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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. N.R.G. 172/2024 Oggi 23 gennaio 2025, alle ore 09:31 innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per , l'avv. TAGLIABUE MAURO, la cui identità è verificata Persona_1 dal giudice sulla base della conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per l'avv. FALASCA Controparte_1 GIAMPIERO, la cui identità è verificata dal giudi e/per conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per Controparte_2
, l'avv. NICOLA DI IORIO, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della
[...] e/per conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per Controparte_3 l'avv. MORASCHINI MATTEO, la c
[...] dichiarazione/per conoscenza personale. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Si riporta alle deposizioni dei testimoni che avrebbero confermato le mansioni sussumibili nel livello 5°. Insiste per l'accoglimento delle domande. Menziona giurisprudenza di merito del Tribunale di Milano sulla indennità di mensa da includersi nel TFR, in base al CCNL. Ritiene non necessaria la nomina di un CTU a fronte di generiche contestazioni del quantum da parte delle resistenti. Contr Parte resistente avv. Di Iorio, discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Ritiene che i testimoni Tes non avrebbero mato le deduzioni del ricorso. Si riporta alle deposizioni di . Insiste per il rigetto delle domande. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto delle domande e CP_4 per l'accoglimento della manleva. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172/2024 promossa da: (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. TAGLIABUE Persona_1 C.F._1 MAURO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
, contumace in riassunzione;
Controparte_5
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIAMPIERO FALASCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_6 P.IVA_2 te do orza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 02.03.2024, a adito il Tribunale di Persona_1
Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con con Controparte_1
con Controparte_3 Controparte_2
, deducendo del rapporto di lavoro presso lo stabilimento di San
[...]
Giuliano Milanese (MI), via Basento n. 19 nell'ambito dell'appalto tra la committente
[...]
e l'appaltatrice cessato in data 31.12.2020, esponendo della Controparte_7 Controparte_8 fusione di (datrice di lavoro) in avvenuta in data 03.08.2021, delle CP_9 Controparte_1 mansioni effettivamente svolte e dell'orario di lavoro notturno dal lunedì sera al sabato mattina, dalle ore
21:00 alle ore 7:00, con un'ora di pausa.
Il ricorrente ha domandato accertarsi il diritto alle differenze retributive per le seguenti voci contrattuali: superiore inquadramento (l. 5° del CCNL, in subordine 6°, 6S) ed incidenza delle differenze retributive sulle voci di cui in busta paga, pausa retribuita ex art. 9 del CCNL di riferimento applicato al rapporto
(Logistica, Trasporto, Merci, Spedizione), incidenza della maggiorazione per il lavoro notturno e straordinario sugli istituti indiretti (13ma, 14ma e ferie) per la retribuzione globale mensile, incidenza sul
Pag. 1 di 12 TFR e ricalcolo dello stesso, Festività del Santo Patrono di San Giuliano Milanese, Elemento Aggiuntivo della Retribuzione ex art. 52 del CCNL (E.A.R.), violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 66/2003. Invocando la solidarietà delle committenti e della subappaltatrice ex art. 29 del d.lgs. n. 176/2003, il ricorrente ha domandato la condanna, in solido, delle resistenti, al pagamento dell'importo, per i titoli di cui in premessa, di € 7.821,85, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si è ritualmente costituita in giudizio eccependo la rispettiva estraneità al rapporto di Controparte_8 lavoro del ricorrente, contestando l'adibizione all'appalto, resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
Si è ritualmente costituita in giudizio formulando domanda riconvenzionale trasversale di CP_10 manleva nei confronti di per essere tenuta indenne dalle conseguenze di una Controparte_8 eventuale soccombenza, resistendo alle domande e concludendo per il rigetto delle stesse. non si è costituita nel presente giudizio ed il Giudice ne ha dichiarato la contumacia. Controparte_1
Il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo.
Nelle more del giudizio il Tribunale di Roma, sez. XIV Fallimentare, ha dichiarato con sentenza del
06.03.2024 la liquidazione giudiziale della società (v. sentenza depositata in allegato Controparte_1 all'istanza del ricorrente del 08.06.2024). Contr Il giudizio, dichiarato dal Giudice interrotto, è stato riassunto dal ricorrente. e si sono CP_4 ritualmente costituite in riassunzione. È stata dichiarata la contumacia in riassunzione di Controparte_11
[...]
la causa mediante i documenti versati in atti e tramite l'escussione di testimoni (udienza del
[...]
Tes 23.10.2024, testimoni escussi , ), all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Tes_2 Tes_3
Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Non sono in contestazione tra le parti i seguenti fatti: - la fusione di mediante costituzione della CP_9 nuova società (contumace in riassunzione) ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. (v. visura Controparte_1 camerale al 05.12.2022, doc. n. 10 ric., pag. 6 di 8); - il rapporto di lavoro del ricorrente alle CP_9 dipendenze della società fusa dal 16.10.2019 al 31.12.2020 (v. buste paga, doc. n. 3 ric.); - la CP_9 sede di lavoro;
- la prestazione resa di notte;
- il livello di inquadramento formale;
- l'assegnazione di lavorazioni da a (oggi – contumace in riassunzione). CP_2 CP_9 Controparte_1
È documentale la sussistenza di un contratto di appalto di servizi tra e la committente CP_2 CP_4
(doc. n. 1 ric.; doc. n. 2 fasc. ; docc. nn. 2b -3b fasc. LHS). CP_4
Al riguardo, considerando che la ratio dello schema solidale introdotto dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 è la tutela dei crediti retributivi del lavoratore, che non può essere messa in secondo piano dalle ipotesi di decentramento produttivo e dai meccanismi di dissociazione datoriale (come il caso di specie), diviene
Pag. 2 di 12 irrilevante disquisire in astratto sulla natura dell'atto di affidamento alla consorziata, se il rapporto si atteggia concretamente come bilaterale, e pertanto di natura contrattuale.
È noto che ai sensi dell'art. 2602 c.c. la stipulazione del contratto di non comporta CP_12
l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, deputato allo svolgimento di un'attività rispetto alla quale quella delle singole imprese si ponga in rapporto di mezzo a fine, ma solo la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività, avente quindi essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate. In tal senso depone non solo la conservazione dell'autonomia delle imprese, rispetto alle quali il si CP_12 pone come un distinto centro d'imputazione di rapporti giuridici, dotato di un fondo consortile che rimane sottratto all'aggressione dei creditori particolari dei consorziati (art. 2614 c.c.), ma anche la presenza di organi consortili distinti da quelli delle singole imprese (art. 2603, comma 1, n.4 c.c.) ed, entro certi limiti (v. infra), la configurazione del rapporto intercorrente tra queste ultime ed il come mandato (art. CP_12
2609 c.c.), il quale postula l'alterità delle rispettive sfere giuridiche, indipendentemente dall'immediatezza dell'imputazione degli effetti degli atti compiuti dal mandatario.
Con riferimento ai contratti di appalto stipulati dai consorzi e ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di quest'ultima, i consorzi vanno considerati alla stregua di sub- committenti e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto;
ne consegue l'applicazione della specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell'appaltatore (o, come nel caso di specie, dei dipendenti del subappaltatore) ai sensi dell'art. 29 della legge n. 276 del 2003 e dell'art. 1676 cod. civ., all'interno della cui disciplina garantistica essa ricade (cfr. con riguardo all'art. 1676 cod. civ., Cass. n. 12048 del 2003).
Trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui all'art. 29 d.lgs. cit., in virtù di quella che è la ratio della normativa, ovvero la tutela dei diritti retributivi dei lavoratori, dipendenti del subappaltatore (v. in termini
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 07/03/2008, n. 6208, in materia di appalto di lavori pubblici;
v. Corte Cost. sent. n. 254 del 6.12.2017 estensibile al caso in esame, in punto di principio espresso: “la ratio della disciplina della responsabilità solidale tra committente e appaltatore di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 - che è quella di evitare che in ipotesi di decentramento produttivo la dissociazione tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione vada in danno dei lavoratori utilizzati per l'esecuzione del contratto - non consente l'esclusione (che altrimenti si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.) della garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, in quanto la tutela accordata dalla norma denunciata al soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta deve intendersi estesa a tutti i livelli del decentramento”).
L'assunto è condiviso dalla più recente giurisprudenza, secondo cui il rapporto tra un e le sue CP_12 consorziate “non può essere qualificato in termini di mandato, in quanto in relazione ai contratti di appalto stipulati dal
e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di queste ultime, il CP_12 CP_12 va considerato alla stregua di un sub-committente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di subappalto” (Cass.
Pag. 3 di 12 civ., sez. lav., n. 24368/2017; v. cass. civ. sez. lav. ord. n. 6299 del 5.3.2020); e, in punto dell'estensione della disciplina all'istituto del subappalto: “la tutela speciale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, così come modificato dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 251 del 2004, e dall'art. 1, comma 911, della l. n. 296 del 2006, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, dacché il subappalto è un contratto meramente derivato dall'appalto, sia in considerazione della
"ratio" della norma, intesa a garantire i lavoratori dal rischio di inadempimento dell'appaltatore, esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 20/06/2018, n. 16259).
Dunque, la disciplina applicabile è quella in materia di subappalto e si applica il regime di solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003, titolo per cui è chiamata a rispondere dell'obbligazione la società Controparte_1
(società risultante dalla fusione ai sensi dell'art. 2504 bis comma 1 c.c.) in qualità di subappaltatrice delle lavorazioni da parte di CP_2
È incidentalmente noto che la fusione di società, anche mediante incorporazione, realizza una successione universale corrispondente a quella “mortis causa” delle persone fisiche, sicché il nuovo soggetto risultante dalla fusione (o il soggetto incorporante) diviene l'unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti estinti in ragione della fusione o della incorporazione (cfr. Cass. civ. n. 22998/2015; cfr. funditus la motivazione di
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 28-10-2021, n. 30577).
Deve, tuttavia, essere dichiarata improcedibile la domanda di condanna nei confronti della società CP_1 in liquidazione giudiziale. Il ricorrente, seppur abbia provveduto alla notificazione del ricorso a
[...] meri fini di litis denuntiatio, insiste nella domanda di condanna della società dichiarata in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Roma con sentenza del 06.03.2024 (r.g. 1133/2023), pronunciata dopo il deposito del presente ricorso ex art. 414 c.p.c. (cfr. allegato all'istanza di interruzione del 08.06.2024).
È noto, infatti, che “ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 05/08/2011, n. 17035; Cass. civ., Sez.
I, 22/12/2005, n. 28481; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 26/06/2012, n. 10640; cfr. Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 04/10/2018, n. 24156: “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio”).
Dunque, dacché la liquidazione giudiziale è stata dichiarata in corso di giudizio, la domanda di condanna della società diviene improcedibile.
Venendo al merito, occorre osservare che, con riferimento al superiore inquadramento, il livello preteso è il
5° del CCNL Trasporto Merci Spedizione per tutta la durata del rapporto di lavoro (16.10.2019 –
Pag. 4 di 12 31.12.2020).
La declaratoria è la seguente: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” e le figure professionali limitrofe sono:
“attività di addetto al magazzino”; “attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva”; “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”.
Il ricorrente è stato formalmente inquadrato nel livello 6°J per tutta la durata del rapporto. La declaratoria richiede: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un pe-riodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi” (v. doc. n. 3 ric., CCNL).
Per ciò che è emerso dall'istruttoria, a parere del Giudicante, le mansioni concretamente svolte dal ricorrente sono sussumibili nel livello preteso in via principale, perché ha svolto mansioni proprie dell'addetto al magazzino e soprattutto ha movimentato le merci guidando il transpallet o “paperino” elettrico (teste , teste , mansione prevista dal profilo professionale e dalla declaratoria Tes_3 Tes_2 dell'inquadramento preteso (cfr. doc. n. 20 ric.).
I testimoni escussi hanno concordemente riferito che il ricorrente, per tutta la durata del rapporto, utilizzava la c.d. “pistola” con cui leggeva il codice a barre, apponeva le etichette sulla merce, si occupava della incellofanatura della merce, si occupava della chiusura delle gabbie (teste . Non è emerso che Tes_2 si occupasse dello scarico della merce – i testimoni hanno negato che svolgesse tale attività – e non è Tes emerso che si occupasse di picking, attività non presente nel magazzino (v. teste ).
Le deposizioni dei testimoni sono tra loro concordi e non vi è ragione per non ritenerle attendibili.
Tuttavia, poiché il livello 5° prevede la movimentazione di merci tale da comportare l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità – come il c.d. paperino che è stato sicuramente utilizzato dal ricorrente per svolgere le sue mansioni – si ritiene raggiunta la prova delle superiori mansioni svolte ai fini della qualifica.
Le società resistenti devono essere condannate al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'accertamento del superiore inquadramento per tutto il rapporto di lavoro nel livello 5° del CCNL di riferimento.
Con riferimento alla pausa retribuita, l'art. 9 commi 10-11-12 del CCNL di riferimento applicato al rapporto (Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione del 01.08.2013, doc. n. 13 ric.), (“Orario di lavoro per il
Pag. 5 di 12 personale non viaggiante”) così prevede: “l'eventuale istituzione di turni continuativi di lavoro e/o orari sfalsati della durata di 8 ore giornaliere, nonché l'eventuale distribuzione dell'orario di lavoro in modo non uniforme per i diversi reparti produttivi dovrà essere concordata tra le parti. 11. Si intendono per orari sfalsati quelli che hanno inizio almeno due ore prima
o dopo l'inizio dell'orario normale di lavoro fissato ai sensi del comma 2. 12. L'istituzione di detti turni e/o orari sfalsati è finalizzata alla contrazione delle prestazioni straordinarie. Per i lavoratori qualificati notturni ai sensi dell'art.1 del
D.LGVO 8/4/2003, n. 66, nonché per i lavoratori operanti in turni continui avvicendati sulle 24 ore, per ciascun turno notturno di 8 ore l'orario di lavoro verrà ridotto di 15 minuti. Ai lavoratori che effettuano turni continuativi e/o sfalsati con orario continuato, ferma restando la durata dell'orario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti, il cui utilizzo sarà definito di intesa tra le parti” (pag. 31 del doc. n. 13 ric.).
Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente fosse adibito al lavoro notturno. Il ricorrente ha dimostrato di effettuare turni continuativi, con orario continuato, dalle 21:00 alle 7:00 del mattino nei giorni dal lunedì sera al sabato mattina, come riferito concordemente da tutti i testimoni escussi.
Si tratta di turni che non possono che avere natura continuativa e pertanto devono ricadere nell'ambito della previsione contrattuale che accorda ai turnisti lavoratori notturni la pausa retribuita di 30 minuti ogni
8 ore di turno.
Effettuati i turni, goduto della pausa, il ricorrente ha allegato l'altrui inadempimento.
Le resistenti, piuttosto, non hanno fornito dimostrazione della avvenuta retribuzione della pausa. Consegue che il diritto deve essere accertato, altresì nella misura quantificata, perché i conteggi di parte non sono specificamente contestati ex art. 416 ult. co. c.p.c.
LHS, da un lato, non prende specifica posizione sul quantum di ciascuna delle pretese azionate dal ricorrente, contestando piuttosto l'adibizione del ricorrente all'appalto (confermata da tutti i testimoni escussi) o che i conteggi siano genericamente non intelligibili (omettendo di fornire puntuale approfondimento di tale argomentazione), dall'altro lato, fornisce generica contestazione della CP_4 quantificazione contenuta nei conteggi in quanto sarebbero “unilateralmente ed arbitrariamente predisposti” (pag.
7 della memoria difensiva).
È noto che “la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent.
09/08/2019, n. 21302).
Con riferimento alla Festività del Santo Patrono non corrisposta, il ricorrente, che ha lavorato nel dato giorno – circostanza non contestata dalle resistenti-, allega l'altrui inadempimento e le resistenti, anche per questa pretesa, omettono di prendere specifica posizione. Consegue che deve accertarsi il diritto al pagamento del secondo giorno di festività (Festa del Santo Patrono di San Giuliano Milanese, che cade il
Pag. 6 di 12 22 giugno, v. doc. n. 12 ric.), nella misura quantificata nel ricorso e non contestata (€ 70,00).
L'art. 61 del C.C.N.L. Logistica conferma che la disciplina collettiva accoglie una nozione onnicomprensiva di retribuzione globale mensile. La norma contrattuale prevede che: “la retribuzione globale mensile dei lavoratori
è composta da: 1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti periodici di anzianità; 3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
4) premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi); 5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 38 del presente CCNL (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi); 6) eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981 come da nota in calce;
7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;
8) indennità di funzione per i quadri;
9) elemento distinto della retribuzione di cui al precedente articolo, comma 8 per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011”(doc. n. 3 ric., pag. 98 di 152).
L'art. 12 del CCNL cit. prevede: “È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00. Per i magazzini generali situati entro un recinto portuale, il lavoro notturno decorre dalle ore 20,00 alle 24,00 e dalle ore 1,00 alle
5,00 del mattino (ex art.3 Parte Speciale Sezione 2°)”.
L'incidenza sulla tredicesima e sulla quattordicesima, nonché sugli istituti indiretti e le maggiorazioni rientrano nel concetto di retribuzione globale di fatto.
Gli artt. 18 e 19 in materia di tredicesima e di quattordicesima rinviano all'art. 61 del CCNL, che fa riferimento agli eventuali aumenti comunque denominati, comprensivi di una maggiorazione per lavoro notturno.
Gli artt. 18 e 19 richiamano il concetto di “retribuzione globale mensile”.
Parimenti deve dirsi per le ferie, regolate dall'art. 24 del CCNL, su cui le società non prendono specifica posizione.
È noto che le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, ma continuative ed organizzate secondo regolari turni periodici, costituiscono parte integrante della ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono alla composizione della base di computo dei compensi per ferie e festività, dell'indennità di anzianità, del trattamento di fine rapporto ed in genere di quegli istituti retributivi per la cui liquidazione la legge o la contrattazione collettiva facciano riferimento a siffatta nozione di retribuzione globale di fatto (in termini, cass. civ. sez. lav. sent. n. 2872 del 7.2.2008; ma v. parte motiva di cass. civ. sez. lav. sent. n. 3787 del 2009).
Vanno considerate simili voci, ai fini della corretta composizione della base di computo e per il computo delle incidenze sugli istituti indicati (non discutendosi della natura non occasionale di tali emolumenti quale comunque risultante dalle buste paga).
Con riferimento all'indennità di mensa, la sua costante e continuativa presenza nelle buste paga del ricorrente (doc. n. 3 ric.) la rendono istituto retributivo che entra nella base di computo del TFR ai sensi
Pag. 7 di 12 dell'art. 2120 comma 2 c.c. (che fa riferimento a “tutte le somme […] corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale […]”), così come peraltro previsto dall'art. 37 del CCNL di riferimento del
01.08.2013 (doc. n. 13 ric., pag. 63) sul trattamento di fine rapporto, che include nella retribuzione annua da prendere a riferimento per il computo del TFR pure la: “- eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste”.
Con particolare riguardo all'E.A.R. previsto dall'art. 52 del CCNL, il Giudice ritiene che l'emolumento spetti, in quanto:
a) è pacifico che non sia contestato nell'an e nel quantum;
b) è parimenti pacifico che le resistenti non siano aderenti alle associazioni firmatarie il CCNL di riferimento e che non aderiscano al sistema della bilateralità e non versino il relativo contributo all'Ente
Bilaterale (Euro 2 per dodici mensilità) e che pertanto debbano erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore (E.A.R., “elemento aggiuntivo della retribuzione”) pari ad Euro 5 mensili per dodici mensilità, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 52 del CCNL cit.
Pertanto, le somme avendo tutte natura retributiva, si ritiene che i responsabili in solido siano comunque tenuti al pagamento delle stesse.
Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 66/2003, occorre esaminare il tenore della disposizione, che prevede: “l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite”.
Orbene, l'art. 9 comma 1 del CCNL Logistica del 01.08.2013 applicato dalla datrice di lavoro, disposizione cui la disposizione normativa effettua un rinvio espresso, prevede: “la durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì. L'orario di lavoro potrà altresì essere distribuito fra il martedì ed il sabato salvo quanto previsto dai successivi commi e dalle deroghe in calce al presente articolo.
La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite” (v. pag. 29 del doc. n. 13 ric.).
L'art. 12 comma 2 del CCNL di riferimento prevede: “È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore
22,00 alle 6,00”.
Dalla disamina del complesso delle disposizioni di fonte legislativa e contrattuale emerge che:
- la disposizione di legge di cui viene invocata la violazione (art. 13 comma 1 del d.lgs. n. 66/2003) rinvia alla disposizione contrattualcollettiva più favorevole;
- la disposizione contrattualcollettiva qualifica il lavoro notturno come la prestazione di lavoro prestata entro una determinata cornice oraria (dalle 22 alle 6); il ricorrente svolge un orario di lavoro dalle 21 alle 7, con 1h di pausa;
- il ricorrente svolge, ai sensi dell'art. 12 comma 2, lavoro in parte notturno, perché solo in parte ricadente nella cornice temporale prevista dalla disposizione applicabile al rapporto di lavoro;
Pag. 8 di 12 - il lavoratore, dunque, è notturno nella misura in cui la prestazione di lavoro ricada nell'orario notturno secondo il CCNL;
- la media delle ore settimanali previste dal CCNL è superiore alle 24 ore settimanali previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 66/2003 di cui si invoca la violazione;
- correttamente le ore straordinarie sono state considerate come lavoro diurno, in quanto prestate dopo le 6 del mattino e prima delle ore 22, nel rispetto della cornice temporale individuata dal
CCNL richiamato dalla disposizione legislativa;
- non si tratta di ritenere fondata la pretesa in forza di una condotta di omessa contestazione, perché in nessun caso può ravvisarsi un inadempimento imputabile alla società datrice di lavoro, che ha – in questo caso- applicato la disposizione contrattualcollettiva, erogando la maggiorazione corretta;
- nessun danno risarcibile può ravvisarsi, posto che difetta una allegazione nell'an dei fatti costitutivi l'illecito e per i superiori motivi indicati.
Il ricorso,
per questi motivi
, merita di essere in parte accolto.
Sulle somme così dovute, da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e contributive, vanno computati ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria secondo indici Istat (con rinvio all'art. 150 disp. att. c.p.c.) e poi gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 primo comma c.c. (compensativi e di natura risarcitoria); gli interessi legali devono essere computati sulle frazioni di capitale via via rivalutate fino alla pubblicazione della sentenza;
il tutto dalla data di scadenza fino al saldo effettivo.
È fondata la domanda trasversale di dal momento che la clausola nel contratto di Controparte_13
Contr appalto, titolo con cui si fa garante di tenere indenne è valida ed efficace, in quanto CP_4
l'obbligazione solidale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è obbligazione passiva prevista nell'interesse esclusivo di uno solo dei coobbligati: l'unico dei coobbligati che ne beneficia
è l'appaltatore, la cui obbligazione nei confronti dei dipendenti è garantita dal committente (risultando così tutelato indirettamente il credito dei lavoratori)(lo schema è quello dell'art. 1298 c.c.)(in termini Cass. civ.
Sez. III, 17/12/2001, n. 15891; v. anche Corte d'Appello Cagliari, 20/04/1989). L'azione di regresso può essere promossa - come nel presente caso - nello stesso giudizio instaurato dal creditore per ottenere la condanna di uno o più condebitori: in tal caso, la condanna del condebitore chiamato in causa in via di regresso è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo, l'adempimento nei confronti Contr del creditore (cfr. Cass. 21 agosto 2003 n. 12300). Ne consegue che deve essere condannata a tenere indenne nell'ipotesi in cui questa sia tenuta “a pagare alcunché da azioni o pretese (ivi comprese eventuali spese CP_4 legali sostenute da , anche in via stragiudiziale, avanzate dal personale utilizzato Controparte_7 dall'Impresa Appaltatrice o da eventuali subappaltatori nell'esecuzione del contratto” (v. art. 10 cpv. 3° del contratto di appalto, doc. n. 1 ric., doc. n. 2 fasc. Gesc).
Pag. 9 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza delle resistenti e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio. Con distrazione dei compensi in favore dell'avv.
Tagliabue, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili nei confronti di Controparte_5 giudiziale, considerando che la società, pur vittoriosa, è rimasta contumace e dunque non ha sopportato spese in quanto non ha compiuto alcuna attività processuale (in argomento, v. Cassazione civile, sez. VI,
06/09/2017, n. 20869, v. conforme Cass. n. 17432/11).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento del ricorso,
- dichiara improcedibile la domanda nei confronti di;
Controparte_5
- accerta il diritto del ricorrente al superiore inquadramento nel livello 5° del CCNL Controparte_14
per tutta la durata del rapporto;
[...]
- condanna , Controparte_15 Controparte_16 in solido ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, a pagare al ricorrente il seguente importo a
[...] titolo di differenze da inquadramento superiore, pausa retribuita ex art. 9 del CCNL, incidenza su istituti indiretti, incidenza sul TFR, festività del Santo Patrono e E.A.R. ex art. 52 del CCNL, per complessivi €
7.821,85 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- dichiara tenuta a tenere indenne e manlevare Controparte_15 di quanto la stessa si troverà a pagare in forza dei titoli Controparte_16 di cui al capo precedente;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.600,00 per competenze professionali, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. Mauro Tagliabue, antistatario;
- dichiara tenuta a tenere indenne e manlevare Controparte_15 di quanto la stessa si troverà a pagare in favore di parte Controparte_16
Pag. 10 di 12 ricorrente a titolo di spese di lite, in forza del capo che precede.
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 23 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 11 di 12
, l'avv. NICOLA DI IORIO, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della
[...] e/per conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per Controparte_3 l'avv. MORASCHINI MATTEO, la c
[...] dichiarazione/per conoscenza personale. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Si riporta alle deposizioni dei testimoni che avrebbero confermato le mansioni sussumibili nel livello 5°. Insiste per l'accoglimento delle domande. Menziona giurisprudenza di merito del Tribunale di Milano sulla indennità di mensa da includersi nel TFR, in base al CCNL. Ritiene non necessaria la nomina di un CTU a fronte di generiche contestazioni del quantum da parte delle resistenti. Contr Parte resistente avv. Di Iorio, discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Ritiene che i testimoni Tes non avrebbero mato le deduzioni del ricorso. Si riporta alle deposizioni di . Insiste per il rigetto delle domande. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto delle domande e CP_4 per l'accoglimento della manleva. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172/2024 promossa da: (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. TAGLIABUE Persona_1 C.F._1 MAURO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
, contumace in riassunzione;
Controparte_5
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIAMPIERO FALASCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_6 P.IVA_2 te do orza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 02.03.2024, a adito il Tribunale di Persona_1
Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con con Controparte_1
con Controparte_3 Controparte_2
, deducendo del rapporto di lavoro presso lo stabilimento di San
[...]
Giuliano Milanese (MI), via Basento n. 19 nell'ambito dell'appalto tra la committente
[...]
e l'appaltatrice cessato in data 31.12.2020, esponendo della Controparte_7 Controparte_8 fusione di (datrice di lavoro) in avvenuta in data 03.08.2021, delle CP_9 Controparte_1 mansioni effettivamente svolte e dell'orario di lavoro notturno dal lunedì sera al sabato mattina, dalle ore
21:00 alle ore 7:00, con un'ora di pausa.
Il ricorrente ha domandato accertarsi il diritto alle differenze retributive per le seguenti voci contrattuali: superiore inquadramento (l. 5° del CCNL, in subordine 6°, 6S) ed incidenza delle differenze retributive sulle voci di cui in busta paga, pausa retribuita ex art. 9 del CCNL di riferimento applicato al rapporto
(Logistica, Trasporto, Merci, Spedizione), incidenza della maggiorazione per il lavoro notturno e straordinario sugli istituti indiretti (13ma, 14ma e ferie) per la retribuzione globale mensile, incidenza sul
Pag. 1 di 12 TFR e ricalcolo dello stesso, Festività del Santo Patrono di San Giuliano Milanese, Elemento Aggiuntivo della Retribuzione ex art. 52 del CCNL (E.A.R.), violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 66/2003. Invocando la solidarietà delle committenti e della subappaltatrice ex art. 29 del d.lgs. n. 176/2003, il ricorrente ha domandato la condanna, in solido, delle resistenti, al pagamento dell'importo, per i titoli di cui in premessa, di € 7.821,85, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si è ritualmente costituita in giudizio eccependo la rispettiva estraneità al rapporto di Controparte_8 lavoro del ricorrente, contestando l'adibizione all'appalto, resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
Si è ritualmente costituita in giudizio formulando domanda riconvenzionale trasversale di CP_10 manleva nei confronti di per essere tenuta indenne dalle conseguenze di una Controparte_8 eventuale soccombenza, resistendo alle domande e concludendo per il rigetto delle stesse. non si è costituita nel presente giudizio ed il Giudice ne ha dichiarato la contumacia. Controparte_1
Il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo.
Nelle more del giudizio il Tribunale di Roma, sez. XIV Fallimentare, ha dichiarato con sentenza del
06.03.2024 la liquidazione giudiziale della società (v. sentenza depositata in allegato Controparte_1 all'istanza del ricorrente del 08.06.2024). Contr Il giudizio, dichiarato dal Giudice interrotto, è stato riassunto dal ricorrente. e si sono CP_4 ritualmente costituite in riassunzione. È stata dichiarata la contumacia in riassunzione di Controparte_11
[...]
la causa mediante i documenti versati in atti e tramite l'escussione di testimoni (udienza del
[...]
Tes 23.10.2024, testimoni escussi , ), all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Tes_2 Tes_3
Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Non sono in contestazione tra le parti i seguenti fatti: - la fusione di mediante costituzione della CP_9 nuova società (contumace in riassunzione) ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. (v. visura Controparte_1 camerale al 05.12.2022, doc. n. 10 ric., pag. 6 di 8); - il rapporto di lavoro del ricorrente alle CP_9 dipendenze della società fusa dal 16.10.2019 al 31.12.2020 (v. buste paga, doc. n. 3 ric.); - la CP_9 sede di lavoro;
- la prestazione resa di notte;
- il livello di inquadramento formale;
- l'assegnazione di lavorazioni da a (oggi – contumace in riassunzione). CP_2 CP_9 Controparte_1
È documentale la sussistenza di un contratto di appalto di servizi tra e la committente CP_2 CP_4
(doc. n. 1 ric.; doc. n. 2 fasc. ; docc. nn. 2b -3b fasc. LHS). CP_4
Al riguardo, considerando che la ratio dello schema solidale introdotto dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 è la tutela dei crediti retributivi del lavoratore, che non può essere messa in secondo piano dalle ipotesi di decentramento produttivo e dai meccanismi di dissociazione datoriale (come il caso di specie), diviene
Pag. 2 di 12 irrilevante disquisire in astratto sulla natura dell'atto di affidamento alla consorziata, se il rapporto si atteggia concretamente come bilaterale, e pertanto di natura contrattuale.
È noto che ai sensi dell'art. 2602 c.c. la stipulazione del contratto di non comporta CP_12
l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, deputato allo svolgimento di un'attività rispetto alla quale quella delle singole imprese si ponga in rapporto di mezzo a fine, ma solo la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività, avente quindi essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate. In tal senso depone non solo la conservazione dell'autonomia delle imprese, rispetto alle quali il si CP_12 pone come un distinto centro d'imputazione di rapporti giuridici, dotato di un fondo consortile che rimane sottratto all'aggressione dei creditori particolari dei consorziati (art. 2614 c.c.), ma anche la presenza di organi consortili distinti da quelli delle singole imprese (art. 2603, comma 1, n.4 c.c.) ed, entro certi limiti (v. infra), la configurazione del rapporto intercorrente tra queste ultime ed il come mandato (art. CP_12
2609 c.c.), il quale postula l'alterità delle rispettive sfere giuridiche, indipendentemente dall'immediatezza dell'imputazione degli effetti degli atti compiuti dal mandatario.
Con riferimento ai contratti di appalto stipulati dai consorzi e ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di quest'ultima, i consorzi vanno considerati alla stregua di sub- committenti e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto;
ne consegue l'applicazione della specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell'appaltatore (o, come nel caso di specie, dei dipendenti del subappaltatore) ai sensi dell'art. 29 della legge n. 276 del 2003 e dell'art. 1676 cod. civ., all'interno della cui disciplina garantistica essa ricade (cfr. con riguardo all'art. 1676 cod. civ., Cass. n. 12048 del 2003).
Trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui all'art. 29 d.lgs. cit., in virtù di quella che è la ratio della normativa, ovvero la tutela dei diritti retributivi dei lavoratori, dipendenti del subappaltatore (v. in termini
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 07/03/2008, n. 6208, in materia di appalto di lavori pubblici;
v. Corte Cost. sent. n. 254 del 6.12.2017 estensibile al caso in esame, in punto di principio espresso: “la ratio della disciplina della responsabilità solidale tra committente e appaltatore di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 - che è quella di evitare che in ipotesi di decentramento produttivo la dissociazione tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione vada in danno dei lavoratori utilizzati per l'esecuzione del contratto - non consente l'esclusione (che altrimenti si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.) della garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, in quanto la tutela accordata dalla norma denunciata al soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta deve intendersi estesa a tutti i livelli del decentramento”).
L'assunto è condiviso dalla più recente giurisprudenza, secondo cui il rapporto tra un e le sue CP_12 consorziate “non può essere qualificato in termini di mandato, in quanto in relazione ai contratti di appalto stipulati dal
e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di queste ultime, il CP_12 CP_12 va considerato alla stregua di un sub-committente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di subappalto” (Cass.
Pag. 3 di 12 civ., sez. lav., n. 24368/2017; v. cass. civ. sez. lav. ord. n. 6299 del 5.3.2020); e, in punto dell'estensione della disciplina all'istituto del subappalto: “la tutela speciale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, così come modificato dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 251 del 2004, e dall'art. 1, comma 911, della l. n. 296 del 2006, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, dacché il subappalto è un contratto meramente derivato dall'appalto, sia in considerazione della
"ratio" della norma, intesa a garantire i lavoratori dal rischio di inadempimento dell'appaltatore, esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 20/06/2018, n. 16259).
Dunque, la disciplina applicabile è quella in materia di subappalto e si applica il regime di solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003, titolo per cui è chiamata a rispondere dell'obbligazione la società Controparte_1
(società risultante dalla fusione ai sensi dell'art. 2504 bis comma 1 c.c.) in qualità di subappaltatrice delle lavorazioni da parte di CP_2
È incidentalmente noto che la fusione di società, anche mediante incorporazione, realizza una successione universale corrispondente a quella “mortis causa” delle persone fisiche, sicché il nuovo soggetto risultante dalla fusione (o il soggetto incorporante) diviene l'unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti estinti in ragione della fusione o della incorporazione (cfr. Cass. civ. n. 22998/2015; cfr. funditus la motivazione di
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 28-10-2021, n. 30577).
Deve, tuttavia, essere dichiarata improcedibile la domanda di condanna nei confronti della società CP_1 in liquidazione giudiziale. Il ricorrente, seppur abbia provveduto alla notificazione del ricorso a
[...] meri fini di litis denuntiatio, insiste nella domanda di condanna della società dichiarata in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Roma con sentenza del 06.03.2024 (r.g. 1133/2023), pronunciata dopo il deposito del presente ricorso ex art. 414 c.p.c. (cfr. allegato all'istanza di interruzione del 08.06.2024).
È noto, infatti, che “ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 05/08/2011, n. 17035; Cass. civ., Sez.
I, 22/12/2005, n. 28481; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 26/06/2012, n. 10640; cfr. Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 04/10/2018, n. 24156: “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio”).
Dunque, dacché la liquidazione giudiziale è stata dichiarata in corso di giudizio, la domanda di condanna della società diviene improcedibile.
Venendo al merito, occorre osservare che, con riferimento al superiore inquadramento, il livello preteso è il
5° del CCNL Trasporto Merci Spedizione per tutta la durata del rapporto di lavoro (16.10.2019 –
Pag. 4 di 12 31.12.2020).
La declaratoria è la seguente: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” e le figure professionali limitrofe sono:
“attività di addetto al magazzino”; “attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva”; “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”.
Il ricorrente è stato formalmente inquadrato nel livello 6°J per tutta la durata del rapporto. La declaratoria richiede: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un pe-riodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi” (v. doc. n. 3 ric., CCNL).
Per ciò che è emerso dall'istruttoria, a parere del Giudicante, le mansioni concretamente svolte dal ricorrente sono sussumibili nel livello preteso in via principale, perché ha svolto mansioni proprie dell'addetto al magazzino e soprattutto ha movimentato le merci guidando il transpallet o “paperino” elettrico (teste , teste , mansione prevista dal profilo professionale e dalla declaratoria Tes_3 Tes_2 dell'inquadramento preteso (cfr. doc. n. 20 ric.).
I testimoni escussi hanno concordemente riferito che il ricorrente, per tutta la durata del rapporto, utilizzava la c.d. “pistola” con cui leggeva il codice a barre, apponeva le etichette sulla merce, si occupava della incellofanatura della merce, si occupava della chiusura delle gabbie (teste . Non è emerso che Tes_2 si occupasse dello scarico della merce – i testimoni hanno negato che svolgesse tale attività – e non è Tes emerso che si occupasse di picking, attività non presente nel magazzino (v. teste ).
Le deposizioni dei testimoni sono tra loro concordi e non vi è ragione per non ritenerle attendibili.
Tuttavia, poiché il livello 5° prevede la movimentazione di merci tale da comportare l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità – come il c.d. paperino che è stato sicuramente utilizzato dal ricorrente per svolgere le sue mansioni – si ritiene raggiunta la prova delle superiori mansioni svolte ai fini della qualifica.
Le società resistenti devono essere condannate al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'accertamento del superiore inquadramento per tutto il rapporto di lavoro nel livello 5° del CCNL di riferimento.
Con riferimento alla pausa retribuita, l'art. 9 commi 10-11-12 del CCNL di riferimento applicato al rapporto (Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione del 01.08.2013, doc. n. 13 ric.), (“Orario di lavoro per il
Pag. 5 di 12 personale non viaggiante”) così prevede: “l'eventuale istituzione di turni continuativi di lavoro e/o orari sfalsati della durata di 8 ore giornaliere, nonché l'eventuale distribuzione dell'orario di lavoro in modo non uniforme per i diversi reparti produttivi dovrà essere concordata tra le parti. 11. Si intendono per orari sfalsati quelli che hanno inizio almeno due ore prima
o dopo l'inizio dell'orario normale di lavoro fissato ai sensi del comma 2. 12. L'istituzione di detti turni e/o orari sfalsati è finalizzata alla contrazione delle prestazioni straordinarie. Per i lavoratori qualificati notturni ai sensi dell'art.1 del
D.LGVO 8/4/2003, n. 66, nonché per i lavoratori operanti in turni continui avvicendati sulle 24 ore, per ciascun turno notturno di 8 ore l'orario di lavoro verrà ridotto di 15 minuti. Ai lavoratori che effettuano turni continuativi e/o sfalsati con orario continuato, ferma restando la durata dell'orario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti, il cui utilizzo sarà definito di intesa tra le parti” (pag. 31 del doc. n. 13 ric.).
Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente fosse adibito al lavoro notturno. Il ricorrente ha dimostrato di effettuare turni continuativi, con orario continuato, dalle 21:00 alle 7:00 del mattino nei giorni dal lunedì sera al sabato mattina, come riferito concordemente da tutti i testimoni escussi.
Si tratta di turni che non possono che avere natura continuativa e pertanto devono ricadere nell'ambito della previsione contrattuale che accorda ai turnisti lavoratori notturni la pausa retribuita di 30 minuti ogni
8 ore di turno.
Effettuati i turni, goduto della pausa, il ricorrente ha allegato l'altrui inadempimento.
Le resistenti, piuttosto, non hanno fornito dimostrazione della avvenuta retribuzione della pausa. Consegue che il diritto deve essere accertato, altresì nella misura quantificata, perché i conteggi di parte non sono specificamente contestati ex art. 416 ult. co. c.p.c.
LHS, da un lato, non prende specifica posizione sul quantum di ciascuna delle pretese azionate dal ricorrente, contestando piuttosto l'adibizione del ricorrente all'appalto (confermata da tutti i testimoni escussi) o che i conteggi siano genericamente non intelligibili (omettendo di fornire puntuale approfondimento di tale argomentazione), dall'altro lato, fornisce generica contestazione della CP_4 quantificazione contenuta nei conteggi in quanto sarebbero “unilateralmente ed arbitrariamente predisposti” (pag.
7 della memoria difensiva).
È noto che “la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent.
09/08/2019, n. 21302).
Con riferimento alla Festività del Santo Patrono non corrisposta, il ricorrente, che ha lavorato nel dato giorno – circostanza non contestata dalle resistenti-, allega l'altrui inadempimento e le resistenti, anche per questa pretesa, omettono di prendere specifica posizione. Consegue che deve accertarsi il diritto al pagamento del secondo giorno di festività (Festa del Santo Patrono di San Giuliano Milanese, che cade il
Pag. 6 di 12 22 giugno, v. doc. n. 12 ric.), nella misura quantificata nel ricorso e non contestata (€ 70,00).
L'art. 61 del C.C.N.L. Logistica conferma che la disciplina collettiva accoglie una nozione onnicomprensiva di retribuzione globale mensile. La norma contrattuale prevede che: “la retribuzione globale mensile dei lavoratori
è composta da: 1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti periodici di anzianità; 3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
4) premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi); 5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 38 del presente CCNL (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi); 6) eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981 come da nota in calce;
7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;
8) indennità di funzione per i quadri;
9) elemento distinto della retribuzione di cui al precedente articolo, comma 8 per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011”(doc. n. 3 ric., pag. 98 di 152).
L'art. 12 del CCNL cit. prevede: “È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00. Per i magazzini generali situati entro un recinto portuale, il lavoro notturno decorre dalle ore 20,00 alle 24,00 e dalle ore 1,00 alle
5,00 del mattino (ex art.3 Parte Speciale Sezione 2°)”.
L'incidenza sulla tredicesima e sulla quattordicesima, nonché sugli istituti indiretti e le maggiorazioni rientrano nel concetto di retribuzione globale di fatto.
Gli artt. 18 e 19 in materia di tredicesima e di quattordicesima rinviano all'art. 61 del CCNL, che fa riferimento agli eventuali aumenti comunque denominati, comprensivi di una maggiorazione per lavoro notturno.
Gli artt. 18 e 19 richiamano il concetto di “retribuzione globale mensile”.
Parimenti deve dirsi per le ferie, regolate dall'art. 24 del CCNL, su cui le società non prendono specifica posizione.
È noto che le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, ma continuative ed organizzate secondo regolari turni periodici, costituiscono parte integrante della ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono alla composizione della base di computo dei compensi per ferie e festività, dell'indennità di anzianità, del trattamento di fine rapporto ed in genere di quegli istituti retributivi per la cui liquidazione la legge o la contrattazione collettiva facciano riferimento a siffatta nozione di retribuzione globale di fatto (in termini, cass. civ. sez. lav. sent. n. 2872 del 7.2.2008; ma v. parte motiva di cass. civ. sez. lav. sent. n. 3787 del 2009).
Vanno considerate simili voci, ai fini della corretta composizione della base di computo e per il computo delle incidenze sugli istituti indicati (non discutendosi della natura non occasionale di tali emolumenti quale comunque risultante dalle buste paga).
Con riferimento all'indennità di mensa, la sua costante e continuativa presenza nelle buste paga del ricorrente (doc. n. 3 ric.) la rendono istituto retributivo che entra nella base di computo del TFR ai sensi
Pag. 7 di 12 dell'art. 2120 comma 2 c.c. (che fa riferimento a “tutte le somme […] corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale […]”), così come peraltro previsto dall'art. 37 del CCNL di riferimento del
01.08.2013 (doc. n. 13 ric., pag. 63) sul trattamento di fine rapporto, che include nella retribuzione annua da prendere a riferimento per il computo del TFR pure la: “- eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste”.
Con particolare riguardo all'E.A.R. previsto dall'art. 52 del CCNL, il Giudice ritiene che l'emolumento spetti, in quanto:
a) è pacifico che non sia contestato nell'an e nel quantum;
b) è parimenti pacifico che le resistenti non siano aderenti alle associazioni firmatarie il CCNL di riferimento e che non aderiscano al sistema della bilateralità e non versino il relativo contributo all'Ente
Bilaterale (Euro 2 per dodici mensilità) e che pertanto debbano erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore (E.A.R., “elemento aggiuntivo della retribuzione”) pari ad Euro 5 mensili per dodici mensilità, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 52 del CCNL cit.
Pertanto, le somme avendo tutte natura retributiva, si ritiene che i responsabili in solido siano comunque tenuti al pagamento delle stesse.
Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 66/2003, occorre esaminare il tenore della disposizione, che prevede: “l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite”.
Orbene, l'art. 9 comma 1 del CCNL Logistica del 01.08.2013 applicato dalla datrice di lavoro, disposizione cui la disposizione normativa effettua un rinvio espresso, prevede: “la durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì. L'orario di lavoro potrà altresì essere distribuito fra il martedì ed il sabato salvo quanto previsto dai successivi commi e dalle deroghe in calce al presente articolo.
La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite” (v. pag. 29 del doc. n. 13 ric.).
L'art. 12 comma 2 del CCNL di riferimento prevede: “È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore
22,00 alle 6,00”.
Dalla disamina del complesso delle disposizioni di fonte legislativa e contrattuale emerge che:
- la disposizione di legge di cui viene invocata la violazione (art. 13 comma 1 del d.lgs. n. 66/2003) rinvia alla disposizione contrattualcollettiva più favorevole;
- la disposizione contrattualcollettiva qualifica il lavoro notturno come la prestazione di lavoro prestata entro una determinata cornice oraria (dalle 22 alle 6); il ricorrente svolge un orario di lavoro dalle 21 alle 7, con 1h di pausa;
- il ricorrente svolge, ai sensi dell'art. 12 comma 2, lavoro in parte notturno, perché solo in parte ricadente nella cornice temporale prevista dalla disposizione applicabile al rapporto di lavoro;
Pag. 8 di 12 - il lavoratore, dunque, è notturno nella misura in cui la prestazione di lavoro ricada nell'orario notturno secondo il CCNL;
- la media delle ore settimanali previste dal CCNL è superiore alle 24 ore settimanali previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 66/2003 di cui si invoca la violazione;
- correttamente le ore straordinarie sono state considerate come lavoro diurno, in quanto prestate dopo le 6 del mattino e prima delle ore 22, nel rispetto della cornice temporale individuata dal
CCNL richiamato dalla disposizione legislativa;
- non si tratta di ritenere fondata la pretesa in forza di una condotta di omessa contestazione, perché in nessun caso può ravvisarsi un inadempimento imputabile alla società datrice di lavoro, che ha – in questo caso- applicato la disposizione contrattualcollettiva, erogando la maggiorazione corretta;
- nessun danno risarcibile può ravvisarsi, posto che difetta una allegazione nell'an dei fatti costitutivi l'illecito e per i superiori motivi indicati.
Il ricorso,
per questi motivi
, merita di essere in parte accolto.
Sulle somme così dovute, da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e contributive, vanno computati ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria secondo indici Istat (con rinvio all'art. 150 disp. att. c.p.c.) e poi gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 primo comma c.c. (compensativi e di natura risarcitoria); gli interessi legali devono essere computati sulle frazioni di capitale via via rivalutate fino alla pubblicazione della sentenza;
il tutto dalla data di scadenza fino al saldo effettivo.
È fondata la domanda trasversale di dal momento che la clausola nel contratto di Controparte_13
Contr appalto, titolo con cui si fa garante di tenere indenne è valida ed efficace, in quanto CP_4
l'obbligazione solidale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è obbligazione passiva prevista nell'interesse esclusivo di uno solo dei coobbligati: l'unico dei coobbligati che ne beneficia
è l'appaltatore, la cui obbligazione nei confronti dei dipendenti è garantita dal committente (risultando così tutelato indirettamente il credito dei lavoratori)(lo schema è quello dell'art. 1298 c.c.)(in termini Cass. civ.
Sez. III, 17/12/2001, n. 15891; v. anche Corte d'Appello Cagliari, 20/04/1989). L'azione di regresso può essere promossa - come nel presente caso - nello stesso giudizio instaurato dal creditore per ottenere la condanna di uno o più condebitori: in tal caso, la condanna del condebitore chiamato in causa in via di regresso è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo, l'adempimento nei confronti Contr del creditore (cfr. Cass. 21 agosto 2003 n. 12300). Ne consegue che deve essere condannata a tenere indenne nell'ipotesi in cui questa sia tenuta “a pagare alcunché da azioni o pretese (ivi comprese eventuali spese CP_4 legali sostenute da , anche in via stragiudiziale, avanzate dal personale utilizzato Controparte_7 dall'Impresa Appaltatrice o da eventuali subappaltatori nell'esecuzione del contratto” (v. art. 10 cpv. 3° del contratto di appalto, doc. n. 1 ric., doc. n. 2 fasc. Gesc).
Pag. 9 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza delle resistenti e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio. Con distrazione dei compensi in favore dell'avv.
Tagliabue, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili nei confronti di Controparte_5 giudiziale, considerando che la società, pur vittoriosa, è rimasta contumace e dunque non ha sopportato spese in quanto non ha compiuto alcuna attività processuale (in argomento, v. Cassazione civile, sez. VI,
06/09/2017, n. 20869, v. conforme Cass. n. 17432/11).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento del ricorso,
- dichiara improcedibile la domanda nei confronti di;
Controparte_5
- accerta il diritto del ricorrente al superiore inquadramento nel livello 5° del CCNL Controparte_14
per tutta la durata del rapporto;
[...]
- condanna , Controparte_15 Controparte_16 in solido ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, a pagare al ricorrente il seguente importo a
[...] titolo di differenze da inquadramento superiore, pausa retribuita ex art. 9 del CCNL, incidenza su istituti indiretti, incidenza sul TFR, festività del Santo Patrono e E.A.R. ex art. 52 del CCNL, per complessivi €
7.821,85 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- dichiara tenuta a tenere indenne e manlevare Controparte_15 di quanto la stessa si troverà a pagare in forza dei titoli Controparte_16 di cui al capo precedente;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.600,00 per competenze professionali, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. Mauro Tagliabue, antistatario;
- dichiara tenuta a tenere indenne e manlevare Controparte_15 di quanto la stessa si troverà a pagare in favore di parte Controparte_16
Pag. 10 di 12 ricorrente a titolo di spese di lite, in forza del capo che precede.
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 23 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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