Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 11/12/2025, n. 8048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8048 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08048/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06582/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6582 del 2024, proposto da Dp Media s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Gerardo Marano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomigliano d’Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Balsamo, dell’Avvocatura Municipale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
“1) del provvedimento prot. 48088, del 27/11/2024, comunicato a mezzo pec il 28/11/2024, emesso dal Comune di Pomigliano d'Arco, Settore 3 — Affari Finanziari Ufficio Entrate Minori — Canone Unico Patrimoniale, a firma del Dirigente Dott.ssa MA Rachela Di Gregorio, con cui la ricorrente è stata invitata a provvedere alla rimozione degli impianti pubblicitari riportati nelle autorizzazioni n.ri 13/2024, 5/2024, 1/2023 e 2/2023 entro il termine del 07/12/2024, pena la rimozione degli impianti pubblicitari da parte dell'ente con addebito delle spese;
2) della Delibera di Giunta del Comune di Pomigliano d'Arco n. 211, del 08/10/2024, comunicata alla ricorrente a mezzo pec il 28/11/2024 (unitamente al provvedimento prot. 48088/2024), con cui il suddetto organo comunale ha manifestato la volontà di procedere alla rimozione di tutti gli impianti pubblicitari, pubblici e privati, e di qualsiasi dimensione, insistenti sul suolo pubblico e ricadenti sul territorio comunale;
3) del provvedimento prot. 37472, del 19/09/2024, comunicato a mezzo e-mail del 19/09/2024, con cui il Comune di Pomigliano d'Arco, Settore 3 — Affari Finanziari Ufficio Entrate Minori — Canone Unico Patrimoniale, in persona del Dirigente Dott.ssa MA Rachela Di Gregorio, rappresentava che in relazione all'autorizzazione n. 2/2023 risultava un insoluto per canone installazione mezzi pubblicitari di € 163.224,68 per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e, per l'effetto, sollecitava e diffidava la ricorrente ad effettuare il pagamento entro il 20/10/2024 o a presentare un piano di rateizzazione entro la suddetta data, pena la mancata concessione del rinnovo e/o la revoca dell'autorizzazione in essere e con richiesta di rimozione degli impianti autorizzati;
4) per l'annullamento di ogni atto ad essi connesso, preordinato o conseguente.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomigliano d’Arco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa LB NS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, depositato in data 20 dicembre 2024, la Dp Media s.r.l. ha chiesto l’annullamento: 1) del provvedimento prot. 48088, del 27 novembre 2024, comunicato a mezzo pec il 28 novembre 2024, emesso dal Comune di Pomigliano d’Arco, Settore 3 — Affari Finanziari Ufficio Entrate Minori — Canone Unico Patrimoniale, con cui la ricorrente è stata invitata a provvedere alla rimozione degli impianti pubblicitari riportati nelle autorizzazioni nn. 13/2024, 5/2024, 1/2023 e 2/2023 entro il termine del 7 dicembre 2024, pena la rimozione degli impianti pubblicitari da parte dell'ente con addebito delle spese; 2) della Delibera di Giunta del Comune di Pomigliano d’Arco n. 211 dell’8 ottobre 2024, comunicata alla ricorrente a mezzo pec il 28 novembre 2024 (unitamente al provvedimento prot. 48088/2024), con cui il suddetto organo comunale ha manifestato la volontà di procedere alla rimozione di tutti gli impianti pubblicitari, pubblici e privati, e di qualsiasi dimensione, insistenti sul suolo pubblico e ricadenti sul territorio comunale; 3) del provvedimento prot. 37472, del 19 settembre 2024, comunicato a mezzo e-mail in pari data, con cui il Comune di Pomigliano d'Arco, Settore 3 — Affari Finanziari Ufficio Entrate Minori — Canone Unico Patrimoniale, aveva rappresentato che in relazione all’autorizzazione n. 2/2023 era risultato un insoluto per canone installazione mezzi pubblicitari di € 163.224,68 per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e, per l'effetto, aveva sollecitato e diffidato la ricorrente ad effettuare il pagamento entro il 20 ottobre 2024 o a presentare un piano di rateizzazione entro la suddetta data, pena la mancata concessione del rinnovo e/o la revoca dell'autorizzazione in essere e con richiesta di rimozione degli impianti autorizzati.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 84 e 85 del Regolamento del Comune di Pomigliano d’Arco per l’applicazione del “canone unico patrimoniale” approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 18 giugno 2021, violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1175 c.c., eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità e dell'ingiustizia manifesta, violazione dell'art. 41 Cost..
Parte ricorrente ha premesso che in data 2 dicembre 2024, successivamente all’emissione del provvedimento prot. 48088/2024, il Comune resistente, in riferimento all'istanza di ricalcolo del canone mezzi pubblicitari presentata dall'esponente in data 1° ottobre 2024, aveva comunicato ad essa società ricorrente che il suddetto canone da corrispondere per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 ammontava ad € 49.973,76 e non ad € 163.224,68, come inizialmente richiesto (detta comunicazione avrebbe revocato di fatto il provvedimento prot. 37472 del 19 settembre 2024, che parte ricorrente afferma di avere impugnato in tale sede solo per eccesso di zelo) e, per l'effetto, la società esponente aveva inoltrato in pari data al Comune di Pomigliano d'Arco istanza di rateizzazione dell'importo di € 49.973,76 dovuto, come già effettuato in passato e per annualità pregresse dalla società Davide Pubblicità s.r.l., ex titolare delle autorizzazioni attualmente intestate ad essa ricorrente (all. 31, file denominato: rateizzazione canoni pubblicitari del 13 dicembre 2017 e ricevute pagamento prima ed ultima rata).
Premesso quanto sopra parte ricorrente ha lamentato che il provvedimento prot. 48088/2024 sarebbe illegittimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 84 e 85 del Regolamento del Comune di Pomigliano d’Arco per l’applicazione del “Canone Unico Patrimoniale”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 18 giugno 2021, in quanto dal tenore delle suddette norme si evincerebbe che il presupposto per la revoca/decadenza dell'autorizzazione per l'installazione di cartelli pubblicitari consisterebbe nell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del relativo canone; nel caso di specie la società ricorrente non risulterebbe inadempiente del pagamento del canone mezzi pubblicitari, non dovendo corrispondere l'importo di € 163.224,68 ed avendo presentato, in data 2 dicembre 2024, istanza di rateizzazione dell'importo dovuto di € 49.973,76. Inoltre il Comune di Pomigliano d’Arco avrebbe potuto emettere il provvedimento stesso solo dopo essersi pronunciato sull'istanza di ricalcolo del canone mezzi pubblicitari presentata dalla ricorrente (anziché prima) ed aver accertato effettivamente la sua condizione d'inadempimento, in ossequio del principio della buona fede garantito a livello costituzionale dall'art. 97 e dal codice civile dall'art. 1175. Parte ricorrente ha lamentato infine l’illegittimità del provvedimento anche perché la revoca/decadenza non avrebbe potuto riguardare indiscriminatamente tutte le autorizzazioni del Comune di Pomigliano d'Arco per l'installazione di cartelli pubblicitari di cui era titolare la ricorrente ma, semmai, solo l'autorizzazione n. 2/2023 il cui pagamento del canone era in contestazione.
2) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.
Il provvedimento del Comune di Pomigliano d'Arco prot. 48088/2024 sarebbe illegittimo sotto il profilo dell'eccesso di potere per sviamento, in quanto lo stesso non sarebbe stato emesso in suo danno a causa del mancato pagamento del canone pubblicitario ma sarebbe stato in realtà emesso in esecuzione della Delibera di Giunta del Comune di Pomigliano d'Arco n. 211, dell’8 ottobre 2024, con cui il suddetto organo comunale aveva manifestato la volontà di procedere alla rimozione di tutti gli impianti pubblicitari, pubblici e privati, e di qualsiasi dimensione, insistenti sul suolo pubblico e ricadenti sul territorio comunale.
3) Violazione degli artt. 23 e 27 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, violazione degli artt. 49 e 153 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, violazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, violazione degli artt. 82 e 83 del Regolamento del Comune di Pomigliano d’Arco per l’applicazione del “canone unico patrimoniale” approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 18 giugno 2021, violazione degli artt. 21 Cost. e art. 41 Cost..
Parte ricorrente ha lamentato in particolare che, nello specifico, l’emissione del provvedimento generalizzato “ di procedere alla rimozione di tutti gli impianti pubblicitari, pubblici e privati, e di qualsiasi dimensione, insistenti sul suolo pubblico e ricadenti sul territorio comunale ”, quale quello di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 211/2024, si porrebbe in contrasto con la normativa vigente in materia d’impiantistica pubblicitaria (legittimamente recepita dal Comune di Pomigliano d’Arco con il Regolamento del “Canone Unico Patrimoniale” (CUP) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 18 giugno 2021), che trova il proprio fondamento nella garanzia del diritto costituzionale all’informazione (art. 21) e nella garanzia del diritto costituzionale all’iniziativa economica privata (art. 41), mentre troverebbe come unica limitazione l’esigenza di tutela della sicurezza stradale, disciplinata dall’art. 23, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 285/92, quella di tutela dei beni paesaggistici e culturali, disciplinata dagli artt. 49 e 153 del D.Lgs. n. 42/04, e quella del contingentamento dell’attività pubblicitaria che comporta l’uso di una risorsa scarsa qual è il suolo pubblico, disciplinato dall’art. 3 comma 3, del D.Lgs. n. 507/93. Ha inoltre precisato che successivamente al rilascio, a mente dell'art. 27, comma 5, del D.Lgs. n. 285/92, il titolo potrebbe essere revocato o modificato solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, non sussistenti nel caso di specie (per mero tuziorismo ha altresì precisato che il Comune resistente aveva recepito la normativa di cui sopra negli artt. 82 e 83 del Regolamento cup). Conseguentemente il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto emesso in violazione della suddetta normativa ed in quanto rappresenterebbe un’ingiusta compromissione del diritto alla informazione e del diritto di iniziativa economica privata, garantiti a livello costituzionale dagli art. 21 e 41 Cost..
4) Incompetenza della Giunta Comunale di Pomigliano d’Arco ad emettere la Delibera n. 211/2024.
Parte ricorrente, premesso che il provvedimento prot. 48088/2024, sarebbe stato emesso sul presupposto dell’adozione della sopra richiamata Delibera di Giunta del Comune di Pomigliano d’Arco n. 211/2024, ha lamentato che tale Delibera (e il suo consequenziale provvedimento), sarebbe illegittima in quanto emessa da un organo amministrativo incompetente, poiché la normativa dell’impiantistica pubblicitaria era stata prevista dal Comune di Pomigliano d’Arco con Regolamento per l’applicazione del “Canone Unico Patrimoniale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 18 giugno 2021; trattandosi di provvedimento di carattere generale che di fatto si sarebbe posto in conflitto con il suddetto regolamento, lo stesso avrebbe potuto essere adottato solo dal Consiglio Comunale e non anche dalla Giunta Comunale.
5) Violazione dell'art. 1 delle preleggi del codice civile, violazione dell'art. 42, comma 2 lett. a e del comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), violazione degli artt. 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 del Regolamento del Comune di Pomigliano d’Arco per l’applicazione del “canone unico patrimoniale” approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 18 giugno 2021.
A prescindere dal vizio di incompetenza, la suddetta Delibera di Giunta Comunale si porrebbe in contrasto con l'art. 1 delle preleggi del codice civile e con l’art. 42, comma 2, lett. a) e comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la materia dell’impiantistica pubblicitaria era stata disciplinata dal Comune di Pomigliano con gli artt. 82, 83, 84, 85, 86 e 87 del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 18 giugno 2021, per cui, in osservanza del principio della gerarchia delle fonti, tali norme regolamentari non avrebbero potuto di fatto essere disapplicate (in quanto la Delibera di Giunta Comunale ha previsto la rimozione indiscriminata di tutti gli impianti pubblicitari, pubblici e privati, insistenti sul territorio comunale) attraverso l’emissione di un provvedimento a contenuto generale di grado inferiore, quale la delibera di Giunta Comunale, ma sempre e solo attraverso una delibera di Consiglio Comunale modificativa del suddetto regolamento.
6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, violazione dell’art. 27 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, violazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, violazione e falsa applicazione degli artt. 85 e 87 del Regolamento del Comune di Pomigliano d’Arco per l’applicazione del “canone unico patrimoniale” approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 18 giugno 2021, eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, illogicità, del difetto d’istruttoria e dell’ingiustizia manifesta, violazione degli artt. 21, 41 e 97 Cost..
Parte ricorrente ha premesso che nel caso di specie la Delibera di Giunta Comunale n. 211/2024, posta a fondamento dei provvedimenti impugnati del Comune di Pomigliano d'Arco del 20 novembre 2024 e prot. n. 48088/2024 del 27 novembre 2024, nel richiamare l'art. 23 del Codice della Strada ed il Regolamento del Comune di Pomigliano d'Arco per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, sarebbe stata adottata sul presupposto indiscriminato che su tutti gli impianti pubblicitari pubblici e privati collocati su suolo pubblico “ - vengono giornalmente apposti manifesti che per la loro realizzazione richiedono l'uso di sostanze chimiche coloranti, nonché l'utilizzo del collante necessario per la loro affissione, materiali che, sotto sollecitazione degli eventi atmosferici, sprigionano i loro inquinanti nell'ambiente circostante, peggiorando, così, la qualità dell'aria respirabile già aggravata dallo smog degli scarichi dei mezzi di traporto, delle industrie e dei sistemi di riscaldamento cittadini; - il decoro dell'abitato è valutato dalla presenza sul territorio comunale di questi impianti pubblicitari di varie forme e dimensioni, che rendono poco armonica la visione dell'insieme paesaggistico; - al verificarsi di eventi atmosferici straordinari quali tempeste di vento, acqua e grandine, la scarsa manutenzione ed il precario stato di conservazione dei suddetti impianti pubblicitari possono compromettere l'incolumità pubblica generando situazioni di pericolo improvviso e non controllabile. ”.
Ha, quindi, lamentato che la suddetta delibera sarebbe illegittima per violazione dei dettami normativi sopraindicati e sotto il profilo dell’eccesso di potere per i seguenti plurimi motivi: 1) contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, in quanto nell'ipotesi in cui le sostanze chimiche utilizzate per la colorazione dei manifesti ed il collante necessario alla relativa affissione avessero inquinato l'ambiente, nell'ipotesi in cui gli impianti pubblicitari avessero reso poco armonica la visione dell'insieme paesaggistico e nell’ipotesi in cui la scarsa manutenzione degli impianti pubblicitari avesse compromesso l'incolumità pubblica, generando situazioni di pericolo improvviso, l'amministrazione comunale avrebbe avuto l’obbligo di revocare immediatamente tutte le autorizzazioni rilasciate per l'installazione dei cartelli pubblicitari su suolo pubblico e di ordinare l'immediata rimozione di tutti i manufatti insistenti su suolo pubblico, anziché comunicare un diniego anticipato di rinnovo alla loro scadenza delle autorizzazioni triennali in corso di validità, con conseguente invito alla rimozione dei manufatti solo appunto alla scadenza, come comunicato con il medesimo provvedimento prot. 48088/2024 ad altra impresa concorrente - all. 30, file denominato: invito rimozione impianti pubblicitari prot. 48088_2024 meridional spot SR (tale decisione confermerebbe l'insussistenza dei pregiudizi prospettati dalla suddetta delibera di Giunta Comunale); 2) illogicità ed ingiustizia manifesta, in quanto il medesimo provvedimento inibitorio non sarebbe stato adottato nei confronti di diverse fonti certamente inquinanti: fabbriche, autovetture, camini ecc.; 3) contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, in quanto tutti gli impianti pubblicitari installati dagli operatori commerciali a Pomigliano d'Arco vengono realizzati secondo forme e dimensioni uniformi imposte dal suddetto Comune con propria regolamentazione; 4) difetto d'istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta in quanto non sarebbe stato preventivamente verificato se la colorazione utilizzata per i manifesti pubblicitari ed il collante necessario per loro affissione inquinassero l'ambiente, non sarebbe stato preventivamente verificato se gli impianti pubblicitari rendessero poco armonica la visione dell'insieme paesaggistico, e non sarebbe stato preventivamente verificato se ci fosse una scarsa manutenzione degli impianti pubblicitari tale da compromettere l'incolumità pubblica, generando situazioni di pericolo improvviso. Sul punto ha eccepito che la colorazione utilizzata per i manifesti pubblicitari poster dei propri clienti ed il collante necessario per loro affissione non presenterebbero in realtà alcun rischio d'inquinamento ambientale e per la salute umana, come da schede di sicurezza dell'inchiostro utilizzato per la stampa dei manifesti del fornitore Iprint SR e come da schede di sicurezza e schede caratterizzazione rifiuto del collante vegetale utilizzato per l'affissione dei manifesti, del fornitore NI NT RD. Inoltre ha sostenuto che tutti gli impianti pubblicitari installati su suolo pubblico non creerebbero problemi di decoro architettonico in quanto realizzati nel rispetto delle prescrizioni di dimensioni e forma imposte dal Comune di Pomigliano d'Arco, ed ha infine rappresentato che i manufatti verserebbero in perfetto stato di manutenzione e conservazione, come si evincerebbe dai rilievi fotografici prodotti in giudizio. Sul punto ha osservato ulteriormente, per mero tuziorismo, che alcuni impianti pubblicitari sarebbero stati addirittura autorizzati previo rilascio di relazione sismica, laddove richiesto dal Comune di Pomigliano d'Arco, e che tale ente non avrebbe mai sollevato nei suoi confronti alcuna contestazione relativa allo stato di manutenzione e conservazione dei manufatti.
7) Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, difetto di motivazione. Ad avviso di parte ricorrente i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per difetto di motivazione, in quanto non indicherebbero concreti motivi di pubblico interesse atti a giustificare la loro adozione.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Pomigliano d’Arco, che ha prodotto una memoria con la quale ha dedotto l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso. In particolare sarebbe infondato il vizio di incompetenza, rientrando nelle competenze della Giunta Comunale l’atto di indirizzo politico adottato con l’impugnata delibera n. 211 dell’8 ottobre 2024, con cui si sarebbe preso atto delle circostanze che avrebbero reso i tradizionali impianti pubblicitari obsoleti, in quanto aventi un forte impatto ambientale, dato il massiccio utilizzo di carta e di sostanze chimiche, nonché potenzialmente pericolosi per l’incolumità pubblica, oltre ad essere visivamente poco armonici, laddove i nuovi impianti a tecnologia LED WALL consentirebbero di raggiungere un migliore risultato con il minimo impatto ambientale e un miglioramento dell’immagine della città. Ha altresì sostenuto, nel merito, che la ditta ricorrente non avrebbe provveduto al pagamento dei canoni dovuti per l’installazione degli impianti pubblicitari dal 2018 al 2024, per un ammontare di € 81.612,34, come risultante all’esito dell’interlocuzione con la ditta stessa. Pertanto legittimamente il dirigente del settore competente avrebbe intimato la rimozione degli impianti pubblicitari, in considerazione altresì dell’interesse pubblico a sostituire i tradizionali impianti pubblicitari con i nuovi impianti a tecnologia LED WALL, in base alle motivazioni di carattere ambientale e di immagine e decoro della città, espresse nella delibera G.C. n. 211/2024. Né sussisterebbe il denunciato difetto di motivazione essendo, ad avviso di parte resistente, la motivazione contenuta nella richiamata delibera di Giunta Comunale (motivazione per relationem ).
Con ordinanza n. 123 del 17 gennaio 2025 questa Sezione,
“ RITENUTO che, in disparte il possibile difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario quanto alla questione relativa al pagamento del canone concessorio, per la quale si dà avviso ai sensi dell’art. 73 c.p.a. della possibile conseguente inammissibilità del ricorso in parte qua, al danno lamentato da parte ricorrente possa ovviarsi nella presente sede cautelare disponendo che rimanga inalterata la situazione di fatto, ossia che non avvenga la rimozione degli impianti, e sospendendo nelle more l’efficacia del provvedimento prot. 48088, del 27 novembre 2024 del Comune di Pomigliano d’Arco, oggetto di impugnazione, nella parte in cui ordina la suddetta rimozione, al fine di consentire la definizione del giudizio re adhuc integra;
RILEVATO che il ricorso in esame risulta depositato senza l’osservanza delle regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, in quanto non è nativo digitale ma risulta depositato in formato pdf, e pertanto si segnala quanto sopra ai fini della relativa regolarizzazione entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o dalla sua notificazione (ove antecedente); ”,
ha accolto la domanda incidentale di sospensione, nei sensi e limiti di cui in motivazione, per cui nelle more ha sospeso in parte l’efficacia del provvedimento prot. 48088 del 27 novembre 2024 del Comune di Pomigliano d’Arco, oggetto di impugnazione, e ha disposto l’incombente in parte motiva a carico di parte ricorrente; ha altresì fissato l’udienza pubblica del 24 settembre 2025 per la discussione del ricorso nel merito.
Parte ricorrente in data 24 febbraio 2025 ha depositato in giudizio il ricorso nativo digitale, in esecuzione della suddetta ordinanza.
Parte ricorrente il 21 luglio 2025 ha depositato una memoria con la quale, relativamente al provvedimento prot. 37472, del 19 settembre 2024, con cui il Comune di Pomigliano d’Arco, Settore 3 – Affari Finanziari Ufficio Entrate Minori – Canone Unico Patrimoniale, aveva rappresentato che, in relazione all’autorizzazione n. 2/2023 risultava un insoluto per canone installazione mezzi pubblicitari di € 163.224,68, ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione del relativo provvedimento per sopravvenuta carenza d’interesse in quanto, a seguito d’istanza in autotutela, il Comune di Pomigliano aveva provveduto a rideterminare il canone installazione mezzi pubblicitari da € 163.224,68 in € 72.340,96, concedendo una dilazione di pagamento dell’importo di € 80.628,00 (pari ad € 72.340,96 oltre interessi) in n. 58 rate mensili di € 1.390,00 cadauna, da versare entro il giorno 30 di ogni mese dal 30/01/2025 al 30/10/2029 (rate ad oggi regolarmente versate), come da provvedimento del 30 dicembre 2024, depositato nel fascicolo informatico in pari data. Inoltre ha controdedotto a quanto affermato dal Comune resistente; in particolare ha rilevato che il Comune di Pomigliano d’Arco aveva sostenuto, nella propria memoria di costituzione, che con Delibera di Giunta Comunale n. 211/2024, aveva dato l’indirizzo al Dirigente del settore competente nel senso di procedere alla progressiva rimozione degli impianti pubblicitari collocati sul territorio comunale, non rinnovando le relative autorizzazioni alla data di scadenza, al fine di incentivare per i nuovi impianti pubblicitari il ricorso alla tecnologia LED WALL, ossia dispositivi luminosi in grado di riprodurre immagini statiche o in movimento, che costituiscono mezzo innovativo di comunicazione dinamica sempre più diffuso nelle città. Tuttavia, la delibera di Giunta Comunale sopraindicata, impugnata con il ricorso di cui al presente procedimento, non riportava nel suo contenuto l’esigenza di ricorrere alla tecnologia LED WALL e ha pertanto insistito per l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto affetti dal vizio di difetto di motivazione.
All’udienza pubblica del 24 settembre 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è in parte fondato e va, pertanto, accolto in parte, per quanto di ragione di parte ricorrente, in riferimento alla domanda di annullamento della Delibera della Giunta del Comune di Pomigliano d’Arco n. 211 dell’8 ottobre 2024 e del provvedimento prot. 48088 del 27 novembre 2024, con cui il Comune di Pomigliano d’Arco aveva invitato parte ricorrente a provvedere alla rimozione degli impianti pubblicitari riportati nelle autorizzazioni nn. 13/2024, 5/2024, 1/2023 e 2/2023 entro il termine del 7 dicembre 2024, pena la rimozione degli impianti pubblicitari da parte dell'ente con addebito delle spese. Deve, invece, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in relazione al provvedimento prot. 37472, del 19 settembre 2024 con il quale il Comune di Pomigliano d’Arco aveva rappresentato che, in relazione all’autorizzazione n. 2/2023, era risultato un insoluto per canone installazione mezzi pubblicitari di € 163.224,68 per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e, per l'effetto, aveva sollecitato e diffidato la ricorrente ad effettuare il pagamento entro il 20 ottobre 2024 o a presentare un piano di rateizzazione entro la suddetta data, pena la mancata concessione del rinnovo e/o la revoca dell'autorizzazione in essere e con richiesta di rimozione degli impianti autorizzati, alla luce di quanto di seguito esposto.
Colgono nel segno le censure del terzo, quarto e quinto motivo di ricorso con le quali parte ricorrente ha lamentato l’incompetenza della Giunta Comunale del Comune di Pomigliano d’Arco ad emettere la Delibera n. 211 dell’8 ottobre 2024, oggetto di impugnazione ed atto presupposto degli ulteriori provvedimenti impugnati in via principale, e la violazione e falsa applicazione del Regolamento del Comune di Pomigliano d’Arco per l’applicazione del “Canone Unico Patrimoniale” approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 18 giugno 2021.
Ed invero con la suddetta Delibera n. 211/2024 la Giunta Comunale dell’ente locale resistente ha sostanzialmente inciso sul citato Regolamento per l’applicazione del “Canone Unico Patrimoniale”.
Al riguardo occorre rilevare che, in particolare, per quello che in questa sede interessa, l’art. 85 - Revoca dell’autorizzazione - al comma 2, richiamato da parte ricorrente nel terzo motivo di ricorso, prevede che “ 2. L’Amministrazione potrà revocare l’autorizzazione per motivi di pubblico interesse ……. ”; inoltre l’art. 87 - Rinnovo dell’autorizzazione -al comma 1, pure richiamato da parte ricorrente, dispone: “1 ) È possibile rinnovare l’autorizzazione presentando, 30 giorni prima della scadenza, domanda secondo le modalità indicate dal sito istituzionale, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia. ”.
Considerato che con la Delibera n. 211/2024 la Giunta Comunale ha manifestato tout court “ …la volontà di procedere alla rimozione di tutti gli impianti pubblicitari, pubblici e privati, e di qualsiasi dimensione insistenti sul suolo pubblico e ricadenti sul territorio comunale; ”, senza prospettare una soluzione alternativa, essa deve ritenersi adottata in violazione delle disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 18 giugno 2021, invadendo la sfera di competenza del Consiglio Comunale in materia.
Al riguardo si precisa che solo con la memoria di costituzione parte resistente ha asserito la sussistenza dell’esigenza di ricorrere alla tecnologia LED WALL, esigenza invece non rappresentata nella delibera di Giunta Comunale impugnata.
Peraltro, come dedotto da parte ricorrente nel terzo motivo di ricorso, disponendo la rimozione degli impianti la Giunta Comunale ha determinato come effetto l’eliminazione della pubblicità esistente, con conseguente incidenza sul diritto di iniziativa economica privata, garantito a livello costituzionale dall’art. 41.
Alla luce di quanto sopra esposto la Delibera di Giunta Comunale n. 211/2024 del Comune di Pomigliano d’Arco deve ritenersi illegittimamente adottata.
Quanto al provvedimento prot. 48088, del 27 novembre 2024 occorre rilevare che esso è un atto plurimotivato in quanto si fonda su due autonome motivazioni; in particolare è stato adottato “ in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 211 del 08/10/2024 con la quale questa Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere alla rimozione di tutti gli impianti pubblicitari, pubblici e privati, e di qualsiasi dimensione insistenti sul suolo pubblico e ricadenti sul territorio comunale; ” (prima motivazione) e “ - tenuto conto che la Vs. Ditta non ha corrisposto regolarmente il canone annuale; ” (seconda motivazione).
Al riguardo il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto in riferimento ad entrambe le suddette motivazioni.
Ed invero, quanto alla prima motivazione, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo per illegittimità derivata, in quanto adottato sul presupposto della citata illegittima Delibera di G.C..
Per quanto concerne la seconda motivazione, concernente la contestata mancata corresponsione del canone annuale, il medesimo provvedimento deve ritenersi illegittimo in quanto, con la nota PROT001 - 0052154 del 30 dicembre 2024, depositata in giudizio da parte ricorrente, con la quale il Comune di Pomigliano d’Arco ha provveduto a rideterminare il canone di installazione dei mezzi pubblicitari ed a concedere la rateizzazione dell’importo dovuto, l’ente locale resistente ha tra l’altro rappresentato “ tenuto conto che il 02/12/2024 si comunica alla Vs. Società che in base alla dichiarazione prodotta ed al netto dei versamenti effettuati il totale dei canoni dovuti dal 2018 al 2024 ammonta ad € 72.340,96; ”, e quindi ha dato atto dei versamenti effettuati, con conseguente infondatezza di tale seconda motivazione e fondatezza del primo motivo di ricorso.
Conclusivamente il Collegio ritiene che i su illustrati profili di illegittimità abbiano valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicché la loro fondatezza comporta l’accoglimento dell’odierno ricorso in riferimento alla Delibera della Giunta del Comune di Pomigliano d’Arco n. 211 dell’8 ottobre 2024 e del provvedimento prot. 48088, del 27 novembre 2024 e, conseguentemente, l’annullamento dei suddetti atti impugnati.
Quanto al provvedimento prot. 37472, del 19 settembre 2024, considerato che parte ricorrente nella citata memoria del 21 luglio 2025 ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione di tale provvedimento, ma non ha provveduto a notificare il suddetto atto di rinuncia al ricorso a parte resistente, si ritiene, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., stante il comportamento tenuto dalle parti e alla luce del contenuto della suddetta dichiarazione depositata in data 21 luglio 2025, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso in parte qua per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico di parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie in parte, per quanto di ragione di parte ricorrente, in riferimento alla domanda di annullamento della Delibera della Giunta del Comune di Pomigliano d’Arco n. 211 dell’8 ottobre 2024 e del provvedimento prot. 48088, del 27 novembre 2024, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in relazione al provvedimento prot. 37472, del 19 settembre 2024 del Comune di Pomigliano d’Arco.
Condanna parte resistente al pagamento di complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge, e rifusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA MA IG, Presidente
LB NS, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB NS | LA MA IG |
IL SEGRETARIO