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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2911/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa IN IU RI Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 2911/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ALLAIS SERENA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MELLANO FEDERICA CP_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] il [...] e , nato a [...] l'[...] CP_2 CP_3
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 11/02/2025 e Parte_1 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 CP_1 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli e sono affidati in via condivisa fra i genitori e manterranno la CP_2 CP_3 propria residenza anagrafica presso la madre, attualmente fissata nella residenza familiare sita in
BU LT (TO), C.so Laghi n. 81/65.
DISPONE che, salvo diverso accordo che potrà intercorrere fra i genitori almeno con due giornate di anticipo e pur sempre nel pieno rispetto da parte di entrambi i genitori della volontà e delle esigenze sia scolastiche che personali dei minori stessi, si fissano le seguenti modalità in cui e CP_2 CP_3 staranno presso il padre: a) a week end alternati dal venerdì dalle ore 16.30 quest'anno scolastico, dall'uscita da scuola dal prossimo anno e per il futuro;
durante le vacanze scolastiche dall'uscita dal centro estivo o da prima del pranzo se non frequenteranno centri;
il padre li accompagnerà il lunedì mattina a scuola o a casa durante le vacanze scolastiche non altrimenti suddivise;
b) infrasettimanalmente: tutti i mercoledì con pernottamento, dalle ore 16.30 quest'anno scolastico, dall'uscita da scuola dal prossimo anno scolastico e per il futuro;
durante le vacanze scolastiche, dall'uscita dal centro estivo o da prima del pranzo se non frequenteranno centri;
il padre li accompagnerà il giovedì mattina a scuola o al centro estivo se lo frequenteranno o a casa durante le vacanze scolastiche non altrimenti suddivise;
la settimana che segue i week end che i minori avranno trascorso con il papà, dal martedì dalle ore 16.30 quest'anno scolastico, dall'uscita da scuola dal prossimo anno scolastico e per il futuro con accompagnamento il giovedì mattina a scuola o al centro estivo o a casa della mamma;
Per quanto riguarda il Natale, salvo che entro il 30.11 di ogni anno i genitori non abbiano concordato una suddivisione differente, i minori senza alternanza staranno con il padre la vigilia dalle ore 10.00 sino alle ore 8,00 del 25/12, ad eccezione di quando gli stessi non dovranno andare a Bergamo dai parenti della famiglia d'origine materna e, dunque, con rientro presso la madre entro le ore 10:00. Per la suddivisione del restante periodo, per l'anno 2025/2026, e in alternanza per il futuro, il padre prenderà i figli il mattino del giorno 26 dicembre alle ore 10.00 sino alle ore 10.00 del 31 dicembre, quando li riaccompagnerà a casa della madre con la quale staranno sino alle ore 21.00 del 6 gennaio. L'anno successivo e staranno con la mamma dal CP_2 CP_3 mattino del 25 dicembre sino alle ore 10.00 del 31 dicembre e con il papà fino alle 21.00 del 6 gennaio.
La normale calendarizzazione proseguirà dal 7 gennaio di ogni anno;
Le vacanze di carnevale saranno trascorse dai minori interamente con il genitore con il quale avranno trascorso la prima delle due settimane delle vacanze di Natale, mentre i giorni delle vacanze di Pasqua, che debbono intendersi comprensive di eventuali ulteriori vacanze scolastiche per altre festività qualora non si frapponesse un giorno di scuola effettivo, saranno divisi a metà, la prima metà con il genitore con il quale non avranno trascorso il carnevale;
Riguardo alle vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con i minori due settimane anche non consecutive nel periodo di vacanza scolastica. Le parti dovranno accordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, al papà sarà garantito di poter trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive nel periodo tra il 7 ed il 31 agosto di ogni anno;
Ciascun genitore nei giorni di propria competenza si impegna ad accompagnare i figli alle attività extrascolastiche, anche quando si tratti di attività da svolgersi nel fine settimana.
DISPONE che la casa familiare, sita in BU LT (TO) in C.so Laghi n. 81/65, in comproprietà tra le parti, rimane nella piena disponibilità della Signora così come tutti gli arredi che CP_1 la compongono, fatta eccezione per i beni personali del Signor che egli ha già Parte_1 provveduto ad asportare;
il Signor si obbliga a spostare la residenza entro la fine del mese Pt_1 di febbraio 2025.
PRENDE ATTO che la Signora farà domanda per ricevere integralmente l'assegno unico e il CP_1
Signor rinuncerà espressamente alla propria quota. Pt_1
DISPONE che il Signor contribuisca, inoltre, al mantenimento dei figli versando entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese l'importo di euro 350,00 a figlio (per complessivi euro 700,00), importo che sarà rivalutato ogni anno secondo l'indice ISTAT;
le parti stabiliscono sin d'ora che tale importo non sarà suscettibile di modifica in ragione del fatto che dal prossimo anno scolastico la mamma non dovrà sopportare la spesa per la mensa scolastica ed i pasti dei figli nei giorni di pertoccanza del papà saranno a carico di quest'ultimo. Per quanto attiene le spese extra assegno e straordinarie, le parti aderiranno a quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Torino, dividendole al 50% ciascuno. Le parti divideranno inoltre, pagandone il premio 50% ciascuno, l'assicurazione medico-sanitaria che copre e , limitatamente alla quota parte ad essi relativa. A e sarà CP_2 CP_3 CP_2 CP_3 garantito di poter frequentare per ciascun anno una attività sportiva e una ricreativa e le relative spese
(visita medico sportiva, iscrizioni, costi di gare e esibizioni, costi di trasferte, di attrezzatura ed abbigliamento ecc...) saranno suddivise tra le parti al 50% ciascuna. Le Parti una volta al mese invieranno l'un l'altro un prospetto delle spese sostenute nell'interesse dei minori nell'arco della mensilità e procederanno alle opportune operazioni di compensazioni e rimborso, con la precisazione che le spese extra assegno di importo superiore ai 300 euro per bambino saranno pagate direttamente da ciascuna parte al 50%.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. IN IU RI Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa IN IU RI Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 2911/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ALLAIS SERENA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MELLANO FEDERICA CP_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] il [...] e , nato a [...] l'[...] CP_2 CP_3
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 11/02/2025 e Parte_1 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 CP_1 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli e sono affidati in via condivisa fra i genitori e manterranno la CP_2 CP_3 propria residenza anagrafica presso la madre, attualmente fissata nella residenza familiare sita in
BU LT (TO), C.so Laghi n. 81/65.
DISPONE che, salvo diverso accordo che potrà intercorrere fra i genitori almeno con due giornate di anticipo e pur sempre nel pieno rispetto da parte di entrambi i genitori della volontà e delle esigenze sia scolastiche che personali dei minori stessi, si fissano le seguenti modalità in cui e CP_2 CP_3 staranno presso il padre: a) a week end alternati dal venerdì dalle ore 16.30 quest'anno scolastico, dall'uscita da scuola dal prossimo anno e per il futuro;
durante le vacanze scolastiche dall'uscita dal centro estivo o da prima del pranzo se non frequenteranno centri;
il padre li accompagnerà il lunedì mattina a scuola o a casa durante le vacanze scolastiche non altrimenti suddivise;
b) infrasettimanalmente: tutti i mercoledì con pernottamento, dalle ore 16.30 quest'anno scolastico, dall'uscita da scuola dal prossimo anno scolastico e per il futuro;
durante le vacanze scolastiche, dall'uscita dal centro estivo o da prima del pranzo se non frequenteranno centri;
il padre li accompagnerà il giovedì mattina a scuola o al centro estivo se lo frequenteranno o a casa durante le vacanze scolastiche non altrimenti suddivise;
la settimana che segue i week end che i minori avranno trascorso con il papà, dal martedì dalle ore 16.30 quest'anno scolastico, dall'uscita da scuola dal prossimo anno scolastico e per il futuro con accompagnamento il giovedì mattina a scuola o al centro estivo o a casa della mamma;
Per quanto riguarda il Natale, salvo che entro il 30.11 di ogni anno i genitori non abbiano concordato una suddivisione differente, i minori senza alternanza staranno con il padre la vigilia dalle ore 10.00 sino alle ore 8,00 del 25/12, ad eccezione di quando gli stessi non dovranno andare a Bergamo dai parenti della famiglia d'origine materna e, dunque, con rientro presso la madre entro le ore 10:00. Per la suddivisione del restante periodo, per l'anno 2025/2026, e in alternanza per il futuro, il padre prenderà i figli il mattino del giorno 26 dicembre alle ore 10.00 sino alle ore 10.00 del 31 dicembre, quando li riaccompagnerà a casa della madre con la quale staranno sino alle ore 21.00 del 6 gennaio. L'anno successivo e staranno con la mamma dal CP_2 CP_3 mattino del 25 dicembre sino alle ore 10.00 del 31 dicembre e con il papà fino alle 21.00 del 6 gennaio.
La normale calendarizzazione proseguirà dal 7 gennaio di ogni anno;
Le vacanze di carnevale saranno trascorse dai minori interamente con il genitore con il quale avranno trascorso la prima delle due settimane delle vacanze di Natale, mentre i giorni delle vacanze di Pasqua, che debbono intendersi comprensive di eventuali ulteriori vacanze scolastiche per altre festività qualora non si frapponesse un giorno di scuola effettivo, saranno divisi a metà, la prima metà con il genitore con il quale non avranno trascorso il carnevale;
Riguardo alle vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con i minori due settimane anche non consecutive nel periodo di vacanza scolastica. Le parti dovranno accordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, al papà sarà garantito di poter trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive nel periodo tra il 7 ed il 31 agosto di ogni anno;
Ciascun genitore nei giorni di propria competenza si impegna ad accompagnare i figli alle attività extrascolastiche, anche quando si tratti di attività da svolgersi nel fine settimana.
DISPONE che la casa familiare, sita in BU LT (TO) in C.so Laghi n. 81/65, in comproprietà tra le parti, rimane nella piena disponibilità della Signora così come tutti gli arredi che CP_1 la compongono, fatta eccezione per i beni personali del Signor che egli ha già Parte_1 provveduto ad asportare;
il Signor si obbliga a spostare la residenza entro la fine del mese Pt_1 di febbraio 2025.
PRENDE ATTO che la Signora farà domanda per ricevere integralmente l'assegno unico e il CP_1
Signor rinuncerà espressamente alla propria quota. Pt_1
DISPONE che il Signor contribuisca, inoltre, al mantenimento dei figli versando entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese l'importo di euro 350,00 a figlio (per complessivi euro 700,00), importo che sarà rivalutato ogni anno secondo l'indice ISTAT;
le parti stabiliscono sin d'ora che tale importo non sarà suscettibile di modifica in ragione del fatto che dal prossimo anno scolastico la mamma non dovrà sopportare la spesa per la mensa scolastica ed i pasti dei figli nei giorni di pertoccanza del papà saranno a carico di quest'ultimo. Per quanto attiene le spese extra assegno e straordinarie, le parti aderiranno a quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Torino, dividendole al 50% ciascuno. Le parti divideranno inoltre, pagandone il premio 50% ciascuno, l'assicurazione medico-sanitaria che copre e , limitatamente alla quota parte ad essi relativa. A e sarà CP_2 CP_3 CP_2 CP_3 garantito di poter frequentare per ciascun anno una attività sportiva e una ricreativa e le relative spese
(visita medico sportiva, iscrizioni, costi di gare e esibizioni, costi di trasferte, di attrezzatura ed abbigliamento ecc...) saranno suddivise tra le parti al 50% ciascuna. Le Parti una volta al mese invieranno l'un l'altro un prospetto delle spese sostenute nell'interesse dei minori nell'arco della mensilità e procederanno alle opportune operazioni di compensazioni e rimborso, con la precisazione che le spese extra assegno di importo superiore ai 300 euro per bambino saranno pagate direttamente da ciascuna parte al 50%.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. IN IU RI Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.