Sentenza 13 ottobre 1962
Massime • 2
La sanzione di inammissibilita comminata dall'art 366 n 2 cod proc civ, per la omessa indicazione della sentenza impugnata, trovando la sua giustificazione nella necessita che la parte nei cui confronti il ricorso e proposto, possa agevolmente stabilire a quale provvedimento giudiziale l'impugnazione si riferisce, va limitata all'ipotesi in cui l'indicazione difetti del tutto ovvero sia talmente incerta da rendere impossibile la identificazione del provvedimento stesso. ( Conf 786/58, 3342/54).*
Nella vendita con patto di riscatto fatta a piu persone congiuntamente, la dichiarazione di riscatto dell'intera cosa venduta deve essere comunicata a tutti gli acquirenti.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/10/1962, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 1962 |
Testo completo
La sanzione di inammissibilita comminata dall'art 366 n 2 cod proc civ, per la omessa indicazione della sentenza impugnata, trovando la sua giustificazione nella necessita che la parte nei cui confronti il ricorso e proposto, possa agevolmente stabilire a quale provvedimento giudiziale l'impugnazione si riferisce, va limitata all'ipotesi in cui l'indicazione difetti del tutto ovvero sia talmente incerta da rendere impossibile la identificazione del provvedimento stesso. ( Conf 786/58, 3342/54).*