Art. 9. (Formazione dei programmi)
Alla formazione dei programmi nazionali quinquennali e dei relativi programmi regionali annuali si provvede secondo le seguenti modalita':
1) i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati, anche riuniti in consorzio, presentano e motivano, nel primo semestre del biennio antecedente alla scadenza del programma, i propri fabbisogni complessivi nel settore dell'edilizia scolastica al Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente, per tramite del Provveditore agli studi, il quale alleghera' al complesso delle segnalazioni pervenute il parere sul merito di ciascuna e sul loro coordinamento anche territoriale, espresso da una Commissione provinciale.
Tale Commissione sara' costituita: dal Provveditore agli studi che la presiede, dall'Assessore alla pubblica istruzione dell'Amministrazione provinciale o da un suo sostituto, da cinque sindaci designati dal Consiglio provinciale, eletti con voto limitato a tre, da un ispettore scolastico e da un capo di istituto designati dal Provveditore agli studi. In ogni caso, dei cinque sindaci, almeno uno deve rappresentare la minoranza. La Commissione e' nominata con decreto del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale e dura in carica 5 anni.
Nella presentazione dei fabbisogni complessivi devono essere incluse le opere che gli Enti interessati intendono realizzare, per intero o per singoli lotti funzionali, con propri mezzi di bilancio, e i tempi previsti per la esecuzione delle opere. In nessun caso costituisce ragione di priorita' la partecipazione all'onere da parte dell'Ente.
I Provveditori, sentita la Commissione provinciale, segnalano al Sovrintendente anche i fabbisogni complessivi degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica, dotati di personalita' giuridica o di autonomia amministrativa e degli Istituti statali di educazione, nonche' gli eventuali fabbisogni che non fossero stati indicati dagli Enti obbligati;
2) il Sovrintendente scolastico regionale o interregionale sottopone al Comitato regionale per l'edilizia scolastica i dati relativi al fabbisogno regionale e li segnala poi al Ministero della pubblica istruzione;
3) il Comitato regionale formula la proposta di programma quinquennale regionale con l'indicazione della localizzazione e della graduatoria degli interventi proposti, e il Sovrintendente scolastico la trasmette al Ministero della pubblica istruzione;
4) il Comitato centrale, sulla base della valutazione globale dei fabbisogni, elabora, secondo priorita' determinate dai criteri di valutazione di cui all'articolo 5, il progetto di programma nazionale quinquennale, con le ripartizioni regionali e con la indicazione delle direttive per la formazione dei programmi regionali annuali.
Il programma nazionale quinquennale e' approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
5) il Comitato regionale formula successivamente i programmi regionali annuali sulla base delle direttive contenute nel programma nazionale quinquennale. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti-alunno da costruire e la spesa prevista, e sono approvati con decreti del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente.
Detti programmi esecutivi sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli altri Enti interessati.
((La spesa dei programmi esecutivi annuali non puo' superare il 90 per cento del finanziamento previsto annualmente per ciascun programma regionale. La restante aliquota e' accantonata per le variazioni previste dal n. 4) del primo comma dell'articolo 7, nonche' per integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazione di lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisioni di prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree. I fondi accantonati saranno comunque utilizzati per opere di edilizia scolastica entro l'anno successivo al termine di scadenza del programma nazionale))
Le eventuali variazioni ai programmi esecutivi regionali sono predisposte dal Comitato regionale e approvate con decreto del Sovrintendente entro il 30 settembre di ogni anno. I decreti del Sovrintendente sono notificati entro 30 giorni agli Uffici e agli Enti interessati;
6) le proposte di programma quinquennale possono prevedere, in luogo della costruzione dell'opera, l'acquisto e l'eventuale ampliamento, completamento e riattamento di edifici gia' esistenti, sempre che rispondano ai criteri di funzionalita' didattica ed ambientale previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di edilizia scolastica e l'acquisto sia economicamente conveniente.
Alla formazione dei programmi nazionali quinquennali e dei relativi programmi regionali annuali si provvede secondo le seguenti modalita':
1) i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati, anche riuniti in consorzio, presentano e motivano, nel primo semestre del biennio antecedente alla scadenza del programma, i propri fabbisogni complessivi nel settore dell'edilizia scolastica al Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente, per tramite del Provveditore agli studi, il quale alleghera' al complesso delle segnalazioni pervenute il parere sul merito di ciascuna e sul loro coordinamento anche territoriale, espresso da una Commissione provinciale.
Tale Commissione sara' costituita: dal Provveditore agli studi che la presiede, dall'Assessore alla pubblica istruzione dell'Amministrazione provinciale o da un suo sostituto, da cinque sindaci designati dal Consiglio provinciale, eletti con voto limitato a tre, da un ispettore scolastico e da un capo di istituto designati dal Provveditore agli studi. In ogni caso, dei cinque sindaci, almeno uno deve rappresentare la minoranza. La Commissione e' nominata con decreto del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale e dura in carica 5 anni.
Nella presentazione dei fabbisogni complessivi devono essere incluse le opere che gli Enti interessati intendono realizzare, per intero o per singoli lotti funzionali, con propri mezzi di bilancio, e i tempi previsti per la esecuzione delle opere. In nessun caso costituisce ragione di priorita' la partecipazione all'onere da parte dell'Ente.
I Provveditori, sentita la Commissione provinciale, segnalano al Sovrintendente anche i fabbisogni complessivi degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica, dotati di personalita' giuridica o di autonomia amministrativa e degli Istituti statali di educazione, nonche' gli eventuali fabbisogni che non fossero stati indicati dagli Enti obbligati;
2) il Sovrintendente scolastico regionale o interregionale sottopone al Comitato regionale per l'edilizia scolastica i dati relativi al fabbisogno regionale e li segnala poi al Ministero della pubblica istruzione;
3) il Comitato regionale formula la proposta di programma quinquennale regionale con l'indicazione della localizzazione e della graduatoria degli interventi proposti, e il Sovrintendente scolastico la trasmette al Ministero della pubblica istruzione;
4) il Comitato centrale, sulla base della valutazione globale dei fabbisogni, elabora, secondo priorita' determinate dai criteri di valutazione di cui all'articolo 5, il progetto di programma nazionale quinquennale, con le ripartizioni regionali e con la indicazione delle direttive per la formazione dei programmi regionali annuali.
Il programma nazionale quinquennale e' approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
5) il Comitato regionale formula successivamente i programmi regionali annuali sulla base delle direttive contenute nel programma nazionale quinquennale. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti-alunno da costruire e la spesa prevista, e sono approvati con decreti del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente.
Detti programmi esecutivi sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli altri Enti interessati.
((La spesa dei programmi esecutivi annuali non puo' superare il 90 per cento del finanziamento previsto annualmente per ciascun programma regionale. La restante aliquota e' accantonata per le variazioni previste dal n. 4) del primo comma dell'articolo 7, nonche' per integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazione di lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisioni di prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree. I fondi accantonati saranno comunque utilizzati per opere di edilizia scolastica entro l'anno successivo al termine di scadenza del programma nazionale))
Le eventuali variazioni ai programmi esecutivi regionali sono predisposte dal Comitato regionale e approvate con decreto del Sovrintendente entro il 30 settembre di ogni anno. I decreti del Sovrintendente sono notificati entro 30 giorni agli Uffici e agli Enti interessati;
6) le proposte di programma quinquennale possono prevedere, in luogo della costruzione dell'opera, l'acquisto e l'eventuale ampliamento, completamento e riattamento di edifici gia' esistenti, sempre che rispondano ai criteri di funzionalita' didattica ed ambientale previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di edilizia scolastica e l'acquisto sia economicamente conveniente.