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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate da parte ricorrente;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 22/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al 2683/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Assegno - pensione;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. CASABURO Parte_1
LUCIA
RICORRENTE
C O N T R O
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. OLIVA ANNA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.04.2025, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità, ovvero, dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/84, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza dei requisiti sanitari per le prestazioni anzidette.
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
Con note depositate per l'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente depositava ulteriore documentazione medica, chiedendone l'acquisizione, e si riportava al ricorso introduttivo.
All'odierna udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il GL provvedeva con sentenza da comunicarsi.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata.
Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…).
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito, l'opponente contesta le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. il quale, all'esito dell'accesso peritale del 07.03.2025, Persona_1 riteneva la ricorrente affetta dalle seguenti infermità: ''artropatia artrosica alle grosse articolazioni di lieve grado prevalente alla colonna vertebrale ma senza ripercussioni funzionali di rilievo in senso invalidante.'' (cfr. pg. 4 della CTU).
Sul punto, parte ricorrente ha dedotto la lacunosità della perizia svolta e la scarsa esaustività in ordine alla reale incidenza che le infermità diagnosticate in sede di accesso avrebbero sulla propria capacità di lavoro, con particolare riferimento alla mansione materialmente espletata (addetta alle pulizie), insistendo, pertanto, per un ulteriore approfondimento medico-legale.
Ebbene, le censure mosse dalla ricorrente alla consulenza medico-legale espletata nella fase di Atp sono prive di pregio.
Invero, le valutazioni compiute dal professionista, sufficientemente dettagliate e confortate da elementi obiettivi e documentali, oltre che logici, non lasciano intravedere alcuna lacunosità sull'anamnesi formulata che risulta perfettamente in linea con le conclusioni ivi rassegnate.
Nello specifico, le contestazioni mosse da parte ricorrente riguardano la certificata intolleranza ai mezzi di sintesi per effetto dell'intervento subito alla rotula destra e, in second'ordine, l'impatto che i postumi della frattura di tale rotula avrebbero sulla propria capacità lavorativa, menomandola significativamente.
Tuttavia, preme evidenziarsi come, diversamente da quanto addotto dall'istante, il Dott. ha Per_1 fornito adeguata risposta a tali censure, anche in fase di controdeduzioni.
Invero, con riferimento alla menzionata intolleranza ai mezzi di sintesi impiantati seguitamente all'intervento che ha riguardato la rotula destra il CTU ha precisato che: ''il cerchiaggio metallico viene rimosso di routine dopo consolidazione del focolaio fratturativo''; escludendo, in ogni caso, che tale rimozione possa produrre conseguenze nefaste sul ginocchio dal punto di vista anatomico- funzionale (cfr. pg. 5 della CTU).
Allo stesso modo, appare fondata la valutazione compiuta dal professionista circa la reale incidenza che la subita operazione chirurgica, peraltro conclusasi positivamente, ha sulla capacità lavorativa della paziente ritenendo, in definitiva, che quest'ultima non risulti affatto compromessa.
In via conclusiva, parte ricorrente in sede di note scritte per l'odierna udienza ha allegato documentazione medica del 02.12.2025, e pertanto successiva al deposito del ricorso, dalla quale si evince che l'istante manifesta “gonalgia acuta a destra su pregressa frattura di rotula con limitazione funzionale del 30%”. Ciononostante, merita precisarsi che tale condizione veniva rappresentata dalla paziente già in sede di accesso peritale e, pertanto, adeguatamente valutata dal
CTU, il quale, stabiliva che trattasi di episodi: “destinati a scomparire col passare del tempo, essendo legati alla manipolazione articolare in corso di intervento, e con adeguato ciclo di fisiochinesiterapia” (cfr. pg. 4 della CTU). In ogni caso, si evidenzia che dalla certificazione medica depositata l'entità della limitazione in oggetto, di grado lieve (pari al 30%), non attesta un significativo aggravamento del quadro patologico dell'istante.
Orbene, le conclusioni medico-legali cui è addivenuto il CTU all'esito della fase di Atp, sono pienamente condivise dal Giudicante, in quanto esaustive, dettagliate e basate su di un attento esame clinico, oltre che della documentazione sanitaria in atti, anche questa oggetto di adeguato e critico vaglio da parte del professionista. Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto e ritenuta la non necessarietà di procedere alla rinnovazione della CTU, attesa la completezza della stessa, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il godimento della pensione ordinaria di inabilità, ovvero, dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/84.
Le spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione si dichiarano irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
PQM
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti ai fini del diritto alla pensione ordinaria di inabilità, ovvero, all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della
L. 222/84;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 22/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate da parte ricorrente;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 22/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al 2683/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Assegno - pensione;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. CASABURO Parte_1
LUCIA
RICORRENTE
C O N T R O
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. OLIVA ANNA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.04.2025, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità, ovvero, dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/84, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza dei requisiti sanitari per le prestazioni anzidette.
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
Con note depositate per l'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente depositava ulteriore documentazione medica, chiedendone l'acquisizione, e si riportava al ricorso introduttivo.
All'odierna udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il GL provvedeva con sentenza da comunicarsi.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata.
Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…).
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito, l'opponente contesta le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. il quale, all'esito dell'accesso peritale del 07.03.2025, Persona_1 riteneva la ricorrente affetta dalle seguenti infermità: ''artropatia artrosica alle grosse articolazioni di lieve grado prevalente alla colonna vertebrale ma senza ripercussioni funzionali di rilievo in senso invalidante.'' (cfr. pg. 4 della CTU).
Sul punto, parte ricorrente ha dedotto la lacunosità della perizia svolta e la scarsa esaustività in ordine alla reale incidenza che le infermità diagnosticate in sede di accesso avrebbero sulla propria capacità di lavoro, con particolare riferimento alla mansione materialmente espletata (addetta alle pulizie), insistendo, pertanto, per un ulteriore approfondimento medico-legale.
Ebbene, le censure mosse dalla ricorrente alla consulenza medico-legale espletata nella fase di Atp sono prive di pregio.
Invero, le valutazioni compiute dal professionista, sufficientemente dettagliate e confortate da elementi obiettivi e documentali, oltre che logici, non lasciano intravedere alcuna lacunosità sull'anamnesi formulata che risulta perfettamente in linea con le conclusioni ivi rassegnate.
Nello specifico, le contestazioni mosse da parte ricorrente riguardano la certificata intolleranza ai mezzi di sintesi per effetto dell'intervento subito alla rotula destra e, in second'ordine, l'impatto che i postumi della frattura di tale rotula avrebbero sulla propria capacità lavorativa, menomandola significativamente.
Tuttavia, preme evidenziarsi come, diversamente da quanto addotto dall'istante, il Dott. ha Per_1 fornito adeguata risposta a tali censure, anche in fase di controdeduzioni.
Invero, con riferimento alla menzionata intolleranza ai mezzi di sintesi impiantati seguitamente all'intervento che ha riguardato la rotula destra il CTU ha precisato che: ''il cerchiaggio metallico viene rimosso di routine dopo consolidazione del focolaio fratturativo''; escludendo, in ogni caso, che tale rimozione possa produrre conseguenze nefaste sul ginocchio dal punto di vista anatomico- funzionale (cfr. pg. 5 della CTU).
Allo stesso modo, appare fondata la valutazione compiuta dal professionista circa la reale incidenza che la subita operazione chirurgica, peraltro conclusasi positivamente, ha sulla capacità lavorativa della paziente ritenendo, in definitiva, che quest'ultima non risulti affatto compromessa.
In via conclusiva, parte ricorrente in sede di note scritte per l'odierna udienza ha allegato documentazione medica del 02.12.2025, e pertanto successiva al deposito del ricorso, dalla quale si evince che l'istante manifesta “gonalgia acuta a destra su pregressa frattura di rotula con limitazione funzionale del 30%”. Ciononostante, merita precisarsi che tale condizione veniva rappresentata dalla paziente già in sede di accesso peritale e, pertanto, adeguatamente valutata dal
CTU, il quale, stabiliva che trattasi di episodi: “destinati a scomparire col passare del tempo, essendo legati alla manipolazione articolare in corso di intervento, e con adeguato ciclo di fisiochinesiterapia” (cfr. pg. 4 della CTU). In ogni caso, si evidenzia che dalla certificazione medica depositata l'entità della limitazione in oggetto, di grado lieve (pari al 30%), non attesta un significativo aggravamento del quadro patologico dell'istante.
Orbene, le conclusioni medico-legali cui è addivenuto il CTU all'esito della fase di Atp, sono pienamente condivise dal Giudicante, in quanto esaustive, dettagliate e basate su di un attento esame clinico, oltre che della documentazione sanitaria in atti, anche questa oggetto di adeguato e critico vaglio da parte del professionista. Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto e ritenuta la non necessarietà di procedere alla rinnovazione della CTU, attesa la completezza della stessa, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il godimento della pensione ordinaria di inabilità, ovvero, dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/84.
Le spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione si dichiarano irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
PQM
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti ai fini del diritto alla pensione ordinaria di inabilità, ovvero, all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della
L. 222/84;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 22/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano