Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 21/04/2026, n. 7162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7162 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07162/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08585/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8585 del 2025, proposto da
Impresa Costruzioni Stradali & Consolidamenti S.r.l. mandataria dell’A.T.I. con la D’Urso Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lilli, Pietro Algieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Madama, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la nomina del Commissario ad acta
ai fini della esecuzione della sentenza n. 22611 del 15/12/2025 di questa Sezione recante la condanna del Comune di Castel Madama a consentire alla odierna ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti del 26/05/2025 – reiterata il 15/07/2025 –, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione a cura di parte, della stessa decisione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa VI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società ricorrente, con istanza notificata alla controparte in data 15/12/2025 e depositata in giudizio il 19/01/2026, rilevata l’inerzia del Comune di Castel Madama – nonostante l’avvenuta notificazione il 15/12/2025 della sentenza n. 22611/2025 meglio specificata in epigrafe e pur essendo scaduto il termine con essa concesso all’Amministrazione comunale per adempiere -, chiede la nomina di un: “ commissario “ad acta” che provveda, in via sostituiva dell’ente medesimo, all’adozione dei provvedimenti richiesti dalla ricorrente nei termini di cui alla motivazione della sentenza .”
2. Non si è costituito neppure nella presente fase del giudizio il Comune di Castel Madama.
3. All’udienza in Camera di Consiglio del 24 marzo 2026, la causa è stata introitata per la decisione sull’incidente di esecuzione.
4. Conformemente all’avviso reso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., l’istanza di nomina del Commissario ad acta proposta in via autonoma dalla parte ricorrente deve dichiararsi inammissibile, non vertendosi in tema di esecuzione di una sentenza amministrativa pronunciata all’esito di un giudizio contra silentium .
4.1 Solo in quest’ultimo caso, infatti, il comma 3 dell’art. 117 prevede la possibilità, per lo stesso Giudice che ha adottato la sentenza di accoglimento (e che ha statuito l’obbligo di provvedere della P.A) di decidere in materia di esecuzione, anche a mezzo della nomina - nella stessa sentenza o a seguito di successiva istanza dell’interessato - di un Commissario ad acta che dia compiuta attuazione, in sostituzione della Amministrazione inadempiente, al decisum contenuto in sentenza (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, 25/11/2019, n. 5558; T.A.R. Puglia, Bari, Sezione I, 02/07/2019, n. 959; Consiglio di Stato, Sezione VI, 22/10/2015, n. 4844).
4.2 Nella specie, invece, con la sentenza n. 22611/2025 l’adito G.A. ha riconosciuto la fondatezza del diritto fatto valere dalla parte ricorrente all’ostensione dei documenti richiesti con le predette istanze ed ha conseguentemente ordinato al Comune intimato di procedere alla loro esibizione.
4.3 Ne consegue che difetta, allo stato, un necessario presupposto processuale – rappresentato dall’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione mediante il giudizio di ottemperanza ovvero quello avverso il silenzio – ai fini della nomina di un Commissario ad acta , come invece sollecitata dalla parte ricorrente.
4.4 Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità della istanza di nomina all’esame, costituendo tale nomina misura accessoria e strumentale del giudizio di ottemperanza – ovvero del giudizio avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. – e non già un rimedio autonomamente esperibile dalla parte.
5. Nulla va disposto in ordine alle spese della presente fase del giudizio, in ragione della mancata costituzione del Comune di Castel Madama.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sull’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, come in epigrafe proposta, la dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA VI, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
VI LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI LA | LA VI |
IL SEGRETARIO