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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/06/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 5702/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Andrea
Savella, presso il cui studio elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentate pro Controparte_2 tempore
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
In data 25 giugno 2025 la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 24.07.2023, dopo Parte_1 aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della CP_3 dall'01.05.2012 al 12.03.2017 con inquadramento nel livello 4A° CCNL igiene urbana aziende private , ha dedotto: di aver aderito al conferimento del t.f.r. maturato in costanza di rapporto al fondo
“ ”; che la società datrice di lavoro non ha però mai CP_2 versato al fondo il t.f.r. maturato;
di essere stato ammesso all'elenco dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c. nell'ambito della procedura di concordato preventivo aperta dal Tribunale di Bari a carico della il 22-23.01.2018 e omologata con decreto CP_3 del 15.05.2019; che il liquidatore della società ha trasmesso il modello
PPC/CUR-SR95 attestante la somma a credito (€ 9.315,29); di aver chiesto all' , in forza di tale modello, l'integrazione presso il fondo CP_1
“ ” dei contributi omessi dalla società datrice, ai sensi CP_2 dell'art. 5 d.lgs. 80/1992 in data 02.11.2021; che l' respingeva CP_1 tale richiesta a causa della mancata trasmissione del modello
PPC/FOND-SR98, che il ricorrente evidenziava non essergli mai stato trasmesso dal fondo, nonostante le ripetute richieste formulate via pec, ragion per cui attestava di non aver riscattato integralmente la propria posizione previdenziale mediante autocertificazione;
che ha presentato contro il diniego dell' , ricorso al comitato provinciale ex art. 46 L. CP_1
88/1989, ma invano.
Ciò posto, ha dedotto l'illegittimità del diniego dell' , avendo diritto CP_1 all'integrazione del t.f.r. maturato alle dipendenze della presso il fondo di previdenza complementare Controparte_4
. CP_2
In conseguenza di ciò ha chiesto la condanna dell' al pagamento CP_1 dell'importo di € 9.315,29 a titolo di TFR dovuto dalla società, oltre
2 interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituitosi in giudizio l' ha eccepito l'inammissibilità e CP_1 infondatezza del ricorso.
Più specificamente, ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, in quanto, instaurandosi il rapporto contributivo (in tale si concreta il versamento del TFR), solo tra datore di lavoro ed ente di previdenza, e il rapporto retributivo solo tra datore di lavoro e lavoratore che legittimato passivo nell'azione proposta dal ricorrente, tesa al pagamento, in suo favore, da parte dell' della CP_1 quota del TFR (rectius dei contributi omessi) è solo la società fallita, ovvero il datore di lavoro.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda, evidenziando: che la richiesta amministrativa avanzata dal ricorrente era stata rigettata per omesso deposito dei modelli SR95, timbrato e sottoscritto dal
Commissario Giudiziale, e SR98, timbrato e sottoscritto dal
Rappresentante Legale del Fondo “ ”; di aver tentato il CP_2 recupero di tali documenti attraverso soccorso istruttorio ex art. 6 L.
241/1990, sia presso il Commissario liquidatore sia presso il Fondo, successivamente alla presentazione di ricorso amministrativo da parte del lavoratore, senza ottenere riscontri.
In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto della domanda.
All'udienza del 06.03.2024 era dichiarata la contumacia del
[...]
regolarmente citato in giudizio e non costituitosi. Controparte_2
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo: la domanda amministrativa è stata presentata il 02.11.2021 e il
15.04.2022 è stato proposto ricorso il ricorso innanzi al Comitato
Provinciale, mentre il ricorso giudiziale è stato depositato il
24.07.2023.
2. Ancora in via preliminare va respinta l'eccezione formulata circa la propria carenza di legittimazione passiva in quanto CP_5 CP_1 in materia di Fondo di Garanzia, la legittimazione passiva, ovvero la
3 possibilità di essere convenuto in giudizio, spetta all' stesso, in CP_1 quanto gestore del e quindi come tale soggetto responsabile CP_2 delle prestazioni erogate dallo stesso.
Ciò implica che, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il l per ottenere il Controparte_6 CP_1 pagamento di TFR e altre retribuzioni non corrisposte, fino a un certo limite e nel rispetto dei requisiti previsti. L' , quindi, così come CP_1 nel caso de quo, agisce come garante per conto del datore di lavoro.
3. Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Come noto, l'art. 2 della L. n. 297/1982 ha istituito un Fondo di
Garanzia gestito , che ha lo scopo di sostituirsi al datore di CP_5 CP_1 lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Più specificatamente, tale istituto è rivolto ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che versano all' contributi diretti ad CP_1 alimentare il fondo stesso, inclusi gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali, i soci delle cooperative, nonché, dal 1° luglio
2022, i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti.
Il pagamento del TFR a carico del Fondo è previsto sia quando il datore di lavoro sia soggetto a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, amministrazione controllata, sia qualora, pur non assoggettabile a fallimento, non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale (in tal caso la domanda al Fondo di
Garanzia può essere proposta a seguito dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito). La domanda di intervento del Fondo di garanzia deve essere presentata dal lavoratore o dai suoi eredi alla sede dell' nella cui competenza CP_1 territoriale l'assicurato ha la propria residenza e nel caso in cui sia avanzata ad una sede diversa essa sarà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente. Qualora il lavoratore sia residente
4 all'estero, la sede competente sarà quella dell'ultima residenza in
Italia dell'assicurato oppure quella in cui l'assicurato stesso elegge domicilio.
4. Nel caso in esame sussistono i presupposti per l'intervento del
Fondo di Garanzia ai fini del pagamento del TFR, avendo, in particolare, il ricorrente dimostrato:
- che la società datrice di lavoro è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologata con decreto del 15.05.2019;
- che è stato ammesso all'elenco dei creditori privilegiati, come risulta dal prospetto trasmesso al procuratore del ricorrente dal Liquidatore
Giudiziale nominato per la procedura, avv. Livio Albanese;
- che in data 02.11.2021 ha presentato all' domanda CP_1 amministrativa di intervento del Fondo di Garanzia.
Quanto alla eccepita insufficienza della documentazione prodotta, deve osservarsi che la documentazione prodotta dal ricorrente è sufficiente.
Nello specifico, dagli allegati del ricorso risulta che il ricorrente, dopo aver presentato l'istanza in via telematica (02.11.2021), in data
04.11.2021 ha trasmesso all' , mediante pec a firma del proprio CP_1 difensore, la documentazione necessaria ai fini dell'intervento del fondo. Infatti, quanto al modello PPC -CUR SR95 di cui alla pec del
04.11.2021, dalla lettura dell'elenco dei documenti trasmessi, deve presumersi che il ricorrente abbia trasmesso sia il sollecito di trasmissione del modello rivolto al Liquidatore della procedura, sia il modello stesso, cui sono seguiti ulteriori solleciti rimasti però privi di riscontro da parte dell' . Controparte_7
A fronte di ciò, era onere dell' – che ha contestato in questa sede CP_1 che il ricorrente non avrebbe fornito prova della trasmissione del modello all'Istituto – contestare specificamente illo tempore la insufficienza della documentazione prodotta.
In ogni caso, deve osservarsi che il ricorrente ha depositato in atti documentazione da cui risulta che ha trasmesso all'INPS anche le copie delle missive con cui ha più volte sollecitato il CP_2
5 “ al rilascio del modulo (cfr. all.to 4 della produzione di CP_2 parte ricorrente), con la conseguenza che la mancata trasmissione del modello SR98 non è imputabile al comportamento dal lavoratore, dal momento che egli ha dimostrato di essersi attivato per reperire il modulo da parte del competente al rilascio. CP_2
Né tale mancanza può pregiudicare la posizione dello stesso, atteso che egli ha fatto tutto quanto era nella propria disponibilità per acquisire il modello;
di ciò vi è conferma indiretta nel fatto che il modello è stato poi trasmesso dal solo a seguito di ordine di CP_2 esibizione emesso da questo giudice nel presente giudizio.
Ne deriva quindi che la documentazione prodotta dal ricorrente risulta completa e sufficiente a provare il credito e l'ammissione alla procedura concordataria, senza che occorra la produzione di ulteriori documenti che, come si evince dalla lettura complessiva del messaggio hermes 2084 dell'11.05.2016, non è necessaria alla luce dell'invio del modello SR52 sottoscritto dal responsabile della procedura.
Più specificamente, deve osservarsi che non è necessario l'invio della
“Copia della comunicazione di cui all'art. 171 LF “Convocazione dei creditori” ricevuta dal commissario giudiziale, in cui sia possibile evincere l'ammontare del credito, il privilegio riconosciuto e la proposta del debitore” e dei prospetti paga, atteso che il messaggio hermes 2084 dell'11.05.2016, citato anche dall , prevede che CP_1
“Questo documento non è necessario quando dal decreto di omologazione sia possibile evincere la misura in cui è prevista la soddisfazione dei crediti di lavoro o, più in generale, dei crediti privilegiati e quando alla domanda sia allegato il modello SR52”, condizione quest'ultima sussistente nel caso di specie.
In questo senso, peraltro, si è già espressa la Sezione Lavoro di questo Tribunale con le sentenze nn. 2418/2024 e 1102/2025 rese in fattispecie analoghe alla presente e allegate alle note conclusive di parte ricorrente.
6 Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la domanda va accolta e nella qualità di Gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. CP_8
297/1982, deve essere condannato al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 9.315,29, a titolo di TFR, oltre interessi
[...] legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal 2.11.2021, data di presentazione della domanda.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta;
le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Andrea Savella che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 5702/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' , quale CP_1 gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. 297/1982, al pagamento in favore di della somma di € 9.315,29, a titolo di Parte_1
TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla domanda amministrativa;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 di parte ricorrente, che liquida in € 2.697,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.
Andrea Savella.
Trani, 25.06.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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