TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 13/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4090/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Gabba Andrea del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
14/10/1984 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Gabba Andrea del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 29/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Marsa (Tunisia) il
29/09/2012, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n.
92, Parte II - Serie C, Anno 2012.
Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 07/04/2014 e Per_1 Per_2
12/11/2015, entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Marsa (Tunisia) il 29/09/2012, poi trascritto in
Italia nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 92, Parte II - Serie C, Anno
2012 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. entrambi danno atto di essere autonomi e indipendenti dal punto di vista economico e pertanto dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo alimentare e/o di mantenimento per sé stessi;
3. la casa coniugale, già di sua esclusiva proprietà, rimane assegnata alla sig.ra Pt_2 mentre il sig. si trasferirà altrove entro e non oltre la data del 31/01/25; Pt_1
4. i figli minori , c.f. e , c.f. Persona_3 CodiceFiscale_3 Persona_4
, rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che CodiceFiscale_4 avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sugli stessi per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, ed avranno collocazione stabile presso la madre nella casa ex-coniugale sita in Vercelli (VC) via Lagrange n. 17;
pagina 2 di 3 5. il padre terrà i figli con sé un weekend ogni due, dal venerdì alle ore 20,00 e sino alla domenica alle ore 21,00;
6. per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli, nel tempo tra i mesi di luglio e di settembre di ogni anno solare, un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, altresì potendoli portare con sé in località di villeggiatura, avendo cura di comunicare i relativi recapiti temporanei;
detto periodo di giorni 15 verrà concordato con la madre entro il 15 giugno di ogni anno, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative di entrambi i genitori e di quelle dei figli stessi;
7. durante il periodo delle festività natalizie e pasquali, i figli trascorreranno la metà delle stesse con uno dei genitori e la restante metà con l'altro, secondo il principio dell'alternanza
(ad es., per il primo anno trascorreranno il periodo dal 24 al 31 dicembre con il padre e dal
01 al 06 gennaio con la madre, e la prima metà delle vacanze pasquali con la madre e la seconda metà con il padre, viceversa l'anno successivo e così via, alternatamente, negli anni a venire);
8. è sempre fatta salva la possibilità dei genitori, di comune accordo, di prevedere ulteriori e/o diversi periodi di visita e/o di frequentazione, ed altresì di derogare alle condizioni sopra previste, in ragione delle proprie esigenze e degli impegni di studio e/o sportivi e/o sociali dei figli (destinati, nel tempo, a divenire via via più autonomi);
9. sino a che i figli non saranno economicamente indipendenti, il sig. verserà Pt_1 mensilmente alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei medesimi, la somma di euro 370,00 (euro 185,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale i.s.t.a.t. a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla pronuncia del divorzio, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, da individuarsi e disciplinarsi come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli, di cui entrambe le parti dichiarano di aver preso visione;
10. i ricorrenti dichiarano congiuntamente che non vi sono altre questioni economico- patrimoniali da dirimere salvo quanto sopra espressamente previsto;
11. si dà atto che i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equivalente ai fini dell'espatrio;
12. si dà atto che le spese della presente procedura di separazione consensuale sono integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 09/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4090/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Gabba Andrea del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
14/10/1984 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Gabba Andrea del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 29/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Marsa (Tunisia) il
29/09/2012, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n.
92, Parte II - Serie C, Anno 2012.
Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 07/04/2014 e Per_1 Per_2
12/11/2015, entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Marsa (Tunisia) il 29/09/2012, poi trascritto in
Italia nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 92, Parte II - Serie C, Anno
2012 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. entrambi danno atto di essere autonomi e indipendenti dal punto di vista economico e pertanto dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo alimentare e/o di mantenimento per sé stessi;
3. la casa coniugale, già di sua esclusiva proprietà, rimane assegnata alla sig.ra Pt_2 mentre il sig. si trasferirà altrove entro e non oltre la data del 31/01/25; Pt_1
4. i figli minori , c.f. e , c.f. Persona_3 CodiceFiscale_3 Persona_4
, rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che CodiceFiscale_4 avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sugli stessi per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, ed avranno collocazione stabile presso la madre nella casa ex-coniugale sita in Vercelli (VC) via Lagrange n. 17;
pagina 2 di 3 5. il padre terrà i figli con sé un weekend ogni due, dal venerdì alle ore 20,00 e sino alla domenica alle ore 21,00;
6. per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli, nel tempo tra i mesi di luglio e di settembre di ogni anno solare, un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, altresì potendoli portare con sé in località di villeggiatura, avendo cura di comunicare i relativi recapiti temporanei;
detto periodo di giorni 15 verrà concordato con la madre entro il 15 giugno di ogni anno, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative di entrambi i genitori e di quelle dei figli stessi;
7. durante il periodo delle festività natalizie e pasquali, i figli trascorreranno la metà delle stesse con uno dei genitori e la restante metà con l'altro, secondo il principio dell'alternanza
(ad es., per il primo anno trascorreranno il periodo dal 24 al 31 dicembre con il padre e dal
01 al 06 gennaio con la madre, e la prima metà delle vacanze pasquali con la madre e la seconda metà con il padre, viceversa l'anno successivo e così via, alternatamente, negli anni a venire);
8. è sempre fatta salva la possibilità dei genitori, di comune accordo, di prevedere ulteriori e/o diversi periodi di visita e/o di frequentazione, ed altresì di derogare alle condizioni sopra previste, in ragione delle proprie esigenze e degli impegni di studio e/o sportivi e/o sociali dei figli (destinati, nel tempo, a divenire via via più autonomi);
9. sino a che i figli non saranno economicamente indipendenti, il sig. verserà Pt_1 mensilmente alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei medesimi, la somma di euro 370,00 (euro 185,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale i.s.t.a.t. a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla pronuncia del divorzio, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, da individuarsi e disciplinarsi come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli, di cui entrambe le parti dichiarano di aver preso visione;
10. i ricorrenti dichiarano congiuntamente che non vi sono altre questioni economico- patrimoniali da dirimere salvo quanto sopra espressamente previsto;
11. si dà atto che i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equivalente ai fini dell'espatrio;
12. si dà atto che le spese della presente procedura di separazione consensuale sono integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 09/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3