Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00419/2026REG.PROV.COLL.
N. 06461/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6461 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Annarita D'Ercole, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. IA GR LL e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale di udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I signori -OMISSIS-, proprietari di un fondo sito nell’Isola di -OMISSIS-, -OMISSIS-, identificato al foglio -OMISSIS-, sul quale, nel tempo, è stata accertata la presenza di molteplici interventi edilizi realizzati in assenza dei necessari titoli, conseguentemente oggetto di atti inibitori e repressivi della competente autorità comunale. In seguito alla condanna in sede penale della seconda per il reato previsto dall’art. 44 del testo unico dell’edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380), veniva avvisata l’esecuzione coattiva dell’ordine giudiziale di demolizione degli abusi, con l’ordine in data -OMISSIS- dei carabinieri di rilasciare l’immobile.
2. L’interessata si attivava allora per la relativa sanatoria. A questo scopo tramite il proprio tecnico di fiducia presentava all’amministrazione comunale un’istanza di parere preventivo per l’interclusione del fondo, ricadente in zona omogenea di espansione urbana, e in subordine, per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, attraverso una proposta di piano di lottizzazione senza necessità di previo adeguamento del PUC al Piano paesaggistico regionale, ai sensi dell’art. 13 L.R. 4/2009, comma 1, lett. b), punto 2), che consente tale possibilità in caso di b) gli interventi previsti nei vigenti strumenti urbanistici sono realizzabili alle seguenti condizioni: 2) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee C, G e D, qualora le aree siano intercluse, ovvero contigue ed integrate in termini di infrastrutture, con l’ambito urbano (istanza depositata l’-OMISSIS-).
3. Su di essa il Comune di -OMISSIS- si esprimeva sfavorevolmente, con atto -OMISSIS-, sul rilievo che alla luce delle circolari regionali in materia - circolare esplicativa adottata in data 23 novembre 2006 sull’applicazione del Piano paesaggistico regionale, nonché della circolare regionale recante indirizzi applicativi della L.R. n. 4/2009 - il fondo in questione non potesse considerarsi “contiguo” al centro urbano. Nondimeno, con nota del -OMISSIS-, l’amministrazione comunicava all’interessata l’inoltro alla Regione Sardegna di una richiesta di congruità relativamente al parere negativo già espresso, con la precisazione che nelle more l’esame della pratica era da considerarsi sospeso.
4. Con nota del -OMISSIS- la Regione comunicava al Comune di -OMISSIS- che compete a quest’ultimo « la verifica della sussistenza nel concreto dei requisiti di interclusione, al fine di poter applicare quanto previsto dal comma 1, lett. b), punto 2) dell’art. 13 della L.R. 4/2009 ».
5. Successivamente, nel 2017 (nota -OMISSIS-) l’amministrazione comunale accertava ulteriori opere abusive realizzate presso il fondo di proprietà degli odierni appellanti: realizzazione ex novo, in area sottoposta a sequestro con provvedimento n. -OMISSIS-. e -OMISSIS- R.G. GIP, di un terrazzamento delimitato con muro in blocchetti di cemento legati con malta cementizia delle dimensioni di m. 20x10,70x1,20 circa, pari ad una superficie di mq. 214,00 circa, su tale area è stato apportato materiale terroso per un volume di mc 258,00; - realizzazione ex novo di un fabbricato edile delle dimensioni di circa m. 10,50x3,00x2,60 di altezza media. Tale fabbricato è suddiviso in due vani con accesso indipendente (chiusi con porta in ferro), una adibita a servizio igienico, l’altra a cantina; gli stessi sono stati realizzati su quote differenti di circa 40 cm. Risulta ultimato in tutte le sue parti in copertura a tegole; - realizzazione ex novo, sul lato ovest della proprietà, di una scala esterna in muratura, composta da tre rampe, di collegamento al fabbricato principale; - realizzazione ex novo di un basamento in cemento di mq. 80 circa, antistante il fabbricato seminterrato sottoposto a sequestro in data 24.01.2015 di cui al procedimento penale n. -OMISSIS-. e -OMISSIS-. Il suddetto fabbricato risulta ultimato e rifinito con intonaco, pavimentazione e installazione di serramenti in ferro; - realizzazione ex novo di un barbecue delle dimensioni di m. 3x2,00x2,00 circa, con piano di lavoro sul lato destro di m. 2,30x1,00 circa, con antistante pavimentazione in opera incerta (pietra e cemento) su terrazzamento preesistente, delle dimensioni di mq 25 circa.
6. Pertanto, veniva dapprima ingiunta la sospensione dei lavori (ordinanza -OMISSIS-) e poi la loro demolizione (ordinanza -OMISSIS-). A questo scopo era richiamato il precedente parere negativo sull’istanza di interclusione e concessione in sanatoria, nonché il riscontro inviato sullo stesso da parte della Regione Sardegna.
7. L’ingiunzione a demolire e il presupposto venivano impugnati davanti al TAR Sardegna, con ricorso con il quale veniva dedotta una carenza di motivazione del parere comunale, circoscritta al richiamo alle circolari regionali esplicative sull’applicazione del piano paesaggistico regionale e della L.R. n. 4/2009, senza alcun accertamento circa lo stato dei luoghi, dai quali sarebbe possibile evincere che l’intervento abusivo “risulta perfettamente integrata con il contesto urbano e le infrastrutture circostanti”.
8. Il giudice di prime cure, con sentenza n. -OMISSIS- 2023, ha respinto il ricorso per infondatezza, con condanna alle spese di lite per E. 2.000,00.
9. A fondamento del rigetto è stata considerata « dirimente » la circostanza che gli interventi « sono stati realizzati su area notoriamente sottoposta a vincolo paesaggistico (oltre che idrogeologico e ambientale) dal D.M. 12 maggio 1966, che incide sull’intero territorio di -OMISSIS- ».
10. Contro la predetta sentenza, insorgono i ricorrenti deducendo due motivi di appello.
11. Il Comune di -OMISSIS- non si è costituito nel grado.
12. Nell’udienza tenutasi da remoto del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo rubricato “ illegittimita’ per carenza motivazionale e decisionale - errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - erronea valutazione dei fatti per non aver il giudice di primo grado riscontrato nei luoghi di causa le caratteristiche del c.d. lotto interclus o”, l’appellante lamenta che l’intervento edificatorio risulterebbe perfettamente integrato con il contesto urbano e le infrastrutture circostanti. Deduce che l’amministrazione non ha valutato correttamente che l’area deve essere considerata interclusa (l’area sarebbe contigua e parzialmente inclusa nella “fascia di rispetto”; attraversata, nella parte bassa, dalla conduttura della rete acquedottistica pubblica di approvvigionamento idrico-potabile delle isole di -OMISSIS- e di -OMISSIS-; delimitata sul confine ad est dalla strada vicinale per -OMISSIS- e a nord dalla ex strada -OMISSIS- a -OMISSIS-; delimitata sul confine ad ovest). Pertanto il terreno dovrebbe essere considerato intercluso e, quindi passibile di essere oggetto di concessione edilizia in sanatoria.
Sul punto vi sarebbe un’omessa pronuncia da parte del Tar.
2. Con il secondo motivo rubricato “ Illegittimita’ per omissione e/o carenza di istruttoria” si lamenta l’omessa verifica della sussistenza dei presupposti elencati dal tecnico di parte ricorrente.
Viene al riguardo formulata anche un’istanza di verificazione per l’accertamento dell’effettivo stato dei luoghi.
3. Le censure non possono essere accolte.
4. Con esse non viene innanzitutto formulata una critica puntuale alle ragioni a base del rigetto del ricorso in primo grado, incentrata sul regime vincolistico, sotto il duplice profilo paesaggistico e idrogeologico, vigente nell’area su cui sono stati realizzati gli abusi contestati, rispetto al quale non viene nemmeno prospettata la possibile compatibilità degli abusi. Tanto meno si indica sotto quale profilo la sentenza di primo grado sarebbe errata sul punto.
5. Le censure nei confronti dei provvedimenti impugnati rimangono circoscritte a pretese carenze motivazionali del parere comunale in realtà non ravvisabili. Esso infatti reca la chiara enunciazione delle ragioni ostative alla sanatoria ai sensi della più volte citata legge regionale n. 4 del 2009, riconducibili al fatto che l’abitato consolidato da questa considerato è « esclusivamente quello ricadente nelle zone A e B », ed inoltre in quelle destinate alla loro espansione « nelle quali siano in corso attività di trasformazione a seguito di programmazione urbanistica attuativa ». Ciò premesso, il parere rileva che l’area su cui sorge l’immobile dei ricorrenti « è significativamente distante dalle zone A e B e non è contigua ad aree di espansione nelle quali siano in corso attività di trasformazione a seguito di programmazione attuativa ».
6. Nemmeno sotto questo distinto profilo di carattere urbanistico, chiaramente in senso ostativo alla sanatoria in modo chiaro, l’appello prospetta possibili errori in grado di corroborare gli assunti di parte ricorrente.
7. L’appello deve pertanto essere respinto. Nulla spese, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO IE, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
IA GR LL, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA GR LL | IO IE |
IL SEGRETARIO