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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOSCETTA ILARIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 146/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise
elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte Comunali Affini - Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 3168 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 529/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il sig. Ricorrente_1 , impugnava il preavviso di fermo amministrativo protocollo n. 3168 dell'autovettura targata Targa_1 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica Regionale anno 2015 per un importo complessivo di €. 848,00, con la quale si intimava il pagamento di €. 848,00.
Come motivi di ricorso eccepisce:
1. la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica degli avvisi di pagamento e di ogni altro atto connesso e/o consequenziale, posto alla base del preavviso di fermo amministrativo opposto;
2. estinzione del diritto di credito vantato dai resistenti a riscuotere la Tassa Automobilistica anno 2015 per intervenuta prescrizione:
3. il difetto di notifica degli atti prodomici;
4. la violazione dell'art. 3 della legge 241/90 per omessa e/o insufficiente motivazione del preavviso di fermo amministrativo;
5. l'omessa e/o insufficiente indicazione circa la determinazione degli importi intimati;
mancata indicazione delle procedure di calcolo delle sanzioni e degli interessi presuntivamente dovuti per il mancato pagamento degli importi originariamente pretesi dall'ente.
Conclude chiedendo di dichiarare inammissibile, illegittimo e nullo il preavviso di fermo amministrativo opposto con conseguente annullamento del preavviso di fermo amministrativo opposto protocollo n. 3168
e di ogni altro atto connesso e/o consequenziale. Accertare e dichiarare in ogni caso non dovuti gli interessi di mora. In via subordinata, ridurre tale richiesta nei limiti del giusto, del dovuto e del provato. Con Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio la CA RL la quale preliminarmente ribadisce che la pretesa tributaria della Regione
Molise è del tutto legittima, e non prescritta, stante la rituale notifica, nei termini di legge di tutti gli atti presupposti all'atto impugnato, così come si evince dagli atti depositati nel fascicolo processuale e che ci si riserva di produrre in originale in udienza.
Ricorda che nel processo tributario, ciascun atto è autonomamente impugnabile e diventa definitivo quando sono decorsi i termini di impugnazione (60 giorni), e non è impugnato, né pagato. La definitività, dunque, è il riflesso dell'estinzione del potere di impugnarlo.
Ne consegue che il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, può essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale.
Fa rilevare che il RTI CA/CRESET ha agito nel pieno rispetto e della disciplina codicistica di cui all'art. 149 del Codice di Procedura Civile e della normativa speciale costituita dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato appunto “Notificazione della cartella di pagamento”, la quale prevede la possibilità di effettuare la notificazione di tali provvedimenti, e degli atti a questa equiparati, quindi anche l'Ingiunzione fiscale, mediante il servizio postale, seppure attraverso il rispetto di predeterminate formalità.
Tutte le informazioni necessarie a comprendere le modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi sono rinvenibili agevolmente nell'atto opposto e negli avvisi ad esso presupposti che risultano ritualmente notificati al ricorrente come dimostrato al punto che precede. In tale atto è chiaramente precisato che: gli interessi maturati sono stati aggiornati al 20/06/2024 (tasso 2,50000 annuo Gli interessi maturati sono calcolati nella misura dell'1 percento su base semestrale (ex art.1 L. 29/1961) ed aggiornati alla data di emissione della presente, le spese di notifica del presente atto ammontano ad € 6,51.).
Conclude chiedendo di rigettare la richiesta di sospensiva per insussistenza dei requisiti di legge;
di dichiarare inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto e diritto il ricorso. Con vittoria di spese a favore del resistente RTI.
Il ricorrente deposita brevi repliche in cui eccepisce che per gli avvisi di ricevimento relativi agli avvisi di accertamento del 2015, tutti notificati il 13 luglio 2018 per "compiuta giacenza", non risulta depositata alcuna
Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAD), ma solo il numero della raccomandata. Per l'atto di precetto del
20 settembre 2022, emerge che la relata di notifica non indica chiaramente a chi sia stata effettuata la consegna.
Inoltre, trattandosi di notifica a persona diversa dal destinatario, era necessaria l'emissione della
Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN), che non risulta essere stata inviata.
Ritiene di conseguenza che il primo atto validamente notificato risulta essere l'ingiunzione notificata il 24 febbraio 2020 quando il diritto di credito vantato dai resistenti per la tassa automobilistica 2015 era già prescritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica riscontra, dalla documentazione presente in atti, l'esistenza dei seguenti atti sottostanti al preavviso di fermo amministrativo oggi impugnato:
- L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2015 risulta notificato per compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 13/07/2018 e non è stato mai opposto;
- L'avviso di accertamento TG Targa_2 anno 2015 risulta notificato per compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 13/07/2018 e non è stato mai opposto;
- L'avviso di accertamento TG Targa_3 anno 2015 risulta notificato per compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 13/07/2018 e non è stato mai opposto;
- L'avviso di accertamento TG Targa_4 anno 2015 risulta notificato per compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 13/07/2018 e non è stato mai opposto;
- L'avviso di accertamento TG Targa_5 anno 2015 risulta notificato per compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 13/07/2018 e non è stato mai opposto;
- Successivamente, per i suddetti avvisi di accertamento è stata notificata l'ingiunzione di pagamento ID
16333139 con consegna nelle mani del destinatario in data 24/02/2020 e non è stata opposta;
- In seguito è stato notificato l'atto di precetto ID 20977702 con consegna in data 20/09/2022 e non è stato opposto;
- In seguito è stato notificato l'avviso di intimazione ID 27930977 con consegna in data 19/09/2024 e non è stato opposto;
- Successivamente è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo ID 29114621 con consegna in data 30/12/2024 odiernamente opposto
Il Giudice, dalla documentazione in atti, accerta che è stata emessa e notificata la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo ID 30032076 e che non si è provveduto alla revoca del fermo in via cautelativa in quanto sul veicolo risultano iscritti ulteriori tre fermi amministrativi come da visura PRA depositata.
Occorre rilevare, dunque, la rituale notifica, nei termini di legge, di tutti gli atti presupposti all'atto impugnato.
Infatti la disciplina codicistica di cui all'art. 149 del Codice di Procedura Civile e della normativa speciale costituita dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato appunto “Notificazione della cartella di pagamento”, prevede la possibilità di effettuare la notificazione di tali provvedimenti, e degli atti a questa equiparati, quindi anche l'Ingiunzione fiscale, mediante il servizio postale con le modalità ordinarie e quella tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anche senza la compilazione della relata di notifica, essendo sufficiente la cartolina attestante l'avvenuto ricevimento.
Precisato quanto sopra, in ogni caso, con riferimento all'ultima intimazione di pagamento ID 27930977 regolarmente notificata nelle mani del ricorrente in data 19709/2024, si osserva che la medesima costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025.
La pronuncia in commento si pone in linea di continuità con la sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 e quelle conformi che l'hanno preceduta, la quale ha superato le interpretazioni precedenti che consideravano l'impugnazione dell'avviso di intimazione facoltativa e ha stabilito che “in tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
L'avviso di intimazione ID 27930977 riguardanti tutti gli avvisi di accertamento sottesi anche al preavviso di fermo amministrativo oggetto dell'odierna impugnazione non opposto, risulta regolarmente notificato il
19/09/2024 con consegna nelle mani della ricorrente ( risulta attestazione di consegna in atti) mentre il preavviso di fermo amministrativo ID 29114621 risulta notificata il 30/12/2024 ( risulta attestazione di consegna in atti); dunque non risulta maturata la prescrizione triennale prevista dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre
1982 n. 953, come sostituito dall'art. 3 D.L. 6 novembre 1985 n. 597 e dal D.L. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito nella l. 7 marzo 1986 n. 60.
Dal ché l'infondatezza dei primi tre motivi di ricorso.
Anche l'eccezione della carenza di motivazione è del tutto infondata poiché il preavviso di fermo non può ritenersi soggetto all'obbligo di motivazione previsto per gli atti amministrativi, in quanto non è un provvedimento decisorio/impositivo della pubblica amministrazione, ma una misura cautelare adottata dall'Ente di riscossione.
In ogni caso l'atto impugnato indica gli avvisi di accertamento sottostanti che lo hanno determinato e va detto che la motivazione “per relationem” rappresenta oramai un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, che più volte ha affermato come nell'ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni (ex multis: Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 06-03-2018, n. 5183.
Anche l'ultimo motivo di ricorso risulta infondato poiché è sufficiente richiamare la Corte di cassazione, che con l'ordinanza n. 11597/2025, pubblicata il 3 maggio 2025, che ha dichiarato, in materia di riscossione fiscale, che è da ritenersi congruamente motivata la cartella di pagamento anche se non specifica i criteri di calcolo degli interessi maturati, purché questi siano già stati determinati in atti precedenti.
In sostanza, quando la cartella di pagamento fa seguito all'adozione di un atto fiscale che ha già determinato l'ammontare del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la stessa è da ritenersi valida - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990.
Pertanto, questa Corte in composizione monocratica ritiene che, per il preavviso di fermo amministrativo – prot. n. 15246 oggetto della odierna causa, la prescrizione dell'azione accertativa invocata da parte ricorrente non sussista.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono, in conclusione, la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così dispone: Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di R.T.I. CA Srl/Creset Srl liquidate in € 250,00 oltre le spese obbligatorie. Così deciso in Campobasso il 19 dicembre 2025. Il Giudice Relatore Dott. Ilario Moscetta
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOSCETTA ILARIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 146/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise
elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte Comunali Affini - Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 3168 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 529/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il sig. Ricorrente_1 , impugnava il preavviso di fermo amministrativo protocollo n. 3168 dell'autovettura targata Targa_1 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica Regionale anno 2015 per un importo complessivo di €. 848,00, con la quale si intimava il pagamento di €. 848,00.
Come motivi di ricorso eccepisce:
1. la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica degli avvisi di pagamento e di ogni altro atto connesso e/o consequenziale, posto alla base del preavviso di fermo amministrativo opposto;
2. estinzione del diritto di credito vantato dai resistenti a riscuotere la Tassa Automobilistica anno 2015 per intervenuta prescrizione:
3. il difetto di notifica degli atti prodomici;
4. la violazione dell'art. 3 della legge 241/90 per omessa e/o insufficiente motivazione del preavviso di fermo amministrativo;
5. l'omessa e/o insufficiente indicazione circa la determinazione degli importi intimati;
mancata indicazione delle procedure di calcolo delle sanzioni e degli interessi presuntivamente dovuti per il mancato pagamento degli importi originariamente pretesi dall'ente.
Conclude chiedendo di dichiarare inammissibile, illegittimo e nullo il preavviso di fermo amministrativo opposto con conseguente annullamento del preavviso di fermo amministrativo opposto protocollo n. 3168
e di ogni altro atto connesso e/o consequenziale. Accertare e dichiarare in ogni caso non dovuti gli interessi di mora. In via subordinata, ridurre tale richiesta nei limiti del giusto, del dovuto e del provato. Con Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio la CA RL la quale preliminarmente ribadisce che la pretesa tributaria della Regione
Molise è del tutto legittima, e non prescritta, stante la rituale notifica, nei termini di legge di tutti gli atti presupposti all'atto impugnato, così come si evince dagli atti depositati nel fascicolo processuale e che ci si riserva di produrre in originale in udienza.
Ricorda che nel processo tributario, ciascun atto è autonomamente impugnabile e diventa definitivo quando sono decorsi i termini di impugnazione (60 giorni), e non è impugnato, né pagato. La definitività, dunque, è il riflesso dell'estinzione del potere di impugnarlo.
Ne consegue che il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, può essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale.
Fa rilevare che il RTI CA/CRESET ha agito nel pieno rispetto e della disciplina codicistica di cui all'art. 149 del Codice di Procedura Civile e della normativa speciale costituita dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato appunto “Notificazione della cartella di pagamento”, la quale prevede la possibilità di effettuare la notificazione di tali provvedimenti, e degli atti a questa equiparati, quindi anche l'Ingiunzione fiscale, mediante il servizio postale, seppure attraverso il rispetto di predeterminate formalità.
Tutte le informazioni necessarie a comprendere le modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi sono rinvenibili agevolmente nell'atto opposto e negli avvisi ad esso presupposti che risultano ritualmente notificati al ricorrente come dimostrato al punto che precede. In tale atto è chiaramente precisato che: gli interessi maturati sono stati aggiornati al 20/06/2024 (tasso 2,50000 annuo Gli interessi maturati sono calcolati nella misura dell'1 percento su base semestrale (ex art.1 L. 29/1961) ed aggiornati alla data di emissione della presente, le spese di notifica del presente atto ammontano ad € 6,51.).
Conclude chiedendo di rigettare la richiesta di sospensiva per insussistenza dei requisiti di legge;
di dichiarare inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto e diritto il ricorso. Con vittoria di spese a favore del resistente RTI.
Il ricorrente deposita brevi repliche in cui eccepisce che per gli avvisi di ricevimento relativi agli avvisi di accertamento del 2015, tutti notificati il 13 luglio 2018 per "compiuta giacenza", non risulta depositata alcuna
Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAD), ma solo il numero della raccomandata. Per l'atto di precetto del
20 settembre 2022, emerge che la relata di notifica non indica chiaramente a chi sia stata effettuata la consegna.
Inoltre, trattandosi di notifica a persona diversa dal destinatario, era necessaria l'emissione della
Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN), che non risulta essere stata inviata.
Ritiene di conseguenza che il primo atto validamente notificato risulta essere l'ingiunzione notificata il 24 febbraio 2020 quando il diritto di credito vantato dai resistenti per la tassa automobilistica 2015 era già prescritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica riscontra, dalla documentazione presente in atti, l'esistenza dei seguenti atti sottostanti al preavviso di fermo amministrativo oggi impugnato:
- L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2015 risulta notificato per compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 13/07/2018 e non è stato mai opposto;
- L'avviso di accertamento TG Targa_2 anno 2015 risulta notificato per compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 13/07/2018 e non è stato mai opposto;
- L'avviso di accertamento TG Targa_3 anno 2015 risulta notificato per compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 13/07/2018 e non è stato mai opposto;
- L'avviso di accertamento TG Targa_4 anno 2015 risulta notificato per compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 13/07/2018 e non è stato mai opposto;
- L'avviso di accertamento TG Targa_5 anno 2015 risulta notificato per compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 13/07/2018 e non è stato mai opposto;
- Successivamente, per i suddetti avvisi di accertamento è stata notificata l'ingiunzione di pagamento ID
16333139 con consegna nelle mani del destinatario in data 24/02/2020 e non è stata opposta;
- In seguito è stato notificato l'atto di precetto ID 20977702 con consegna in data 20/09/2022 e non è stato opposto;
- In seguito è stato notificato l'avviso di intimazione ID 27930977 con consegna in data 19/09/2024 e non è stato opposto;
- Successivamente è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo ID 29114621 con consegna in data 30/12/2024 odiernamente opposto
Il Giudice, dalla documentazione in atti, accerta che è stata emessa e notificata la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo ID 30032076 e che non si è provveduto alla revoca del fermo in via cautelativa in quanto sul veicolo risultano iscritti ulteriori tre fermi amministrativi come da visura PRA depositata.
Occorre rilevare, dunque, la rituale notifica, nei termini di legge, di tutti gli atti presupposti all'atto impugnato.
Infatti la disciplina codicistica di cui all'art. 149 del Codice di Procedura Civile e della normativa speciale costituita dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato appunto “Notificazione della cartella di pagamento”, prevede la possibilità di effettuare la notificazione di tali provvedimenti, e degli atti a questa equiparati, quindi anche l'Ingiunzione fiscale, mediante il servizio postale con le modalità ordinarie e quella tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anche senza la compilazione della relata di notifica, essendo sufficiente la cartolina attestante l'avvenuto ricevimento.
Precisato quanto sopra, in ogni caso, con riferimento all'ultima intimazione di pagamento ID 27930977 regolarmente notificata nelle mani del ricorrente in data 19709/2024, si osserva che la medesima costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025.
La pronuncia in commento si pone in linea di continuità con la sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 e quelle conformi che l'hanno preceduta, la quale ha superato le interpretazioni precedenti che consideravano l'impugnazione dell'avviso di intimazione facoltativa e ha stabilito che “in tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
L'avviso di intimazione ID 27930977 riguardanti tutti gli avvisi di accertamento sottesi anche al preavviso di fermo amministrativo oggetto dell'odierna impugnazione non opposto, risulta regolarmente notificato il
19/09/2024 con consegna nelle mani della ricorrente ( risulta attestazione di consegna in atti) mentre il preavviso di fermo amministrativo ID 29114621 risulta notificata il 30/12/2024 ( risulta attestazione di consegna in atti); dunque non risulta maturata la prescrizione triennale prevista dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre
1982 n. 953, come sostituito dall'art. 3 D.L. 6 novembre 1985 n. 597 e dal D.L. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito nella l. 7 marzo 1986 n. 60.
Dal ché l'infondatezza dei primi tre motivi di ricorso.
Anche l'eccezione della carenza di motivazione è del tutto infondata poiché il preavviso di fermo non può ritenersi soggetto all'obbligo di motivazione previsto per gli atti amministrativi, in quanto non è un provvedimento decisorio/impositivo della pubblica amministrazione, ma una misura cautelare adottata dall'Ente di riscossione.
In ogni caso l'atto impugnato indica gli avvisi di accertamento sottostanti che lo hanno determinato e va detto che la motivazione “per relationem” rappresenta oramai un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, che più volte ha affermato come nell'ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni (ex multis: Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 06-03-2018, n. 5183.
Anche l'ultimo motivo di ricorso risulta infondato poiché è sufficiente richiamare la Corte di cassazione, che con l'ordinanza n. 11597/2025, pubblicata il 3 maggio 2025, che ha dichiarato, in materia di riscossione fiscale, che è da ritenersi congruamente motivata la cartella di pagamento anche se non specifica i criteri di calcolo degli interessi maturati, purché questi siano già stati determinati in atti precedenti.
In sostanza, quando la cartella di pagamento fa seguito all'adozione di un atto fiscale che ha già determinato l'ammontare del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la stessa è da ritenersi valida - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990.
Pertanto, questa Corte in composizione monocratica ritiene che, per il preavviso di fermo amministrativo – prot. n. 15246 oggetto della odierna causa, la prescrizione dell'azione accertativa invocata da parte ricorrente non sussista.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono, in conclusione, la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così dispone: Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di R.T.I. CA Srl/Creset Srl liquidate in € 250,00 oltre le spese obbligatorie. Così deciso in Campobasso il 19 dicembre 2025. Il Giudice Relatore Dott. Ilario Moscetta