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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5784 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
7/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, composta dai magistrati
NA MA PA Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
IA AM Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 6247/2023, trattenuta in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza del 22.5.2025, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Giovannetti e Parte_1
presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Piemonte n. 39, per procura allegata al ricorso in riassunzione ricorrente in riassunzione e
CP_1
resistente contumace e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: ricorso in riassunzione su rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
26875/2023 del 20.9.2023
Premesso che
Con sentenza del 23.9.2025 il tribunale di Roma, per quel che qui interessa, nel giudizio di divorzio tra le parti, stabiliva a carico del padre, il pagamento a titolo Pt_1 Pt_1
di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne (n. il 2.2.1989) Per_1
1 convivente con la madre, un assegno mensile pari ad euro 550 mensili, CP_1
ponendo a carico del padre l'80% delle spese straordinarie. Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto, rigettando la domanda di revoca del mantenimento proposta dal - che Pt_1
aveva dedotto che la figlia, ormai ventiseienne, non si era ancora laureata, senza seguire con profitto gli studi universitari - che il rallentamento negli studi era stato determinato anche dalla separazione dei genitori e dalla cessazione dei rapporti con il padre, che la ragazza non vedeva più da molti anni. Avverso tale sentenza proponeva appello il insistendo nella revoca dell'obbligo impostogli dal tribunale per il Pt_1
mantenimento in favore della figlia. Con la sentenza n. 931/2020 questa Corte, in accoglimento parziale dell'appello, pur dando atto dell'incostante andamento universitario della ragazza, non riteneva che il mancato conseguimento dell'autonomia economica fosse ascrivibile alla sua colpevole inerzia, ritenendo che, come allegato dalla e come CP_1
confermato in audizione da il ritardo nel percorso universitario era stato Controparte_2
determinato dal fatto che la ragazza si era trovata sola (salvo l'aiuto dei nonni CP_3
poi venuto meno, e della zia) ad affrontare la patologia psichiatrica della madre, affetta, sin dai tempi del matrimonio, da disturbo ossessivo-compulsivo. La Corte, tuttavia, dava rilievo all'età della ragazza, che al momento di quel giudizio aveva trentuno anni, riducendo l'importo dell'assegno dovuto dal padre per il suo mantenimento ad euro 350,00 mensili.
Avverso tale sentenza il ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, Pt_1
deducendo, per quel che qui interessa, con il quarto motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 315, comma 4, 337 septies, comma 1, 2697 c.c., 115, c. 1 , 116 c.p.c. censurando la sentenza di merito laddove aveva affermato che l'onere di provare che il figlio avesse raggiunto l'indipendenza economica o la sua colpevole inerzia gravava sull'obbligato, e per avere ritenuto giustificato il permanere dell'obbligo del mantenimento in capo al padre, nonostante che la figlia fosse nata nel 1989, che nel 2008 avesse conseguito il diploma di odontotecnico, senza avere cercato un lavoro corrispondente al titolo conseguito, che, successivamente, si era iscritta alla facoltà di scienze del turismo, ove per tre anni non aveva sostenuto esami e poi alla facoltà di “filosofia, lettere e scienze umanistiche”, dove, per due anni, aveva sostenuto un solo esame, senza avere ancora conseguito la laurea triennale. Con l'ordinanza n. 26875/2023 la Corte di Cassazione,
2 dichiarati inammissibili i primi tre motivi di ricorso, ha parzialmente accolto il quarto, in relazione ai requisiti per il permanere dell'obbligo di mantenimento in capo al genitore del figlio ultra-maggiorenne, enunciando i seguenti principio di diritto (il primo ex art. 363
c.p.c., essendosi ritenuto inammissibile sul punto il quarto motivo): 1. “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea
a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”; 2.“I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel “figlio adulto” l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” ; 3. “I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro … il bisogno di particolari attenzioni o cure del genitore convivente contemperando fra loro, ove si verifichi tale evenienza, il bisogno di particolari attenzioni o cure del genitore convivente coni doveri verso sé stesso, la propria vita e la propria indipendenza economica, potendo tale necessità unicamente giustificare, dopo la maggiore età, meri ritardi nel conseguire la propria autonomia economico-lavorativa, ma mai costituire, nel “figlio adulto”, che anzi è allora tanto più tenuto ad attivarsi, ragione della completa elisione dei doveri verso sé stesso, anche in vista della propria vita futura”. La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che questo giudice non avesse applicato i predetti principi di diritto nella parte in cui aveva ritenuto che “la condizione di vulnerabilità del genitore convivente con la figlia maggiorenne fosse una giustificazione per la perdurante pretesa del mantenimento da
3 parte dell'altro genitore, attesa l'esigenza di affrontare la patologia psichiatrica materna senza il sostegno del padre”.
Con ricorso depositato in data 15.12.2023 ha riassunto la causa Parte_1
dinnanzi alla Corte di Appello in diversa composizione e, richiamando quanto specificato dalla Cassazione, ha chiesto la revoca o, in subordine, la riduzione del contributo per il mantenimento della figlia.
Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, non si è costituita CP_1
in giudizio.
Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza del 22.5.2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
e nelle note a tal fine depositate il procuratore del ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi e la causa è stata decisa nella camera di consiglio di seguito indicata.
Motivazione
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto entro i limiti che verranno di seguito esposti.
Infatti, deve ritenersi provato che che oggi ha trentasei anni e che Controparte_2
all'epoca della prima sentenza d' appello ne aveva trenta, aveva conseguito il diploma di odontotecnico nel 2008, si era successivamente iscritta alla facoltà di scienza del turismo, presso la quale, tuttavia, per tre anni non aveva dato alcun esame. Successivamente, si era iscritta alla facoltà di Filosofia presso la quale, pur avendo dato venti esami, non ha mai conseguito la laurea triennale.
Ritiene il collegio che nella specie, sia pure con un andamento di studi lento ed incostante, il mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte di non Controparte_2
possa essere ascritto a sua colpevole inerzia fino al compimento del suo trentesimo anno di età. Ritiene infatti la Corte che nella specie, tenuto conto del mirato impegno iniziale della ragazza, che aveva conseguito il diploma di odontotecnico e del suo successivo ed immediato impegno universitario, sia pure passato attraverso un nuovo cambiamento di facoltà, l'anzidetto lasso di tempo possa considerarsi ragionevolmente adeguato per un investimento esclusivo nella propria formazione. Dopo tale periodo, tuttavia, l'aspirazione a reperire un lavoro all'altezza delle proprie ambizioni deve essere contemperata, in
4 ossequio al principio di autoresponsabilità, con la necessità di rendersi autonoma dalla famiglia e di non gravare più sui genitori. Pertanto, l'obbligo del padre a contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne deve essere revocato dal 2.2.2019.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio e quelle del primo giudizio d'appello. Dichiara irripetibili le spese del giudizio di Cassazione e quelle del presente giudizio.
P.Q.M.
Su rinvio dalla Cassazione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessato l'obbligo paterno al mantenimento di a decorrere dal 2.2.2019. Controparte_2
Compensa interamente le spese del primo grado e quelle del primo giudizio d'appello.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio di Cassazione e quelle del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IA AM NA MA PA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, composta dai magistrati
NA MA PA Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
IA AM Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 6247/2023, trattenuta in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza del 22.5.2025, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Giovannetti e Parte_1
presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Piemonte n. 39, per procura allegata al ricorso in riassunzione ricorrente in riassunzione e
CP_1
resistente contumace e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: ricorso in riassunzione su rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
26875/2023 del 20.9.2023
Premesso che
Con sentenza del 23.9.2025 il tribunale di Roma, per quel che qui interessa, nel giudizio di divorzio tra le parti, stabiliva a carico del padre, il pagamento a titolo Pt_1 Pt_1
di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne (n. il 2.2.1989) Per_1
1 convivente con la madre, un assegno mensile pari ad euro 550 mensili, CP_1
ponendo a carico del padre l'80% delle spese straordinarie. Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto, rigettando la domanda di revoca del mantenimento proposta dal - che Pt_1
aveva dedotto che la figlia, ormai ventiseienne, non si era ancora laureata, senza seguire con profitto gli studi universitari - che il rallentamento negli studi era stato determinato anche dalla separazione dei genitori e dalla cessazione dei rapporti con il padre, che la ragazza non vedeva più da molti anni. Avverso tale sentenza proponeva appello il insistendo nella revoca dell'obbligo impostogli dal tribunale per il Pt_1
mantenimento in favore della figlia. Con la sentenza n. 931/2020 questa Corte, in accoglimento parziale dell'appello, pur dando atto dell'incostante andamento universitario della ragazza, non riteneva che il mancato conseguimento dell'autonomia economica fosse ascrivibile alla sua colpevole inerzia, ritenendo che, come allegato dalla e come CP_1
confermato in audizione da il ritardo nel percorso universitario era stato Controparte_2
determinato dal fatto che la ragazza si era trovata sola (salvo l'aiuto dei nonni CP_3
poi venuto meno, e della zia) ad affrontare la patologia psichiatrica della madre, affetta, sin dai tempi del matrimonio, da disturbo ossessivo-compulsivo. La Corte, tuttavia, dava rilievo all'età della ragazza, che al momento di quel giudizio aveva trentuno anni, riducendo l'importo dell'assegno dovuto dal padre per il suo mantenimento ad euro 350,00 mensili.
Avverso tale sentenza il ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, Pt_1
deducendo, per quel che qui interessa, con il quarto motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 315, comma 4, 337 septies, comma 1, 2697 c.c., 115, c. 1 , 116 c.p.c. censurando la sentenza di merito laddove aveva affermato che l'onere di provare che il figlio avesse raggiunto l'indipendenza economica o la sua colpevole inerzia gravava sull'obbligato, e per avere ritenuto giustificato il permanere dell'obbligo del mantenimento in capo al padre, nonostante che la figlia fosse nata nel 1989, che nel 2008 avesse conseguito il diploma di odontotecnico, senza avere cercato un lavoro corrispondente al titolo conseguito, che, successivamente, si era iscritta alla facoltà di scienze del turismo, ove per tre anni non aveva sostenuto esami e poi alla facoltà di “filosofia, lettere e scienze umanistiche”, dove, per due anni, aveva sostenuto un solo esame, senza avere ancora conseguito la laurea triennale. Con l'ordinanza n. 26875/2023 la Corte di Cassazione,
2 dichiarati inammissibili i primi tre motivi di ricorso, ha parzialmente accolto il quarto, in relazione ai requisiti per il permanere dell'obbligo di mantenimento in capo al genitore del figlio ultra-maggiorenne, enunciando i seguenti principio di diritto (il primo ex art. 363
c.p.c., essendosi ritenuto inammissibile sul punto il quarto motivo): 1. “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea
a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”; 2.“I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel “figlio adulto” l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” ; 3. “I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro … il bisogno di particolari attenzioni o cure del genitore convivente contemperando fra loro, ove si verifichi tale evenienza, il bisogno di particolari attenzioni o cure del genitore convivente coni doveri verso sé stesso, la propria vita e la propria indipendenza economica, potendo tale necessità unicamente giustificare, dopo la maggiore età, meri ritardi nel conseguire la propria autonomia economico-lavorativa, ma mai costituire, nel “figlio adulto”, che anzi è allora tanto più tenuto ad attivarsi, ragione della completa elisione dei doveri verso sé stesso, anche in vista della propria vita futura”. La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che questo giudice non avesse applicato i predetti principi di diritto nella parte in cui aveva ritenuto che “la condizione di vulnerabilità del genitore convivente con la figlia maggiorenne fosse una giustificazione per la perdurante pretesa del mantenimento da
3 parte dell'altro genitore, attesa l'esigenza di affrontare la patologia psichiatrica materna senza il sostegno del padre”.
Con ricorso depositato in data 15.12.2023 ha riassunto la causa Parte_1
dinnanzi alla Corte di Appello in diversa composizione e, richiamando quanto specificato dalla Cassazione, ha chiesto la revoca o, in subordine, la riduzione del contributo per il mantenimento della figlia.
Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, non si è costituita CP_1
in giudizio.
Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza del 22.5.2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
e nelle note a tal fine depositate il procuratore del ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi e la causa è stata decisa nella camera di consiglio di seguito indicata.
Motivazione
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto entro i limiti che verranno di seguito esposti.
Infatti, deve ritenersi provato che che oggi ha trentasei anni e che Controparte_2
all'epoca della prima sentenza d' appello ne aveva trenta, aveva conseguito il diploma di odontotecnico nel 2008, si era successivamente iscritta alla facoltà di scienza del turismo, presso la quale, tuttavia, per tre anni non aveva dato alcun esame. Successivamente, si era iscritta alla facoltà di Filosofia presso la quale, pur avendo dato venti esami, non ha mai conseguito la laurea triennale.
Ritiene il collegio che nella specie, sia pure con un andamento di studi lento ed incostante, il mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte di non Controparte_2
possa essere ascritto a sua colpevole inerzia fino al compimento del suo trentesimo anno di età. Ritiene infatti la Corte che nella specie, tenuto conto del mirato impegno iniziale della ragazza, che aveva conseguito il diploma di odontotecnico e del suo successivo ed immediato impegno universitario, sia pure passato attraverso un nuovo cambiamento di facoltà, l'anzidetto lasso di tempo possa considerarsi ragionevolmente adeguato per un investimento esclusivo nella propria formazione. Dopo tale periodo, tuttavia, l'aspirazione a reperire un lavoro all'altezza delle proprie ambizioni deve essere contemperata, in
4 ossequio al principio di autoresponsabilità, con la necessità di rendersi autonoma dalla famiglia e di non gravare più sui genitori. Pertanto, l'obbligo del padre a contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne deve essere revocato dal 2.2.2019.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio e quelle del primo giudizio d'appello. Dichiara irripetibili le spese del giudizio di Cassazione e quelle del presente giudizio.
P.Q.M.
Su rinvio dalla Cassazione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessato l'obbligo paterno al mantenimento di a decorrere dal 2.2.2019. Controparte_2
Compensa interamente le spese del primo grado e quelle del primo giudizio d'appello.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio di Cassazione e quelle del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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