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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 17/02/2025, n. 6522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6522 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 6522 Anno 2025 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 21/01/2025 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di ZA IU, Premesso che all'imputato si contesta il reato di truffa con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale;
ritenuto che il termine massimo di prescrizione del reato va stabilito in anni nove;
rilevato che il reato, di carattere istantaneo, risulta commesso il 4/11/2011; che, pertanto, in assenza di sospensioni, il termine di prescrizione risulta maturato prima della data della sentenza di appello, deliberata all'udienza del 18/04/2024; che deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 6522 Anno 2025 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 21/01/2025 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di ZA IU, Premesso che all'imputato si contesta il reato di truffa con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale;
ritenuto che il termine massimo di prescrizione del reato va stabilito in anni nove;
rilevato che il reato, di carattere istantaneo, risulta commesso il 4/11/2011; che, pertanto, in assenza di sospensioni, il termine di prescrizione risulta maturato prima della data della sentenza di appello, deliberata all'udienza del 18/04/2024; che deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.