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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10929/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 21/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10929/2023 promossa da:
(C.F. nata a [...], Stato di Sao Paulo Parte_1 C.F._1
(Brasile) in data 01/10/1970, codice fiscale brasiliano n. C.F._2
(C.F. ) nato a [...], Stato di Parte_2 C.F._3
Sao Paulo (Brasile) in data 05.09.1988, codice fiscale brasiliano n. C.F._4
(C.F. ) nato a Parte_3 C.F._5
Caçapava, Stato di Sao Paulo (Brasile) in data 09.10.1992, codice fiscale brasiliano n.
C.F._6
tutti rappresentati, assistiti e difesi dall´avv. Nicola Tritto (C.F. ) C.F._7
e dall´avvocato stabilito Luigi Minari ( ) ed elettivamente C.F._8 domiciliati presso il loro studio sito in Gioia del Colle (BA) in Via Giordano Bruno n. 03,
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note depositate il 05/11/25, in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 21/11/25:
«in via principale accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei ricorrenti;
per l'effetto ordinare al e ad ogni altra Autorità Amministrativa e comunque ad ogni Controparte_1 Pubblico Ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità
pagina 1 di 7 competenti; con condanna alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di lite a favori dei sottoscritti avvocati anticipatari»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 29/08/23 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_1 nato, il 15/06/1877 a RA e SA, oggi divenuto O), emigrato in Brasile con la Parte_4 coniuge sposata a RA e SA il 31/03/1891, dalla quale aveva avuto Controparte_2 Per_2 ato il 07/10/1906 e morto in Brasile senza essersi mai naturalizzato brasiliano (doc. 2 ricorso).
[...]
A sostegno della domanda gli attuali ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «a sua volta il sig. in data 04.07.1928 contraeva matrimonio con la sig.ra (doc.04) e Persona_2 Persona_3 dalla suddetta unione coniugale nasceva in data 29/08/1945 la sig. (doc. 05). la sig.ra Parte_5 Pt_5 in data 14.12.1968 contraeva matrimonio con il sig. (doc. 06) e dall´unione
[...] Persona_4 coniugale nasceva in data 01/10/1970 il ricorrente (doc. 07). Infine la sig.ra Parte_1 [...]
in data 16.04.1988 contraeva matrimonio con il sig. (doc. 08) Pt_1 Persona_5
e dall´unione coniugale nasceva in data 05.09.1988 il ricorrente (doc.09) Parte_2 Parte_2
e successivamente in data 09.10.1992 il ricorrente (doc.10)». Parte_3 Parte_3
Fissata la prima udienza nel giorno 01/7/25, rimessa la causa - successivamente alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. - all'udienza del giorno 17/02/26, la stessa è stata infine anticipata all'udienza del 21/11/2025 (127 ter c.p.c.), in virtù della circostanza che, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna questo giudice è stata applicata alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026 e, con decreto n. 83 del Presidente del
Tribunale, le sono stati assegnati 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione.
Il , non costituitosi nonostante regolare notifica a mezzo PEC avvenuta in data 19/02/2025, CP_1 viene dichiarato contumace.
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti, ma non ha assunto conclusioni.
I ricorrenti hanno proceduto, nel termine assegnato del 21/11/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
***
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. pagina 2 di 7 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, dall'altro il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, è quello di
RA e SA, oggi SA ON (BO).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentanti dai difensori nominati con regolari procure rilasciate all'estero e il ricorso è stato sottoscritto dal difensore avv. Nicola Tritto, risultando in tal modo rispettato anche il disposto dell'art. 8 D.Lgs. 96/2011 per l'esercizio dell'attività difensiva dell'avvocato stabilito
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015); le procure alle liti, depositate con il ricorso, appaiono essere state autenticate, previa identificazione dei conferenti, da notai abilitati in Brasile ( per la redazione e Persona_6 la formalizzazione di atti e contratti tra privati, con potere di attribuire loro autenticità e pubblica fede.
Tali procure sono state anche munite di apostille e prodotte corredate di traduzioni asseverate.
III pagina 3 di 7 Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite,
25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno allegato a fondamento dell'interesse ad agire la circostanza, notoria, del tempo incerto, oltre che di molto eccedente quello di giorni 730 legislativamente previsto dall'art.2 della Legge 07/08/1990 necessario per ottenere il riconoscimento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare.
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
In particolare, anche se alla nascita di avvenuta il 29/08/1945, vigeva ancora la legge 555 Parte_5 sulla cittadinanza del 1912, la quale stabiliva «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. pagina 4 di 7 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3), era già entrata in vigore la Costituzione Italiana e con essa l'affermazione dei principi di uguaglianza e parità tra i sessi, da cui si addivenne, prima con due interventi della Corte Costituzionale (sentenze
87/1975 e n. 30/1983), poi con la riforma della materia con la L. 5 febbraio 1992, n. 91, alla piena affermazione del principio per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini, dandosi così attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2 ricorso).
In ogni caso, non sarebbe neppure possibile ipotizzare una rinuncia per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in
Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione al fine di conservare la cittadinanza italiana.
Infatti, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali pagina 5 di 7 secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
In conseguenza di quanto sopra, a tutti ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
VI
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di
(C.F. nata a [...], Stato di Sao Paulo (Brasile) in data Parte_1 C.F._1
01/10/1970, codice fiscale brasiliano n. C.F._2
(C.F. ) nato a [...], Stato di Sao Paulo Parte_2 C.F._3
(Brasile) in data 05.09.1988, codice fiscale brasiliano n. C.F._4
(C.F. ) nato a [...], Stato di Parte_3 C.F._5
Sao Paulo (Brasile) in data 09.10.1992, codice fiscale brasiliano n. C.F._6
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 22/11/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 21/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10929/2023 promossa da:
(C.F. nata a [...], Stato di Sao Paulo Parte_1 C.F._1
(Brasile) in data 01/10/1970, codice fiscale brasiliano n. C.F._2
(C.F. ) nato a [...], Stato di Parte_2 C.F._3
Sao Paulo (Brasile) in data 05.09.1988, codice fiscale brasiliano n. C.F._4
(C.F. ) nato a Parte_3 C.F._5
Caçapava, Stato di Sao Paulo (Brasile) in data 09.10.1992, codice fiscale brasiliano n.
C.F._6
tutti rappresentati, assistiti e difesi dall´avv. Nicola Tritto (C.F. ) C.F._7
e dall´avvocato stabilito Luigi Minari ( ) ed elettivamente C.F._8 domiciliati presso il loro studio sito in Gioia del Colle (BA) in Via Giordano Bruno n. 03,
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note depositate il 05/11/25, in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 21/11/25:
«in via principale accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei ricorrenti;
per l'effetto ordinare al e ad ogni altra Autorità Amministrativa e comunque ad ogni Controparte_1 Pubblico Ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità
pagina 1 di 7 competenti; con condanna alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di lite a favori dei sottoscritti avvocati anticipatari»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 29/08/23 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_1 nato, il 15/06/1877 a RA e SA, oggi divenuto O), emigrato in Brasile con la Parte_4 coniuge sposata a RA e SA il 31/03/1891, dalla quale aveva avuto Controparte_2 Per_2 ato il 07/10/1906 e morto in Brasile senza essersi mai naturalizzato brasiliano (doc. 2 ricorso).
[...]
A sostegno della domanda gli attuali ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «a sua volta il sig. in data 04.07.1928 contraeva matrimonio con la sig.ra (doc.04) e Persona_2 Persona_3 dalla suddetta unione coniugale nasceva in data 29/08/1945 la sig. (doc. 05). la sig.ra Parte_5 Pt_5 in data 14.12.1968 contraeva matrimonio con il sig. (doc. 06) e dall´unione
[...] Persona_4 coniugale nasceva in data 01/10/1970 il ricorrente (doc. 07). Infine la sig.ra Parte_1 [...]
in data 16.04.1988 contraeva matrimonio con il sig. (doc. 08) Pt_1 Persona_5
e dall´unione coniugale nasceva in data 05.09.1988 il ricorrente (doc.09) Parte_2 Parte_2
e successivamente in data 09.10.1992 il ricorrente (doc.10)». Parte_3 Parte_3
Fissata la prima udienza nel giorno 01/7/25, rimessa la causa - successivamente alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. - all'udienza del giorno 17/02/26, la stessa è stata infine anticipata all'udienza del 21/11/2025 (127 ter c.p.c.), in virtù della circostanza che, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna questo giudice è stata applicata alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026 e, con decreto n. 83 del Presidente del
Tribunale, le sono stati assegnati 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione.
Il , non costituitosi nonostante regolare notifica a mezzo PEC avvenuta in data 19/02/2025, CP_1 viene dichiarato contumace.
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti, ma non ha assunto conclusioni.
I ricorrenti hanno proceduto, nel termine assegnato del 21/11/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
***
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. pagina 2 di 7 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, dall'altro il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, è quello di
RA e SA, oggi SA ON (BO).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentanti dai difensori nominati con regolari procure rilasciate all'estero e il ricorso è stato sottoscritto dal difensore avv. Nicola Tritto, risultando in tal modo rispettato anche il disposto dell'art. 8 D.Lgs. 96/2011 per l'esercizio dell'attività difensiva dell'avvocato stabilito
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015); le procure alle liti, depositate con il ricorso, appaiono essere state autenticate, previa identificazione dei conferenti, da notai abilitati in Brasile ( per la redazione e Persona_6 la formalizzazione di atti e contratti tra privati, con potere di attribuire loro autenticità e pubblica fede.
Tali procure sono state anche munite di apostille e prodotte corredate di traduzioni asseverate.
III pagina 3 di 7 Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite,
25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno allegato a fondamento dell'interesse ad agire la circostanza, notoria, del tempo incerto, oltre che di molto eccedente quello di giorni 730 legislativamente previsto dall'art.2 della Legge 07/08/1990 necessario per ottenere il riconoscimento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare.
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
In particolare, anche se alla nascita di avvenuta il 29/08/1945, vigeva ancora la legge 555 Parte_5 sulla cittadinanza del 1912, la quale stabiliva «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. pagina 4 di 7 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3), era già entrata in vigore la Costituzione Italiana e con essa l'affermazione dei principi di uguaglianza e parità tra i sessi, da cui si addivenne, prima con due interventi della Corte Costituzionale (sentenze
87/1975 e n. 30/1983), poi con la riforma della materia con la L. 5 febbraio 1992, n. 91, alla piena affermazione del principio per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini, dandosi così attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2 ricorso).
In ogni caso, non sarebbe neppure possibile ipotizzare una rinuncia per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in
Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione al fine di conservare la cittadinanza italiana.
Infatti, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali pagina 5 di 7 secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
In conseguenza di quanto sopra, a tutti ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
VI
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di
(C.F. nata a [...], Stato di Sao Paulo (Brasile) in data Parte_1 C.F._1
01/10/1970, codice fiscale brasiliano n. C.F._2
(C.F. ) nato a [...], Stato di Sao Paulo Parte_2 C.F._3
(Brasile) in data 05.09.1988, codice fiscale brasiliano n. C.F._4
(C.F. ) nato a [...], Stato di Parte_3 C.F._5
Sao Paulo (Brasile) in data 09.10.1992, codice fiscale brasiliano n. C.F._6
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 22/11/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera pagina 6 di 7 pagina 7 di 7