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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/10/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6324/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6324/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1 GIOVANNI GIOVANNI PIO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONCHI Controparte_1 C.F._2 EN e dell'avv. IANNUZZI CLAUDIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute dalla ricorrente sig.ra in favore della resistente a mezzo dei seguenti Parte_1 Controparte_1 assegni:
a) assegno del 05.04.2014 n. 0542323493 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia, incassato il 18.04.2014 di € 9.760,00;
b) assegno del 02.12.2014 n. 542323495 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia, incassato 04.12.2014 di € 1.800,00;
c) assegno del 19.12.2014 n. 542323497 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia, incassato il 23.12.2014 € 2.500,00; e per l'effetto: condannare la sig.ra alla restituzione degli importi indebitamente corrisposti dalla Controparte_1 sig.ra per il complessivo importo di € 14.060,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 moneta-ria dalla data di proposizione della domanda giudiziale sino al giorno dell'effettivo soddisfo;
accertare e dichiarare, altresì, che la resistente ha indebitamente percepito la Controparte_1 pagina 1 di 6 ulteriore somma di € 20.000,00 dalla sig.ra , in nome e per conto della sig.ra Parte_2 ; e conseguentemente: Parte_1 condannare la medesima resistente a corrispondere (rectius restituire) in favore della odierna istante la suddetta somma di € 20.000,00 in aggiunta agli importi innanzi indicati – e così per la complessiva somma di € 34.060,00 (ovvero la maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;..”.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto in fatto: che nel dicembre 2012 aveva conferito incarico a , quale titolare dell'agenzia Controparte_1 immobiliare ”, per la vendita l'immobile di sua proprietà sito in Manfredonia alla Via San CP_1 Lorenzo n. 107, piano terra, indicando all'agente quale prezzo di realizzo la somma di euro 140.000,00 eventualmente “riducibile di euro 10.000”; che nel mese di maggio 2013 la le aveva comunicato di aver ricevuto un'offerta d'acquisto CP_1 dell'immobile formulata da tale (a favore dei figli di quest'ultima Parte_2 Per_1
, e per l'importo complessivo € 100.000,00, dunque
[...] CP_2 Persona_2 nettamente inferiore rispetto a quello indicato da essa attrice quale prezzo base di vendita;
che nell'occasione la le aveva riferito “che non erano giunte altre proposte di acquisto e che il CP_1 prezzo offerto era comunque per lei conveniente in considerazione del fatto che una parte di tali somme sarebbe stata corrisposta dagli acquirenti in contanti cosicché avrebbe pagato meno tasse”; che, più precisamente, la le aveva riferito che l'importo di € 100.000,00 “le sarebbe stato CP_1 versato alla con le seguenti modalità: € 25.000,00 in contanti;
€ 75.000,00, quale importo Parte_1 dichiarato nell'atto pubblico di compravendita, a mezzo assegno circolare non trasferibile”; che il 9.5.2013 aveva “sottoscritto per accettazione una proposta d'acquisto prestampata - non ancora compilata nelle parti in bianco ma recante esclusivamente in calce la firma della sig.ra Parte_2
–“, e contestualmente la le aveva consegnava l'assegno bancario n. 3648108552-10 di
[...] CP_1
€ 5.000,00 privo di data di emissione;
che il 10.5.2015, al momento dell'incasso del predetto assegno, la le aveva chiesto il CP_1 pagamento della sua provvigione nella misura del 2% più IVA al 21% ossia di € 2.420,00, calcolato sulla somma concordata per la compravendita pari ad € 100.000,00, provvigione poi corrisposta con assegno circolare emesso da BPM in data 17.05.2013; che il giorno 10.6.2013, presso lo studio del notaio di Manfredonia, era stato stipulato il Per_3 preliminare di vendita dell'immobile in favore dei promissari acquirenti Persona_1 CP_2
e con la contestuale consegna da parte di questi ultimi dell'assegno circolare
[...] Persona_2 non trasferibile n. 7.311.914.644-08 dell'importo di € 55.000,00; che “nei mesi successivi ed esattamente nei giorni 03.07.2013; 06.08.2013; 26.08.2013; 26.09.2013 e 07.11.2013 la sig.ra , in nome e per conto degli acquirenti”, aveva versato in favore di essa Parte_2 attrice, “in contanti ed in acconto sull'importo di € 25.000,00, la somma complessiva di € 5.000,00 in ratei di € 1.000,00 cadauno”; che in data 12.03.2014 la “le aveva fatto emettere, in favore di , l'assegno n. CP_1 Parte_2 0542323492 dell'importo di € 15.000,00, tratto sulla BPM, filiale di Manfredonia, dicendole che tale movimento bancario sarebbe servito per la formalizzazione dell'atto definitivo e che il detto importo le sarebbe stato prontamente restituito”, assegno poi messo all'incasso in data 03.04.2014; che il giorno 25.03.2014 la ID “aveva fatto emettere alla sig.ra — Parte_2 compilandolo di proprio pugno - in favore di essa ricorrente, l'assegno n. 3648108560-05 dell'importo di € 15.000,00, tratto sulla banca Unicredit S.p.a., filiale di Manfredonia, che era stato presentato per pagina 2 di 6 l'incasso in data 04.04.2014”; che il 5.4.2014 la “le aveva fatto sottoscrivere per traenza l'assegno n. 0542323493 tratto sulla CP_1 BPM, filiale di Manfredonia, della somma di € 9.760,00, in favore di essa resistente, dicendole che sarebbe servito per il pagamento delle spese notarili”, titolo poi regolarmente incassato;
che il 7.4.2014 era stato stipulato l'atto definitivo di vendita, nel quale era stato “indicato quale prezzo d'acquisto l'importo di € 75.000,00, così suddiviso: € 5.000,00 mediante assegno bancario non trasferibile n° 3648108552-10 all' sig.ra Parte_3 Parte_1 Parte_4 Parte_2 ed incassato il 10.05.2013; € 55.000,00 mediante assegno circolare non trasferibile n. 7.311.914.644-08 tratto dalla Banca Unicredit S.p.a., filiale di Manfredonia, in data 10.06.2013, all'ordine di Parte_1
emesso dalla sig.ra ed incassato dall'attrice in data 11.06.2013; €
[...] Parte_2 15.000,00 mediante assegno bancario non trasferibile n. 3648108560-05 tratto sulla Banca Unicredit S.p.A., filiale di Manfredonia, in data 25.03.2014, all'ordine di emesso dalla sig.ra Parte_1
ed incassato il 03.04.2014; Parte_2 che dopo la stipula dell'atto di vendita, nel mese di dicembre del 2014, la si era fatta rilasciare CP_1 da essa attrice “altri due assegni bancari, in suo favore, tratti presso la Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia, e più esattamente: il primo n. 542323495 dell'importo di € 1.800,00 incassato in data 04.12.2014; il secondo n. 542323497 dell'importo di € 2.500,00 incassato in data 23.12.2014”, importi che “a dire della sarebbero serviti per saldare le spese del notaio”; CP_1 che in definitiva la , “con artifizi e raggiri, ed approfittando della buona fede e della ignoranza CP_1 in materia della , oltre alla somma di € 2.420,00, ottenuta con assegno circolare del Parte_1 17.05.2013 per la mediazione relativa all'immobile in questione, si era indebitamente appropriata della ulteriore somma di € 14.060,00 rinveniente dai seguenti assegni compilati ed incassati dalla medesima:
€ 9.760,00, assegno del 05.04.2014 n. 0542323493 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia, incassato il 18.04.2014; € 1.800,00, assegno del 02.12.2014 n. 542323495 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia, incassato 04.12.2014; € 2.500,00, assegno del 19.12.2014 n. 542323497 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia, incassato il 23.12.2014; che inoltre la si era appropriata “anche del residuo importo di € 20.000,00 (ossia il CP_1 saldo della somma, pari a complessivi € 25.000,00, che secondo gli accordi l'acquirente avrebbe dovuto consegnare in contanti)”, importo che aveva effettivamente versato in Parte_2 contanti nelle mani della . CP_1
La , costituendosi in giudizio, non ha negato di aver incassato gli assegni sopra indicati per la CP_1 somma complessiva di euro 14.060,00 – ulteriore rispetto alla provvigione di euro 2420,00 incassata per l'attività di mediazione -, ma per giustificare detti ulteriori versamenti in suo favore ha dedotto quanto segue:
“La IG , prima e dopo la vendita dell'immobile di Via San Lorenzo conferiva Parte_1 l'incarico alla IG , e ad alcuni mediatori da questa interpellati, di acquistare un immobile
CP_1 per sé e per questo motivo aveva visionato diversi immobili in Manfredonia, sempre tramite l'intervento della IG : al Viale Beccarini, in Via D'Azeglio, in Via Bari, in Via Di Vagno e
CP_1 in Via Fioritto. Per alcuni di questi immobili erano intercorse anche trattative di acquisto, mai andate a buon fine, perché interrotte dalla stessa che manifestava costanti indecisioni. La Parte_1 ricorrente, evidentemente, non rammenta di aver conferito ad altro mediatore, prima dell'intervento della IG , l'incarico di acquistare un immobile sito alla Via De Gasperi e che in tale
CP_1 trattativa intervenne la IG la quale riuscì solamente a formalizzare una proposta di
CP_1 locazione dell'immobile in questione. La IG , infatti, sottoscriveva la dichiarazione del Parte_1 30 luglio 2015 con cui affermava di aver corrisposto, alla IG , la somma di 9.760,00€
CP_1 comprensive della somma di 2.460,00€, pagate ad altro mediatore per la prestazione precedente a quella della IG . La giustificazione dell'importo di 1.800,00€ e quello dell'importo di
CP_1 pagina 3 di 6 2.500,00 € è fornita dalla IG con la dichiarazione sottoscritta in data 3 gennaio 2015: Parte_1 l'immobile sito in Viale Beccarini, che la ricorrente avrebbe dovuto acquistare, non era conforme alla normativa edilizia e necessitava, per questo, dell'intervento di un professionista al quale, la IG
, alla fine dell'istruttoria della sanatoria, pagava in contanti la somma di 1.800,00€. Incassava, CP_1 poi, l'assegno di 2.500,00 € quale corrispettivo a lei spettante, come spiegato nella dichiarazione citata...”.
A supporto di tali deduzioni difensive la ha allegato una proposta d'acquisto del 30.07.2014 ed CP_1 ulteriori dichiarazioni datate 30.07.2015, 15.02.2015 e 03.01.2015, tutte recanti la sola firma di
, nelle quali la dichiarante imputa i versamenti in questa sede contestati (€ Parte_1 9.760,00, € 1.800,00 ed € 2.500,00) all'attività di mediazione svolta da terzi non meglio individuati (con l'intervento anche della quale intermediaria) per l'acquisto di un altro immobile in CP_1 Manfredonia da parte sua e ad una pratica di sanatoria relativa allo stesso immobile da acquistare.
In ordine ai presunti ulteriori versamenti in contanti effettuati dall'acquirente in relazione Parte_2 alla vendita dell'immobile di via San Lorenzo, la ha invece negato la circostanza, deducendo di CP_1 di non essere a conoscenza di accordi tra le parti per il pagamento in contanti di una somma ulteriore rispetto a quella indicata come prezzo nell'atto notarile.
Orbene, risulta documentato - ed invero pure incontroverso - il pagamento da parte dell'attrice della somma complessiva di euro 14.060,00 in favore della , ulteriore rispetto all'importo di euro CP_1
2.420,00 versato a titolo di provvigione per l'attività di mediazione relativa alla vendita dell'immobile di via San Lorenzo in Manfredonia. Detta somma ulteriore è stata versata con le seguenti incontestate modalità: € 9.760,00 con assegno del 05.04.2014 n. 0542323493 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia, incassato il 18.04.2014; € 1.800,00 con assegno del 02.12.2014 n. 542323495 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia, incassato il 04.12.2014; € 2.500,00 con assegno del 19.12.2014 n. 542323497 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia, incassato il 23.12.2014 (cfr. copie degli assegni allegati al fascicolo di parte attrice).
Come sopra esposto, la convenuta si è difesa indicando le seguenti causali di detti ulteriori versamenti:
l'attività di mediazione relativa alle trattative per l'acquisto di altro immobile in Manfredonia, alla via De Gasperi, da parte dell'attrice; la pratica di sanatoria edilizia relativa ad altro immobile in viale Beccarini che l'attrice “avrebbe dovuto acquistare”.
A sostegno della dedotta imputazione ha allegato alcune dichiarazioni recanti la firma di Parte_1
.
[...]
In particolare, i suddetti versamenti sarebbero giustificati dal contenuto delle seguenti dichiarazioni a firma dell'attrice: una dichiarazione del 30.7.2015 del seguente tenore “…In data 30.03.2014 ho consegnato l'assegno n. 055847845005422323493 dell'importo di Euro 9760,00, affinché provvedesse a dare il corrispettivo di Euro 2460,00 al mediatore per l'attività svolta e la differenza versata per la proposta di locazione di un immobile sito in Manfredonia, Via dei Gasperi. Con la presente quindi dichiaro che
[...]
ha consegnato la somma di euro 7300,00, nelle mani del mediatore, il quale aveva stipulato CP_1 già lui una proposta d'acquisto sul medesimo immobile, subentrando di fatto io nell'acquisto”; una dichiarazione del 3.1.2015, nella quale la dà atto della consegna alla delle Parte_1 CP_1 somme di euro 1800,00 ed euro 2500,00 per il perfezionamento di una pratica di sanatoria relativa ad un altro immobile in Manfredonia oggetto di una proposta d'acquisto formulata dalla stessa Parte_1
pagina 4 di 6 in data 17.12.2014.
Ora, l'attrice ha tempestivamente e specificamente disconosciuto dette dichiarazioni nel contenuto e nella firma, e la convenuta nella seconda memoria istruttoria ha chiesto la nomina di un c.t.u. per la verifica dell'autenticità delle firme disconosciute. La ha poi ribadito il disconoscimento in Parte_1 sede di interrogatorio formale.
Tuttavia, al di là del rituale disconoscimento formulato da parte attrice, va rilevata l'intrinseca inidoneità dimostrativa sia delle generiche deduzioni difensive di parte convenuta, sia del contenuto altrettanto generico delle dichiarazioni prodotte a sostegno delle medesime deduzioni.
Infatti: quanto alla somma di euro 9.760,00, non si comprende a quale titolo la convenuta l'abbia incassata, considerato che, stando alle stesse deduzioni di parte convenuta, essa si riferisce all'attività svolta da un terzo mediatore di cui non è neppure indicato il nominativo;
la dichiarazione sopra richiamata del 30.7.2015 a firma della , dal contenuto invero poco Parte_1 intellegibile, imputa il versamento complessivo di euro 9760,00 all'attività svolta da un terzo mediatore
– di cui anche in questo documento non è indicato il nominativo – per l'acquisto di un immobile in Manfredonia alla via De Gasperi;
la dichiarazione sopra richiamata del 3.1.2015 imputa genericamente gli ulteriori versamenti ad una pratica di sanatoria edilizia relativa ad un altro immobile da acquistare, senza ulteriori specificazioni.
Non è dato sapere chi ha svolto l'attività di mediazione di cui alla dichiarazione del 30.7.2015, come si è svolta concretamente e quale esito ha avuto.
Allo stesso modo, non è dato sapere chi ha curato la pratica di sanatoria edilizia di cui alla dichiarazione del 3.1.2015, di che tipo di sanatoria si tratta, quale concreto svolgimento ed esito ha avuto e, soprattutto, quale contributo ha prestato la ID.
Dall'esame dei predetti documenti, contenenti riferimenti generici all'attività di terzi soggetti neppure individuati, non è dunque in alcun modo possibile ricavare la prova – ed invero neppure l'indicazione - di un'attività della idonea a giustificare l'incasso della somma di euro 14.060,00, ulteriore CP_1 rispetto alla provvigione di euro 2420,00 già ricevuta per la mediazione relativa alla vendita dell'immobile di via San Lorenzo.
E d'altra parte, al di là dell'interrogatorio formale deferito alla controparte, alcuna prova orale è stata articolata dalla convenuta al riguardo.
La domanda di ripetizione della somma di euro 14.060,00 va pertanto accolta, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
Non può essere invece accolta la domanda di ripetizione dell'ulteriore somma di euro 20.000,00 asseritamente trattenuta in modo indebito dalla . CP_1
La prova testimoniale articolata da parte attrice, relativa all'ulteriore versamento in contanti di euro 20.000,00 che l'acquirente avrebbe effettuato nelle mani della , è infatti Parte_2 CP_1 inammissibile sia perché dedotta in violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c., sia perché dedotta in modo generico senza l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe avvenuto il versamento.
Peraltro, l'attrice non ha provato – ed invero neppure ha chiesto di poter provare – l'esistenza di un accordo originario tra le parti per il pagamento in contanti di una somma ulteriore rispetto al prezzo di vendita indicato nell'atto notarile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui pagina 5 di 6 al d.m. 147/22 (valore della causa determinato in relazione all'importo liquidato in parziale accoglimento della domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di euro 14.060,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
condanna la convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 5077,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 29.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6324/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1 GIOVANNI GIOVANNI PIO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONCHI Controparte_1 C.F._2 EN e dell'avv. IANNUZZI CLAUDIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute dalla ricorrente sig.ra in favore della resistente a mezzo dei seguenti Parte_1 Controparte_1 assegni:
a) assegno del 05.04.2014 n. 0542323493 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia, incassato il 18.04.2014 di € 9.760,00;
b) assegno del 02.12.2014 n. 542323495 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia, incassato 04.12.2014 di € 1.800,00;
c) assegno del 19.12.2014 n. 542323497 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia, incassato il 23.12.2014 € 2.500,00; e per l'effetto: condannare la sig.ra alla restituzione degli importi indebitamente corrisposti dalla Controparte_1 sig.ra per il complessivo importo di € 14.060,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 moneta-ria dalla data di proposizione della domanda giudiziale sino al giorno dell'effettivo soddisfo;
accertare e dichiarare, altresì, che la resistente ha indebitamente percepito la Controparte_1 pagina 1 di 6 ulteriore somma di € 20.000,00 dalla sig.ra , in nome e per conto della sig.ra Parte_2 ; e conseguentemente: Parte_1 condannare la medesima resistente a corrispondere (rectius restituire) in favore della odierna istante la suddetta somma di € 20.000,00 in aggiunta agli importi innanzi indicati – e così per la complessiva somma di € 34.060,00 (ovvero la maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;..”.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto in fatto: che nel dicembre 2012 aveva conferito incarico a , quale titolare dell'agenzia Controparte_1 immobiliare ”, per la vendita l'immobile di sua proprietà sito in Manfredonia alla Via San CP_1 Lorenzo n. 107, piano terra, indicando all'agente quale prezzo di realizzo la somma di euro 140.000,00 eventualmente “riducibile di euro 10.000”; che nel mese di maggio 2013 la le aveva comunicato di aver ricevuto un'offerta d'acquisto CP_1 dell'immobile formulata da tale (a favore dei figli di quest'ultima Parte_2 Per_1
, e per l'importo complessivo € 100.000,00, dunque
[...] CP_2 Persona_2 nettamente inferiore rispetto a quello indicato da essa attrice quale prezzo base di vendita;
che nell'occasione la le aveva riferito “che non erano giunte altre proposte di acquisto e che il CP_1 prezzo offerto era comunque per lei conveniente in considerazione del fatto che una parte di tali somme sarebbe stata corrisposta dagli acquirenti in contanti cosicché avrebbe pagato meno tasse”; che, più precisamente, la le aveva riferito che l'importo di € 100.000,00 “le sarebbe stato CP_1 versato alla con le seguenti modalità: € 25.000,00 in contanti;
€ 75.000,00, quale importo Parte_1 dichiarato nell'atto pubblico di compravendita, a mezzo assegno circolare non trasferibile”; che il 9.5.2013 aveva “sottoscritto per accettazione una proposta d'acquisto prestampata - non ancora compilata nelle parti in bianco ma recante esclusivamente in calce la firma della sig.ra Parte_2
–“, e contestualmente la le aveva consegnava l'assegno bancario n. 3648108552-10 di
[...] CP_1
€ 5.000,00 privo di data di emissione;
che il 10.5.2015, al momento dell'incasso del predetto assegno, la le aveva chiesto il CP_1 pagamento della sua provvigione nella misura del 2% più IVA al 21% ossia di € 2.420,00, calcolato sulla somma concordata per la compravendita pari ad € 100.000,00, provvigione poi corrisposta con assegno circolare emesso da BPM in data 17.05.2013; che il giorno 10.6.2013, presso lo studio del notaio di Manfredonia, era stato stipulato il Per_3 preliminare di vendita dell'immobile in favore dei promissari acquirenti Persona_1 CP_2
e con la contestuale consegna da parte di questi ultimi dell'assegno circolare
[...] Persona_2 non trasferibile n. 7.311.914.644-08 dell'importo di € 55.000,00; che “nei mesi successivi ed esattamente nei giorni 03.07.2013; 06.08.2013; 26.08.2013; 26.09.2013 e 07.11.2013 la sig.ra , in nome e per conto degli acquirenti”, aveva versato in favore di essa Parte_2 attrice, “in contanti ed in acconto sull'importo di € 25.000,00, la somma complessiva di € 5.000,00 in ratei di € 1.000,00 cadauno”; che in data 12.03.2014 la “le aveva fatto emettere, in favore di , l'assegno n. CP_1 Parte_2 0542323492 dell'importo di € 15.000,00, tratto sulla BPM, filiale di Manfredonia, dicendole che tale movimento bancario sarebbe servito per la formalizzazione dell'atto definitivo e che il detto importo le sarebbe stato prontamente restituito”, assegno poi messo all'incasso in data 03.04.2014; che il giorno 25.03.2014 la ID “aveva fatto emettere alla sig.ra — Parte_2 compilandolo di proprio pugno - in favore di essa ricorrente, l'assegno n. 3648108560-05 dell'importo di € 15.000,00, tratto sulla banca Unicredit S.p.a., filiale di Manfredonia, che era stato presentato per pagina 2 di 6 l'incasso in data 04.04.2014”; che il 5.4.2014 la “le aveva fatto sottoscrivere per traenza l'assegno n. 0542323493 tratto sulla CP_1 BPM, filiale di Manfredonia, della somma di € 9.760,00, in favore di essa resistente, dicendole che sarebbe servito per il pagamento delle spese notarili”, titolo poi regolarmente incassato;
che il 7.4.2014 era stato stipulato l'atto definitivo di vendita, nel quale era stato “indicato quale prezzo d'acquisto l'importo di € 75.000,00, così suddiviso: € 5.000,00 mediante assegno bancario non trasferibile n° 3648108552-10 all' sig.ra Parte_3 Parte_1 Parte_4 Parte_2 ed incassato il 10.05.2013; € 55.000,00 mediante assegno circolare non trasferibile n. 7.311.914.644-08 tratto dalla Banca Unicredit S.p.a., filiale di Manfredonia, in data 10.06.2013, all'ordine di Parte_1
emesso dalla sig.ra ed incassato dall'attrice in data 11.06.2013; €
[...] Parte_2 15.000,00 mediante assegno bancario non trasferibile n. 3648108560-05 tratto sulla Banca Unicredit S.p.A., filiale di Manfredonia, in data 25.03.2014, all'ordine di emesso dalla sig.ra Parte_1
ed incassato il 03.04.2014; Parte_2 che dopo la stipula dell'atto di vendita, nel mese di dicembre del 2014, la si era fatta rilasciare CP_1 da essa attrice “altri due assegni bancari, in suo favore, tratti presso la Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia, e più esattamente: il primo n. 542323495 dell'importo di € 1.800,00 incassato in data 04.12.2014; il secondo n. 542323497 dell'importo di € 2.500,00 incassato in data 23.12.2014”, importi che “a dire della sarebbero serviti per saldare le spese del notaio”; CP_1 che in definitiva la , “con artifizi e raggiri, ed approfittando della buona fede e della ignoranza CP_1 in materia della , oltre alla somma di € 2.420,00, ottenuta con assegno circolare del Parte_1 17.05.2013 per la mediazione relativa all'immobile in questione, si era indebitamente appropriata della ulteriore somma di € 14.060,00 rinveniente dai seguenti assegni compilati ed incassati dalla medesima:
€ 9.760,00, assegno del 05.04.2014 n. 0542323493 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia, incassato il 18.04.2014; € 1.800,00, assegno del 02.12.2014 n. 542323495 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia, incassato 04.12.2014; € 2.500,00, assegno del 19.12.2014 n. 542323497 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia, incassato il 23.12.2014; che inoltre la si era appropriata “anche del residuo importo di € 20.000,00 (ossia il CP_1 saldo della somma, pari a complessivi € 25.000,00, che secondo gli accordi l'acquirente avrebbe dovuto consegnare in contanti)”, importo che aveva effettivamente versato in Parte_2 contanti nelle mani della . CP_1
La , costituendosi in giudizio, non ha negato di aver incassato gli assegni sopra indicati per la CP_1 somma complessiva di euro 14.060,00 – ulteriore rispetto alla provvigione di euro 2420,00 incassata per l'attività di mediazione -, ma per giustificare detti ulteriori versamenti in suo favore ha dedotto quanto segue:
“La IG , prima e dopo la vendita dell'immobile di Via San Lorenzo conferiva Parte_1 l'incarico alla IG , e ad alcuni mediatori da questa interpellati, di acquistare un immobile
CP_1 per sé e per questo motivo aveva visionato diversi immobili in Manfredonia, sempre tramite l'intervento della IG : al Viale Beccarini, in Via D'Azeglio, in Via Bari, in Via Di Vagno e
CP_1 in Via Fioritto. Per alcuni di questi immobili erano intercorse anche trattative di acquisto, mai andate a buon fine, perché interrotte dalla stessa che manifestava costanti indecisioni. La Parte_1 ricorrente, evidentemente, non rammenta di aver conferito ad altro mediatore, prima dell'intervento della IG , l'incarico di acquistare un immobile sito alla Via De Gasperi e che in tale
CP_1 trattativa intervenne la IG la quale riuscì solamente a formalizzare una proposta di
CP_1 locazione dell'immobile in questione. La IG , infatti, sottoscriveva la dichiarazione del Parte_1 30 luglio 2015 con cui affermava di aver corrisposto, alla IG , la somma di 9.760,00€
CP_1 comprensive della somma di 2.460,00€, pagate ad altro mediatore per la prestazione precedente a quella della IG . La giustificazione dell'importo di 1.800,00€ e quello dell'importo di
CP_1 pagina 3 di 6 2.500,00 € è fornita dalla IG con la dichiarazione sottoscritta in data 3 gennaio 2015: Parte_1 l'immobile sito in Viale Beccarini, che la ricorrente avrebbe dovuto acquistare, non era conforme alla normativa edilizia e necessitava, per questo, dell'intervento di un professionista al quale, la IG
, alla fine dell'istruttoria della sanatoria, pagava in contanti la somma di 1.800,00€. Incassava, CP_1 poi, l'assegno di 2.500,00 € quale corrispettivo a lei spettante, come spiegato nella dichiarazione citata...”.
A supporto di tali deduzioni difensive la ha allegato una proposta d'acquisto del 30.07.2014 ed CP_1 ulteriori dichiarazioni datate 30.07.2015, 15.02.2015 e 03.01.2015, tutte recanti la sola firma di
, nelle quali la dichiarante imputa i versamenti in questa sede contestati (€ Parte_1 9.760,00, € 1.800,00 ed € 2.500,00) all'attività di mediazione svolta da terzi non meglio individuati (con l'intervento anche della quale intermediaria) per l'acquisto di un altro immobile in CP_1 Manfredonia da parte sua e ad una pratica di sanatoria relativa allo stesso immobile da acquistare.
In ordine ai presunti ulteriori versamenti in contanti effettuati dall'acquirente in relazione Parte_2 alla vendita dell'immobile di via San Lorenzo, la ha invece negato la circostanza, deducendo di CP_1 di non essere a conoscenza di accordi tra le parti per il pagamento in contanti di una somma ulteriore rispetto a quella indicata come prezzo nell'atto notarile.
Orbene, risulta documentato - ed invero pure incontroverso - il pagamento da parte dell'attrice della somma complessiva di euro 14.060,00 in favore della , ulteriore rispetto all'importo di euro CP_1
2.420,00 versato a titolo di provvigione per l'attività di mediazione relativa alla vendita dell'immobile di via San Lorenzo in Manfredonia. Detta somma ulteriore è stata versata con le seguenti incontestate modalità: € 9.760,00 con assegno del 05.04.2014 n. 0542323493 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia, incassato il 18.04.2014; € 1.800,00 con assegno del 02.12.2014 n. 542323495 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia, incassato il 04.12.2014; € 2.500,00 con assegno del 19.12.2014 n. 542323497 tratto sulla Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia, incassato il 23.12.2014 (cfr. copie degli assegni allegati al fascicolo di parte attrice).
Come sopra esposto, la convenuta si è difesa indicando le seguenti causali di detti ulteriori versamenti:
l'attività di mediazione relativa alle trattative per l'acquisto di altro immobile in Manfredonia, alla via De Gasperi, da parte dell'attrice; la pratica di sanatoria edilizia relativa ad altro immobile in viale Beccarini che l'attrice “avrebbe dovuto acquistare”.
A sostegno della dedotta imputazione ha allegato alcune dichiarazioni recanti la firma di Parte_1
.
[...]
In particolare, i suddetti versamenti sarebbero giustificati dal contenuto delle seguenti dichiarazioni a firma dell'attrice: una dichiarazione del 30.7.2015 del seguente tenore “…In data 30.03.2014 ho consegnato l'assegno n. 055847845005422323493 dell'importo di Euro 9760,00, affinché provvedesse a dare il corrispettivo di Euro 2460,00 al mediatore per l'attività svolta e la differenza versata per la proposta di locazione di un immobile sito in Manfredonia, Via dei Gasperi. Con la presente quindi dichiaro che
[...]
ha consegnato la somma di euro 7300,00, nelle mani del mediatore, il quale aveva stipulato CP_1 già lui una proposta d'acquisto sul medesimo immobile, subentrando di fatto io nell'acquisto”; una dichiarazione del 3.1.2015, nella quale la dà atto della consegna alla delle Parte_1 CP_1 somme di euro 1800,00 ed euro 2500,00 per il perfezionamento di una pratica di sanatoria relativa ad un altro immobile in Manfredonia oggetto di una proposta d'acquisto formulata dalla stessa Parte_1
pagina 4 di 6 in data 17.12.2014.
Ora, l'attrice ha tempestivamente e specificamente disconosciuto dette dichiarazioni nel contenuto e nella firma, e la convenuta nella seconda memoria istruttoria ha chiesto la nomina di un c.t.u. per la verifica dell'autenticità delle firme disconosciute. La ha poi ribadito il disconoscimento in Parte_1 sede di interrogatorio formale.
Tuttavia, al di là del rituale disconoscimento formulato da parte attrice, va rilevata l'intrinseca inidoneità dimostrativa sia delle generiche deduzioni difensive di parte convenuta, sia del contenuto altrettanto generico delle dichiarazioni prodotte a sostegno delle medesime deduzioni.
Infatti: quanto alla somma di euro 9.760,00, non si comprende a quale titolo la convenuta l'abbia incassata, considerato che, stando alle stesse deduzioni di parte convenuta, essa si riferisce all'attività svolta da un terzo mediatore di cui non è neppure indicato il nominativo;
la dichiarazione sopra richiamata del 30.7.2015 a firma della , dal contenuto invero poco Parte_1 intellegibile, imputa il versamento complessivo di euro 9760,00 all'attività svolta da un terzo mediatore
– di cui anche in questo documento non è indicato il nominativo – per l'acquisto di un immobile in Manfredonia alla via De Gasperi;
la dichiarazione sopra richiamata del 3.1.2015 imputa genericamente gli ulteriori versamenti ad una pratica di sanatoria edilizia relativa ad un altro immobile da acquistare, senza ulteriori specificazioni.
Non è dato sapere chi ha svolto l'attività di mediazione di cui alla dichiarazione del 30.7.2015, come si è svolta concretamente e quale esito ha avuto.
Allo stesso modo, non è dato sapere chi ha curato la pratica di sanatoria edilizia di cui alla dichiarazione del 3.1.2015, di che tipo di sanatoria si tratta, quale concreto svolgimento ed esito ha avuto e, soprattutto, quale contributo ha prestato la ID.
Dall'esame dei predetti documenti, contenenti riferimenti generici all'attività di terzi soggetti neppure individuati, non è dunque in alcun modo possibile ricavare la prova – ed invero neppure l'indicazione - di un'attività della idonea a giustificare l'incasso della somma di euro 14.060,00, ulteriore CP_1 rispetto alla provvigione di euro 2420,00 già ricevuta per la mediazione relativa alla vendita dell'immobile di via San Lorenzo.
E d'altra parte, al di là dell'interrogatorio formale deferito alla controparte, alcuna prova orale è stata articolata dalla convenuta al riguardo.
La domanda di ripetizione della somma di euro 14.060,00 va pertanto accolta, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
Non può essere invece accolta la domanda di ripetizione dell'ulteriore somma di euro 20.000,00 asseritamente trattenuta in modo indebito dalla . CP_1
La prova testimoniale articolata da parte attrice, relativa all'ulteriore versamento in contanti di euro 20.000,00 che l'acquirente avrebbe effettuato nelle mani della , è infatti Parte_2 CP_1 inammissibile sia perché dedotta in violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c., sia perché dedotta in modo generico senza l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe avvenuto il versamento.
Peraltro, l'attrice non ha provato – ed invero neppure ha chiesto di poter provare – l'esistenza di un accordo originario tra le parti per il pagamento in contanti di una somma ulteriore rispetto al prezzo di vendita indicato nell'atto notarile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui pagina 5 di 6 al d.m. 147/22 (valore della causa determinato in relazione all'importo liquidato in parziale accoglimento della domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di euro 14.060,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
condanna la convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 5077,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 29.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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