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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 900/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7802/2024 depositato il 22/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012609728000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012609728000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012609728000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate Riscossione – ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0342024901260972800, notificata il 1° ottobre 2024, con la quale era stata sollecitata al versamento dell'importo complessivo di € 956,20, per tasse automobilistiche anni 2013, 2014, 2016, sì come portato dalle cartelle:
1) 03420180006389962000, oltre sanzione e interessi, anno 2013, 2014,
2) 03420210015785133000, oltre sanzione e interessi, anno 2016.
A fondamento del ricorso, l'opponente ha posto due motivi:
a) l'omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento;
b) la prescrizione delle pretese afferenti alle somme intimate.
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio, resistendo alle argomentazioni avversarie sulla scorta della invocata ed allegata notifica delle cartelle e di una congerie di ulteriori argomenti relativi, fra gli altri, alla irretrattabilità del credito in ragione della definitività degli atti presupposti e della notifica di intimazioni interruttive del corso della prescrizione.
All'udienza odierna, il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, occorre richiamare il coordinato dei principi afferenti l'impugnazione di atto non tipizzato:
i) in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018
n. 1144);
ii) “in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria” (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio
2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del
28/05/2014);
iii) la notifica di un atto non formalmente sussumibile nelle categorie dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 – quale quello in esame – legittima l'impugnazione non già di esso (ovviamente qualora non vengano in rilievo profili di invalidità ad esso inerenti ed eventualmente rilevanti ai fini procedimentali), bensì degli atti pregressi, ma a condizione non solo del fatto che la richiesta della declaratoria di nullità ovvero di annullamento o infondatezza sia rivolta verso gli atti imperativi presupposti, ma anche che venga dedotta la loro invalidità sulla base della dichiarata impossibilità di loro preventiva conoscenza e dimostrazione di illegittimità.
iv) “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”
(Cass. Civ. Sez. V, n. 6436 11 marzo 2025).
Tanto premesso in punto di principi di diritto applicabili, mette conto osservare che l'intimazione impugnata
è fondata su due cartelle non onorate.
ADER le ha elencate ed ha fatto rilevare che
1)
- la cartella di pagamento n. 03420180006389962000 era consegnata a mani proprie il 29 maggio 2019; ad essa erano seguiti la notifica il 21/01/2019 del preavviso di Fermo n.03480201800006603000, la notifica il
31/10/2022 dell'avviso di intimazione n.03420229004225311000;
2)
- la cartella di pagamento n. 03420210015785133000 era stata consegnata a mani proprie il 31 ottobre 2022.
La documentazione non è stata contestata.
Tanto vale a negare il fondamento del primo ed anche del secondo motivo di impugnazione.
A fronte di tanto, tenuto conto della non contestazione della documentazione e alla luce dei principii sopra esposti, si è a cospetto di pretesa irretrattabile e non prescritta.
Ergo, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione per quanto di ragione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate
Riscossione, che liquida in euro 450 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_2.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7802/2024 depositato il 22/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012609728000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012609728000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012609728000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate Riscossione – ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0342024901260972800, notificata il 1° ottobre 2024, con la quale era stata sollecitata al versamento dell'importo complessivo di € 956,20, per tasse automobilistiche anni 2013, 2014, 2016, sì come portato dalle cartelle:
1) 03420180006389962000, oltre sanzione e interessi, anno 2013, 2014,
2) 03420210015785133000, oltre sanzione e interessi, anno 2016.
A fondamento del ricorso, l'opponente ha posto due motivi:
a) l'omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento;
b) la prescrizione delle pretese afferenti alle somme intimate.
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio, resistendo alle argomentazioni avversarie sulla scorta della invocata ed allegata notifica delle cartelle e di una congerie di ulteriori argomenti relativi, fra gli altri, alla irretrattabilità del credito in ragione della definitività degli atti presupposti e della notifica di intimazioni interruttive del corso della prescrizione.
All'udienza odierna, il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, occorre richiamare il coordinato dei principi afferenti l'impugnazione di atto non tipizzato:
i) in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018
n. 1144);
ii) “in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria” (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio
2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del
28/05/2014);
iii) la notifica di un atto non formalmente sussumibile nelle categorie dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 – quale quello in esame – legittima l'impugnazione non già di esso (ovviamente qualora non vengano in rilievo profili di invalidità ad esso inerenti ed eventualmente rilevanti ai fini procedimentali), bensì degli atti pregressi, ma a condizione non solo del fatto che la richiesta della declaratoria di nullità ovvero di annullamento o infondatezza sia rivolta verso gli atti imperativi presupposti, ma anche che venga dedotta la loro invalidità sulla base della dichiarata impossibilità di loro preventiva conoscenza e dimostrazione di illegittimità.
iv) “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”
(Cass. Civ. Sez. V, n. 6436 11 marzo 2025).
Tanto premesso in punto di principi di diritto applicabili, mette conto osservare che l'intimazione impugnata
è fondata su due cartelle non onorate.
ADER le ha elencate ed ha fatto rilevare che
1)
- la cartella di pagamento n. 03420180006389962000 era consegnata a mani proprie il 29 maggio 2019; ad essa erano seguiti la notifica il 21/01/2019 del preavviso di Fermo n.03480201800006603000, la notifica il
31/10/2022 dell'avviso di intimazione n.03420229004225311000;
2)
- la cartella di pagamento n. 03420210015785133000 era stata consegnata a mani proprie il 31 ottobre 2022.
La documentazione non è stata contestata.
Tanto vale a negare il fondamento del primo ed anche del secondo motivo di impugnazione.
A fronte di tanto, tenuto conto della non contestazione della documentazione e alla luce dei principii sopra esposti, si è a cospetto di pretesa irretrattabile e non prescritta.
Ergo, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione per quanto di ragione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate
Riscossione, che liquida in euro 450 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_2.