Decreto cautelare 15 novembre 2024
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 25 giugno 2025
Sentenza breve 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 23/12/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02230/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01857/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1857 del 2024, proposto da
Tre Emme S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Solofra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Pedicino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Avellino, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Oscar Mercolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del 24.10.2024, prot. n. 13551: revoca dell’AUA del 30.11.2017, prot. n. 17659.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Solofra e della Provincia di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 il dott. LI Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la Tre Emme s.r.l. (in appresso, T. E.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa adozione di misure cautelari: -- la determina n. 2241 del 15 ottobre 2024 (trasmessa con nota del 21 ottobre 2024, prot. n. 48092), con la quale il Dirigente del Settore Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio della Provincia di Avellino aveva revocato la determina n. 2026 del 9 novembre 2017, recante l’adozione dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) relativa all’opificio produttivo ubicato in Solofra, via Cioppo San Vito, n. 8, e censito in catasto al foglio 2, particella 908, sub 1; -- il provvedimento del 24 ottobre 2024, prot. n. 13551, col quale il Responsabile dell’Area SUAP e Ambiente del Comune di Solofra aveva revocato l’AUA del 30 novembre 2017, prot. n. 17659, e intimato l’interruzione dell’attività conciaria svolta presso il suindicato opificio produttivo; -- la nota dell’Area SUAP e Ambiente del Comune di Solofra prot. n. 12214 del 26 settembre 2024;
- la disposta revoca dell’AUA era, segnatamente, motivata che la T. E. non risultava provvista di contratto col gestore (COGEI s.r.l., in appresso, C.) dell’impianto di depurazione degli scarichi reflui;
- nell’avversare siffatta determinazione, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) ai sensi dell’art. 10 della Guida Operativa Procedura di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA)” approvata con delibera della Giunta regionale della Campania n. 25 del 18 gennaio 2022, l’amministrazione provinciale avrebbe dovuto previamente comunicare diffidare l’interessata ad eliminare le irregolarità rilevate e, solo in caso di mancata conformazione alla diffida, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, revocare l’AUA ex ante adottata; b) in alternativa allo scarico in fogna gestito dalla C., i reflui avrebbero potuto essere, comunque, smaltiti presso altri impianti; c) la disposta revoca dell’AUA difetterebbe, inoltre, di congrua motivazione; d) in omaggio al canone ordinamentale di proporzionalità dell’agere amministrativo, essa avrebbe dovuto essere circoscritta alla sola autorizzazione agli scarichi, ricompresa entro il più ampio contenuto abilitativo dell’AUA, e non avrebbe dovuto risolversi nella totale inibizione dell’attività;
- costituitisi sia l’intimata Provincia di Avellino sia l’intimato Comune di Solofra, eccepivano l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- in esito alla camera di consiglio del 5 dicembre 2024, la Sezione, nell’ordinanza cautelare n. 485 del 6 dicembre 2024, osservava che «la perdurante interruzione del servizio di scarico e depurazione dei reflui provenienti dall’impianto produttivo in titolarità della ricorrente, a partire dal 25 luglio 2019 … costituisce … violazione reiterata dell’AUA del 30 novembre 2017, prot. n. 17659, suscettibile di arrecare pericolo alla salute pubblica e all’ambiente» e di essere, quindi, direttamente sanzionata con la revoca del rilasciato titolo ambientale; nel contempo, rilevava che «la ricorrente ha documentato di aver richiesto, con nota del 7 novembre 2024, la stipula di un nuovo contratto per lo scarico fognario alla gestrice C., la quale con nota dell’11 novembre 2024, prot. n. CAS24/0144/AGA, ha obiettato che la disposta revoca dell’AUA “impedisce il prosieguo dell'istruttoria dell'istanza con le successive verifiche tecnico-amministrative”»; ciò posto, sospendeva interinalmente gli effetti dell’impugnato provvedimento comunale del 24 ottobre 2024, prot. n. 13551, recante la revoca dell’AUA del 30 novembre 2017, prot. n. 17659, «al solo fine di rimuovere qualsivoglia impedimento all’avviato iter di regolarizzazione del sistema di scarico dei reflui a servizio dell’opificio de quo, ferma restando l’interdizione della prosecuzione dell’attività produttiva, nonché salva restando ogni rideterminazione abilitativa che le autorità amministrative competenti potranno eventualmente assumere a valle dell’iter di regolarizzazione anzidetto»; «onde verificare l’esito e le eventuali ricadute di quest’ultimo rispetto alla vicenda controversa», aggiornava la trattazione dell’incidente cautelare;
- in esecuzione della suindicata ordinanza n. 485 del 6 dicembre 2024, il Responsabile dell’Area SUAP – Ambiente del Comune di Solofra, previa conforme determina del Dirigente del Settore Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio della Provincia di Avellino n. 55 del 13 gennaio 2025, sospendeva il provvedimento del 24 ottobre 2024, prot. n. 13551;
- in data 8 aprile 2025, la T. E. stipulava con la C.. un nuovo contratto di scarico fognario e di depurazione delle acque reflue industriali a servizio del proprio impianto produttivo e, con istanza del 9 aprile 2025, richiedeva la revoca del provvedimento comunale del 24 ottobre 2024, prot. n. 13551, nonché della prodromica determina dirigenziale provinciale n. 2241 del 15 ottobre 2024;
- in riscontro a detta istanza di revoca, la Provincia di Avellino, con nota del 21 maggio 2025, prot. n. 24228, invitava la ricorrente ad attestare l’invarianza del ciclo degli scarichi rispetto a quello favorevolmente valutato dall’Autorità Ambito Territoriale Ottimale – ATO AL RP nel parere del 26 settembre 2017, prot. n. 5506 (all’uopo interpellando anche l’Ente RI Campano, subentrato all’ATO AL RP), nonché a trasmettere il nulla osta idraulico da parte del competente Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in merito al recapito delle acque di seconda pioggia nel vallone San Vito;
- a parziale comprova dell’assolvimento degli incombenti prescrittile dall’amministrazione provinciale, la ricorrente depositava in giudizio sia la propria attestazione di invarianza delle reti dei reflui industriali assentite con l’AUA del 30 novembre 2017, prot. n. 17659, sia la nota dell’Ente RI Campano prot. n. 13791 del 6 giugno 2025, volta al rilascio del nulla sosta allo scarico da parte della Solofra Servizi s.p.a. e della C., e rappresentava di aver richiesto il nulla osta idraulico al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell’Irno;
- alla luce delle sopravvenienze dianzi illustrate, che non avevano ancora comportato il perfezionamento dell’istruttoria relativa all’iter di regolarizzazione instaurato dalla Tre Emme s.r.l., la Sezione, con ordinanza n. 246 del 25 giugno 2025, confermava l’adottata misura cautelare nei limiti stabiliti con l’ordinanza n. 485 del 6 dicembre 2024, affinché l’Ente RI Campano, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell’Irno e la Provincia di Avellino assumessero le determinazioni di rispettiva competenza, e, quindi, affinché venisse definitivamente esitata la rassegnata istanza di revoca del 9 aprile 2025;
- all’indomani della pronuncia dell’ordinanza n. 246 del 25 giugno 2025: -- l’Ente RI Campano, dietro sollecito della Provincia di Avellino prot. n. 13791 del 6 giugno 2025, nonché previo nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema depurativo a ricevere e trattare i reflui, rilasciato l’8 luglio 2025 (prot. CAS25/0098/AGA) dalla C., confermava, con nota del 13 settembre 2025, prot. n. 22428, il parere favorevole allo scarico in fognatura rilasciato dall’ex ATO AL RP recante il 26 settembre 2017 (prot. 5506); -- il Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell’Irno rilasciava, con decreto dirigenziale n. 57 del 19 settembre 2025, il nulla osta idraulico in sanatoria allo scarico nel vallone San Vito delle acque meteoriche di dilavamento (frazione di seconda pioggia) delle coperture e del piazzale di pertinenza dell'opificio produttivo in titolarità della T. E.;
- a tali pronunciamenti favorevoli susseguiva l’adozione e censito in catasto al foglio 2, particella 908, sub 1, giusta determina n. 1644 del 17 ottobre 2025, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambientale – Gestione Trasporti – Patrimonio della Provincia di Avellino, dell’AUA relativa all’opificio produttivo ubicato in Solofra, via Cioppo San Vito, n. 8;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza dell’11 novembre 2025 per il prosieguo della trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza camerale, in cui il difensore della T. E. dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della propria assistita, emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato, in rito, che:
- la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può derivare da un mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso ovvero dall’adozione di un provvedimento che sia idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco, anche qualora non abbia effetto satisfattivo nei confronti della parte ricorrente, purché sia tale da rendere inutile la pronuncia della sentenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 616/2014).
- ebbene nella specie, l’adozione dell’AUA di cui alla determina n. 1644 del 17 ottobre 2025 ha superato ed assorbito la contestazione di non conformità ambientale dell’insediamento conciario controverso, elidendo così i presupposti della revoca del titolo abilitativo preesistente, con essa sostituito, e dell’intimata sospensione dell’attività produttiva;
- per effetto di tale sopravvenienza provvedimentale, la quale ha ridefinito l’assetto di interessi delle parti, la T. E. nessuna utilità pratica potrebbe, dunque, più ritrarre da una pronuncia di accoglimento del ricorso in epigrafe;
- non solo: alla T. E. nessuna utilità pratica potrebbe derivare dall’invocato annullamento giurisdizionale anche, e in primis, alla stregua dell’espressa enunciazione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire, formulata in udienza camerale dal relativo difensore;
- ed invero, a fronte di una simile dichiarazione attorea, l’adito giudice amministrativo non potrebbe, comunque, che dichiarare il gravame improcedibile, dovendo recedere da ogni altra valutazione in rito o di merito (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3848/2016; sez. VI, n. 1278/2019; sez. V, n. 38/2020; n. 5486/2020; sez. III, n. 3981/2021; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 649/2024; n. 1620/2024; n. 1943/2024; n. 2157/2024; n. 2323/2024);
- in questo senso, si è affermato, in giurisprudenza, che: -- nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (Cons. Stato, sez. II, n. 6379/2024); -- al cospetto dell'univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente volta a confermare il venir meno dell'interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non si può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 10053/2023);
Ritenuto, in conclusione, che:
- alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti, con imputazione del contributo unificato a carico della ricorrente, tenuto conto che l’esito in rito della controversia discende dalla sopravvenuta regolarizzazione della contestata criticità del sistema di scarico dell’impianto produttivo de quo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, con imputazione del contributo unificato a carico della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE SS, Presidente
LI Di LO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI Di LO | IE SS |
IL SEGRETARIO