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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/12/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 720/2025
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado tra
(P.I. - C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona della , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_2
difesa dall'Avv. Carlo Scaglia, dall'Avv. Lorenza Olmi, dall'Avv. Cinzia Caviglione elettivamente domiciliata presso gli stessi appellante contro
(c.f. ), assistito e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Mario Fezia e dall'Avv. Serenza Bottino appellato
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art.127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione del giorno 29 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 1483/2025 il Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda subordinata svolta dall'opponente avverso l'ordinanza ingiunzione Controparte_1
1 di pagamento opposta, rideterminava in € 2.000,00 le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate e compensava le spese del giudizio. Con l'ordinanza ingiunzione de quo – conseguente a verbale dell' n.24634/RU, del 28/05/2019, di Controparte_2
accertamento della violazione amministrativa di cui all'art.38 co.2 lett.g in relazione all'art.29 co.8 D.Lgs. 49/2014, per omessa iscrizione al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, e della violazione amministrativa di cui di cui agli artt.14 co.2° e 25 co.2° D.Lgs.188/2008, per l'immissione sul mercato di pile o accumulatori senza l'iscrizione al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori disciplinato dal D.Lgs. 188/2008 – la sanzione amministrativa veniva comminata per l'importo di € 60.010,00 (€ 30.000,00 minimo edittale per ciascuna delle violazioni contestate ed € 10,00 per spese di procedimento). Con la sentenza appellata è stata ritenuta l'assenza di proporzionalità della sanzione – con richiamo alla pronuncia di Corte Cost. 95/2022 in tema di applicazione del principio di proporzionalità alle sanzioni amministrative, e ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, cui all'art. 22 della Direttiva 2012/19/UE e all'art.25 della Direttiva 2006/66/CE – in rapporto al valore della merci di $ 839,84, e sono state disapplicate le sanzioni previste dal D.Lgs.188/2008 e dal D.Lgs. 49/2014, applicate nel caso nei minimi edittali, e rideterminata la sanzione amministrativa in complessivi € 2.000,00 facendo applicazione delle sanzioni previste dall'art.188 bis D.Lgs. 152/2006 (quale normativa che prevede violazioni analoghe). Ha richiamato la sentenza appellata il primato del diritto dell'Unione e la pronuncia della Corte di Cassazione 13 luglio 2023 n.20058 (in tema di disapplicazione delle sanzioni di cui all'art. 303 co.3 lett.e DPR 43/1973 se sproporzionate rispetto ai tributi accertati), operante a sua volta il richiamo all'art.42 paragrafo 1 Reg. UE 9 ottobre 2013 n.952 e all'art.5 paragrafo 4 TUE.
2- Con il ricorso in appello la ha dedotto le seguenti Parte_1
espresse ragioni di impugnazione della sentenza:
i. primo motivo d'appello: erroneità dell'operata disapplicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 188/2008 e dal D.Lgs. 49/2014 per la ritenuta mancanza di proporzione, a fronte di una forbice edittale che consente la differenziazione del pag. 2/7 trattamento sanzionatorio, e stante la disposizione di cui all'art.6 co.12 D.Lgs.
150/2011; erroneità della rilevanza attribuita al comportamento successivo dell'autore dell'illecito, ove l'iscrizione postuma è avvenuta solo con riguardo al registro nazionale pile e non anche con riguardo al registro dei RAEE;
erroneità della rilevanza attribuita al valore della merce, circostanza estranea alle fattispecie contestate che non contengono alcun riferimento al valore della merce importata;
erroneità della considerazione degli illeciti quali illeciti di danno e non di pericolo;
ii. secondo motivo d'appello: assenza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per assenza di domanda di rideterminazione delle sanzioni in misura inferiore al minimo edittale, avendo l'opponente svolto in subordine esclusivamente domanda di applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalle legge;
iii. terzo motivo d'appello: erroneità del ricorso all'interpretazione analogica nell'individuazione di sanzioni proporzionali e applicazione di norme in vigore all'epoca dei fatti con formulazione diversa da quella considerata in sentenza.
3- L'appellato, costituitosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza dell'appello. Non ha svolto appello incidentale. Ha osservato che:
i. a fronte di merce per il valore di $ 839,84 è stata applicata una sanzione in misura
“ridotta” di € 60.010,00 con violazione del principio di proporzionalità del diritto italiano e comunitario non essendovi congruità tra la sanzione e l'illecito;
ii. la richiesta subordinata di riduzione della sanzione era stata correttamente considerata dal Tribunale per superare il limite edittale minimo in considerazione di tutte le circostanze connotanti le violazioni contestate;
iii. la sentenza del Tribunale ha correttamente ha fatto corretta applicazione dell'analogia in quanto la sanzione irrogata non è proporzionata.
pag. 3/7 decisa nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. conformemente al rito.
5 – Ritiene questa Corte che l'appello sia fondato e meriti accoglimento.
5.1 – Deve in primo luogo osservarsi, per necessario ordine logico, che non è fondato il secondo motivo d'appello, in quanto la sentenza di primo grado non si ritiene abbia pronunciato oltre i limiti della domanda, stante le complessive deduzioni difensive svolte dall'opponente nel primo grado di giudizio in ordine all'eccessività della sanzione irrogata nei limiti minimi edittali.
5.2 – Nell'esame congiunto del primo e del terzo motivo d'appello deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha ripetutamente precisato che, “in tema di sanzioni amministrative, la previsione di minimi edittali non è in contrasto con i principi costituzionali o con le norme comunitarie, ma riflette un giudizio di intrinseca gravità della condotta effettuato "ex ante" dal legislatore, sicché, in presenza di tale valutazione normativa, l'applicazione di una sanzione minore pregiudicherebbe la necessaria effettività della reazione punitiva;
ciò non esclude che la proporzionalità del trattamento sanzionatorio possa comunque realizzarsi entro la forbice sanzionatoria prevista dalla norma, in relazione alle particolari connotazioni oggettive e soggettive del fatto contestato, tramite l'attribuzione al giudice di un margine di apprezzamento al fine di procedere alla personalizzazione del trattamento sanzionatorio” (Cass.Sez.2, 19 maggio 2022, n.16276; ove, in motivazione è stato osservato che “la previsione di minimi edittali per le sanzioni amministrative - aventi o meno connotazioni penalistiche, non è in contrasto con i principi costituzionali o con le norme comunitarie, ma riflette un giudizio di intrinseca gravità della condotta effettuato a monte dal legislatore, sicché, in presenza di tale valutazione normativa, l'applicazione di una sanzione minore verrebbe a pregiudicare la necessaria effettività della reazione punitiva. Nella giurisprudenza costituzionale si è reputata coerente con i principi la previsione di sanzioni fisse - non oscillanti, come quella applicata al ricorrente, tra un minimo e massimo, - quale legittima esplicazione, nel limite della non manifesta irragionevolezza,
pag. 4/7 della discrezionalità di cui gode il legislatore nell'individuazione delle condotte punibili
e dei relativi trattamenti sanzionatori (cfr. Corte Cost. 212/2019; Corte Cost. 204/2008;
Corte Cost. 172/2003 e 282/2001). L'illecito di cui si discute è punito con un importo pecuniario compreso tra un minimo ed un massimo, graduabile sulla base di fattori oggettivi e soggettivi;
risulta quindi assicurata una "mobilità" o "individualizzazione" della sanzione - tramite l'attribuzione al giudice di un margine di apprezzamento della commisurazione dell'entità della sanzione, in attuazione dei principi costituzionali che esigono la differenziazione più che l'uniformità di trattamento. D'altronde, la proporzionalità del trattamento sanzionatorio, raccomandato dalla giurisprudenza comunitaria citata in ricorso, ha modo comunque di compiersi entro la forbice prevista dalla norma, non essendo in tal modo impedita la personalizzazione del trattamento sanzionatorio in relazione alle particolari connotazioni del fatto contestato”; conforme
Cass.Sez.1, 22 settembre 2023, n.27189).
5.3 – La proporzionalità della sanzione è modulabile all'interno dei limiti edittali stabiliti dal legislatore come già osservato da questa Corte con la sentenza n.1083/2024
e con la sentenza n.834/2025, qui richiamate ai sensi dell'art.118 disp.att. cpc. In particolare, con la sentenza n.1083/2024 è stato osservato che “… il valore della merce non viene preso in considerazione quale parametro per la determinazione della sanzione e nonostante ciò l'appellante insiste sul valore della merce come se fosse rilevante a livello normativo, benché la sanzione sia stata applicata in misura prossima al minimo edittale;
… che la violazione contestata è configurata normativamente non come illecito “di danno” ma “di pericolo” e pertanto è irrilevante che non sia stato prodotto alcun danno, pur potendosene tenere conto ai fini della quantificazione della sanzione, che infatti è stata applicata in misura prossima al minimo edittale” (pagg. 12
e 13 sentenza Corte d'Appello di Genova n. 1083/2024).
5.4 – Nel caso oggetto di causa non si ritiene aderente il richiamo operato con la sentenza di primo grado alla pronuncia della Corte di Cassazione 13 luglio 2023
n.20058, in quanto quest'ultima è relativa alla materia tributaria (Reg. UE 952/2013, codice doganale comunitario). Gli illeciti per i quali è stata emessa l'ordinanza-
pag. 5/7 ingiunzione opposta attengono a fattispecie relative alle pile ed ai RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), la gravità della cui violazione non è valutabile in rapporto al valore della merce o dei tributi evasi, ma al pericolo relativo alla commercializzazione della merce, come d'altronde valutato dal legislatore, apparendo del tutto congrua la forbice edittale per l'adeguamento della sanzione – nel caso irrogata nei limiti edittali – senza che sia ravvisabile alcun contrasto con i principi del TUE. In particolare, nessun contrasto – stante l'ampia forbice edittale che consente una adeguamento proporzionato della sanzione – è ravvisabile con l'art.
5.4 TUE che recita: “
4. in virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati”.
5.5 – L'appello deve così trovare accoglimento, e, in totale riforma della sentenza di primo grado, deve essere rigettata l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione de quo.
6 – Le spese del primo e del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (€ 60.010,00), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 sino ad € 260.000,00, come di seguito indicato: per il primo grado di giudizio: fase di studio della controversia € 2.552,00, fase introduttiva del giudizio € 1.628,00, fase di trattazione € 5.670,00, fase decisionale €
4.253,00, e così complessivamente € 14.103.00, oltre spese generali ed accessori di legge. per il presente grado di giudizio: fase di studio della controversia € 2.977,00, fase introduttiva del giudizio € 1.911,00, fase di trattazione € 4.326,00, fase decisionale €
5.103,00, e così complessivamente € 14.317,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Genova definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza azione ed eccezione respinte, così decide:
pag. 6/7 1) in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione;
2) dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 lite dell'intero giudizio in favore di che liquida quanto al Parte_1 primo grado in complessivi € 14.103.00= per compensi;
e quanto al presente grado in complessivi € 14.317,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge per i due gradi;
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con lettura e pubblicazione del dispositivo della sentenza.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott.ssa Rosella Silvestri
pag. 7/7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte ex art.127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione del giorno 29 ottobre 2025, la causa è stata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 720/2025
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado tra
(P.I. - C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona della , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_2
difesa dall'Avv. Carlo Scaglia, dall'Avv. Lorenza Olmi, dall'Avv. Cinzia Caviglione elettivamente domiciliata presso gli stessi appellante contro
(c.f. ), assistito e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Mario Fezia e dall'Avv. Serenza Bottino appellato
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art.127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione del giorno 29 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 1483/2025 il Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda subordinata svolta dall'opponente avverso l'ordinanza ingiunzione Controparte_1
1 di pagamento opposta, rideterminava in € 2.000,00 le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate e compensava le spese del giudizio. Con l'ordinanza ingiunzione de quo – conseguente a verbale dell' n.24634/RU, del 28/05/2019, di Controparte_2
accertamento della violazione amministrativa di cui all'art.38 co.2 lett.g in relazione all'art.29 co.8 D.Lgs. 49/2014, per omessa iscrizione al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, e della violazione amministrativa di cui di cui agli artt.14 co.2° e 25 co.2° D.Lgs.188/2008, per l'immissione sul mercato di pile o accumulatori senza l'iscrizione al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori disciplinato dal D.Lgs. 188/2008 – la sanzione amministrativa veniva comminata per l'importo di € 60.010,00 (€ 30.000,00 minimo edittale per ciascuna delle violazioni contestate ed € 10,00 per spese di procedimento). Con la sentenza appellata è stata ritenuta l'assenza di proporzionalità della sanzione – con richiamo alla pronuncia di Corte Cost. 95/2022 in tema di applicazione del principio di proporzionalità alle sanzioni amministrative, e ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, cui all'art. 22 della Direttiva 2012/19/UE e all'art.25 della Direttiva 2006/66/CE – in rapporto al valore della merci di $ 839,84, e sono state disapplicate le sanzioni previste dal D.Lgs.188/2008 e dal D.Lgs. 49/2014, applicate nel caso nei minimi edittali, e rideterminata la sanzione amministrativa in complessivi € 2.000,00 facendo applicazione delle sanzioni previste dall'art.188 bis D.Lgs. 152/2006 (quale normativa che prevede violazioni analoghe). Ha richiamato la sentenza appellata il primato del diritto dell'Unione e la pronuncia della Corte di Cassazione 13 luglio 2023 n.20058 (in tema di disapplicazione delle sanzioni di cui all'art. 303 co.3 lett.e DPR 43/1973 se sproporzionate rispetto ai tributi accertati), operante a sua volta il richiamo all'art.42 paragrafo 1 Reg. UE 9 ottobre 2013 n.952 e all'art.5 paragrafo 4 TUE.
2- Con il ricorso in appello la ha dedotto le seguenti Parte_1
espresse ragioni di impugnazione della sentenza:
i. primo motivo d'appello: erroneità dell'operata disapplicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 188/2008 e dal D.Lgs. 49/2014 per la ritenuta mancanza di proporzione, a fronte di una forbice edittale che consente la differenziazione del pag. 2/7 trattamento sanzionatorio, e stante la disposizione di cui all'art.6 co.12 D.Lgs.
150/2011; erroneità della rilevanza attribuita al comportamento successivo dell'autore dell'illecito, ove l'iscrizione postuma è avvenuta solo con riguardo al registro nazionale pile e non anche con riguardo al registro dei RAEE;
erroneità della rilevanza attribuita al valore della merce, circostanza estranea alle fattispecie contestate che non contengono alcun riferimento al valore della merce importata;
erroneità della considerazione degli illeciti quali illeciti di danno e non di pericolo;
ii. secondo motivo d'appello: assenza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per assenza di domanda di rideterminazione delle sanzioni in misura inferiore al minimo edittale, avendo l'opponente svolto in subordine esclusivamente domanda di applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalle legge;
iii. terzo motivo d'appello: erroneità del ricorso all'interpretazione analogica nell'individuazione di sanzioni proporzionali e applicazione di norme in vigore all'epoca dei fatti con formulazione diversa da quella considerata in sentenza.
3- L'appellato, costituitosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza dell'appello. Non ha svolto appello incidentale. Ha osservato che:
i. a fronte di merce per il valore di $ 839,84 è stata applicata una sanzione in misura
“ridotta” di € 60.010,00 con violazione del principio di proporzionalità del diritto italiano e comunitario non essendovi congruità tra la sanzione e l'illecito;
ii. la richiesta subordinata di riduzione della sanzione era stata correttamente considerata dal Tribunale per superare il limite edittale minimo in considerazione di tutte le circostanze connotanti le violazioni contestate;
iii. la sentenza del Tribunale ha correttamente ha fatto corretta applicazione dell'analogia in quanto la sanzione irrogata non è proporzionata.
pag. 3/7 decisa nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. conformemente al rito.
5 – Ritiene questa Corte che l'appello sia fondato e meriti accoglimento.
5.1 – Deve in primo luogo osservarsi, per necessario ordine logico, che non è fondato il secondo motivo d'appello, in quanto la sentenza di primo grado non si ritiene abbia pronunciato oltre i limiti della domanda, stante le complessive deduzioni difensive svolte dall'opponente nel primo grado di giudizio in ordine all'eccessività della sanzione irrogata nei limiti minimi edittali.
5.2 – Nell'esame congiunto del primo e del terzo motivo d'appello deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha ripetutamente precisato che, “in tema di sanzioni amministrative, la previsione di minimi edittali non è in contrasto con i principi costituzionali o con le norme comunitarie, ma riflette un giudizio di intrinseca gravità della condotta effettuato "ex ante" dal legislatore, sicché, in presenza di tale valutazione normativa, l'applicazione di una sanzione minore pregiudicherebbe la necessaria effettività della reazione punitiva;
ciò non esclude che la proporzionalità del trattamento sanzionatorio possa comunque realizzarsi entro la forbice sanzionatoria prevista dalla norma, in relazione alle particolari connotazioni oggettive e soggettive del fatto contestato, tramite l'attribuzione al giudice di un margine di apprezzamento al fine di procedere alla personalizzazione del trattamento sanzionatorio” (Cass.Sez.2, 19 maggio 2022, n.16276; ove, in motivazione è stato osservato che “la previsione di minimi edittali per le sanzioni amministrative - aventi o meno connotazioni penalistiche, non è in contrasto con i principi costituzionali o con le norme comunitarie, ma riflette un giudizio di intrinseca gravità della condotta effettuato a monte dal legislatore, sicché, in presenza di tale valutazione normativa, l'applicazione di una sanzione minore verrebbe a pregiudicare la necessaria effettività della reazione punitiva. Nella giurisprudenza costituzionale si è reputata coerente con i principi la previsione di sanzioni fisse - non oscillanti, come quella applicata al ricorrente, tra un minimo e massimo, - quale legittima esplicazione, nel limite della non manifesta irragionevolezza,
pag. 4/7 della discrezionalità di cui gode il legislatore nell'individuazione delle condotte punibili
e dei relativi trattamenti sanzionatori (cfr. Corte Cost. 212/2019; Corte Cost. 204/2008;
Corte Cost. 172/2003 e 282/2001). L'illecito di cui si discute è punito con un importo pecuniario compreso tra un minimo ed un massimo, graduabile sulla base di fattori oggettivi e soggettivi;
risulta quindi assicurata una "mobilità" o "individualizzazione" della sanzione - tramite l'attribuzione al giudice di un margine di apprezzamento della commisurazione dell'entità della sanzione, in attuazione dei principi costituzionali che esigono la differenziazione più che l'uniformità di trattamento. D'altronde, la proporzionalità del trattamento sanzionatorio, raccomandato dalla giurisprudenza comunitaria citata in ricorso, ha modo comunque di compiersi entro la forbice prevista dalla norma, non essendo in tal modo impedita la personalizzazione del trattamento sanzionatorio in relazione alle particolari connotazioni del fatto contestato”; conforme
Cass.Sez.1, 22 settembre 2023, n.27189).
5.3 – La proporzionalità della sanzione è modulabile all'interno dei limiti edittali stabiliti dal legislatore come già osservato da questa Corte con la sentenza n.1083/2024
e con la sentenza n.834/2025, qui richiamate ai sensi dell'art.118 disp.att. cpc. In particolare, con la sentenza n.1083/2024 è stato osservato che “… il valore della merce non viene preso in considerazione quale parametro per la determinazione della sanzione e nonostante ciò l'appellante insiste sul valore della merce come se fosse rilevante a livello normativo, benché la sanzione sia stata applicata in misura prossima al minimo edittale;
… che la violazione contestata è configurata normativamente non come illecito “di danno” ma “di pericolo” e pertanto è irrilevante che non sia stato prodotto alcun danno, pur potendosene tenere conto ai fini della quantificazione della sanzione, che infatti è stata applicata in misura prossima al minimo edittale” (pagg. 12
e 13 sentenza Corte d'Appello di Genova n. 1083/2024).
5.4 – Nel caso oggetto di causa non si ritiene aderente il richiamo operato con la sentenza di primo grado alla pronuncia della Corte di Cassazione 13 luglio 2023
n.20058, in quanto quest'ultima è relativa alla materia tributaria (Reg. UE 952/2013, codice doganale comunitario). Gli illeciti per i quali è stata emessa l'ordinanza-
pag. 5/7 ingiunzione opposta attengono a fattispecie relative alle pile ed ai RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), la gravità della cui violazione non è valutabile in rapporto al valore della merce o dei tributi evasi, ma al pericolo relativo alla commercializzazione della merce, come d'altronde valutato dal legislatore, apparendo del tutto congrua la forbice edittale per l'adeguamento della sanzione – nel caso irrogata nei limiti edittali – senza che sia ravvisabile alcun contrasto con i principi del TUE. In particolare, nessun contrasto – stante l'ampia forbice edittale che consente una adeguamento proporzionato della sanzione – è ravvisabile con l'art.
5.4 TUE che recita: “
4. in virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati”.
5.5 – L'appello deve così trovare accoglimento, e, in totale riforma della sentenza di primo grado, deve essere rigettata l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione de quo.
6 – Le spese del primo e del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (€ 60.010,00), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 sino ad € 260.000,00, come di seguito indicato: per il primo grado di giudizio: fase di studio della controversia € 2.552,00, fase introduttiva del giudizio € 1.628,00, fase di trattazione € 5.670,00, fase decisionale €
4.253,00, e così complessivamente € 14.103.00, oltre spese generali ed accessori di legge. per il presente grado di giudizio: fase di studio della controversia € 2.977,00, fase introduttiva del giudizio € 1.911,00, fase di trattazione € 4.326,00, fase decisionale €
5.103,00, e così complessivamente € 14.317,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Genova definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza azione ed eccezione respinte, così decide:
pag. 6/7 1) in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione;
2) dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 lite dell'intero giudizio in favore di che liquida quanto al Parte_1 primo grado in complessivi € 14.103.00= per compensi;
e quanto al presente grado in complessivi € 14.317,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge per i due gradi;
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con lettura e pubblicazione del dispositivo della sentenza.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott.ssa Rosella Silvestri
pag. 7/7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte ex art.127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione del giorno 29 ottobre 2025, la causa è stata