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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 28949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Lucia Minutella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 28949/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CALIO' MARIA Parte_1
AU che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VIGANO' ANNA che lo CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in FINO MORNASCO (CO) il 15/09/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FINO
MORNASCO (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018). Dal matrimonio sono nati i figli: il giorno 02/04/2019 e il 12/01/2021. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/02/2023.
Con ricorso depositato il 10/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FINO MORNASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: DISPONE di affidare i figli minori ed ad entrambi i genitori con esercizio separato Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione che li concernono e con mantenimento della residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre.
DISPONE che la casa coniugale sita in Baldissero Torinese, Via Pavarolo 31/5 in comproprietà al
50%, rimanga assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi fino a che non verrà venduta. Parte_1
DISPONE che il sig. mantenga le più ampie facoltà di visita ai figli che, in difetto di accordo CP_1 tra i genitori, possa vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità:
- il padre potrà vedere i figli a fine settimana alternati, prendendoli da scuola il venerdì pomeriggio per riportarli a casa della madre la domenica sera entro le ore 20;
- infrasettimanalmente, il padre potrà andare a prendere a scuola i figli il giovedì pomeriggio e li riporterà a casa della madre entro le ore 19.
In caso in cui il sig. dovesse avere problemi lavorativi, prenderà contatti con la sig.ra CP_1 Parte_1 per accordare il giorno di visita un altro giorno della stessa settimana. Il padre impegnerà le ore con i figli al parco e/o in altre attività ma, in caso di necessità, allo stesso potrà essere concesso di portare i bambini presso l'abitazione dei nonni materni se presenti in casa o comunque alla presenza sempre di persona di fiducia della sig.ra Parte_1
- nelle festività natalizie, i genitori, ad anni alterni, terranno i minori l'uno il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'altro il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi;
- nelle festività pasquali, i genitori, ad anni alternati, terranno i figli dal giovedì mattina sino alle ore
20 del lunedì di Pasqua;
- per le vacanze estive, nel mese di agosto, i minori staranno due settimane con un genitore e due settimane con l'altro, anche non consecutive, individuando le settimane di competenza compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Ogni accordo deve essere convenuto entro il 31 Maggio di ciascun anno e i genitori dovranno in ogni caso comunicarsi la località di soggiorno dei minori (ivi compreso un recapito telefonico).
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano sin d'ora a non portare i minori in luoghi classificati
“a rischio” dalle autorità ministeriali.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e mediante il Per_1 Per_2 versamento della somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) in favore della madre con bonifico bancario entro il giorno 29 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e di quelle scolastiche, sportive e ricreative affrontate nell'interesse dei figli, necessarie e/o concordate e documentate, richiamandosi in ogni caso il
Protocollo d'Intesa siglato il 15.03.2016 in Torino tra Magistrati e Avvocati.
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
DÀ ATTO che la sig.ra si farà carico del finanziamento “ristrutturazione e matrimonio”, Parte_1 pari a € 633,00 mensili mentre il sig. verserà la rata mensile del mutuo che ammonta ad € CP_1
579,00 oltre la quota assicurativa di circa €40,00 mensili. Nelle more, essendo intervenuto un aumento della rata del mutuo per ulteriori € 320,00 euro circa, le parti concordemente stanno suddividendo questa differenza al 50%. Il sig. si farà carico interamente anche del CP_1 finanziamento contratto per l'acquisto della cucina della casa coniugale.
DÀ ATTO che i ricorrenti hanno già messo in vendita la casa coniugale sita in Baldissero Torinese,
Via Pavarolo 31/5 convenendo che con il ricavato, prima della suddivisione al 50%, dovranno essere estinte le posizioni debitorie di cui al punto precedente (mutuo, finanziamento “ristrutturazione e matrimonio” e cucina). Estinte le posizioni debitorie di cui sopra i ricorrenti chiuderanno il conto corrente cointestato. La sig.ra con la vendita dell'immobile, rinuncia ad ogni pretesa sulla Parte_1 cucina della casa coniugale. Il sig. potrà venderla separatamente, unitamente all'immobile con CP_1 prezzo distinto da quello di vendita della casa o tenerla per sé.
DÀ ATTO che fino alla vendita dell'immobile, il signor verserà il 50% delle spese CP_1 straordinarie, con anticipato avviso sulle stesse.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Lucia Minutella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 28949/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CALIO' MARIA Parte_1
AU che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VIGANO' ANNA che lo CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in FINO MORNASCO (CO) il 15/09/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FINO
MORNASCO (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018). Dal matrimonio sono nati i figli: il giorno 02/04/2019 e il 12/01/2021. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/02/2023.
Con ricorso depositato il 10/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FINO MORNASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: DISPONE di affidare i figli minori ed ad entrambi i genitori con esercizio separato Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione che li concernono e con mantenimento della residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre.
DISPONE che la casa coniugale sita in Baldissero Torinese, Via Pavarolo 31/5 in comproprietà al
50%, rimanga assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi fino a che non verrà venduta. Parte_1
DISPONE che il sig. mantenga le più ampie facoltà di visita ai figli che, in difetto di accordo CP_1 tra i genitori, possa vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità:
- il padre potrà vedere i figli a fine settimana alternati, prendendoli da scuola il venerdì pomeriggio per riportarli a casa della madre la domenica sera entro le ore 20;
- infrasettimanalmente, il padre potrà andare a prendere a scuola i figli il giovedì pomeriggio e li riporterà a casa della madre entro le ore 19.
In caso in cui il sig. dovesse avere problemi lavorativi, prenderà contatti con la sig.ra CP_1 Parte_1 per accordare il giorno di visita un altro giorno della stessa settimana. Il padre impegnerà le ore con i figli al parco e/o in altre attività ma, in caso di necessità, allo stesso potrà essere concesso di portare i bambini presso l'abitazione dei nonni materni se presenti in casa o comunque alla presenza sempre di persona di fiducia della sig.ra Parte_1
- nelle festività natalizie, i genitori, ad anni alterni, terranno i minori l'uno il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'altro il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi;
- nelle festività pasquali, i genitori, ad anni alternati, terranno i figli dal giovedì mattina sino alle ore
20 del lunedì di Pasqua;
- per le vacanze estive, nel mese di agosto, i minori staranno due settimane con un genitore e due settimane con l'altro, anche non consecutive, individuando le settimane di competenza compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Ogni accordo deve essere convenuto entro il 31 Maggio di ciascun anno e i genitori dovranno in ogni caso comunicarsi la località di soggiorno dei minori (ivi compreso un recapito telefonico).
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano sin d'ora a non portare i minori in luoghi classificati
“a rischio” dalle autorità ministeriali.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e mediante il Per_1 Per_2 versamento della somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) in favore della madre con bonifico bancario entro il giorno 29 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e di quelle scolastiche, sportive e ricreative affrontate nell'interesse dei figli, necessarie e/o concordate e documentate, richiamandosi in ogni caso il
Protocollo d'Intesa siglato il 15.03.2016 in Torino tra Magistrati e Avvocati.
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
DÀ ATTO che la sig.ra si farà carico del finanziamento “ristrutturazione e matrimonio”, Parte_1 pari a € 633,00 mensili mentre il sig. verserà la rata mensile del mutuo che ammonta ad € CP_1
579,00 oltre la quota assicurativa di circa €40,00 mensili. Nelle more, essendo intervenuto un aumento della rata del mutuo per ulteriori € 320,00 euro circa, le parti concordemente stanno suddividendo questa differenza al 50%. Il sig. si farà carico interamente anche del CP_1 finanziamento contratto per l'acquisto della cucina della casa coniugale.
DÀ ATTO che i ricorrenti hanno già messo in vendita la casa coniugale sita in Baldissero Torinese,
Via Pavarolo 31/5 convenendo che con il ricavato, prima della suddivisione al 50%, dovranno essere estinte le posizioni debitorie di cui al punto precedente (mutuo, finanziamento “ristrutturazione e matrimonio” e cucina). Estinte le posizioni debitorie di cui sopra i ricorrenti chiuderanno il conto corrente cointestato. La sig.ra con la vendita dell'immobile, rinuncia ad ogni pretesa sulla Parte_1 cucina della casa coniugale. Il sig. potrà venderla separatamente, unitamente all'immobile con CP_1 prezzo distinto da quello di vendita della casa o tenerla per sé.
DÀ ATTO che fino alla vendita dell'immobile, il signor verserà il 50% delle spese CP_1 straordinarie, con anticipato avviso sulle stesse.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.