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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/12/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 475/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 475/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale promossa congiuntamente da:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) C.F._1
E
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Via F. Crispi n. 73 Centuripe, presso lo studio dell'avv.
ST SE (C.F.: ) che li rappresenta e difende, giusta procura in C.F._3
atti;
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 31/03/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del giorno 12.07.2025, resa all'esito dell'udienza del giorno 8 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che i coniugi e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2
omologare le condizioni della loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso sottoscritto dalle parti in data 08.02.2025 e depositato telematicamente il giorno 16 marzo 2025, precisando di aver contratto matrimonio civile in data 30.01.1994 a Centuripe, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, Parte I, Anno 1994.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione sono nati i figli (nata a [...] il Per_1
Per_ 07.06.1982) e (nato a [...] il [...]), entrambi ormai adulti ed economicamente autosufficienti.
Rilevato che la separazione è stata decisa alle condizioni indicate in seno al ricorso sottoscritto dalle parti in data 08.02.2025 e depositato telematicamente il giorno 16 marzo 2025, a tenore del quale le parti hanno chiesto che:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno;
2. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento e di avere già regolato in precedenza i propri rapporti patrimoniali;
3.la casa coniugale sita a Centuripe in via Simeto n. 19, ove rimarranno assegnati tutti i mobili presenti nell'abitazione, viene assegnata alla sig.ra , esclusiva proprietaria;
Parte_2
4. Le parti fin d'ora insistono su tutto quanto richiesto nel ricorso congiunto, specificando espressamente con firma in calce al presente ricorso che non intendono riconciliarsi e che rinunciano alla partecipazione all'udienza presidenziale e che rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza e pertanto, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 cpc, nonché l'art. 127 ter cpc chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte.”
Ciò premesso e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate nel ricorso sottoscritto dalle parti in data
08.02.2025 e depositato telematicamente il giorno 16 marzo 2025, per come chiesto dai coniugi anche con le note scritte sostitutive dell'udienza del giorno 8 luglio 2025, con le quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e hanno altresì dichiarato che non intendono riconciliarsi.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) e C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] (c.f. ), alle condizioni di cui al ricorso C.F._2
congiunto sottoscritto dalle parti in data 08.02.2025 e depositato telematicamente il giorno 16 marzo
2025, come richiamate e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 18.12.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 475/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale promossa congiuntamente da:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) C.F._1
E
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Via F. Crispi n. 73 Centuripe, presso lo studio dell'avv.
ST SE (C.F.: ) che li rappresenta e difende, giusta procura in C.F._3
atti;
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 31/03/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del giorno 12.07.2025, resa all'esito dell'udienza del giorno 8 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che i coniugi e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2
omologare le condizioni della loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso sottoscritto dalle parti in data 08.02.2025 e depositato telematicamente il giorno 16 marzo 2025, precisando di aver contratto matrimonio civile in data 30.01.1994 a Centuripe, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, Parte I, Anno 1994.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione sono nati i figli (nata a [...] il Per_1
Per_ 07.06.1982) e (nato a [...] il [...]), entrambi ormai adulti ed economicamente autosufficienti.
Rilevato che la separazione è stata decisa alle condizioni indicate in seno al ricorso sottoscritto dalle parti in data 08.02.2025 e depositato telematicamente il giorno 16 marzo 2025, a tenore del quale le parti hanno chiesto che:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno;
2. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento e di avere già regolato in precedenza i propri rapporti patrimoniali;
3.la casa coniugale sita a Centuripe in via Simeto n. 19, ove rimarranno assegnati tutti i mobili presenti nell'abitazione, viene assegnata alla sig.ra , esclusiva proprietaria;
Parte_2
4. Le parti fin d'ora insistono su tutto quanto richiesto nel ricorso congiunto, specificando espressamente con firma in calce al presente ricorso che non intendono riconciliarsi e che rinunciano alla partecipazione all'udienza presidenziale e che rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza e pertanto, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 cpc, nonché l'art. 127 ter cpc chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte.”
Ciò premesso e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate nel ricorso sottoscritto dalle parti in data
08.02.2025 e depositato telematicamente il giorno 16 marzo 2025, per come chiesto dai coniugi anche con le note scritte sostitutive dell'udienza del giorno 8 luglio 2025, con le quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e hanno altresì dichiarato che non intendono riconciliarsi.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) e C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] (c.f. ), alle condizioni di cui al ricorso C.F._2
congiunto sottoscritto dalle parti in data 08.02.2025 e depositato telematicamente il giorno 16 marzo
2025, come richiamate e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 18.12.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.