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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 4426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4426 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 2105/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2105 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Mondragone (CE) alla Via Parte_1
Salerno 1, presso lo studio dell'avv. Giovanni Viola e del p. Avv. Giosuè Barbato, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale:
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Email_1
Dell'Aversano, in virtù di procura in atti;
opposta
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la ha Parte_1 convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 3521/2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 30.12.2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 5750/2024, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- previo accertamento della già intervenuta regolazioni delle Fattura n. 01288 del 29.02.2024 pari ad euro 20.347,76, Fattura n. 02501 del 30.04.2024 di euro 32,88 e Fattura n. 01922 del
29.03.2024 di euro 13.489,36, azionate dalla società dichiarare che Controparte_1
Pag. 1 di 3 la nulla deve a quest'ultima, e, conseguentemente, dichirare nullo e/o Parte_1 inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3521/2024 del 30.12.2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, R.G. 5750/2024; - condannare la società
[...] alla refusione di compensi e spese di lite al procuratore dichiaratosi Controparte_1 antistatario”.
Si è costituita in giudizio l'opposta, eccependo la tardività dell'opposizione, la nullità dell'atto introduttivo siccome formato da un praticante avvocato non abilitato a patrocinare, la già intervenuta pronuncia del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (n. cronol.
5543/2025 del 10.03.2025), contestando poi nel merito gli assunti di controparte e così concludendo (come precisato con la memoria di cui all'art. 171 ter n. 1 c.p.c.): “In via preliminare: a) dichiarare improcedibile l'opposizione, sia per tardiva iscrizione a ruolo, sia per difetto di valida sottoscrizione da parte di difensore abilitato;
b) dichiarare definitivamente esecutivo e/o passato in giudicato il decreto ingiuntivo n. 3521/2024 del 30.12.2024; Nel merito: c) rigettare integralmente l'opposizione per infondatezza in fatto e in diritto, nei termini di cui in motivazione della propria comparsa di costituzione e risposta;
d) confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi moratori sino all'effettivo soddisfo;
e) condannare l'opponente al risarcimento del danno nella somma pari a euro 33.870,00 comprensiva di IVA, oltre interessi moratori ex
D.Lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalle date delle fatture fino al loro effettivo saldo, per l'inadempimento contrattuale ovvero per danno emergente, lucro cessante, perdita di chance e depauperamento patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella diversa somma in via equitativa ritenuta equa dall'On. Tribunale;
f) in via gradata, accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. e condannare parte opponente al risarcimento del danno per lite temeraria. Con condanna dell'opponente alle spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario e oneri come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, secondo i parametri forensi vigenti.”.
All'esito della prima udienza del 18.11.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice ha invitato le parti a concludere, per poi riservare la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., con deposito della sentenza entro 30 giorni.
2. L'opposizione è stata notificata alla in data 03.02.2025 (cfr. allegato Controparte_1
n. 3 della produzione di parte opposta), ma l'iscrizione a ruolo della causa è avvenuta soltanto in data 07.03.2025, oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 165 c.p.c., applicabile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
Pag. 2 di 3 Come già chiarito all'atto dell'emissione del decreto di esecutorietà n. cronol. 5543/2025 del
10.03.2025, ai fini che ci occupano, per giurisprudenza pacifica, alla mancata proposizione dell'opposizione è equiparata l'opposizione tardiva.
Sul punto Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10116 del 26/05/2004: «Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che la mancata costituzione dell'opponente - equiparata a quella tardiva - comporta la improcedibilità dell'opposizione, ne consegue che l'opponente non costituito non può utilmente riassumere il giudizio, ai sensi degli artt. 171 e 307 cod. proc. civ., ancorché non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà.».
L'opposizione non può poi essere proseguita ai sensi dell'art. 647 co. 2 c.p.c. e, pertanto, in definitiva, va dichiarata improcedibile.
Il decreto ingiuntivo opposto è già stato dichiarato definitivamente esecutivo.
La domanda risarcitoria avanzata dall'opposta, che nel suo contenuto risulta, in parte, la riproposizione della domanda di adempimento sottesa al ricorso monitorio e, in altra parte, del tutto generica, deve essere rigettata, siccome non vi è prova in atti di una diminuzione patrimoniale ulteriore subita dall'opposta, che meriti ristoro in misura diversa e ulteriore rispetto a quanto ottenuto con l'ingiunzione all'adempimento già definitivamente esecutiva.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
3. Stante la soccombenza reciproca, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti. Ne consegue il rigetto della domanda avanzata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., in mancanza di compiuta soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'opposizione improcedibile;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'opposta;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- rigetta la domanda avanzata dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 15.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2105 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Mondragone (CE) alla Via Parte_1
Salerno 1, presso lo studio dell'avv. Giovanni Viola e del p. Avv. Giosuè Barbato, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale:
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Email_1
Dell'Aversano, in virtù di procura in atti;
opposta
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la ha Parte_1 convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 3521/2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 30.12.2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 5750/2024, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- previo accertamento della già intervenuta regolazioni delle Fattura n. 01288 del 29.02.2024 pari ad euro 20.347,76, Fattura n. 02501 del 30.04.2024 di euro 32,88 e Fattura n. 01922 del
29.03.2024 di euro 13.489,36, azionate dalla società dichiarare che Controparte_1
Pag. 1 di 3 la nulla deve a quest'ultima, e, conseguentemente, dichirare nullo e/o Parte_1 inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3521/2024 del 30.12.2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, R.G. 5750/2024; - condannare la società
[...] alla refusione di compensi e spese di lite al procuratore dichiaratosi Controparte_1 antistatario”.
Si è costituita in giudizio l'opposta, eccependo la tardività dell'opposizione, la nullità dell'atto introduttivo siccome formato da un praticante avvocato non abilitato a patrocinare, la già intervenuta pronuncia del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (n. cronol.
5543/2025 del 10.03.2025), contestando poi nel merito gli assunti di controparte e così concludendo (come precisato con la memoria di cui all'art. 171 ter n. 1 c.p.c.): “In via preliminare: a) dichiarare improcedibile l'opposizione, sia per tardiva iscrizione a ruolo, sia per difetto di valida sottoscrizione da parte di difensore abilitato;
b) dichiarare definitivamente esecutivo e/o passato in giudicato il decreto ingiuntivo n. 3521/2024 del 30.12.2024; Nel merito: c) rigettare integralmente l'opposizione per infondatezza in fatto e in diritto, nei termini di cui in motivazione della propria comparsa di costituzione e risposta;
d) confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi moratori sino all'effettivo soddisfo;
e) condannare l'opponente al risarcimento del danno nella somma pari a euro 33.870,00 comprensiva di IVA, oltre interessi moratori ex
D.Lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalle date delle fatture fino al loro effettivo saldo, per l'inadempimento contrattuale ovvero per danno emergente, lucro cessante, perdita di chance e depauperamento patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella diversa somma in via equitativa ritenuta equa dall'On. Tribunale;
f) in via gradata, accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. e condannare parte opponente al risarcimento del danno per lite temeraria. Con condanna dell'opponente alle spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario e oneri come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, secondo i parametri forensi vigenti.”.
All'esito della prima udienza del 18.11.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice ha invitato le parti a concludere, per poi riservare la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., con deposito della sentenza entro 30 giorni.
2. L'opposizione è stata notificata alla in data 03.02.2025 (cfr. allegato Controparte_1
n. 3 della produzione di parte opposta), ma l'iscrizione a ruolo della causa è avvenuta soltanto in data 07.03.2025, oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 165 c.p.c., applicabile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
Pag. 2 di 3 Come già chiarito all'atto dell'emissione del decreto di esecutorietà n. cronol. 5543/2025 del
10.03.2025, ai fini che ci occupano, per giurisprudenza pacifica, alla mancata proposizione dell'opposizione è equiparata l'opposizione tardiva.
Sul punto Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10116 del 26/05/2004: «Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che la mancata costituzione dell'opponente - equiparata a quella tardiva - comporta la improcedibilità dell'opposizione, ne consegue che l'opponente non costituito non può utilmente riassumere il giudizio, ai sensi degli artt. 171 e 307 cod. proc. civ., ancorché non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà.».
L'opposizione non può poi essere proseguita ai sensi dell'art. 647 co. 2 c.p.c. e, pertanto, in definitiva, va dichiarata improcedibile.
Il decreto ingiuntivo opposto è già stato dichiarato definitivamente esecutivo.
La domanda risarcitoria avanzata dall'opposta, che nel suo contenuto risulta, in parte, la riproposizione della domanda di adempimento sottesa al ricorso monitorio e, in altra parte, del tutto generica, deve essere rigettata, siccome non vi è prova in atti di una diminuzione patrimoniale ulteriore subita dall'opposta, che meriti ristoro in misura diversa e ulteriore rispetto a quanto ottenuto con l'ingiunzione all'adempimento già definitivamente esecutiva.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
3. Stante la soccombenza reciproca, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti. Ne consegue il rigetto della domanda avanzata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., in mancanza di compiuta soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'opposizione improcedibile;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'opposta;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- rigetta la domanda avanzata dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 15.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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