario settimanale di lavoro», il tutto accompagnato da «una nota esplicativa dei criteri adottati per l'ottimizzazione e di quelli individuati ai fini dell'utilizzo delle economie nell'incremento graduale degli orari settimanali di lavoro»; (vi) tale piano di ottimizzazione, «entro dieci giorni» dalla sua presentazione avrebbe dovuto ricevere la esplicita ratifica dell' fatta salva la doverosa Controparte_5 verifica della sua «compatibilità finanziaria» (sempre l'art. 4, par. 9, Contratto Normativo); dunque la ratifica non era affatto obbligatoria, essendo riservata all' «la facoltà di proporre CP_10 motivate modifiche al piano, da comunicare entro i predetti 10 giorni, alle quali l'Assuntore si [sarebbe dovuto attenere] inoltrando per la modifica un nuovo piano di ottimizzazione, pena la risoluzione dei Contratti Attuativi» (art. 4, par. 9, a seguire); (vii) risulta infine previsto che, «al piano di ottimizzazione ratificato» sarebbe stata data «attuazione con effetto dal primo giorno del mese successivo alla ratifica, addivenendo alla stipula
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di nuovi contratti attuativi in tutti i casi in cui, per effetto della redistribuzione del personale e/o della modifica dell'orario settimanale di servizio, l'importo contrattuale in atto non corrispond[esse] alle nuove prestazioni». Tali le prescrizioni del Contratto Normativo, il Contratto Attuativo versato in atti (all. 5 al ricorso ingiuntivo) non dice nulla di più né di diverso da quanto sopra riportato ed anzi - a smentita degli assunti del - richiama esplicitamente sia il CP_2
Contratto Normativo, sia il Capitolato tecnico ad esso allegato, ove sono specificamente indicate le ore di lavoro settimanale da rendere per ogni istituto scolastico (in numero non superiore a 35/uomo/settimana), senza fare minimamente accenno all'accordo nelle more concluso tra l'Appaltatore (ossia il Raggruppamento di Imprese), e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in materia di orario lavorativo del personale ex LS ed ex LP. Ragione per cui, va escluso che l'Amministrazione odierna opponente, in virtù dei contratti pubblici versati in atti, si sia impegnata a versare un corrispettivo da incrementare proporzionalmente a fronte dell'aumento delle ore settimanali impiegate per la fornitura del servizio di pulizia, da parte dell'Appaltatore. Dai contratti in questione emerge, piuttosto che, fermo lo ius variandi della Committenza (entro il limite del quinto d'obbligo), e ferma la possibilità di impiegare le economie di gestione per l'incremento delle ore lavorative settimanali (art. 4, par. 6), ogni modifica involgente l'utilizzo del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, ove ridondante sul corrispettivo contrattuale, avrebbe necessitato di essere trasfusa, com'è normale, in uno specifico accordo modificativo, da stipulare sulla proposta dell'Assuntore (piano di ottimizzazione) e conseguente accettazione dell'Amministrazione, previa verifica della compatibilità e della copertura finanziaria. Chiaramente, tale accordo modificativo non risulta finanche allegato dalla parte onerata (ingiungente), né quindi ve ne è prova in atti. D'altronde, l'Accordo Territoriale esibito in atti (all.
8.b. alla comparsa di costituzione) risulta stipulato esclusivamente tra le Imprese consorziate in R.T.I. e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori ex LS ed ex LP, senza la partecipazione delle Amministrazioni odierne opponenti: è appena il caso di aggiungere che, per potere riferire ed imputare
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giuridicamente tale negozio anche alle Amministrazioni opponenti (in termini di ratifica o di adesione postuma) sarebbe occorso un atto o provvedimento soggetto a forma scritta ad substantiam, di cui non v'è traccia in atti («i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi»: in tali termini è Cass. n. 20033 del 06/10/2016; conf. Cass. n. 5112 del 05/03/2018; Cass n. 14444 del 22/06/2006, Cass. n. 2216 del 05/02/2004: «nei contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto»; Cass. n. 3048 del 13/03/1992: «l'oggetto e gli altri elementi essenziali di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta debbono risultare dalla scrittura»; conf. Cass. n. 817 del 16/01/2014; Cass. n. 3398 del 05/06/1984; Cass. n. 6588 del 08/11/1983: «quando un negozio debba redigersi per iscritto ad substantiam, l'incontro delle volontà su tutti gli elementi essenziali del negozio deve risultare dallo scritto, sicché la Determinazione o determinabilità dell'oggetto non può ricavarsi aliunde»; conf. Cass. n. 6214 del 21/06/1999: «per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta "ad substantiam" la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e pertanto l'oggetto di esso deve esser almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso e non "aliunde"»).
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Infine, la difesa convenuta sembra dimenticare che il contratto di appalto, quand'anche di servizi e quand'anche intercorso con una Pubblica Amministrazione, resta un contratto con cui l'Appaltatore «assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro» (art. 1655 c.c.), sicché da un lato l'obbligazione assunta dall'Appaltatore è sempre di risultato, non già di mezzi, dall'altro la gestione dell'azienda impiegata per la prestazione del risultato, ivi incluse le risorse umane, resta economicamente a carico dell'Appaltatore, ovviamente fatto salvo l'istituto della revisione dei prezzi (che, come già detto, in questa sede non rileva), e salva la volontà delle parti, eventualmente diversa: nel caso di specie, non è documentato che le odierne Parti abbiano raggiunto un accordo che, in deroga alla disciplina generale del contratto, consentisse di riversare automaticamente sul Committente i maggiori costi sostenuti dall'Imprenditore per effetto dell'incremento dell'orario di lavoro dei propri dipendenti. Ragione per cui la domanda svolta nel ricorso ingiuntivo va respinta, come in dispositivo.
§-4. Conclusivamente, l'istanza ingiuntiva, al termine della lite, va ritenuta fondata per la voce di credito di cui alla lett. (ii) al par.
§-1.1, a titolo di saldo canone per il servizio di pulizia fornito nella mensilità di ottobre 2013, di cui alla fattura n. 2013006135 del 31 ottobre 2013 (€ 1.162,38). Diversamente va respinta per quanto concerne il credito vantato a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro” (€ 124.282,14). A tal proposito, è il caso di aggiungere che, nei precedenti favorevoli (dello stesso Tribunale) invocati ed esibiti in giudizio dalla difesa del , le questioni sopra disaminate - che si CP_2 reputano decisive ed assorbenti di ogni ulteriore considerazione - non risultano affatto considerate. Si provvede quindi come a seguire;
considerate le ragioni della decisione e la rilevante riduzione del quantum debeatur, e profilandosi pertanto la distribuzione della soccombenza tra entrambe le parti, sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese del giudizio, ivi inclusa la fase monitoria.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
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- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dal e dall' Parte_1 [...]
(già Parte_2 Controparte_1
) avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
4123/2023, emesso il 3 marzo 2023, e per l'effetto: (a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
(b) condanna le Amministrazioni opponenti al pagamento della somma di € 1.162,38, a titolo di saldo della fattura n. 2013006135 del 31 ottobre 2013, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 sull'importo dovuto (1.162,38), dalla data di scadenza della fattura al saldo;
(c) respinge nel resto la domanda formulata dal CP_2 odierno convenuto opposto nel ricorso ingiuntivo iscritto al n. 72885/2022 r.g. ed esitato nel decreto opposto;
- dichiara le spese del giudizio, ivi inclusa la fase monitoria, integralmente compensate tra le parti. Roma, 14 dicembre 2025 il giudice
LE IM
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa LE IM, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., dato atto che entrambe le parti hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta, chiedendo la rimessione della causa in decisione ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22860 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo n.4123/2023” e vertente tra in persona del Parte_1
Ministro pro tempore, nonché
[...]
, già Parte_2 [...]
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Attori opponenti e
Controparte_2
, in persona dei Curatori del fallimento,
[...] elettivamente domiciliati in Roma via Valadier n. 39, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Abatecola, che li rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione di costituzione in giudizio, giusta autorizzazione del GD in atti Convenuto opposto Motivi della Decisione
§-1. Fatti controversi. 1.1 Con il ricorso ingiuntivo all'origine della lite, iscritto al n. 72885/2022 r.g., il Parte_3
, in persona dei curatori, ha chiesto la condanna del
[...]
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, in solido con l'Istituto scolastico indicato Parte_1 in epigrafe, al pagamento della somma di € 125.444,52 di cui: (i) € 124.282,14, a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro” per il maggior numero di ore lavorative impiegate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia dei locali dell'istituto scolastico, come portato dalle fatture in dettaglio indicate in ricorso;
(ii) € 1.162,38 a saldo della fattura n. 2013006135 del 31 ottobre 2013, emessa per l'importo di € 37.054,72 a titolo di corrispettivo contrattuale del servizio di pulizia fornito nella mensilità di ottobre 2013 e solo parzialmente onorata. A motivo della domanda, la Curatela del ha esposto CP_2 che: (a) quale partecipe (in veste di mandante) del R.T.I. costituito con il ( ) in CP_3 Controparte_4 qualità di mandataria, il in bonis si vedeva Controparte_2 aggiudicare, dall' , Controparte_5
l'appalto di fornitura del servizio di pulizia presso gli istituti scolastici regionali, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili e/o di pubblica utilità; (b) a seguito dell'aggiudicazione, il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese stipulava, in data 28 dicembre 2006, con l' il “Contratto normativo”, volto a Controparte_5 regolamentare in via generale ed uniforme la fornitura del servizio di pulizia presso i distinti istituti scolastici della Regione, analiticamente indicati nei documenti allegati al contratto;
(c) in data 25 settembre 2007 l'esponente - Controparte_2 quale soggetto assuntore, demandato alla materiale fornitura del servizio di pulizia - stipulava con l'istituto scolastico indicato in epigrafe, il “Contratto attuativo”; (d) con sentenza del Tribunale di Roma in data 30 marzo 2017, il veniva posto in fallimento, con il conseguente CP_2 scioglimento ex lege del contratto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nonché del mandato conferito al C.N.S.; (e) di avere pertanto maturato il diritto di vedersi versare il corrispettivo per il servizio di pulizia reso in forza dei diversi Contratti Attuativi stipulati con i distinti Istituti scolastici. 1.2 A seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 4123/2023, le Amministrazioni ingiunte hanno proposto opposizione ed eccepito: (a) l'incompetenza del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo, con conseguente nullità del
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provvedimento opposto;
(b) che nulla fosse dovuto a titolo di
“compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro”, ossia per l'incremento delle ore lavorative settimanalmente impiegate dall'appaltatore per la fornitura del servizio di pulizia, alla luce del tenore testuale del contratto inter partes, ed in carenza di esplicita pattuizione stipulata in tal senso, nel rispetto dei requisiti di forma richiesti in materia di contratti pubblici;
(c) che nelle pronunce richiamate da controparte il TAR, pur accogliendo l'istanza di revisione prezzi formulata dall'appaltatore ex art 115 del d.lgs. n. 163/2006, avesse declinato la propria giurisdizione quanto alla richiesta azionata in via monitoria, diversamente consistente nella domanda di pagamento delle maggiori ore di lavoro prestate in esecuzione del contratto, rispetto alle quantità pattuite;
(d) di non essere tenute al pagamento degli interessi di mora, non avendo l' (fornitore del servizio di pulizia) mai presentato il CP_6 rendiconto dei servizi resi mensilmente, prescritto dall'art. 15.1 del capitolato tecnico, né avendo quindi ottenuto l'approvazione del Supervisore, ai fini dell'emissione della fattura. 1.3 Attivato il contraddittorio, il Controparte_7 si è costituito in giudizio ed ha contestato
[...] tutte le ragioni dell'opposizione, sottolineando che il credito per compenso revisionale sarebbe stato riconosciuto dal CP_8 all'esito di appositi giudizi incardinati dal nei confronti di CP_2 altri istituti scolastici e del , che avrebbe dichiarato la Parte_1 nullità della clausola di cui all'art. 12, comma 2, del Contratto Normativo, nonché condannato l'Amministrazione al versamento “del compenso revisionale ex 115 d.lgs. n. 163/2006”; ancora, ha sostenuto che l'incremento del numero delle ore lavorative prestate settimanalmente per la pulizia dei locali dell'Istituto, e il correlativo incremento del compenso dovuto all'Appaltatore, fosse previsto e consentito dal Contratto Normativo (art. 4), secondo cui l'Assuntore (fornitore) si era impegnato ad assicurare “il mantenimento dei livelli occupazionali e retributivi del personale ex LS ed ex LP”, sì da dover sottostare all'Accordo Regionale concluso dalle Imprese appaltatrici con le Organizzazioni Sindacali in data 30 luglio 2007. Quanto alla contestazione del credito per interessi di mora, la convenuta opposta ha dedotto che il credito azionato in via monitoria riguardava la mancata corresponsione del compenso contrattuale di cui alla fattura n. 2013006135 del 31 ottobre 2013, sicché, ottenuto il decreto ingiuntivo, gli interessi di mora
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avrebbero dovuto riconoscersi ipso iure, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231/2002. Tali i fatti controversi, la causa, istruita per mezzo della prova testimoniale le cui risultanze sono in atti, è pervenuta all'udienza del 12 dicembre 2025, fissata ex comb. disp. artt. 281-quinquies c.p.c.; all'esito della precisazione delle conclusioni, il tribunale - trattenuta la causa in decisione - ha emesso la presente sentenza, ex art. 281-sexies c.p.c.
§-2. Questioni pregiudiziali. L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata, quale primo motivo di opposizione, dalle Amministrazioni indicate in epigrafe, è infondata e va quindi respinta, alla luce dell'ordinanza di regolamento di competenza emessa, dalla Corte di cassazione, in ordine a una causa gemella ed inerente ai servizi di pulizia prestati, in forza del medesimo Contratto Normativo in atti (all. 2 al ricorso monitorio), dal in favore di altro Controparte_2 istituto scolastico della CP_5
Trattasi dell'ordinanza racc. n. 13908/2024, in data 20 maggio 2024 (depositata in data 24 maggio 2024), ove si legge: «Premesso che, come incontroverso in causa, il luogo in cui è sorta l'obbligazione è situato nel circondario del Tribunale di Napoli, la questione verte sulla corretta individuazione del forum destinatae solutionis. In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore (nella specie Roma, essendo stato convenuto, con il ricorso per ingiunzione, il ), Parte_1
e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle
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modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento (Cass. 3505/2020; Cass. 30006/2018). Né potrebbe individuarsi come tesoreria quella dell'istituto scolastico, evocato in solido per il credito del Fallimento opposto. Ed invero, nelle cause con una pluralità di convenuti, nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, come litisconsorte necessario, prevale la competenza del foro erariale, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile (Cass. 26883/2020). Il che esclude anche il foro convenzionale, individuato dal Tribunale di Roma nel Tribunale di Napoli, attesa l'inderogabilità del foro erariale».
§-3. Merito della lite. L'opposizione del e Parte_1 dell'istituto scolastico indicato in epigrafe è parzialmente fondata, per quanto di seguito considerato. 3.1 Quanto alla richiesta di pagamento dell'importo di € 1.162,38, a titolo di saldo della fattura n. 2013006135 (cfr. doc. 12 al ricorso monitorio), emessa per canone contrattuale dovuto a fronte del servizio di pulizia del mese di ottobre 2013, e rimasta parzialmente insoluta, si osserva quanto segue. In merito, giova premettere che trattandosi di azione di adempimento ex contractu, spettava all'ingiungente (attore sostanziale) di dimostrare il titolo e la scadenza dell'obbligazione, mentre all'opponente (convenuto sostanziale) di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi eccepiti in giudizio («in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento»: Cass. Sez. 2, 21/05/2019). Nel caso di specie, sono in atti: (i) il Contratto Normativo concluso in data 28 dicembre 2006 dalla capogruppo (mandataria) del Controparte_9 di cui partecipe (in qualità di mandante) il
[...] Controparte_2 in bonis, per la fornitura del servizio di pulizia in favore degli istituti scolastici indicati nel Capitolato tecnico allegato (all. 2 al ricorso ingiuntivo); (ii) il relativo “capitolato tecnico” (all. 14 ivi);
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(iii) il Contratto Attuativo stipulato dal in bonis in data CP_2
25 settembre 2007, per l'assunzione del servizio di pulizia presso l'istituto indicato in epigrafe (cfr. all. 3 ivi). Ciò posto, poiché dai predetti documenti si trae che, a fronte della fornitura del servizio di pulizia per 35 ore settimanali, l' avrebbe maturato il diritto a vedersi corrispondere il CP_6 canone mensile indicato nel Capitolato a corredo del Contratto Normativo, e poiché le opponenti non hanno contestato la fornitura del servizio, nel numero delle ore previste in contratto, deve dirsi assolta la prova del titolo e della scadenza dell'obbligazione dedotta (parzialmente) insoluta nel ricorso monitorio. Spettava dunque alle opponenti Amministrazioni di dimostrare l'effettivo integrale pagamento, quale fatto estintivo del credito vantato a saldo della fattura n. 2013006135 del 31 ottobre 2013 azionata in via monitoria per il residuo importo di € 1.162,38. Tale prova non può dirsi assolta;
di vero, le amministrazioni opponenti non hanno dimostrato né documentato alcun pagamento. Pertanto, deserto l'onere della prova gravante sul debitore, la domanda ingiuntiva risulta fondata in parte qua. 3.2 È invece fondato il motivo di opposizione – in realtà una mera difesa, perché consistente nella contestazione dei fatti costitutivi della domanda – inerente alla più importante voce di credito vantata nel ricorso ingiuntivo, per il complessivo importo di
€ 124.282,14, formalmente preteso a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro”, ma in realtà richiesto in giudizio per il maggior numero di ore lavorative impiegate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia dei locali dell'istituto scolastico, come portato dalla fatture analiticamente indicate in ricorso. Difatti, giova sottolineare che la ingiungente abbia richiesto di essere remunerata delle maggiori ore di lavoro impiegate settimanalmente per la pulizia dei locali dell'istituto scolastico in epigrafe, a seguito dell'Accordo territoriale intercorso, in data 30 luglio 2027 (v. all.
8.b. alla comparsa di costituzione) con le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei dipendenti ex LS (lavoratori socialmente utili) e ex LP (impiegati in lavori di pubblica utilità). Secondo tale accordo, a partire dal 1° settembre 2007 i lavoratori destinati ai servizi di pulizia, per l'appalto stipulato con l'
[...]
, avrebbero incrementato Controparte_5
l'orario di lavoro da 35 a 36 ore settimanali (così il primo
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paragrafo), in vista di ulteriori incrementi, fino a raggiungere l'orario di 40 ore settimanali pro capite. Sostiene il che il maggior esborso sostenuto per la CP_2 remunerazione dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto debba essere sostenuto dalla Committente, essendo ciò previsto sia dal Contratto Normativo, sia dal Contratto Attuativo, e perché inoltre il credito di che trattasi sarebbe stato accertato e dichiarato dal Tar Napoli – in appositi giudizi incardinati dal CP_5
nei confronti di altri istituti scolastici e del . CP_2 Parte_1
Tali assunti sono destituiti di fondamento. In primo luogo, da tutte le sentenze del giudice amministrativo esibite in atti risulta che questi, pur ritenendo fondata, da un lato, la questione di nullità della clausola del contratto normativo che escludeva l'operatività dell'istituto della revisione prezzi (art. 115 d.lgs. n. 163/2006), dall'altro abbia declinato la propria giurisdizione, a favore di quella del giudice ordinario, con riguardo alla distinta domanda di rimborso dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'incremento dell'orario di lavoro, quale proposta unitamente all'impugnativa contrattuale, dal
. Parte_4
In altri termini il giudice amministrativo, pur ammettendo che l'Appaltatore avesse il diritto di invocare l'istituto della revisione prezzi, in considerazione dell'incremento dello stipendio dovuto a ciascun dipendente, ha (inequivocabilmente, e correttamente) declinato la giurisdizione quanto alla diversa domanda di pagamento del maggior numero di ore impiegate per la fornitura del servizio di pulizia. Ebbene, tale ultima specifica voce di credito è quella giustappunto vantata nel ricorso ingiuntivo de quo agitur, sicché è escluso che il giudice amministrativo abbia statuito alcunché in ordine alla fondatezza di tale pretesa. D'altronde, laddove la ingiungente (ossia l'attrice sostanziale) avesse ottenuto, dal giudice amministrativo, l'accoglimento, con sentenza passata in giudicato, anche della domanda dedotta nel presente giudizio, il presente contendere non avrebbe ragion d'essere, o meglio dovrebbe comunque concludersi con la revoca integrale del decreto ingiuntivo, per quanto emesso da giudice sprovvisto di giurisdizione, spettando al solo giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, la competenza funzionale e inderogabile (nonché estesa al merito) in materia di esecuzione delle sentenze (anche di condanna al pagamento
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di somme) emesse dallo stesso plesso giurisdizionale (v. comb. disp. artt. 14, 113 d.lgs. n. 104/2010). In conclusione: nella fattispecie dedotta in controversia si discute non già dell'incremento del salario del personale dipendente, ma dell'incremento delle ore lavorative prestate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia, presso gli istituti scolastici regionali. Pertanto, il presunto giudicato amministrativo favorevole alle ragioni del non sussiste, e CP_2 comunque - a tutto concedere - ove sussistesse, non potrebbe essere posto in esecuzione da altri, che dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Tanto premesso in primo luogo, nel merito la domanda in scrutinio dev'essere disaminata sulla scorta dei princìpi già prima richiamati, in merito al riparto dell'onere della prova nelle azioni ex contractu (v. par. 3.1). Ciò posto, si osserva che il non ha assolto l'onere CP_2 della prova del titolo dell'obbligazione che ha dedotto inadempiuta, per quanto di seguito considerato. Difatti: (i) i negozi giuridici imputabili alla Pubblica Amministrazione sono notoriamente soggetti alla forma scritta ad substantiam, ai sensi degli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 21/11/2023, n. 32337), e tanto vale anche per i Contratti Pubblici (v. l'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 163/2006, applicabile nel caso di specie); (ii) ragione per cui, l'ingiungente avrebbe dovuto esibire il documento ove consacrata l'assunzione dell'obbligo imputato alle odierne opponenti e che si sostiene inadempiuto;
(iii) il Contratto Normativo versato in atti (all. 2 al ricorso ingiuntivo) non reca alcuna clausola in base alla quale la Committenza avrebbe dovuto remunerare le maggiori ore lavorative eventualmente impiegate motu proprio dall'appaltatore, rispetto a quelle indicate nel Capitolato Tecnico allegato al documento negoziale (all. 14 al ricorso ingiuntivo), né consacra alcun impegno ad incrementare proporzionalmente il corrispettivo, rispetto a quello previsto e pattuito nel ridetto Capitolato, sol per effetto delle variazioni unilateralmente apportate dall'appaltatore al numero delle ore lavorative rese da ciascun dipendente impiegato nei servizi di pulizia;
(iv) piuttosto, a termini del Contratto Normativo (art. 4), l'Appaltatore si impegnava a «ad effettuare la fornitura del servizio nella misura e con le modalità specificate nel Contratto
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Attuativo» (a sua volta richiamante l'Allegato A ed il Capitolato Tecnico a corredo del Contratto Normativo); inoltre si prevedeva esplicitamente (art. 4, par. 5) «l'importo contrattuale, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai successivi punti, rimane fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, anche in presenza di variazione del numero di lavoratori. Le ore erogate infatti non subiranno variazioni in diminuzione. Tale importo non deve considerarsi comunque garantito per l'Assuntore, stante la facoltà per il Contraente di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 11 r.d. n. 2443/1923. Il Contraente, pertanto, potrà richiedere all'Assuntore di incrementare l'importo contrattuale stesso fino a concorrenza del limite di 1/5 alle stesse condizioni, termini e corrispettivi del presente Contratto normativo e del Contratto attuativo»; (v) ancora, sempre a termini del Contratto Normativo (art. 4, par. 8) l'Assuntore, «entro il secondo mese di vigenza dei contratti attuativi», avrebbe dovuto «presentare all' Controparte_5 un piano di ottimizzazione del servizio», che avrebbe potuto «comportare anche una redistribuzione delle unità di personale tra le istituzioni scolastiche»; il “piano di ottimizzazione” avrebbe dovuto essere «integrato dall'elenco nominativo degli ex LS, completo di codici fiscali, e con l'indicazione della sede scolastica di assegnazione, del livello retributivo e dell'orario settimanale di lavoro», il tutto accompagnato da «una nota esplicativa dei criteri adottati per l'ottimizzazione e di quelli individuati ai fini dell'utilizzo delle economie nell'incremento graduale degli orari settimanali di lavoro»; (vi) tale piano di ottimizzazione, «entro dieci giorni» dalla sua presentazione avrebbe dovuto ricevere la esplicita ratifica dell' fatta salva la doverosa Controparte_5 verifica della sua «compatibilità finanziaria» (sempre l'art. 4, par. 9, Contratto Normativo); dunque la ratifica non era affatto obbligatoria, essendo riservata all' «la facoltà di proporre CP_10 motivate modifiche al piano, da comunicare entro i predetti 10 giorni, alle quali l'Assuntore si [sarebbe dovuto attenere] inoltrando per la modifica un nuovo piano di ottimizzazione, pena la risoluzione dei Contratti Attuativi» (art. 4, par. 9, a seguire); (vii) risulta infine previsto che, «al piano di ottimizzazione ratificato» sarebbe stata data «attuazione con effetto dal primo giorno del mese successivo alla ratifica, addivenendo alla stipula
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di nuovi contratti attuativi in tutti i casi in cui, per effetto della redistribuzione del personale e/o della modifica dell'orario settimanale di servizio, l'importo contrattuale in atto non corrispond[esse] alle nuove prestazioni». Tali le prescrizioni del Contratto Normativo, il Contratto Attuativo versato in atti (all. 5 al ricorso ingiuntivo) non dice nulla di più né di diverso da quanto sopra riportato ed anzi - a smentita degli assunti del - richiama esplicitamente sia il CP_2
Contratto Normativo, sia il Capitolato tecnico ad esso allegato, ove sono specificamente indicate le ore di lavoro settimanale da rendere per ogni istituto scolastico (in numero non superiore a 35/uomo/settimana), senza fare minimamente accenno all'accordo nelle more concluso tra l'Appaltatore (ossia il Raggruppamento di Imprese), e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in materia di orario lavorativo del personale ex LS ed ex LP. Ragione per cui, va escluso che l'Amministrazione odierna opponente, in virtù dei contratti pubblici versati in atti, si sia impegnata a versare un corrispettivo da incrementare proporzionalmente a fronte dell'aumento delle ore settimanali impiegate per la fornitura del servizio di pulizia, da parte dell'Appaltatore. Dai contratti in questione emerge, piuttosto che, fermo lo ius variandi della Committenza (entro il limite del quinto d'obbligo), e ferma la possibilità di impiegare le economie di gestione per l'incremento delle ore lavorative settimanali (art. 4, par. 6), ogni modifica involgente l'utilizzo del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, ove ridondante sul corrispettivo contrattuale, avrebbe necessitato di essere trasfusa, com'è normale, in uno specifico accordo modificativo, da stipulare sulla proposta dell'Assuntore (piano di ottimizzazione) e conseguente accettazione dell'Amministrazione, previa verifica della compatibilità e della copertura finanziaria. Chiaramente, tale accordo modificativo non risulta finanche allegato dalla parte onerata (ingiungente), né quindi ve ne è prova in atti. D'altronde, l'Accordo Territoriale esibito in atti (all.
8.b. alla comparsa di costituzione) risulta stipulato esclusivamente tra le Imprese consorziate in R.T.I. e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori ex LS ed ex LP, senza la partecipazione delle Amministrazioni odierne opponenti: è appena il caso di aggiungere che, per potere riferire ed imputare
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giuridicamente tale negozio anche alle Amministrazioni opponenti (in termini di ratifica o di adesione postuma) sarebbe occorso un atto o provvedimento soggetto a forma scritta ad substantiam, di cui non v'è traccia in atti («i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi»: in tali termini è Cass. n. 20033 del 06/10/2016; conf. Cass. n. 5112 del 05/03/2018; Cass n. 14444 del 22/06/2006, Cass. n. 2216 del 05/02/2004: «nei contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto»; Cass. n. 3048 del 13/03/1992: «l'oggetto e gli altri elementi essenziali di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta debbono risultare dalla scrittura»; conf. Cass. n. 817 del 16/01/2014; Cass. n. 3398 del 05/06/1984; Cass. n. 6588 del 08/11/1983: «quando un negozio debba redigersi per iscritto ad substantiam, l'incontro delle volontà su tutti gli elementi essenziali del negozio deve risultare dallo scritto, sicché la Determinazione o determinabilità dell'oggetto non può ricavarsi aliunde»; conf. Cass. n. 6214 del 21/06/1999: «per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta "ad substantiam" la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e pertanto l'oggetto di esso deve esser almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso e non "aliunde"»).
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Infine, la difesa convenuta sembra dimenticare che il contratto di appalto, quand'anche di servizi e quand'anche intercorso con una Pubblica Amministrazione, resta un contratto con cui l'Appaltatore «assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro» (art. 1655 c.c.), sicché da un lato l'obbligazione assunta dall'Appaltatore è sempre di risultato, non già di mezzi, dall'altro la gestione dell'azienda impiegata per la prestazione del risultato, ivi incluse le risorse umane, resta economicamente a carico dell'Appaltatore, ovviamente fatto salvo l'istituto della revisione dei prezzi (che, come già detto, in questa sede non rileva), e salva la volontà delle parti, eventualmente diversa: nel caso di specie, non è documentato che le odierne Parti abbiano raggiunto un accordo che, in deroga alla disciplina generale del contratto, consentisse di riversare automaticamente sul Committente i maggiori costi sostenuti dall'Imprenditore per effetto dell'incremento dell'orario di lavoro dei propri dipendenti. Ragione per cui la domanda svolta nel ricorso ingiuntivo va respinta, come in dispositivo.
§-4. Conclusivamente, l'istanza ingiuntiva, al termine della lite, va ritenuta fondata per la voce di credito di cui alla lett. (ii) al par.
§-1.1, a titolo di saldo canone per il servizio di pulizia fornito nella mensilità di ottobre 2013, di cui alla fattura n. 2013006135 del 31 ottobre 2013 (€ 1.162,38). Diversamente va respinta per quanto concerne il credito vantato a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro” (€ 124.282,14). A tal proposito, è il caso di aggiungere che, nei precedenti favorevoli (dello stesso Tribunale) invocati ed esibiti in giudizio dalla difesa del , le questioni sopra disaminate - che si CP_2 reputano decisive ed assorbenti di ogni ulteriore considerazione - non risultano affatto considerate. Si provvede quindi come a seguire;
considerate le ragioni della decisione e la rilevante riduzione del quantum debeatur, e profilandosi pertanto la distribuzione della soccombenza tra entrambe le parti, sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese del giudizio, ivi inclusa la fase monitoria.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
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- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dal e dall' Parte_1 [...]
(già Parte_2 Controparte_1
) avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
4123/2023, emesso il 3 marzo 2023, e per l'effetto: (a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
(b) condanna le Amministrazioni opponenti al pagamento della somma di € 1.162,38, a titolo di saldo della fattura n. 2013006135 del 31 ottobre 2013, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 sull'importo dovuto (1.162,38), dalla data di scadenza della fattura al saldo;
(c) respinge nel resto la domanda formulata dal CP_2 odierno convenuto opposto nel ricorso ingiuntivo iscritto al n. 72885/2022 r.g. ed esitato nel decreto opposto;
- dichiara le spese del giudizio, ivi inclusa la fase monitoria, integralmente compensate tra le parti. Roma, 14 dicembre 2025 il giudice
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