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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/10/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 2019/2024, promosso con ricorso depositato in data 30.4.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antoniazzi giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, viale Verdi n. 15/G;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Osio giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Manerbio (BS), via
Calamandrei n. 2;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 16.10.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
Chiedono al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- Le figlie e verranno collocate presso la madre, con affidamento esclusivo alla stessa in ragione della Per_1 Per_2
CP_ distanza geografica, e con obbligo della sig.ra di condividere e tenere informato il sig. delle principali scelte Pt_1
riguardanti le figlie (quali l'istruzione, l'educazione, la salute e la residenza abituale);
CP_
- la sig.ra ritirerà o rimetterà le eventuali denunce querele sporte nei confronti del ricorrente, in Italia o in Corea;
- sarà previsto a carico della madre l'obbligo di far effettuare due videochiamate settimanali tra padre e figlie;
a una delle due videochiamate, vi sarà la possibilità di far intervenire, a cura e spese del padre, un interprete di italiano-coreano, al fine di insegnare alle bambine la lingua italiana;
- il padre potrà trascorrere un mese di vacanza all'anno con le figlie, al momento e fino a diversa valutazione da parte dei genitori da svolgersi in Corea;
CP_
- il sig. verserà alla sig.ra un contributo di euro 200 mensili, oltre a un contributo forfettario per le spese Pt_1
straordinarie di euro 50 mensili, per ciascuna figlia;
il versamento avverrà tramite bonifico da effettuarsi ogni quattro mesi;
- ciascun coniuge dichiara di essere economicamente autosufficiente e non avanza alcuna domanda di assegno divorzile;
- spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.4.2024, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora in data 13.10.2018 a CP_1
Carbonera. Dalla loro unione erano nate le figlie il 20.2.2019 e l'11.11.2020. Per_1 Per_3
2 Venuta meno l'affectio maritalis e avendo manifestato la signora l suo desiderio di tornare in Corea CP_1
con le figlie, le parti si separavano dinnanzi il Tribunale di Treviso nel 2021. Il procedimento, nato contenzioso, veniva definito con accordo tra le parti e precisazione di conclusioni congiunte a seguito di una c.t.u. effettuata in sede presidenziale.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti.
Nel 2023, tuttavia, la signora – senza il consenso del marito – faceva rientro in Corea portando CP_1
con sé le minori. Si avviava dunque un procedimento per sottrazione internazionale di minori, svoltosi davanti al giudice coreano, culminato con l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento ma con la statuizione di corrispondenza all'interesse delle minori della permanenza in Corea con la madre.
Il signor , pertanto, proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle Pt_1
condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 2.5.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Inizialmente, la notifica nei confronti della resistente non si perfezionava per cause non imputabili al resistente. Il Giudice relatore autorizzava per due volte la rinnovazione della notifica.
In data 11.9.2025 si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda divorzile ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione, anche alla luce della pronuncia – divenuta definitiva – del Tribunale coreano.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 16.10.2025 e svoltasi ai sensi dell'art. 127 bis cod. proc. civ., i coniugi raggiungevano un accordo. I difensori precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate e si riportavano ai termini dell'accordo.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
3 Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Carbonera in data 13.10.2018 e che l'atto è stato trascritto al n.
13, parte II, serie A, anno 2018 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carbonera è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse delle figlie minori, residenti con la madre in
Corea.
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
l 13.10.2018 a Carbonera, matrimonio trascritto al n. 13, parte II, serie A, anno 2018 del relativo
[...]
registro;
2) le figlie e sono collocate presso la madre, con affidamento esclusivo alla stessa Per_1 Per_2
in ragione della distanza geografica, e con obbligo della sig.ra i condividere e tenere informato il CP_1
sig. delle principali scelte riguardanti le figlie (quali l'istruzione, l'educazione, la salute e la Pt_1
residenza abituale);
3) dà atto che la sig.ra ritirerà o rimetterà le eventuali denunce querele sporte nei confronti del CP_1
ricorrente, in Italia o in Corea;
4 4) è previsto a carico della madre l'obbligo di far effettuare due videochiamate settimanali tra padre e figlie;
a una delle due videochiamate, vi sarà la possibilità di far intervenire, a cura e spese del padre, un interprete di italiano-coreano, al fine di insegnare alle bambine la lingua italiana;
5) il padre potrà trascorrere un mese di vacanza all'anno con le figlie, al momento e fino a diversa valutazione da parte dei genitori da svolgersi in Corea;
6) il sig. verserà alla sig.ra un contributo di euro 200 mensili, oltre a un contributo Pt_1 CP_1
forfettario per le spese straordinarie di euro 50 mensili, per ciascuna figlia;
il versamento avverrà tramite bonifico da effettuarsi ogni quattro mesi;
7) dà atto che ciascun coniuge dichiara di essere economicamente autosufficiente e non avanza alcuna domanda di assegno divorzile;
8) spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carbonera di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 2019/2024, promosso con ricorso depositato in data 30.4.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antoniazzi giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, viale Verdi n. 15/G;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Osio giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Manerbio (BS), via
Calamandrei n. 2;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 16.10.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
Chiedono al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- Le figlie e verranno collocate presso la madre, con affidamento esclusivo alla stessa in ragione della Per_1 Per_2
CP_ distanza geografica, e con obbligo della sig.ra di condividere e tenere informato il sig. delle principali scelte Pt_1
riguardanti le figlie (quali l'istruzione, l'educazione, la salute e la residenza abituale);
CP_
- la sig.ra ritirerà o rimetterà le eventuali denunce querele sporte nei confronti del ricorrente, in Italia o in Corea;
- sarà previsto a carico della madre l'obbligo di far effettuare due videochiamate settimanali tra padre e figlie;
a una delle due videochiamate, vi sarà la possibilità di far intervenire, a cura e spese del padre, un interprete di italiano-coreano, al fine di insegnare alle bambine la lingua italiana;
- il padre potrà trascorrere un mese di vacanza all'anno con le figlie, al momento e fino a diversa valutazione da parte dei genitori da svolgersi in Corea;
CP_
- il sig. verserà alla sig.ra un contributo di euro 200 mensili, oltre a un contributo forfettario per le spese Pt_1
straordinarie di euro 50 mensili, per ciascuna figlia;
il versamento avverrà tramite bonifico da effettuarsi ogni quattro mesi;
- ciascun coniuge dichiara di essere economicamente autosufficiente e non avanza alcuna domanda di assegno divorzile;
- spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.4.2024, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora in data 13.10.2018 a CP_1
Carbonera. Dalla loro unione erano nate le figlie il 20.2.2019 e l'11.11.2020. Per_1 Per_3
2 Venuta meno l'affectio maritalis e avendo manifestato la signora l suo desiderio di tornare in Corea CP_1
con le figlie, le parti si separavano dinnanzi il Tribunale di Treviso nel 2021. Il procedimento, nato contenzioso, veniva definito con accordo tra le parti e precisazione di conclusioni congiunte a seguito di una c.t.u. effettuata in sede presidenziale.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti.
Nel 2023, tuttavia, la signora – senza il consenso del marito – faceva rientro in Corea portando CP_1
con sé le minori. Si avviava dunque un procedimento per sottrazione internazionale di minori, svoltosi davanti al giudice coreano, culminato con l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento ma con la statuizione di corrispondenza all'interesse delle minori della permanenza in Corea con la madre.
Il signor , pertanto, proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle Pt_1
condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 2.5.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Inizialmente, la notifica nei confronti della resistente non si perfezionava per cause non imputabili al resistente. Il Giudice relatore autorizzava per due volte la rinnovazione della notifica.
In data 11.9.2025 si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda divorzile ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione, anche alla luce della pronuncia – divenuta definitiva – del Tribunale coreano.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 16.10.2025 e svoltasi ai sensi dell'art. 127 bis cod. proc. civ., i coniugi raggiungevano un accordo. I difensori precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate e si riportavano ai termini dell'accordo.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
3 Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Carbonera in data 13.10.2018 e che l'atto è stato trascritto al n.
13, parte II, serie A, anno 2018 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carbonera è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse delle figlie minori, residenti con la madre in
Corea.
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
l 13.10.2018 a Carbonera, matrimonio trascritto al n. 13, parte II, serie A, anno 2018 del relativo
[...]
registro;
2) le figlie e sono collocate presso la madre, con affidamento esclusivo alla stessa Per_1 Per_2
in ragione della distanza geografica, e con obbligo della sig.ra i condividere e tenere informato il CP_1
sig. delle principali scelte riguardanti le figlie (quali l'istruzione, l'educazione, la salute e la Pt_1
residenza abituale);
3) dà atto che la sig.ra ritirerà o rimetterà le eventuali denunce querele sporte nei confronti del CP_1
ricorrente, in Italia o in Corea;
4 4) è previsto a carico della madre l'obbligo di far effettuare due videochiamate settimanali tra padre e figlie;
a una delle due videochiamate, vi sarà la possibilità di far intervenire, a cura e spese del padre, un interprete di italiano-coreano, al fine di insegnare alle bambine la lingua italiana;
5) il padre potrà trascorrere un mese di vacanza all'anno con le figlie, al momento e fino a diversa valutazione da parte dei genitori da svolgersi in Corea;
6) il sig. verserà alla sig.ra un contributo di euro 200 mensili, oltre a un contributo Pt_1 CP_1
forfettario per le spese straordinarie di euro 50 mensili, per ciascuna figlia;
il versamento avverrà tramite bonifico da effettuarsi ogni quattro mesi;
7) dà atto che ciascun coniuge dichiara di essere economicamente autosufficiente e non avanza alcuna domanda di assegno divorzile;
8) spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carbonera di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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