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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/10/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 36/2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza del 02.05.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.04.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 dell'atto di citazione in appello, dall'Avv. Giorgio Panuccio (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Ravagnese II Traversa Scagliola 7
Reggio Calabria, PEC avv. Email_1
-Appellante-
CONTRO
P. IV , già , Controparte_1 P.IV_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma (CAP 00198) viale Liegi n.
41, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Smiroldo (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Flaminia n. C.F._3
135 Roma, PEC Email_2
-Appellata-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 868/2018 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata e depositata in data 05 giugno 2018, resa nel procedimento R.G. n. 2562/14.
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.04.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come indicato di seguito ed in atti di causa che si intendono richiamati. In particolare, le parti concludevano come di seguito indicato:
1 - parte appellante: ribadendo le difese, insisteva nell'accoglimento dell'appello proposto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e “condanna di alla corresponsione, CP_3
a favore dell'appellante, dell'ulteriore somma di € 27.569,00, corrispondente alla differenza tra l'importo da liquidare alla stregua del quadro clinico tracciato dal Dott. ed Persona_1
il più esiguo danno riconosciuto all'esito del procedimento iscritto al R.G.Nr. 2562/14. Oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, ovvero condanna della compagine appellata alle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario in appello”;
- parte appellata: insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, di seguito riportate
“Per tutte le eccezioni e ragioni in fatto e in diritto dinanzi esposte, voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, respinte tutte le avverse domande, e deduzioni - con riguardo alla sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria…n. 868/2018 (doc. d), così giudicare: - rigettare nel merito
l'appello come formulato e respingere le domande tutte dell'appellante , perché infondate Pt_1
in fatto e in diritto. Con la condanna alle spese e competenze del presente grado di giudizio con spese generali e accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d.l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Con distinti atti di citazione i signori ed convenivano la Parte_2 Parte_1 attuale appellata al fine di richiedere la condanna al risarcimento dei danni seguiti all'incidente occorso il 02.02.2013, mentre gli stessi viaggiavano, in qualità di passeggeri, a bordo dell'aeromobile A320-100/200. I due procedimenti venivano riuniti.
Per quanto attiene parte appellante, si indicavano residuati: ITT al 100% gg. 7, ITT al 75% gg.
20, ITT al 50% gg. 35 ed ITT al 25% gg. 30, nonché ITP al 10%, per cui si concludeva chiedendo il risarcimento dei danni nella misura di “Euro 25.482,99 (di cui Euro 20.023,89 per il danno biologico, anche da e Euro 4.653,57 a titolo di danno morale -30% su CP_4 CP_5 invalidità permanente ex art. 138 cod. delle ass. – ed Euro 805,53 per spese vive sostenute) ovvero quella diversa, maggiore o minore somma, da accertarsi in corso di causa, a seguito di
CTU o, in ultima ipotesi, ricorrendo all'ausilio dei subordinati criteri equitativi. In ogni caso con interessi compensativi quanto meno nella misura legali, oltre rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo”.
2 Si costituiva parte convenuta per resistere alle domande e chiederne il rigetto, chiedendo di chiamare in garanzia la (domanda alla quale poi rinunciava) e la riunione Controparte_6 tra i due giudizi, deducendo l'infondatezza delle domande non ritenendo essere stata dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione risarcitoria e non essendo stato provato in particolare che i due passeggeri avrebbero tenuto nell'occorso evento un comportamento improntato a diligenza, con il corretto uso delle cinture di sicurezza in dotazione nonché con l'assunzione di una corretta posizione del sedile.
La causa veniva istruita con l'ammissione della documentazione prodotta dalle parti, interrogatorio formale del legale rappresentante della società aerea convenuta nonché CTU medico-legale.
Con sentenza parzialmente oggetto della presente impugnazione il Tribunale dichiarava la responsabilità dell' e, per quanto attiene la parte appellante, indicava che Controparte_7
<il consulente ha accertato “esiti di trauma del rachide cervicodorsolombare con persistenti rachialgie e limitazione antalgica dei movimenti del capo in pz con disturbo post traumatico da stress cronico –forma lieve”, valutando l'invalidità temporanea totale nella misura di 7 giorni, di 15 giorni l'invalidità al 75%, di 30 giorni l'invalidità temporanea al 50% ed infine in 40 giorni l'invalidità temporanea parziale al 25%>>, considerava corretta la determinazione di una percentuale d'invalidità del 7% come rideterminata, riteneva che “alla danneggiata spetterà quale complessivo danno non patrimoniale, secondo il meccanismo tabellare adottato dal Tribunale milanese, la somma di euro 11.000,00”, oltre € 211,71 per danno patrimoniale, per cui precisava che “Ne consegue che la società convenuta va condannata a rifondere in favore dell'attrice la somma, all'attualità, di € 11.211,71, oltre interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito innanzi determinato deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno -02.02.2013- e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n.23225/2005)”.
In dispositivo così si statuiva: -“accoglie le domanda nei limiti e per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore di Controparte_7 [...]
della complessiva somma di € 4.641,00 ed in favore di della Parte_2 Parte_1 complessiva somma di € 11.211,71, importi entrambi all'attualità, oltre interessi per come meglio specificato in parte motiva;
-condanna l' al pagamento, in favore Controparte_7 degli attori, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
4.000,00, di cui € 550,00 per spese, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, con
3 distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Giorgio Panuccio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.”
Avverso la indicata pronuncia proponeva appello la rilevandone l'erroneità per “OMESSA, Pt_1
INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA MOTIVZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA VERTENZA:
SEGNATAMENTE, IL GIUDICE SI È DISCOSTATO, IN MANIERA RILEVANTE, DAGLI ESITI DELL'AUSILIO
TECNICO DALLO STESSO DISPOSTO, SENZA FORNIRE UN'ADEGUATA VALUTAZIONE CRITICA IDONEA
A SODDISFARE LO SPECIFICO ONERE MOTIVZIONALE, POSTO A PROPRIO CARICO”, e concludeva chiedendo alla Corte di voler : «A. accertare e dichiarare, per le ragioni meglio rappresentate nel corpo del presente scritto difensionale, l'illegittima riduzione del danno disposta dal
Giudice prioris istantiae, in spreto alle conclusioni licenziate dall'officiato CTU;
«B. e, per
l'effetto, condannare , alla corresponsione, a favore dell'appellante, Controparte_7 dell'ulteriore somma, pari ad € 27.569,00, corrispondenza alla differenza tra l'importo da liquidare alla stregua del quadro clinico tracciato dal dott. ed il più esiguo Persona_1 danno riconosciuto all'esito del procedimento iscritto al R.G.Nr. 2562/14, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo. […] «C. in ogni caso, condannare la predetta compagnia aerea, alle spese e competenze del presente giudizio, evidentemente in misura proporzionale all'entità dei danni riconosciuti dal perito designato dal Tribunale. Il tutto, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario. «D. confermare per il resto il contenuto della Statuizione sottoposta a gravame». Contr Si costituiva la appellata er resistere al gravame e domandarne il rigetto, rilevando che le conclusioni del CTU di primo grado erano prive di motivazione e conducevano ad un risultato non congruo, ribadendo le contestazioni nel merito della domanda e in relazione al concorso di colpa gli eccepito in primo grado, e concludeva chiedendo alla Corte adita di voler: “- rigettare nel merito l'appello come formulato e respingere le domande tutte dell'appellante , perché Pt_1 infondate in fatto e in diritto. Con la condanna alle spese e competenze del presente grado di giudizio con spese generali e accessori di legge”.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 08.04.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo di gravame si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure si è discostato dalle conclusioni espresse dal CTU sulla omettendo di fornire Pt_1
4 motivazione, chiedendo la diversa quantificazione del danno nella maggiore misura di cui in atto di appello e la relativa condanna alla differenza rispetto a quanto liquidato in primo grado.
In specie, l'impugnazione attiene unicamente alla censura del “quantum debeatur” in relazione alla posizione dell'appellante, rimanendo impregiudicato l'intervenuto riconoscimento della responsabilità della parte convenuta per i danni conseguiti all'evento dedotto in giudizio ed il riconoscimento delle patologie derivate alla AR come da CTU e sentenza di primo grado.
Per quanto sopra, inammissibili poiché coperte da giudicato sono le difese svolta da parte appellata sulla eventuale corresponsabilità dell'appellante e le contestazioni sulle cause del danno.
In pronuncia, nella parte oggetto di gravame, si indica che “Per quanto riguarda la posizione di , il consulente ha accertato “esiti di trauma del rachide cervicodorsolombare Parte_1 con persistenti rachialgie e limitazione antalgica dei movimenti del capo in pz con disturbo post traumatico da stress cronico –forma lieve”, valutando l'invalidità temporanea totale nella misura di 7 giorni, di 15 giorni l'invalidità al 75%, di 30 giorni l'invalidità temporanea al 50% ed infine in 40 giorni l'invalidità temporanea parziale al 25%. Nessun dubbio, come detto, ha manifestato il consulente in ordine all'esistenza di un nesso causale tra l'evento, le lesioni riportate dalla e le menomazioni che ne sono derivate, commisurando, in conclusione, Pt_1 gli esiti invalidanti permanenti nella misura dell'11%. A tali generiche ed immotivate conclusioni ritiene il Giudice di non potersi tuttavia attenere, apparendo più congrua ed aderente alla tipologia e gravità delle menomazioni riscontrate dal ctu, sulla scorta peraltro di quelle che sono state le indicazioni fornite per il , una quantificazione dei postumi a Pt_2 carattere permanente nella misura del 7%. Ed allora, avuto riguardo all'età (43 anni) della
all'epoca del fatto generatore del danno ed alle altre circostanze del caso, considerata Pt_1 la percentuale d'invalidità del 7% come congruamente rideterminata, alla danneggiata spetterà quale complessivo danno non patrimoniale, secondo il meccanismo tabellare adottato dal Tribunale milanese, la somma di euro 11.000,00”.
In perizia medico legale in atti, a firma del dott. , si indicava che l'appellante ha Persona_1 riportato dal sinistro un “Trauma cervico-dorso-lombare” e “Disturbo da Stress Post- traumatico”, per il quale erano presenti certificazioni di visite effettuate presso il “Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell' dove veniva fatta diagnosi e Controparte_8 terapia”, concludendo ravvisandosi “Esiti di trauma del rachide cervicodorsolombare con persistenti rachialgie e limitazione antalgica dei movimenti del capo in pz. con Disturbo post- traumatico da stress cronico – forma lieve”. Tali patologie sec. D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 art.138 rendono alla perizianda un danno biologico nella misura del 11% Parte_1
5 (undicipercento) con I.T.T. di 7 gg., ITP al 75% di 15 gg., ITP al 50 % di 30 gg. e ITP al 25% di 40 gg.”.
A sostegno è stata indicata ed allegata la certificazione medica prodotta dall'attrice oltre ulteriore certificazione su visita specialistica dalla quale risulta la diagnosi di “Disturbo da
Stress Post-traumatico”.
In relazione a detta patologia, nel riscontrare le osservazioni del CTP di parte convenuta, il CTU precisava di aver utilizzato la “Tabella di valutazione unica per il danno biologico “capo- sistema nervoso centrale e periferico- apparato psichico- organi di senso”, sec. D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 art.138, in cui “Il disturbo post-traumatico da stress cronico-forme lieve
è quantificato in un tasso compreso tra il 10% ed il 20%”.
Il consulente ha anche dato conto dei certificati già prodotti e dell'ulteriore esame richiesto, precisando di aver tenuto in debito conto anche il “certificato medico redatto in data
22/05/2013, presso l'U.O. di Neurologia dell'Azienda Ospedaliera di RC -Bianchi Melacrino
Morelli-, con diagnosi di, con , e prescrizione di terapia medica per ben 60 giorni ”.
Per quanto attiene, invece, la posizione di , si è indicato che lo stesso era Parte_2 affetto da “Esiti di trauma del rachide cervicodorsolombare con persistenti rachialgie e limitazione antalgica dei movimenti del capo” e che “Tale patologia sec. D.M. del 3 luglio
2003 rende al periziando un danno biologico nella misura 2% Parte_2
(duepercento) con I.T.T. di 7 gg., ITP al 75% di 15 gg., ITP al 50 % di 30 gg. e ITP al 25% di
40 gg.”.
In parte motiva della perizia si è dato atto che il trauma cervicodorsolombare per gli attori era analogo.
Ne deriva che, attribuiti alla patologia da ultimo indicata due punti di invalidità permanente, il maggior punteggio per la doveva considerarsi determinato dalla ulteriore patologia, Pt_1 appunto dal “Disturbo post-traumatico da stress cronico – forma lieve”, in relazione alla quale il Tribunale ha ritenuto equo attribuire un grado di invalidità inferiore.
Il giudice di prime cure ha dato, quindi, conto dell'iter logico-giuridico seguito per discostarsi dalle conclusioni peritali solo a mezzo richiamo alla diversa posizione ed al ritenere le conclusioni peritali “generiche ed immotivate” in relazione alla percentuale attribuita, ma non ha fornito una ampia motivazione fondata su dati tecnico-scientifici né ha indicato le fonti utilizzate al fine di determinare la diversa percentuale riconosciuta o ai diversi criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici, se non mediante un ricorso ad equità.
Per contra, il consulente aveva dato conto dei parametri utilizzati.
6 La motivazione non è, quindi, mancante, ma si ritiene incompleta ed errata con conseguente accoglimento dell'appello sul punto ed onere di questo giudice di pronunciarsi sulla valutazione operata e sulla domanda riproposta.
Invero, in mancanza di piena attuazione delle tabelle uniche nazionali, la quantificazione del danno psichico in esame è stata oggetto di una certa variabilità interpretativa, anche con differenti pronunce sul punto.
Il consulente ha ritenuto di applicare la “Tabella delle menomazioni prevista dall'articolo n.
138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209” all'epoca diffusa, che nelle ipotesi di disturbo post-traumatico da stress cronico - forme lievi applicava una percentuale invalidante compresa tra il 10 ed il 20%.
Considerato che la stessa tabella prevedeva che “Nel caso in cui gli esiti permanenti di un'unica lesione possono essere rappresentati da più voci tabellate o in caso di danno permanente da lesioni plurime monocrone, interessanti cioè più organi ed apparati, non si dovrà procedere alla valutazione con il criterio della semplice sommatoria delle percentuali previste per le varie strutture del distretto colpito o per il singolo organo od apparato, bensì alla valutazione complessiva che avrà come riferimento l'inquadramento tabellare dei singoli danni e la globale incidenza sulla integrità psicofisica della persona. Nella valutazione medico-legale di lesioni plurime monocrone si terrà conto, di volta in volta, della maggiore o minore incidenza di danni fra loro concorrenti”, ed attesa la riconosciuta percentuale invalidante per la diversa analoga patologia del Vazzana nella misura del 2%, si deduce una determinazione nella misura minima,
(10%) così da pervenire alla stima complessiva di una percentuale dell'11%.
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private") non contiene direttamente tabelle di danno biologico, tant'è che l'articolo 138 rinvia alla necessità di predisporre e approvare una tabella unica nazionale per la liquidazione dei danni non patrimoniali, ed all'uopo è stata elaborata dalla Commissione istituita con D. M. 26.05.2004 la tabella utilizzata.
Si ritiene che detta tabella, in mancanza di diverse tabelle “ufficiali” per danni superiori al 9%, possa costituire un parametro tecnico condivisibile, anche considerato che la percentuale minima del 10% è stata riconosciuta anche nelle revisioni periodiche delle indicate tabelle.
Parte appellante, inoltre, precisa che detto parametro deve considerarsi corretto anche in applicazione della "Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente" di NC ed RI (Giuffrè editore, 2009) in cui la specifica quantificazione del Disturbo Post Traumatico da Stress cronico in forma lieve è ricompresa nel range 10-20%.
7 L'assunto è condiviso in quanto in detto testo gli autori hanno comparato le tabelle elaborata dalla Commissione Ministeriale istituita con D.M. 26 maggio 2004 con le Linee Guida SIMLA, redatte dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, riportando per il disturbo da stress post traumatico “lieve” un range tra il 11 ed il 15%, per cui emerge che il range minimo
è sempre non inferiore al 10%.
Inoltre, in assenza di tabelle "ufficiali" per le macro-lesioni, le linee guida della sono CP_9 considerate un riferimento autorevole.
Si precisa che le dette linee giuda SIMLA vengono aggiornate periodicamente e che anche il risultato della valutazione della Commissione Medica istituita nel 2004 è stato oggetto di aggiornamenti e pubblicazioni successive, e che uno dei successivi aggiornamenti corrisponde alla tabella prodotta dall'appellante “aggiornata al 12 luglio 2018 dal gruppo tecnico istituito con DD 13 marzo 2018”, indi successiva a quella inizialmente applicata dal CTU in primo grado (se pur uniforme nei parametri di invalidità attribuiti).
Per contra, non si ritengono applicabili le Linee Guida per l'inquadramento diagnostico e medico legale dei disturbi psichici correlati a eventi traumatici e stressanti a cura dello Stato
Maggiore della Difesa, Ispettorato Generale della Sanità Militare (edizione 2016) che, che attribuisce alla detta patologia un danno biologico del 3%, che l'appellata ritiene applicabili, trovando gli stessi diretta applicazione in contesti specifici differenti, come per le vittime del terrorismo o per il personale militare, per cui non pertinenti al caso in esame.
Per i motivi suindicati, considerato il range minimo previsto per il danno da stress post traumatico lieve del 10%, anche attese le certificazioni mediche prodotte e come indicate dal perito d'ufficio, ed il diverso danno da “esiti di trauma del rachide cervicodorsolombare con persistenti rachialgie e limitazione antalgica dei movimenti del capo” per la quale, parametrato alla analoga patologia del (considerato anche l'analoga certificazione ed la analoga Pt_2 inabilità temporanea) può essere riconosciuta una invalidità nella misura del 2%, ed atteso che in caso di più patologie che interessano organi differenti al fine di determinare la invalidità complessiva non deve procedersi alla somma aritmetica delle singole percentuali ma ad una valutazione complessiva applicandosi o un calcolo riduzionistico (es. formula di Balthazard) o con coefficienti moltiplicatori crescenti, la Corte ritiene di condividere le risultanze della CTU come depositata in primo grado, che viene integralmente richiamata, riconoscendo un danno biologico conseguito all'evento per cui è causa per la parte appellante nella misura dell'11%, con accoglimento del relativo motivo di appello.
Al riconoscimento della maggiore percentuale invalidante, attesa l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di
8 liquidazione, consegue la necessità di riconteggiare anche il dovuto per l'inabilità temporanea, anche considerando l'unitarietà della liquidazione già operata e la nuova applicazione delle tabelle relative alle macroinvalidità.
Deve essere, invece, rigettata l'ulteriore richiesta di riconoscimento della personalizzazione del danno o del danno morale, precisandosi che detta voce di danno non è stata riconosciuta come dovuta in sentenza impugnata né è stata considerata dal CTU, che è stata oggetto di domanda automatica senza alcuna proposizione di specifico motivo di impugnazione, senza che l'impugnazione contenga in merito una confutazione argomentata delle ragioni per cui il giudice di primo grado non ha riconosciuto la personalizzazione e senza indicazione specifica delle circostanze peculiari che la giustificherebbero.
Non si ravvede, comunque, in atti alcuna indicazione delle circostanze peculiari relative alle caratteristiche personali della danneggiata che possano giustificare tale personalizzazione rispetto ad analogo soggetto avente la medesima patologia o rispetto alle conseguenze insite nel disagio psichico in esame ed alle conseguenze "comuni" già compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno tabellare.
La personalizzazione è, infatti, un'operazione che consente al giudice di accordare una maggiorazione del risarcimento rispetto a quello forfettizzato in base ai criteri tabellari, tenendo conto delle particolarità delle circostanze.
A conferma, con la sent. n. 25164 del 2020, la Corte di Cassazione, riprendendo un ormai consolidato orientamento, ha stabilito che tale operazione non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione “nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione”, per cui va provata, anche mediante l'utilizzabilità delle presunzioni fondate su massime di esperienza,
Per la personalizzazione, pertanto, è necessario che la vittima alleghi e dimostri come le conseguenze derivanti dal danno siano circostanze eccezionali e specifiche rispetto a quelle che ordinariamente conseguono alla menomazione e che possono ritenersi incluse nella liquidazione tabellare del danno medesimo, con la conseguenza che non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno.
Solo, quindi, se provato e riconosciuto tale risarcimento potrà essere aggiunto ai valori complessivamente espressi dalla tabella milanese, poiché diversamente opinando si realizzerebbe una duplicazione delle poste risarcitorie.
9 Nel caso di specie non è stata indicata concretamente l'esistenza di circostanze peculiari idonee a giustificare un ristoro maggiore e non è emerso un pregiudizio rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali né pregiudizi di natura emotiva, una sofferenza psichica o un turbamento estranei al danno psichico già riconosciuto quale danno biologico e che possano supportare tale personalizzazione rispetto ad analogo soggetto avente la medesima patologia o rispetto alle conseguenze insite nel disagio psichico già riconosciuto.
In sentenza impugnata, inoltre, non è stato riconosciuto alcun danno morale specifico, e sul punto non è stato spiegato motivo di gravame.
Non sussistendo, pertanto, alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito, si rigetta la domanda risarcitoria sul punto, e si liquida il mero danno biologico senza alcuna personalizzazione a tal titolo in aumento del risarcimento, per personalizzazione o danno morale.
La quantificazione del danno accertato (da invalidità permanente e inabilità temporanea) deve essere effettuata in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, come riconosciuto da costante giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che tali tabelle costituiscano parametro idoneo ad uniformare la misura del risarcimento del danno alla persona sul territorio nazionale
(cfr già Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, e tutta la giurisprudenza successiva, anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7768 del 20/04/2016), anche in conformità a quanto effettuato già dal giudice di prime cure e non oggetto di impugnazione.
Poiché all'esito dell'accoglimento del motivo di appello deve procedersi a nuova quantificazione del danno all'attualità, è pacifico che il giudice, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema “tabellare” ha “l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio – altrimenti verificandosi la violazione dell'art. 1226 c.c. – nonché quello di liquidare l'obbligazione risarcitoria, in quanto obbligazione di valore, all'attualità e, dunque applicare le tabelle nel loro valore aggiornato” (v. Cass. 7 ottobre 2022 n. 29320),
Si ritengono, pertanto, congrui gli importi standard indicati nelle tabelle di Milano del 2024 come base di calcolo per la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale subito dall'attrice.
Come da richiesta in atti, la liquidazione attiene alla mera differenza tra quanto riconosciuto in sentenza di primo grado e quanto ritenuto dovuto con la presente pronuncia.
Il Tribunale ha quantificato il danno non patrimoniale in € 11.000,00 “valutando l'invalidità temporanea totale nella misura di 7 giorni, di 15 giorni l'invalidità al 75%, di 30 giorni
10 l'invalidità temporanea al 50% ed infine in 40 giorni l'invalidità temporanea parziale al 25%”
e l'invalidità permanente nel 7%, con sentenza del 2016.
Considerato, invece, l'età della danneggiata alla data dell'evento di anni 43, la riconosciuta invalidità permanente nella misura dell'11%, il risarcimento a punto percentuale previsto dalle
Tabelle 2024 di € 2.732,57, senza alcun incremento, il danno biologico non patrimoniale viene rideterminato in € 23.746,00, cui deve aggiungersi la somma di € 4.973,75 per inabilità temporanea, per complessive € 28.719,75, determinati all'attualità.
Attesa la liquidazione all'attualità utilizzando i valori indicati nelle più recenti tabelle, le voci risarcitorie sono comprensive della rivalutazione monetaria spettante dal momento della verificazione del sinistro alla data del pronunciamento, con connesso rigetto della relativa domanda.
Sono, invece, dovuti i soli interessi al saggio legale da calcolarsi sulla predetta somma da devalutare alla data del sinistro (02.02.2013) e via via annualmente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT fino alla data del deposito della presente pronuncia.
Essendo stata in appello richiesta la differenza tra la presente liquidazione e quanto già oggetto della sentenza di primo grado per i medesimi titoli, la somma eventualmente già erogata andrà detratta da quanto dovuto alla data del pagamento. Poiché da tale data la creditrice ha perso solamente la possibilità di far fruttare la differenza (tra il credito come rideterminato e la precedente liquidazione), gli interessi compensativi andranno ulteriormente conteggianti sulla differenza residua.
La parte appellata in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 viene, quindi, condannata alla corresponsione in favore dell'appellante della somma pari Pt_1 alla differenza tra quanto dovuto per come determinato in € 28.719,75, e quanto già eventualmente versato, oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, fino alla data del deposito della presente pronuncia, ed oltre interessi legali dalla stessa, nelle modalità e con gli interessi come prima indicati.
Alla data di pubblicazione della presente sentenza, decorrono interessi legali sino al soddisfo.
Atteso l'accoglimento parziale dell'appello, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., va pronunciata la condanna dell'appellata società alla rifusione delle competenze e spese di questo grado di giudizio in favore della parte appellante.
Le competenze vanno liquidate con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto al valore della somma che ha formato oggetto dell'impugnazione indicata, indi pari
11 alla differenza derivante dalla superiore liquidazione, e rientrante nei parametri da € 5.000 a €
26.000, nella misura corrispondente ai medi tariffari (di cui € 1.134,00 per studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.843,00 per fase di trattazione ed € 1.911,00 per fase decisionale), con compensazione nella misura del 33% in considerazione dell'accoglimento della domanda nella minor misura rispetto a quanto richiesto in appello, e pari, già compensata ad € 3.892,03, oltre al rimborso spese generali, IV e CPA come per legge, nonché oltre al rimborso delle spese relative al contributo unificato di € 777,00 oltre diritti per € 27,00, per complessive € 804,00, competenze e spese da distrarsi in favore del legale della , avv.to Giorgio Panuccio, che Pt_1 si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 36/2019 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da contro la in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 868/2018 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata e depositata in data 05 giugno 2018, resa nel procedimento R.G. n. 2562/14, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata sul punto, ridetermina la somma complessivamente dovuta dalla in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., in € 28.719,75 all'attualità, e condanna la parte appellata in persona del legale rappresentante p.t alla corresponsione Controparte_1 in favore dell'appellante della indicata somma di € 28.719,75 oltre interessi al Parte_1 saggio legale da calcolarsi sulla predetta somma da devalutare alla data del sinistro (02.02.2013)
e via via annualmente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT fino alla data del deposito della presente pronuncia, ed interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- ove sia intervenuta esecuzione della sentenza di primo grado, condanna la parte appellata in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione Controparte_1 in favore dell'appellante differenza tra quanto dovuto per come determinato in Parte_1
€ 28.719,75, e quanto già eventualmente versato, oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, fino alla data del deposito della presente pronuncia, ed oltre interessi legali dalla stessa, nelle modalità e con gli interessi come prima indicati;
- rigetta le ulteriori domande in appello;
12 - condanna parte appellata alla refusione delle spese e competenze di lite in favore della parte appellante, che liquida, come già parzialmente compensate, in € 3.892,03 per competenze, oltre al rimborso spese generali, IV e CPA come per legge, ed € 804,00 per spese, da distrarsi in favore del legale della , avv.to Giorgio Panuccio, che si è dichiarato antistatario e ne ha Pt_1 fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte di
Appello, in data 13.10.2025
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 36/2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza del 02.05.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.04.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 dell'atto di citazione in appello, dall'Avv. Giorgio Panuccio (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Ravagnese II Traversa Scagliola 7
Reggio Calabria, PEC avv. Email_1
-Appellante-
CONTRO
P. IV , già , Controparte_1 P.IV_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma (CAP 00198) viale Liegi n.
41, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Smiroldo (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Flaminia n. C.F._3
135 Roma, PEC Email_2
-Appellata-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 868/2018 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata e depositata in data 05 giugno 2018, resa nel procedimento R.G. n. 2562/14.
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.04.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come indicato di seguito ed in atti di causa che si intendono richiamati. In particolare, le parti concludevano come di seguito indicato:
1 - parte appellante: ribadendo le difese, insisteva nell'accoglimento dell'appello proposto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e “condanna di alla corresponsione, CP_3
a favore dell'appellante, dell'ulteriore somma di € 27.569,00, corrispondente alla differenza tra l'importo da liquidare alla stregua del quadro clinico tracciato dal Dott. ed Persona_1
il più esiguo danno riconosciuto all'esito del procedimento iscritto al R.G.Nr. 2562/14. Oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, ovvero condanna della compagine appellata alle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario in appello”;
- parte appellata: insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, di seguito riportate
“Per tutte le eccezioni e ragioni in fatto e in diritto dinanzi esposte, voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, respinte tutte le avverse domande, e deduzioni - con riguardo alla sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria…n. 868/2018 (doc. d), così giudicare: - rigettare nel merito
l'appello come formulato e respingere le domande tutte dell'appellante , perché infondate Pt_1
in fatto e in diritto. Con la condanna alle spese e competenze del presente grado di giudizio con spese generali e accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d.l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Con distinti atti di citazione i signori ed convenivano la Parte_2 Parte_1 attuale appellata al fine di richiedere la condanna al risarcimento dei danni seguiti all'incidente occorso il 02.02.2013, mentre gli stessi viaggiavano, in qualità di passeggeri, a bordo dell'aeromobile A320-100/200. I due procedimenti venivano riuniti.
Per quanto attiene parte appellante, si indicavano residuati: ITT al 100% gg. 7, ITT al 75% gg.
20, ITT al 50% gg. 35 ed ITT al 25% gg. 30, nonché ITP al 10%, per cui si concludeva chiedendo il risarcimento dei danni nella misura di “Euro 25.482,99 (di cui Euro 20.023,89 per il danno biologico, anche da e Euro 4.653,57 a titolo di danno morale -30% su CP_4 CP_5 invalidità permanente ex art. 138 cod. delle ass. – ed Euro 805,53 per spese vive sostenute) ovvero quella diversa, maggiore o minore somma, da accertarsi in corso di causa, a seguito di
CTU o, in ultima ipotesi, ricorrendo all'ausilio dei subordinati criteri equitativi. In ogni caso con interessi compensativi quanto meno nella misura legali, oltre rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo”.
2 Si costituiva parte convenuta per resistere alle domande e chiederne il rigetto, chiedendo di chiamare in garanzia la (domanda alla quale poi rinunciava) e la riunione Controparte_6 tra i due giudizi, deducendo l'infondatezza delle domande non ritenendo essere stata dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione risarcitoria e non essendo stato provato in particolare che i due passeggeri avrebbero tenuto nell'occorso evento un comportamento improntato a diligenza, con il corretto uso delle cinture di sicurezza in dotazione nonché con l'assunzione di una corretta posizione del sedile.
La causa veniva istruita con l'ammissione della documentazione prodotta dalle parti, interrogatorio formale del legale rappresentante della società aerea convenuta nonché CTU medico-legale.
Con sentenza parzialmente oggetto della presente impugnazione il Tribunale dichiarava la responsabilità dell' e, per quanto attiene la parte appellante, indicava che Controparte_7
<il consulente ha accertato “esiti di trauma del rachide cervicodorsolombare con persistenti rachialgie e limitazione antalgica dei movimenti del capo in pz con disturbo post traumatico da stress cronico –forma lieve”, valutando l'invalidità temporanea totale nella misura di 7 giorni, di 15 giorni l'invalidità al 75%, di 30 giorni l'invalidità temporanea al 50% ed infine in 40 giorni l'invalidità temporanea parziale al 25%>>, considerava corretta la determinazione di una percentuale d'invalidità del 7% come rideterminata, riteneva che “alla danneggiata spetterà quale complessivo danno non patrimoniale, secondo il meccanismo tabellare adottato dal Tribunale milanese, la somma di euro 11.000,00”, oltre € 211,71 per danno patrimoniale, per cui precisava che “Ne consegue che la società convenuta va condannata a rifondere in favore dell'attrice la somma, all'attualità, di € 11.211,71, oltre interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito innanzi determinato deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno -02.02.2013- e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n.23225/2005)”.
In dispositivo così si statuiva: -“accoglie le domanda nei limiti e per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore di Controparte_7 [...]
della complessiva somma di € 4.641,00 ed in favore di della Parte_2 Parte_1 complessiva somma di € 11.211,71, importi entrambi all'attualità, oltre interessi per come meglio specificato in parte motiva;
-condanna l' al pagamento, in favore Controparte_7 degli attori, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
4.000,00, di cui € 550,00 per spese, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, con
3 distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Giorgio Panuccio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.”
Avverso la indicata pronuncia proponeva appello la rilevandone l'erroneità per “OMESSA, Pt_1
INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA MOTIVZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA VERTENZA:
SEGNATAMENTE, IL GIUDICE SI È DISCOSTATO, IN MANIERA RILEVANTE, DAGLI ESITI DELL'AUSILIO
TECNICO DALLO STESSO DISPOSTO, SENZA FORNIRE UN'ADEGUATA VALUTAZIONE CRITICA IDONEA
A SODDISFARE LO SPECIFICO ONERE MOTIVZIONALE, POSTO A PROPRIO CARICO”, e concludeva chiedendo alla Corte di voler : «A. accertare e dichiarare, per le ragioni meglio rappresentate nel corpo del presente scritto difensionale, l'illegittima riduzione del danno disposta dal
Giudice prioris istantiae, in spreto alle conclusioni licenziate dall'officiato CTU;
«B. e, per
l'effetto, condannare , alla corresponsione, a favore dell'appellante, Controparte_7 dell'ulteriore somma, pari ad € 27.569,00, corrispondenza alla differenza tra l'importo da liquidare alla stregua del quadro clinico tracciato dal dott. ed il più esiguo Persona_1 danno riconosciuto all'esito del procedimento iscritto al R.G.Nr. 2562/14, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo. […] «C. in ogni caso, condannare la predetta compagnia aerea, alle spese e competenze del presente giudizio, evidentemente in misura proporzionale all'entità dei danni riconosciuti dal perito designato dal Tribunale. Il tutto, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario. «D. confermare per il resto il contenuto della Statuizione sottoposta a gravame». Contr Si costituiva la appellata er resistere al gravame e domandarne il rigetto, rilevando che le conclusioni del CTU di primo grado erano prive di motivazione e conducevano ad un risultato non congruo, ribadendo le contestazioni nel merito della domanda e in relazione al concorso di colpa gli eccepito in primo grado, e concludeva chiedendo alla Corte adita di voler: “- rigettare nel merito l'appello come formulato e respingere le domande tutte dell'appellante , perché Pt_1 infondate in fatto e in diritto. Con la condanna alle spese e competenze del presente grado di giudizio con spese generali e accessori di legge”.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 08.04.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo di gravame si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure si è discostato dalle conclusioni espresse dal CTU sulla omettendo di fornire Pt_1
4 motivazione, chiedendo la diversa quantificazione del danno nella maggiore misura di cui in atto di appello e la relativa condanna alla differenza rispetto a quanto liquidato in primo grado.
In specie, l'impugnazione attiene unicamente alla censura del “quantum debeatur” in relazione alla posizione dell'appellante, rimanendo impregiudicato l'intervenuto riconoscimento della responsabilità della parte convenuta per i danni conseguiti all'evento dedotto in giudizio ed il riconoscimento delle patologie derivate alla AR come da CTU e sentenza di primo grado.
Per quanto sopra, inammissibili poiché coperte da giudicato sono le difese svolta da parte appellata sulla eventuale corresponsabilità dell'appellante e le contestazioni sulle cause del danno.
In pronuncia, nella parte oggetto di gravame, si indica che “Per quanto riguarda la posizione di , il consulente ha accertato “esiti di trauma del rachide cervicodorsolombare Parte_1 con persistenti rachialgie e limitazione antalgica dei movimenti del capo in pz con disturbo post traumatico da stress cronico –forma lieve”, valutando l'invalidità temporanea totale nella misura di 7 giorni, di 15 giorni l'invalidità al 75%, di 30 giorni l'invalidità temporanea al 50% ed infine in 40 giorni l'invalidità temporanea parziale al 25%. Nessun dubbio, come detto, ha manifestato il consulente in ordine all'esistenza di un nesso causale tra l'evento, le lesioni riportate dalla e le menomazioni che ne sono derivate, commisurando, in conclusione, Pt_1 gli esiti invalidanti permanenti nella misura dell'11%. A tali generiche ed immotivate conclusioni ritiene il Giudice di non potersi tuttavia attenere, apparendo più congrua ed aderente alla tipologia e gravità delle menomazioni riscontrate dal ctu, sulla scorta peraltro di quelle che sono state le indicazioni fornite per il , una quantificazione dei postumi a Pt_2 carattere permanente nella misura del 7%. Ed allora, avuto riguardo all'età (43 anni) della
all'epoca del fatto generatore del danno ed alle altre circostanze del caso, considerata Pt_1 la percentuale d'invalidità del 7% come congruamente rideterminata, alla danneggiata spetterà quale complessivo danno non patrimoniale, secondo il meccanismo tabellare adottato dal Tribunale milanese, la somma di euro 11.000,00”.
In perizia medico legale in atti, a firma del dott. , si indicava che l'appellante ha Persona_1 riportato dal sinistro un “Trauma cervico-dorso-lombare” e “Disturbo da Stress Post- traumatico”, per il quale erano presenti certificazioni di visite effettuate presso il “Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell' dove veniva fatta diagnosi e Controparte_8 terapia”, concludendo ravvisandosi “Esiti di trauma del rachide cervicodorsolombare con persistenti rachialgie e limitazione antalgica dei movimenti del capo in pz. con Disturbo post- traumatico da stress cronico – forma lieve”. Tali patologie sec. D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 art.138 rendono alla perizianda un danno biologico nella misura del 11% Parte_1
5 (undicipercento) con I.T.T. di 7 gg., ITP al 75% di 15 gg., ITP al 50 % di 30 gg. e ITP al 25% di 40 gg.”.
A sostegno è stata indicata ed allegata la certificazione medica prodotta dall'attrice oltre ulteriore certificazione su visita specialistica dalla quale risulta la diagnosi di “Disturbo da
Stress Post-traumatico”.
In relazione a detta patologia, nel riscontrare le osservazioni del CTP di parte convenuta, il CTU precisava di aver utilizzato la “Tabella di valutazione unica per il danno biologico “capo- sistema nervoso centrale e periferico- apparato psichico- organi di senso”, sec. D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 art.138, in cui “Il disturbo post-traumatico da stress cronico-forme lieve
è quantificato in un tasso compreso tra il 10% ed il 20%”.
Il consulente ha anche dato conto dei certificati già prodotti e dell'ulteriore esame richiesto, precisando di aver tenuto in debito conto anche il “certificato medico redatto in data
22/05/2013, presso l'U.O. di Neurologia dell'Azienda Ospedaliera di RC -Bianchi Melacrino
Morelli-, con diagnosi di
Per quanto attiene, invece, la posizione di , si è indicato che lo stesso era Parte_2 affetto da “Esiti di trauma del rachide cervicodorsolombare con persistenti rachialgie e limitazione antalgica dei movimenti del capo” e che “Tale patologia sec. D.M. del 3 luglio
2003 rende al periziando un danno biologico nella misura 2% Parte_2
(duepercento) con I.T.T. di 7 gg., ITP al 75% di 15 gg., ITP al 50 % di 30 gg. e ITP al 25% di
40 gg.”.
In parte motiva della perizia si è dato atto che il trauma cervicodorsolombare per gli attori era analogo.
Ne deriva che, attribuiti alla patologia da ultimo indicata due punti di invalidità permanente, il maggior punteggio per la doveva considerarsi determinato dalla ulteriore patologia, Pt_1 appunto dal “Disturbo post-traumatico da stress cronico – forma lieve”, in relazione alla quale il Tribunale ha ritenuto equo attribuire un grado di invalidità inferiore.
Il giudice di prime cure ha dato, quindi, conto dell'iter logico-giuridico seguito per discostarsi dalle conclusioni peritali solo a mezzo richiamo alla diversa posizione ed al ritenere le conclusioni peritali “generiche ed immotivate” in relazione alla percentuale attribuita, ma non ha fornito una ampia motivazione fondata su dati tecnico-scientifici né ha indicato le fonti utilizzate al fine di determinare la diversa percentuale riconosciuta o ai diversi criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici, se non mediante un ricorso ad equità.
Per contra, il consulente aveva dato conto dei parametri utilizzati.
6 La motivazione non è, quindi, mancante, ma si ritiene incompleta ed errata con conseguente accoglimento dell'appello sul punto ed onere di questo giudice di pronunciarsi sulla valutazione operata e sulla domanda riproposta.
Invero, in mancanza di piena attuazione delle tabelle uniche nazionali, la quantificazione del danno psichico in esame è stata oggetto di una certa variabilità interpretativa, anche con differenti pronunce sul punto.
Il consulente ha ritenuto di applicare la “Tabella delle menomazioni prevista dall'articolo n.
138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209” all'epoca diffusa, che nelle ipotesi di disturbo post-traumatico da stress cronico - forme lievi applicava una percentuale invalidante compresa tra il 10 ed il 20%.
Considerato che la stessa tabella prevedeva che “Nel caso in cui gli esiti permanenti di un'unica lesione possono essere rappresentati da più voci tabellate o in caso di danno permanente da lesioni plurime monocrone, interessanti cioè più organi ed apparati, non si dovrà procedere alla valutazione con il criterio della semplice sommatoria delle percentuali previste per le varie strutture del distretto colpito o per il singolo organo od apparato, bensì alla valutazione complessiva che avrà come riferimento l'inquadramento tabellare dei singoli danni e la globale incidenza sulla integrità psicofisica della persona. Nella valutazione medico-legale di lesioni plurime monocrone si terrà conto, di volta in volta, della maggiore o minore incidenza di danni fra loro concorrenti”, ed attesa la riconosciuta percentuale invalidante per la diversa analoga patologia del Vazzana nella misura del 2%, si deduce una determinazione nella misura minima,
(10%) così da pervenire alla stima complessiva di una percentuale dell'11%.
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private") non contiene direttamente tabelle di danno biologico, tant'è che l'articolo 138 rinvia alla necessità di predisporre e approvare una tabella unica nazionale per la liquidazione dei danni non patrimoniali, ed all'uopo è stata elaborata dalla Commissione istituita con D. M. 26.05.2004 la tabella utilizzata.
Si ritiene che detta tabella, in mancanza di diverse tabelle “ufficiali” per danni superiori al 9%, possa costituire un parametro tecnico condivisibile, anche considerato che la percentuale minima del 10% è stata riconosciuta anche nelle revisioni periodiche delle indicate tabelle.
Parte appellante, inoltre, precisa che detto parametro deve considerarsi corretto anche in applicazione della "Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente" di NC ed RI (Giuffrè editore, 2009) in cui la specifica quantificazione del Disturbo Post Traumatico da Stress cronico in forma lieve è ricompresa nel range 10-20%.
7 L'assunto è condiviso in quanto in detto testo gli autori hanno comparato le tabelle elaborata dalla Commissione Ministeriale istituita con D.M. 26 maggio 2004 con le Linee Guida SIMLA, redatte dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, riportando per il disturbo da stress post traumatico “lieve” un range tra il 11 ed il 15%, per cui emerge che il range minimo
è sempre non inferiore al 10%.
Inoltre, in assenza di tabelle "ufficiali" per le macro-lesioni, le linee guida della sono CP_9 considerate un riferimento autorevole.
Si precisa che le dette linee giuda SIMLA vengono aggiornate periodicamente e che anche il risultato della valutazione della Commissione Medica istituita nel 2004 è stato oggetto di aggiornamenti e pubblicazioni successive, e che uno dei successivi aggiornamenti corrisponde alla tabella prodotta dall'appellante “aggiornata al 12 luglio 2018 dal gruppo tecnico istituito con DD 13 marzo 2018”, indi successiva a quella inizialmente applicata dal CTU in primo grado (se pur uniforme nei parametri di invalidità attribuiti).
Per contra, non si ritengono applicabili le Linee Guida per l'inquadramento diagnostico e medico legale dei disturbi psichici correlati a eventi traumatici e stressanti a cura dello Stato
Maggiore della Difesa, Ispettorato Generale della Sanità Militare (edizione 2016) che, che attribuisce alla detta patologia un danno biologico del 3%, che l'appellata ritiene applicabili, trovando gli stessi diretta applicazione in contesti specifici differenti, come per le vittime del terrorismo o per il personale militare, per cui non pertinenti al caso in esame.
Per i motivi suindicati, considerato il range minimo previsto per il danno da stress post traumatico lieve del 10%, anche attese le certificazioni mediche prodotte e come indicate dal perito d'ufficio, ed il diverso danno da “esiti di trauma del rachide cervicodorsolombare con persistenti rachialgie e limitazione antalgica dei movimenti del capo” per la quale, parametrato alla analoga patologia del (considerato anche l'analoga certificazione ed la analoga Pt_2 inabilità temporanea) può essere riconosciuta una invalidità nella misura del 2%, ed atteso che in caso di più patologie che interessano organi differenti al fine di determinare la invalidità complessiva non deve procedersi alla somma aritmetica delle singole percentuali ma ad una valutazione complessiva applicandosi o un calcolo riduzionistico (es. formula di Balthazard) o con coefficienti moltiplicatori crescenti, la Corte ritiene di condividere le risultanze della CTU come depositata in primo grado, che viene integralmente richiamata, riconoscendo un danno biologico conseguito all'evento per cui è causa per la parte appellante nella misura dell'11%, con accoglimento del relativo motivo di appello.
Al riconoscimento della maggiore percentuale invalidante, attesa l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di
8 liquidazione, consegue la necessità di riconteggiare anche il dovuto per l'inabilità temporanea, anche considerando l'unitarietà della liquidazione già operata e la nuova applicazione delle tabelle relative alle macroinvalidità.
Deve essere, invece, rigettata l'ulteriore richiesta di riconoscimento della personalizzazione del danno o del danno morale, precisandosi che detta voce di danno non è stata riconosciuta come dovuta in sentenza impugnata né è stata considerata dal CTU, che è stata oggetto di domanda automatica senza alcuna proposizione di specifico motivo di impugnazione, senza che l'impugnazione contenga in merito una confutazione argomentata delle ragioni per cui il giudice di primo grado non ha riconosciuto la personalizzazione e senza indicazione specifica delle circostanze peculiari che la giustificherebbero.
Non si ravvede, comunque, in atti alcuna indicazione delle circostanze peculiari relative alle caratteristiche personali della danneggiata che possano giustificare tale personalizzazione rispetto ad analogo soggetto avente la medesima patologia o rispetto alle conseguenze insite nel disagio psichico in esame ed alle conseguenze "comuni" già compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno tabellare.
La personalizzazione è, infatti, un'operazione che consente al giudice di accordare una maggiorazione del risarcimento rispetto a quello forfettizzato in base ai criteri tabellari, tenendo conto delle particolarità delle circostanze.
A conferma, con la sent. n. 25164 del 2020, la Corte di Cassazione, riprendendo un ormai consolidato orientamento, ha stabilito che tale operazione non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione “nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione”, per cui va provata, anche mediante l'utilizzabilità delle presunzioni fondate su massime di esperienza,
Per la personalizzazione, pertanto, è necessario che la vittima alleghi e dimostri come le conseguenze derivanti dal danno siano circostanze eccezionali e specifiche rispetto a quelle che ordinariamente conseguono alla menomazione e che possono ritenersi incluse nella liquidazione tabellare del danno medesimo, con la conseguenza che non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno.
Solo, quindi, se provato e riconosciuto tale risarcimento potrà essere aggiunto ai valori complessivamente espressi dalla tabella milanese, poiché diversamente opinando si realizzerebbe una duplicazione delle poste risarcitorie.
9 Nel caso di specie non è stata indicata concretamente l'esistenza di circostanze peculiari idonee a giustificare un ristoro maggiore e non è emerso un pregiudizio rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali né pregiudizi di natura emotiva, una sofferenza psichica o un turbamento estranei al danno psichico già riconosciuto quale danno biologico e che possano supportare tale personalizzazione rispetto ad analogo soggetto avente la medesima patologia o rispetto alle conseguenze insite nel disagio psichico già riconosciuto.
In sentenza impugnata, inoltre, non è stato riconosciuto alcun danno morale specifico, e sul punto non è stato spiegato motivo di gravame.
Non sussistendo, pertanto, alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito, si rigetta la domanda risarcitoria sul punto, e si liquida il mero danno biologico senza alcuna personalizzazione a tal titolo in aumento del risarcimento, per personalizzazione o danno morale.
La quantificazione del danno accertato (da invalidità permanente e inabilità temporanea) deve essere effettuata in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, come riconosciuto da costante giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che tali tabelle costituiscano parametro idoneo ad uniformare la misura del risarcimento del danno alla persona sul territorio nazionale
(cfr già Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, e tutta la giurisprudenza successiva, anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7768 del 20/04/2016), anche in conformità a quanto effettuato già dal giudice di prime cure e non oggetto di impugnazione.
Poiché all'esito dell'accoglimento del motivo di appello deve procedersi a nuova quantificazione del danno all'attualità, è pacifico che il giudice, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema “tabellare” ha “l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio – altrimenti verificandosi la violazione dell'art. 1226 c.c. – nonché quello di liquidare l'obbligazione risarcitoria, in quanto obbligazione di valore, all'attualità e, dunque applicare le tabelle nel loro valore aggiornato” (v. Cass. 7 ottobre 2022 n. 29320),
Si ritengono, pertanto, congrui gli importi standard indicati nelle tabelle di Milano del 2024 come base di calcolo per la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale subito dall'attrice.
Come da richiesta in atti, la liquidazione attiene alla mera differenza tra quanto riconosciuto in sentenza di primo grado e quanto ritenuto dovuto con la presente pronuncia.
Il Tribunale ha quantificato il danno non patrimoniale in € 11.000,00 “valutando l'invalidità temporanea totale nella misura di 7 giorni, di 15 giorni l'invalidità al 75%, di 30 giorni
10 l'invalidità temporanea al 50% ed infine in 40 giorni l'invalidità temporanea parziale al 25%”
e l'invalidità permanente nel 7%, con sentenza del 2016.
Considerato, invece, l'età della danneggiata alla data dell'evento di anni 43, la riconosciuta invalidità permanente nella misura dell'11%, il risarcimento a punto percentuale previsto dalle
Tabelle 2024 di € 2.732,57, senza alcun incremento, il danno biologico non patrimoniale viene rideterminato in € 23.746,00, cui deve aggiungersi la somma di € 4.973,75 per inabilità temporanea, per complessive € 28.719,75, determinati all'attualità.
Attesa la liquidazione all'attualità utilizzando i valori indicati nelle più recenti tabelle, le voci risarcitorie sono comprensive della rivalutazione monetaria spettante dal momento della verificazione del sinistro alla data del pronunciamento, con connesso rigetto della relativa domanda.
Sono, invece, dovuti i soli interessi al saggio legale da calcolarsi sulla predetta somma da devalutare alla data del sinistro (02.02.2013) e via via annualmente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT fino alla data del deposito della presente pronuncia.
Essendo stata in appello richiesta la differenza tra la presente liquidazione e quanto già oggetto della sentenza di primo grado per i medesimi titoli, la somma eventualmente già erogata andrà detratta da quanto dovuto alla data del pagamento. Poiché da tale data la creditrice ha perso solamente la possibilità di far fruttare la differenza (tra il credito come rideterminato e la precedente liquidazione), gli interessi compensativi andranno ulteriormente conteggianti sulla differenza residua.
La parte appellata in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 viene, quindi, condannata alla corresponsione in favore dell'appellante della somma pari Pt_1 alla differenza tra quanto dovuto per come determinato in € 28.719,75, e quanto già eventualmente versato, oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, fino alla data del deposito della presente pronuncia, ed oltre interessi legali dalla stessa, nelle modalità e con gli interessi come prima indicati.
Alla data di pubblicazione della presente sentenza, decorrono interessi legali sino al soddisfo.
Atteso l'accoglimento parziale dell'appello, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., va pronunciata la condanna dell'appellata società alla rifusione delle competenze e spese di questo grado di giudizio in favore della parte appellante.
Le competenze vanno liquidate con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto al valore della somma che ha formato oggetto dell'impugnazione indicata, indi pari
11 alla differenza derivante dalla superiore liquidazione, e rientrante nei parametri da € 5.000 a €
26.000, nella misura corrispondente ai medi tariffari (di cui € 1.134,00 per studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.843,00 per fase di trattazione ed € 1.911,00 per fase decisionale), con compensazione nella misura del 33% in considerazione dell'accoglimento della domanda nella minor misura rispetto a quanto richiesto in appello, e pari, già compensata ad € 3.892,03, oltre al rimborso spese generali, IV e CPA come per legge, nonché oltre al rimborso delle spese relative al contributo unificato di € 777,00 oltre diritti per € 27,00, per complessive € 804,00, competenze e spese da distrarsi in favore del legale della , avv.to Giorgio Panuccio, che Pt_1 si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 36/2019 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da contro la in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 868/2018 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata e depositata in data 05 giugno 2018, resa nel procedimento R.G. n. 2562/14, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata sul punto, ridetermina la somma complessivamente dovuta dalla in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., in € 28.719,75 all'attualità, e condanna la parte appellata in persona del legale rappresentante p.t alla corresponsione Controparte_1 in favore dell'appellante della indicata somma di € 28.719,75 oltre interessi al Parte_1 saggio legale da calcolarsi sulla predetta somma da devalutare alla data del sinistro (02.02.2013)
e via via annualmente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT fino alla data del deposito della presente pronuncia, ed interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- ove sia intervenuta esecuzione della sentenza di primo grado, condanna la parte appellata in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione Controparte_1 in favore dell'appellante differenza tra quanto dovuto per come determinato in Parte_1
€ 28.719,75, e quanto già eventualmente versato, oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, fino alla data del deposito della presente pronuncia, ed oltre interessi legali dalla stessa, nelle modalità e con gli interessi come prima indicati;
- rigetta le ulteriori domande in appello;
12 - condanna parte appellata alla refusione delle spese e competenze di lite in favore della parte appellante, che liquida, come già parzialmente compensate, in € 3.892,03 per competenze, oltre al rimborso spese generali, IV e CPA come per legge, ed € 804,00 per spese, da distrarsi in favore del legale della , avv.to Giorgio Panuccio, che si è dichiarato antistatario e ne ha Pt_1 fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte di
Appello, in data 13.10.2025
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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