Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00786/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01381/2025 REG.RIC.
N. 01383/2025 REG.RIC.
N. 01396/2025 REG.RIC.
N. 00001/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2025, proposto da
LV LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso, Cinzia Ganzerli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MI dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2025, proposto da
IA TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso, Cinzia Ganzerli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MI dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1396 del 2025, proposto da
NT PI TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MI dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2026, proposto da
GI LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MI dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
quanto al ricorso n. 1381 del 2025:
della sentenza n. 119/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21/05/2024..
quanto al ricorso n. 1383 del 2025:
della sentenza n. 119/2024 emessa dal Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21/05/2024..
quanto al ricorso n. 1396 del 2025:
della sentenza n. 119/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21/05/2024.
quanto al ricorso n. 1 del 2026:
della sentenza n. 119/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21/05/2024..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. GO Di ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
Con ricorso R.G. n. 1381/2025 la professoressa LI LV agisce per l’ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21 maggio 2024.
Con ricorso R.G. n. 1383/2025 la professoressa IA TI agisce per l’ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21 maggio 2024.
Con ricorso R.G. n. 1396/2025 la professoressa TI NT PI agisce per l’ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21 maggio 2024.
Con ricorso R.G. n. 1/2026 la professoressa LA GI agisce per l’ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21 maggio 2024.
La sentenza ottemperanda ha riconosciuto a una pluralità di docenti, tra cui le odierne ricorrenti il diritto a percepire la cd. “Carta Docente” per una pluralità di annualità, ivi specificate.
In nessuno dei giudizi il MI resistente, benché ritualmente evocato, si è costituito.
All’udienza camerale del 29 aprile 2026 le tre cause sono state introitate.
Trattandosi dell’ottemperanza della medesima sentenza va disposta la riunione dei tre ricorsi, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 12/03/2025, prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al MI .
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, i ricorsi sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
La perdurante inadempienza del MI convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto.
Pertanto si ordina al MI dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia Romagna di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del MI predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi sessanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con distrazione delle spese a favore del difensore tenuto conto del limitato valore della causa (bonus annuale di 500 euro) e tenuto conto che sono stati attivati i giudizi di ottemperanza parziali (limitatamente a quattro docenti su 27 contemplati nella sentenza del G.O) della sentenza in epigrafe indicata, determinando una moltiplicazione dei giudizi, con distrazione delle spese a favore dei difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), accoglie i ricorsi in epigrafe indicati e dispone come in motivazione, previa riunione dei ricorsi stessi.
Condanna il MI intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 600 (seicento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato, se versato, nei quattro giudizi, con distrazione delle spese a favore dei difensori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di ET, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GO Di ET |
IL SEGRETARIO