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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 680/2026
Depositata il 02/02/2026
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore GIOVANNI BOLOGNA, Giudice SERGIO DEMONTIS, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA
- sul ricorso iscritto al n. 3672/2025 R.G.R. depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Email_2
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Email_3 elettivamente domiciliata presso
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 296 2025 90221963 19/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con il ricorso per cui è causa il sig. , tecnicamente assistito dall'Avv.
Difensore_2 Difensore_1 Associazione_1 e dal Dr. (iscritto all' della Provincia di Agrigento), ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione, di complessivi € 315.121,63, notificatogli dall'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE il 30.7.2025, relativa ad un carico nascente da una cartella di pagamento riferita come notificatagli il 24.3.2025-. L'agente della riscossione non si è costituito in giudizio, mentre invece lo ha fatto l'Agenzia delle
Entrate, a cui il ricorso è stato pure notificato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Fissata per il 26.1.2026 l'udienza per la trattazione della domanda di sospensione dell'atto impugnato, proposta il 2.12.2025, il Collegio, uditi gli interventi dei difensori delle parti e posta la causa in decisione, ha ravvisato la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 47-ter del D. Lgs. n
546/1992 per la decisione della causa con sentenza in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Esso è stato, infatti, notificato all'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - soggetto emittente dell'atto impugnato e, pertanto, parte necessaria del processo, non costituitasi in giudizio - all'indirizzo di Email_4 che non coincide tuttavia con quello - che ovviamente dev'essere quello "primario" - pubblicato nell'IPA, così come richiesto dall'art. 7, comma
5, del "Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" adottato con
D.M.E.F. n. 163/2013 pubblicato nella G.U. n. 37/2014, che invece è
Email_5 e coincide, peraltro, con quello pubblicato quale "contatto principale" sul sito web istituzionale dell'agenzia.
E che l'indirizzo a cui inviare gli atti da notificare debba necessariamente essere quello "primario" è fin troppo evidente, atteso che un qualsiasi ente impositore o agente della riscossione, magari molto grande e strutturato (si pensi ai grandi Comuni), può senz'altro disporre di numerosi indirizzi di
P.E.C., ciascuno riferito ad una sua specifica articolazione interna, che deve pubblicare sull'IPA, (ma non quale "indirizzo primario"), ma ciò non comporta che sia valida la notificazione di un importante documento di natura processuale, qual è il ricorso introduttivo di un processo tributario, effettuata ad uno qualsiasi di tali vari indirizzi, dovendosi avere riguardo alla finalità della norma, la quale postula un'effettiva conoscenza, seppur talvolta solo legalmente presunta, dell'atto notificato in capo all'articolazione dell'ente destinatario istituzionalmente dedicata a ricevere quel tipo di atti e a presidiare costantemente la casella di posta elettronica a ciò deputata.
Ne consegue che il contraddittorio con il soggetto naturalmente dotato della legittimazione a resistere nel presente giudizio deve ritenersi non instaurato.
Va soggiunto che tale decisivo vulnus processuale non può essere superato dalla costituzione in giudizio di un altro ente, come nella specie l'Agenzia delle Entrate, che, pur essendo titolare del credito intimato, è nel processo solo una parte eventuale, essendo l'impugnazione rivolta avverso a un avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, costituente un atto autonomamente - e, anzi, addirittura obbligatoriamente, pena la cristallizzazione della pretesa creditoria (cfr. Cass. n. 20476/2025) -, impugnabile, in quanto riconducibile all'avviso di mora di cui all'art. 19, comma 1, lettera e), emesso dall'agente della riscossione, al quale va dunque necessariamente notificato il ricorso giurisdizionale contro di esso rivolto.
Stante l'assoluta peculiarità della fattispecie e il mancato rilievo dell'evidente causa di inammissibilità del ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ravvisano le straordinarie condizioni di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026-.
Firmata digitalmente dal Presidente - Estensore
Depositata il 02/02/2026
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore GIOVANNI BOLOGNA, Giudice SERGIO DEMONTIS, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA
- sul ricorso iscritto al n. 3672/2025 R.G.R. depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Email_2
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Email_3 elettivamente domiciliata presso
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 296 2025 90221963 19/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con il ricorso per cui è causa il sig. , tecnicamente assistito dall'Avv.
Difensore_2 Difensore_1 Associazione_1 e dal Dr. (iscritto all' della Provincia di Agrigento), ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione, di complessivi € 315.121,63, notificatogli dall'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE il 30.7.2025, relativa ad un carico nascente da una cartella di pagamento riferita come notificatagli il 24.3.2025-. L'agente della riscossione non si è costituito in giudizio, mentre invece lo ha fatto l'Agenzia delle
Entrate, a cui il ricorso è stato pure notificato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Fissata per il 26.1.2026 l'udienza per la trattazione della domanda di sospensione dell'atto impugnato, proposta il 2.12.2025, il Collegio, uditi gli interventi dei difensori delle parti e posta la causa in decisione, ha ravvisato la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 47-ter del D. Lgs. n
546/1992 per la decisione della causa con sentenza in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Esso è stato, infatti, notificato all'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - soggetto emittente dell'atto impugnato e, pertanto, parte necessaria del processo, non costituitasi in giudizio - all'indirizzo di Email_4 che non coincide tuttavia con quello - che ovviamente dev'essere quello "primario" - pubblicato nell'IPA, così come richiesto dall'art. 7, comma
5, del "Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" adottato con
D.M.E.F. n. 163/2013 pubblicato nella G.U. n. 37/2014, che invece è
Email_5 e coincide, peraltro, con quello pubblicato quale "contatto principale" sul sito web istituzionale dell'agenzia.
E che l'indirizzo a cui inviare gli atti da notificare debba necessariamente essere quello "primario" è fin troppo evidente, atteso che un qualsiasi ente impositore o agente della riscossione, magari molto grande e strutturato (si pensi ai grandi Comuni), può senz'altro disporre di numerosi indirizzi di
P.E.C., ciascuno riferito ad una sua specifica articolazione interna, che deve pubblicare sull'IPA, (ma non quale "indirizzo primario"), ma ciò non comporta che sia valida la notificazione di un importante documento di natura processuale, qual è il ricorso introduttivo di un processo tributario, effettuata ad uno qualsiasi di tali vari indirizzi, dovendosi avere riguardo alla finalità della norma, la quale postula un'effettiva conoscenza, seppur talvolta solo legalmente presunta, dell'atto notificato in capo all'articolazione dell'ente destinatario istituzionalmente dedicata a ricevere quel tipo di atti e a presidiare costantemente la casella di posta elettronica a ciò deputata.
Ne consegue che il contraddittorio con il soggetto naturalmente dotato della legittimazione a resistere nel presente giudizio deve ritenersi non instaurato.
Va soggiunto che tale decisivo vulnus processuale non può essere superato dalla costituzione in giudizio di un altro ente, come nella specie l'Agenzia delle Entrate, che, pur essendo titolare del credito intimato, è nel processo solo una parte eventuale, essendo l'impugnazione rivolta avverso a un avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, costituente un atto autonomamente - e, anzi, addirittura obbligatoriamente, pena la cristallizzazione della pretesa creditoria (cfr. Cass. n. 20476/2025) -, impugnabile, in quanto riconducibile all'avviso di mora di cui all'art. 19, comma 1, lettera e), emesso dall'agente della riscossione, al quale va dunque necessariamente notificato il ricorso giurisdizionale contro di esso rivolto.
Stante l'assoluta peculiarità della fattispecie e il mancato rilievo dell'evidente causa di inammissibilità del ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ravvisano le straordinarie condizioni di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026-.
Firmata digitalmente dal Presidente - Estensore