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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE DI VENEZIA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
----- ----- -----
Il Giudice di Tribunale, dott. Fulvio Tancredi, ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente
Sentenza nella causa civile n. 15172/2023 Ruolo Generale
Oggetto: diritto di cittadinanza promossa da
Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Parte_8
, Parte_9 con l'avv. Luigi Paiano, come da procura in atti contro
Controparte_1 con l'intervento del
Pubblico Ministero
----- ----- ----- -----
In data 06.04.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di Persona_1
, cittadino italiano nato a [...] il [...], emigrato in
[...]
Brasile ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
1 In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Il resistente non si è costituito in giudizio. CP_1
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui Persona_1 deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.
91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_1 brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa
2 iure sanguinis al figlio/a, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ritenendo che la citata legge generasse una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, veniva superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la sentenza n. 4466 del 25.02.2009, la quale ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e
n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana
a causa del matrimonio”.
3 Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declatoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 01.01.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato).
Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana è perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 01.01.1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
Dal 01.01.1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche Controparte_1
4 perché, oltre tutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”
(cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite.
Gli indirizzi di residenza dei ricorrenti sono indicati nel ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti:
- nata in [...] il [...], Parte_1
- , nata in [...] il [...], Parte_2
- , nato in [...] il [...], Parte_3
- , nata in [...] il [...], Parte_4
- nata in [...] il [...], Parte_5
- nato in [...] il [...], Parte_6
- nato in [...] il [...], Parte_7
- , nato in [...] il [...], Parte_8
- , nato in [...] il [...], Parte_9 sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
Persona_1
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di Controparte_1
5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Tiziana Pia D'Arrigo.
Venezia, 06 aprile 2025.
Il giudice dott. Fulvio Tancredi
6
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TRIBUNALE DI VENEZIA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
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Il Giudice di Tribunale, dott. Fulvio Tancredi, ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente
Sentenza nella causa civile n. 15172/2023 Ruolo Generale
Oggetto: diritto di cittadinanza promossa da
Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Parte_8
, Parte_9 con l'avv. Luigi Paiano, come da procura in atti contro
Controparte_1 con l'intervento del
Pubblico Ministero
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In data 06.04.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di Persona_1
, cittadino italiano nato a [...] il [...], emigrato in
[...]
Brasile ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
1 In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Il resistente non si è costituito in giudizio. CP_1
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui Persona_1 deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.
91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_1 brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa
2 iure sanguinis al figlio/a, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ritenendo che la citata legge generasse una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, veniva superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la sentenza n. 4466 del 25.02.2009, la quale ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e
n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana
a causa del matrimonio”.
3 Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declatoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 01.01.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato).
Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana è perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 01.01.1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
Dal 01.01.1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche Controparte_1
4 perché, oltre tutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”
(cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite.
Gli indirizzi di residenza dei ricorrenti sono indicati nel ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti:
- nata in [...] il [...], Parte_1
- , nata in [...] il [...], Parte_2
- , nato in [...] il [...], Parte_3
- , nata in [...] il [...], Parte_4
- nata in [...] il [...], Parte_5
- nato in [...] il [...], Parte_6
- nato in [...] il [...], Parte_7
- , nato in [...] il [...], Parte_8
- , nato in [...] il [...], Parte_9 sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
Persona_1
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di Controparte_1
5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Tiziana Pia D'Arrigo.
Venezia, 06 aprile 2025.
Il giudice dott. Fulvio Tancredi
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