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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/06/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3815/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Bazzano Mattia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04/10/1977 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Bazzano Mattia del Foro di Vercelli
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in IA De BA (BA) il
20/10/2012, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n.
32, Parte II - Serie C, Anno 2013. Per_ Dall'unione è nato, in data 15/12/2013, il figlio , ancora minore.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 318 del 04.12.2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
20.06.2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in IA De BA (BA) il 20/10/2012, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato
[...]
Civile di detto Comune all'Atto n. 32, Parte II - Serie C, Anno 2013, alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
Per_ 1. AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre, ove manterrà la propria residenza anagrafica;
2. ASSEGNA l'abitazione ex coniugale sita in Vercelli (VC), Via S. Caboto n. 16 al sig.
che continuerà ad abitarla unitamente al figlio minore;
Pt_1 Per_ 3. DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità: salvo ogni diverso e migliore accordo, ed in ogni caso tenuto conto delle esigenze del figlio minore:
• nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita del minore da scuola e sino alla domenica sera alle ore 21.00;
• nelle settimane in cui la madre ha con sé il minore per il fine settimana, due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì, dall'uscita del minore da scuola e sino alle ore 21.00, dopo cena, quando il minore farà rientro presso l'abitazione paterna;
• nelle settimane in cui la madre non ha con sé il minore per il fine settimana, tre pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì, il mercoledì ed il venerdì dall'uscita del minore da scuola e sino alle ore 21.00, dopo cena, quando il minore farà rientro presso l'abitazione paterna;
• durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, nelle occasioni in cui la madre ha con sé il figlio minore, potranno essere inclusi i pernottamenti;
4. vacanze estive
DISPONE che durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, ciascun genitore possa tenere con sé il figlio per due settimane, anche consecutive, da comunicare all'altro entro il giorno 31 maggio di ciascun anno.
Ciascun genitore, qualora sarà in vacanza con il figlio, lascerà all'altro la reperibilità telefonica e l'indicazione del luogo di soggiorno;
5. DISPONE che salvo ogni diverso e migliore accordo, il minore trascorrerà ad anni alterni le festività con l'uno o con l'altro genitore, e precisamente:
• il 24 dicembre con un genitore ed i giorni del 25 e 26 dicembre con l'altro, ad anni alterni;
• il giorno 31 dicembre ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, così come il
1gennaio;
• il giorno dell'Epifania ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
pagina 3 di 4 • i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore,
e precisamente con quello che non ha avuto i minori con sé per il Natale;
• il giorno del 1° novembre ed il giorno dell'8 dicembre ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
• il giorno del 1° maggio con un genitore e quello del 2 giugno con l'altro, ad anni alterni;
• gli altri Ponti e periodi di sospensione dell'attività scolastica seguiranno il normale calendario di frequentazioni;
6. DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio durante i periodi di propria competenza e ciò quantomeno sino a quando la sig.ra non Parte_2 reperirà idonea attività lavorativa che le garantisca un'entrata mensile pari o superiore ad € 1.200,00 netti;
in tal caso, corrisponderà al padre l'importo mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT/FOI;
7. AUTORIZZA il sig. a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale, Pt_1 nonché ogni altra forma di aiuto, sussidio, bonus erogato in favore dei figli minori;
8. DISPONE che le spese straordinarie, così come individuate nel protocollo in essere presso
Codesto Tribunale e che deve intendersi in questa sede espressamente e integralmente richiamato, anche per quanto riguarda le modalità e i termini di concertazione, documentazione e corresponsione delle stesse siano sostenute integralmente dal sig.
e ciò per due anni dall'emanazione della sentenza di separazione. Successivamente, Pt_1 saranno sostenute della misura del 50% da ciascun genitore;
9. DÀ ATTO che i genitori prestano altresì reciprocamente il consenso al rinnovo dei documenti di identità ed al rilascio dei passaporti nonché di altra documentazione valida per l'espatrio;
10. DÀ ATTO i ricorrenti intendono definitivamente concordare la liquidazione in un'unica soluzione dell'assegno periodico, così come previsto dall'art. 5 della L. 898/1970, mediante il versamento dell'importo una tantum, da parte del sig. alla sig.ra Pt_1 Parte_2 dell'importo di € 2.000,00.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 30/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3815/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Bazzano Mattia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04/10/1977 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Bazzano Mattia del Foro di Vercelli
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in IA De BA (BA) il
20/10/2012, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n.
32, Parte II - Serie C, Anno 2013. Per_ Dall'unione è nato, in data 15/12/2013, il figlio , ancora minore.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 318 del 04.12.2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
20.06.2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in IA De BA (BA) il 20/10/2012, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato
[...]
Civile di detto Comune all'Atto n. 32, Parte II - Serie C, Anno 2013, alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
Per_ 1. AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre, ove manterrà la propria residenza anagrafica;
2. ASSEGNA l'abitazione ex coniugale sita in Vercelli (VC), Via S. Caboto n. 16 al sig.
che continuerà ad abitarla unitamente al figlio minore;
Pt_1 Per_ 3. DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità: salvo ogni diverso e migliore accordo, ed in ogni caso tenuto conto delle esigenze del figlio minore:
• nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita del minore da scuola e sino alla domenica sera alle ore 21.00;
• nelle settimane in cui la madre ha con sé il minore per il fine settimana, due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì, dall'uscita del minore da scuola e sino alle ore 21.00, dopo cena, quando il minore farà rientro presso l'abitazione paterna;
• nelle settimane in cui la madre non ha con sé il minore per il fine settimana, tre pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì, il mercoledì ed il venerdì dall'uscita del minore da scuola e sino alle ore 21.00, dopo cena, quando il minore farà rientro presso l'abitazione paterna;
• durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, nelle occasioni in cui la madre ha con sé il figlio minore, potranno essere inclusi i pernottamenti;
4. vacanze estive
DISPONE che durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, ciascun genitore possa tenere con sé il figlio per due settimane, anche consecutive, da comunicare all'altro entro il giorno 31 maggio di ciascun anno.
Ciascun genitore, qualora sarà in vacanza con il figlio, lascerà all'altro la reperibilità telefonica e l'indicazione del luogo di soggiorno;
5. DISPONE che salvo ogni diverso e migliore accordo, il minore trascorrerà ad anni alterni le festività con l'uno o con l'altro genitore, e precisamente:
• il 24 dicembre con un genitore ed i giorni del 25 e 26 dicembre con l'altro, ad anni alterni;
• il giorno 31 dicembre ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, così come il
1gennaio;
• il giorno dell'Epifania ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
pagina 3 di 4 • i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore,
e precisamente con quello che non ha avuto i minori con sé per il Natale;
• il giorno del 1° novembre ed il giorno dell'8 dicembre ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
• il giorno del 1° maggio con un genitore e quello del 2 giugno con l'altro, ad anni alterni;
• gli altri Ponti e periodi di sospensione dell'attività scolastica seguiranno il normale calendario di frequentazioni;
6. DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio durante i periodi di propria competenza e ciò quantomeno sino a quando la sig.ra non Parte_2 reperirà idonea attività lavorativa che le garantisca un'entrata mensile pari o superiore ad € 1.200,00 netti;
in tal caso, corrisponderà al padre l'importo mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT/FOI;
7. AUTORIZZA il sig. a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale, Pt_1 nonché ogni altra forma di aiuto, sussidio, bonus erogato in favore dei figli minori;
8. DISPONE che le spese straordinarie, così come individuate nel protocollo in essere presso
Codesto Tribunale e che deve intendersi in questa sede espressamente e integralmente richiamato, anche per quanto riguarda le modalità e i termini di concertazione, documentazione e corresponsione delle stesse siano sostenute integralmente dal sig.
e ciò per due anni dall'emanazione della sentenza di separazione. Successivamente, Pt_1 saranno sostenute della misura del 50% da ciascun genitore;
9. DÀ ATTO che i genitori prestano altresì reciprocamente il consenso al rinnovo dei documenti di identità ed al rilascio dei passaporti nonché di altra documentazione valida per l'espatrio;
10. DÀ ATTO i ricorrenti intendono definitivamente concordare la liquidazione in un'unica soluzione dell'assegno periodico, così come previsto dall'art. 5 della L. 898/1970, mediante il versamento dell'importo una tantum, da parte del sig. alla sig.ra Pt_1 Parte_2 dell'importo di € 2.000,00.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 30/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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