Art. 48.
Quando un'istituzione pubblica di assistenza, e beneficenza interessi piu' Provincie o piu' Comuni, puo', nei casi contemplati dall'art. 46, essere sciolta l'amministrazione e nominato un Commissario, che ne assume la gestione temporanea per non piu' di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola provincia o Comuni di una sola Provincia; per non piu' di un anno, se interessi piu' Provincie o Comuni di diverse Provincie.
Il provvedimento e' adottato con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio di prefettura, nel primo caso; con decreto del Ministro dell'interno nel secondo.
L'indennita' per il commissario e' a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione.
(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Quando un'istituzione pubblica di assistenza, e beneficenza interessi piu' Provincie o piu' Comuni, puo', nei casi contemplati dall'art. 46, essere sciolta l'amministrazione e nominato un Commissario, che ne assume la gestione temporanea per non piu' di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola provincia o Comuni di una sola Provincia; per non piu' di un anno, se interessi piu' Provincie o Comuni di diverse Provincie.
Il provvedimento e' adottato con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio di prefettura, nel primo caso; con decreto del Ministro dell'interno nel secondo.
L'indennita' per il commissario e' a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione.
(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".