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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/12/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2676/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Milazzo (Me), via Natale Puglisi n. 2 presso lo studio dell'Avv.
UR OL BB che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Fazio per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n. 1, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5 dicembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12 dicembre 2024 proponeva Parte_2 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520240002973128, a mezzo del quale l aveva chiesto il pagamento della somma CP_1 complessiva di € 4.776,71 a titolo di contributi fissi/percentuale sul minimale nel periodo intercorrente tra il mese di ottobre 2022 al mese di settembre 2023. Rilevava che era stato dichiarato fallito in data 03.02.2005 ed il predetto fallimento era stato chiuso in data 09.06.2022 a seguito di concordato.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
L costituendosi, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione CP_1 della materia del contendere, in quanto il provvedimento impugnato era stato annullato in autotutela.
Alla luce dell'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'insussistenza dei presupposti della pretesa contributiva, comprovata dall'annullamento in autotutela dell'avviso di addebito impugnato, le spese vanno poste interamente a carico dell con esclusione della fase istruttoria alla luce della natura CP_1 documentale della causa (cfr. Corte d'Appello di Messina sent. n.
305/2025).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese del CP_1 giudizio, liquidate in € 885,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 5 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino