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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone di: dott. Aldo Gubitosi Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 858/21 avente ad oggetto il giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 22613/21 della Corte di Cassazione, pubblicata il 10.8.2021
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Campione E_
- Attore in riassunzione -
E
nella qualità di assuntore del concordato fallimentare Controparte_1 nonchè quale socio e successore della rapp.to e difeso Controparte_2 CP_3 dall'avv. Vincenzo Vita
- Convenuto in riassunzione -
E
quale amministratore unico nonché socio e Controparte_4 successore della , , quale socio e successore CP_3 Controparte_5 della , e in persona del liquidatore p.t., rapp.ti e CP_2 Controparte_2 difesi dall'avv. Grattacaso Giovanni
- Convenuti in riassunzione -
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con la sentenza n. 11/04 il Tribunale di Sala Consilina dichiarava il fallimento della società e, nell'ambito della relativa procedura, l'arch. Controparte_2 [...] proponeva istanza di ammissione al passivo per un credito di € E_
168.248,62, richiesto a titolo di competenze professionali per “gli incarichi conferiti e riconferiti dal della ” aventi ad oggetto “studi di fattibilità, CP_6 CP_3 progettazioni, lay-out, studi e ricerche nell'area edilizia, manufatti plastici”.
Il credito veniva ammesso in via chirografaria per € 134.598,90, ovvero in misura ridotta del 20%, a causa del mancato conferimento dell'incarico in forma scritta, sicché, in data 2.11.2006, l'arch. proponeva opposizione allo E_ stato passivo.
Nelle more del giudizio, articolava una proposta di concordato Controparte_1 fallimentare che prevedeva l'assunzione ”oltre che delle spese di procedura;
dei creditori privilegiati per intero;
e di quelli chirografari nella percentuale del
15%”.
Con decreto del 26.3.2008, il Tribunale di Sala Consilina omologava la proposta di concordato fallimentare, la cui completa esecuzione veniva attestata dal
Tribunale stesso in data 18.9.09.
Proseguito il giudizio, nel quale interveniva volontariamente , Controparte_1 con la sentenza n. 322/12 il Tribunale di Sala Consilina, ritenuto che la prova del credito non fosse stata raggiunta, rigettava l'opposizione allo stato passivo.
Avverso detta pronuncia l'arch. proponeva appello nei confronti del E_
e di , nella qualità di assuntore Controparte_7 Controparte_1 del concordato fallimentare, deducendo l'errata motivazione della sentenza in ordine alla affermata mancanza di prova degli incarichi conferiti dalla fallita in bonis, il travisamento dei fatti, la omessa valutazione dei documenti depositati e delle prove articolate nonché l'omessa pronuncia in merito alla natura privilegiata del credito.
Con la sentenza n. 1582/18 la Corte di Appello di Salerno, nel confermare la inidoneità degli elementi offerti ai fini della piena dimostrazione della pretesa creditoria nonchè, in via presuntiva, del conferimento dei diversi incarichi al professionista, rigettava l'appello confermando l'impugnata sentenza.
2 Avverso tale decisione l'arch. proponeva ricorso per Cassazione nei E_ confronti del Fallimento della e di , affidato a tre Controparte_2 Controparte_1 motivi: con il primo contestava l'omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deducendo l'erroneità della statuizione relativamente alla affermata insussistenza dell'incarico ed al carattere non probante della documentazione depositata;
con il secondo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2380 bis c.c., evidenziando la manifesta lacunosità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la carenza dei poteri dell'Amministratore Unico;
con il terzo motivo deduceva, infine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2751 bis c.c., dolendosi dell'omissione di pronuncia in relazione alla natura privilegiata del credito del professionista.
Con ordinanza n. 22613/21, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di quella fase.
La Corte ha rilevato l'omesso esame da parte della Corte d'Appello della documentazione prodotta dall'arch. sull'implicito ma erroneo E_ presupposto della sua irrilevanza in carenza della prova del conferimento di un incarico formale;
ha rilevato altresì l'erroneità della decisione nella parte in cui ha rilevato l'assenza di una ricognizione di debito stante la possibilità per il professionista di dimostrare aliunde l'esistenza del credito.
Con atto di citazione del 6.11.21 l'arch. ha riassunto il giudizio nei E_ confronti di , quale assuntore del concordato fallimentare, Controparte_1 della società di , quale amministratore unico Controparte_2 Controparte_4 nonché socio e successore della , di , quale socio e CP_3 Controparte_1 successore della , e di , quale socia e successore della CP_3 Controparte_5
, così concludendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Salerno adita, CP_2 disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, accertare, dichiarare e liquidare, in accoglimento del presente atto in riassunzione, l'esatto credito a carico dell'assuntore del concordato in favore del deducente, per prestazioni professionali, ex art. 2751 bis, pari alla somma di € 134.598,90, quale credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 c.c., munito dei prescritti pareri di congruità
3 dell'Ordine degli Architetti di Roma, previa detrazione di € 5.047,40 pagate dal
Curatore in sede di riparto, oltre interessi ex Dlg. 231/2002 dal dì della maturazione del diritto come per legge, fino alla sua effettiva erogazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e di quello di legittimità in favore del legale antistatario”.
Si è costituito eccependo, preliminarmente, il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva sia in considerazione dell'intervenuta chiusura del fallimento ed il ritorno in bonis della sia, in subordine, per il difetto di CP_2 poteri di rappresentanza ed amministrazione della stessa, concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Si sono costituiti, altresì, , e la Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 eccependo, i primi due, il difetto di legittimazione passiva per effetto della chiusura del fallimento con provvedimento del 18.09.2009 del Tribunale di
Lagonegro nonché la insussistenza dell'ipotesi di successione ex lege, prevista dall'art. 2495 c.c., dei soci della essendo la stessa tornata in bonis Controparte_2
e, pertanto, esistente e munita di capacità giuridica ope legis;
detti convenuti in riassunzione hanno, inoltre, rilevato la indeterminatezza della pretesa creditoria azionata, in assenza di espressa pattuizione del compenso, la inutilità della invocata natura privilegiata del credito stesso, attesa la intervenuta chiusura della procedura ed, in ogni caso, la inapplicabilità del privilegio al credito in contestazione nonché, infine, la inutilità dell'opera professionale, se ed in quanto resa, siccome finalizzata alla richiesta ed erogazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti mai conseguiti. Hanno, quindi, così concluso: “a) in via preliminare e pregiudiziale dichiararsi l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda attesa la mancata instaurazione del rapporto processuale tra tutti gli effettivi soggetti che avrebbero dovuto partecipare al giudizio ovvero in capo ai quali potrebbe ravvisarsi una legittimazione passiva o un interesse a resistere all'azione. E ciò anche in considerazione delle conclusioni come rassegnate nel libello difensivo introduttivo del giudizio. Per l'effetto, sentir dichiarare la inesistenza di qualsiasi rapporto obbligatorio esistente tra essi esponenti e
l'appellante. b) Sempre nel in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità della domanda come formulata attesa l'insussistenza del credito come preteso in atti
4 di causa alla luce delle tariffe professionali abrogate e dell'assenza di una esplicita pattuizione dei compensi ovvero della mancanza di una richiesta quanto meno in via subordinata ex art. 2041 c.c. ovvero in ordine alla sole spese vive.
E, comunque, in assenza del risultato utile non raggiunto e di alcun elemento probatorio a suffragio della detta pretesa azionata dall'Arch. E_
Il tutto come meglio argomentato e dedotto in premessa. c) Nel merito rigettare la domanda come proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi argomentati e dedotti in assertiva. Il tutto anche alla luce delle risultanze processuali e documentali tutte. d) Vittoria di spese e competenze del grado di giudizio con attribuzione al sott.tto avvocato antistatari.”
All'udienza del 10.11.2022 la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con successiva ordinanza dell'11.4.23, ritenuta la necessità ai fini della decisione dell'espletamento di una C.T.U. per la quantificazione del credito, questa Corte ha rimesso la causa sul ruolo, nominando C.T.U. l'ing. . Persona_1
All'esito del deposito della consulenza, all'udienza del 2.5.24, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre, in primo luogo, chiarire che il giudizio di rinvio si profila come un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata e che in tale contesto non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di
Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Il giudizio di rinvio, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, integra una nuova ed autonoma fase che ha natura rescissoria ed è funzionale alla
5 emanazione di una sentenza che statuisce direttamente sulle domande (residue) proposte dalle parti e che non si sostituisce a quella emanata in precedenza
(Cass. n. 15143/2021). La cognizione del giudice del rinvio è, infatti, condizionata dal vizio censurato dalla Cassazione, sicché, a seconda dei casi, il giudice del rinvio dovrà applicare al caso concreto la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte o compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata, dando al giudizio in corso carattere prosecutorio, finalizzato all'emanazione di una nuova sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti, ovvero, in presenza di vizio procedimentale, "restitutorio", poiché il processo retrocede alla fase in cui si è verificato il vizio procedimentale.
La fattispecie in esame pone al Collegio un caso di giudizio di rinvio prosecutorio, poiché, a seguito del "decisum" della Cassazione, appare necessario riesaminare la pretesa agitata in giudizio dall'attore, alla luce della statuizione della Corte di legittimità.
Ed infatti, in relazione al primo ed assorbente motivo del ricorso, con il quale l'arch. denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2222 E_
c.c. e la omessa motivazione, per avere la Corte di Appello ritenuto non probante la copiosa documentazione prodotta a dimostrazione del conferimento e dello svolgimento dell'incarico professionale, la Corte di Cassazione, ritenendo che nell'accertamento eseguito fossero stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi una oggettiva e decisiva portata indiziante, ha cassato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Salerno, individuando il principio di diritto a cui deve conformarsi il giudice del rinvio.
In particolare, ha sancito la Corte di Cassazione che “il rapporto di prestazione
d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti” e che esso può desumersi “in via presuntiva anche dall'esecuzione delle prestazioni professionali (art. 2224
c.c.), come quelle in parte risultanti dalla documentazione prodotta dal
. E_
Così individuato il principio di cui la presente pronuncia deve fare applicazione, in punto di diritto vale, altresì, la pena rammentare che per costante
6 giurisprudenza nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativo al compenso dovutogli per la prestazione professionale eseguita in favore del cliente, allorquando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato, sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni rese (al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso spettantegli e non precedentemente pattuito) (Cass. n. 21522/2019;
Cass. n. 1741/2010; Cass. n. 21235/2009; Cass. n. 3016/2006; Cass. n.
3627/1999; Cass. n. 2176/1997; Cass. n. 5987/1994; Cass. n. 3232/1984).
In primo luogo, quanto alla prova del rapporto di prestazione d'opera professionale, come statuito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio, grava sull'attore l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento del relativo incarico - in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti - anche ricorrendo alla prova per presunzioni o per testi, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva (ex multis Cass. n. 3016/06; Cass.
n. 1244/00).
Accertata l'esistenza dell'incarico professionale, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività è, poi, idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il quantum debeatur, senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. n.
230/2016).
A tal fine, per valutare la liceità di una determinazione unilaterale delle condizioni del contratto d'opera professionale da parte del professionista, occorre fare riferimento, anzitutto, ai criteri di determinazione del compenso del prestatore d'opera stabiliti all'art. 2233 c.c., il quale rinvia, in ordine decrescente di priorità, ai parametri orientativi per la determinazione del compenso costituiti dalla pattuizione delle parti, dalle tariffe o dagli usi ed, infine, dalla decisione del giudice, confortata dal parere dell'associazione professionale, ragion per cui l'accoglimento della domanda di pagamento, nell'ammontare determinato dal ricorrente, potrà avvenire soltanto se tale quantificazione non risulti in contrasto
7 con precedenti diversi accordi negoziali tra le parti e se, una volta esclusa la preesistenza di accordi sul compenso, l'importo risulti congruo in base alle tariffe o agli usi, o in mancanza, alla luce del parere della competente associazione professionale (cfr., sul punto, Cass. n. 6454/08). Fermo restando che, nella verifica giudiziale di congruità, nessun vincolo può derivare dal parere espresso dal competente consiglio dell'Ordine professionale, costituente idonea prova del quantum unicamente in sede monitoria, ma non anche nel successivo giudizio a cognizione piena instaurato con l'opposizione.
Sul punto, la Corte di Cassazione, anche recentemente, ha ribadito che il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta;
ciò in quanto nel giudizio volto a procedere alla determinazione del compenso spettante al professionista
(anche se scaturente da un'opposizione a decreto ingiuntivo) non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art. 636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (Cass. n. 18777/2005; Cass. n.
712/2018; Cass. 14411/2024); deve, dunque, ritenersi insorgere in capo al professionista l'onere probatorio in ordine tanto alla consistenza ed all'effettività dell'attività esecutiva delle prestazioni elencate in parcella, quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa, ossia all'an del credito vantato ed all'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (Cass. n. 230/16; n. 3463/10; n. 14556/0; 10150/03; Cass. n.
2101/77).
Ciò posto, nell'ipotesi di specie, pur in assenza di un incarico conferito per iscritto, alla luce delle linee guida dettate dalla pronuncia di rinvio della Corte di
Cassazione, dei principi di diritto sin qui esposti e della copiosa documentazione versata in atti deve ritenersi che all'arch. siano stati conferiti dalla E_ diversi incarichi professionali, il cui effettivo espletamento non può Controparte_2
8 che essere accertato e valutato sulla base dell'attività documentata a lui riconducibile in modo inequivoco.
A tal fine la Corte ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio conferendo al nominato CTU, l'ing. , l'incarico di accertare e Persona_1 descrivere l'attività svolta dall'arch. in favore della sulla E_ Controparte_2 base della documentazione prodotta nonché di verificare la congruità del compenso richiesto, calcolato dal suddetto professionista con riferimento alle tariffe professionali vigenti all'epoca dell'espletamento degli incarichi, eventualmente rideterminandolo, nonché, infine, di verificare l'epoca della cessazione degli incarichi ai fini dell'accertamento dei presupposti per la ammissione del credito in privilegio.
Esaminando la relazione peritale a firma dell'ing. , emerge che Per_1 quest'ultimo, con condivisibile metodologia, ha preliminarmente verificato se l'attività descritta in ciascuna delle cinque parcelle prodotte dall'arch. trovasse riscontro nella documentazione in atti e poi ha proceduto E_ alla quantificazione del compenso con riferimento alle tariffe ratione temporis applicabili.
L'indagine compiuta dal CTU incaricato ha riportato i seguenti esiti.
1. Istruttoria delle pratiche di richiesta di agevolazioni ai sensi della legge
1° marzo 1986 n. 64 – Pratica legge 64/1986
All'esito del puntuale ed analitico esame di tutta la documentazione relativa a tale attività, collocata dalla relativa parcella nel periodo 1998/2002, il CTU ha accertato che la domanda di agevolazione, originariamente presentata dalla nell'anno 1992, era stata esclusa;
in seguito all'accoglimento del ricorso CP_2 straordinario al Presidente della Repubblica, la aveva, quindi richiesto, CP_2 con istanza del 21.12.98, la trasmissione al nuovo istituto finanziatore della originaria pratica di finanziamento, che, con il D.M. del 23.1.01, era stato concesso.
Per individuare l'attività svolta relativa a tale pratica, tenuto conto del periodo di riferimento indicato nella parcella depositata, il CTU ha espunto dalla documentazione rilevante quella non riconducibile all'arch. né per E_ epoca (antecedente al 1998) né per provenienza (in assenza di timbro e firma
9 dell'architetto sul documento), così limitando le prestazioni attribuibili al professionista esclusivamente all'assistenza alla redazione dell'istanza di riammissione a finanziamento del 21 dicembre 1998 ed all'esame degli atti notarili sulla scorta dei quali è stato redatto lo schizzo planimetrico delle aree aziendali . CP_2
Il consulente ha, poi, evidenziato la presenza in atti di una delega conferita dalla in data 17.7.03 a seguire la fase esecutiva degli investimenti di cui alla CP_2 legge 64/86, all'epoca già concessi, ravvisando in tale documento il conferimento di un incarico relativo alla sola fase attuativa e non anche una ratifica di un pregresso incarico di “coordinamento” delle attività necessarie alla richiesta di finanziamenti e agevolazioni, non risultante da riscontri oggettivi agli atti di causa.
Così delimitata l'attività ha, pertanto, ritenuto non congrue le 600 vacazioni indicate nella parcella, riducendole a 9, per un compenso totale, in relazione all'attività di assistenza alla redazione dell'istanza di riammissione a finanziamento del 21 dicembre 1998 ed all'esame degli atti notarili, di € 511,29
(ore 9 x €/h 56,81).
2. Preparazione ed assistenza pratica legge 488 dal 1998 al 2003 della legge 488/1992 Controparte_8
Con metodo analogo a quello seguito per la prima pratica, in relazione alla seconda, il CTU ha esaminato analiticamente la documentazione depositata, individuando due soli atti risalenti al periodo compreso tra il 1998 ed il 2003 che recano la sottoscrizione dell'arch. E_
Pur risultando, infatti, dalla relazione istruttoria della Banca Concessionaria SF
Studio Finanziario l'indicazione di quest'ultimo quale “incaricato dall'impresa per la pratica”, il consulente non ha rinvenuto negli atti di causa alcuna traccia di qualsiasi altra attività svolta dal professionista che abbia potuto contribuire all'emissione, a favore della , del D.M. 92500 del 9.4.2001, con il quale CP_2 sono stati concessi i contributi previsti dalla legge 488/1992.
Né, analogamente a quanto sostenuto relativamente alla prima pratica, ha ritenuto rilevante la delega del 17.7.03, rilasciata dalla al professionista, CP_2 siccome relativa alla sola attività successiva alla erogazione del finanziamento.
10 Per l'attività documentata (all. BC5.3 - Capacità di produzione effettiva collegata con bilanci e all. BC5.11 - lettera di sollecito), il CTU ha, quindi, escluso la congruità delle 700 vacazioni risultanti dalla parcella, stimando l'impegno del professionista in complessive 41 ore lavorative, per un compenso totale di €
2.329,81.
3. Preparazione ed assistenza pratica FIT dal 2001 al 2003 per conto della
Pratica F.I.T Legge 46/1982 CP_2
Relativamente a tale pratica il CTU ha rilevato l'idoneità della documentazione in atti a comprovare la “effettiva attività dell'Arch. eseguita a favore E_ della in relazione al programma di sviluppo denominato “Bioflex”, CP_2 ammesso ai benefici dei fondi F.I.T. con Decreto di Concessione n. 00599 del 5 novembre 2003”.
Il consulente ha, infatti, rinvenuto l'istanza di agevolazione finanziaria presentata dalla all'Istituto Bancario San Paolo IMI s.p.a. in data CP_2
12.12.01, recante l'individuazione dell'arch. quale incaricato del E_ richiedente, il Piano di sviluppo della con timbro professionale e Controparte_2 firma dello stesso, una nota datata 4.7.02, trasmessa dal professionista alla
, contenente il programma delle attività da eseguire nell'ambito del CP_2 progetto FIT Bioflex nell'arco temporale di 24 mesi, una dichiarazione del 5.5.03 dell'amministratore unico della con la quale l'arch. viene CP_2 E_ indicato come responsabile del programma ed, infine, il Decreto n. 00599 del 5 novembre 2003 del Ministero Attività Produttive di concessione delle agevolazioni previste dal Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica per il “Programma di Sviluppo concernente Bioflex individuato con il numero
E01/0083/0”.
A fronte di tale attività, il CTU ha, dunque, ritenuto congruo il compenso di €
41.357,68 liquidato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Roma.
4. Reperimento di finanziamenti dal 1999 al 2002 per conto della CP_8
finanziamenti
[...]
In relazione a tali prestazioni il CTU, a causa della mancanza di riscontri oggettivi e della non riconducibilità della documentazione prodotta ad attività svolta o anche solo astrattamente di competenza dell'architetto, non ha ritenuto possibile
11 accertare l'espletamento di alcuna attività professionale e, conseguentemente, non ha potuto determinare alcun compenso a favore dell'arch. E_
5. Contabilità e studi di mercato
In relazione a tali attività, di cui non è precisato alcun riferimento temporale, il
CTU ritiene che le uniche attività valutabili, siccome oggettivamente riconducibili all'arch. vadano individuate in una perizia giurata del 12.4.01, E_ relativa all'avanzamento della spesa per macchinari, impianti ed attrezzature ammesse alle agevolazioni previste dalla legge 64/1986, nonché nelle minute di revisione delle fatture ricevute dalla nel periodo 1997-1999. CP_2
In relazione a tali prestazioni, tuttavia, il consulente ha rilevato l'eccessività della richiesta del compenso per 200 vacazioni, indicate nella parcella approvata dall'Ordine professionale, rideterminando il compenso in € 2.386,02 (42 vacazioni x €/h 56,81).
All'esito dell'accertamento e della descrizione dell'attività professionale svolta in favore della dall'arch. nell'ambito degli incarichi conferiti ed CP_2 E_ oggetto di causa (quesito n. 1), relativamente al secondo quesito formulato il
CTU ha, quindi, così concluso:
“il sottoscritto ritiene che non è possibile ritenere congruo il compenso di €
134.598,90 (oltre IVA e C.A.) dedotta la somma di € 5.047,46 liquidata in data
19.07.2006 in sede di concordato fallimentare della . CP_2
Ciò perché mancano agli atti riscontri oggettivi di numerose prestazioni indicate nell'elenco della documentazione prodotta in atti e dichiarata a supporto delle cinque parcelle liquidate dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Roma in data
17 dicembre 2008 (c.d. delibere 165-166-167-168-169 del 2008).
A tal proposito, vale la pena evidenziare che le 5 parcelle approvate dall'Ordine
Professionale recano tutte la medesima premessa: “Visti gli elaborati allegati alla domanda”; tuttavia, l'Ordine Professionale non restituisce, vistati, gli elaborati esaminati il che non consente di verificare quale documentazione è stata assunta al sostegno dell'approvazione delle parcelle agli atti di causa.
Tanto premesso ed in risposta al Quesito n. 2, il sottoscritto ritiene che il congruo compenso complessivo spettante all'Arch. sia di € 47.838,52 E_
(oltre IVA e Cassa Previdenza) così determinato:
12 - Prestazioni di cui alla Legge 64/1986: € 511,29
- Prestazioni di cui alla Legge 488/1992 € 2.329,81
- Prestazioni di cui al programma FIT – Legge 46/1982 € 42.611,40
- Prestazioni per reperimento finanziamenti (non riscontrabili) € 0,00
- Prestazioni per contabilità e studi di mercato € 2.386,02
- Totale compenso congruo al lordo dell'acconto € 47.883,52
Detraendo da tale importo la somma già liquidata in sede di concordato fallimentare della - pari ad € 5.047,46 - il congruo compenso netto a CP_2 favore dell'Arch. risulta di € 42.791,06 oltre IVA E_
(se dovuta) e Contributo Cassa Previdenza come per Legge.”
Va osservato che le conclusioni cui è pervenuto il consulente appaiono adeguatamente motivate e supportate da un analitico e puntuale esame della documentazione prodotta, i cui esiti sono stati efficacemente e dettagliatamente esplicati. Esse dunque vanno integralmente condivise avendo il CTU risposto, in modo esaustivo, ai quesiti posti e compiutamente replicato alle osservazioni formulate dal CTP di parte appellante (v. relazione da pag. 101 a pag. 115).
A tanto si aggiunga che il CTU non ha limitato l'accertamento ai soli documenti da cui risultasse formalmente il conferimento di un incarico all'arch. E_ ma ampliando la ricerca, ha incluso tutte le attività svolte nell'interesse della
, purché adeguatamente documentate e riconducibili al professionista ed CP_2 all'epoca in cui esse sono state collocate nelle parcelle approvate dall'Ordine professionale.
Ne è condivisibilmente conseguita l'esclusione di tutte quelle attività che, pur potendo essere astrattamente oggetto di un incarico conferito verbalmente al non trovano riscontro oggettivo negli atti di causa. E_
Ed infatti, facendo applicazione dei richiamati principi espressi dalla Suprema
Corte, deve ritenersi che, sebbene i documenti prodotti dal professionista, complessivamente considerati, conducano a presumere il conferimento all'arch. di diversi incarichi professionali, gli stessi non permettono, tuttavia, E_ di stabilire l'esatta entità delle prestazioni rese per ciascuno di essi, al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso dovuto.
13 Dal solo esame di tali documenti, tra loro eterogenei, non è sempre possibile, infatti, comprenderne la rilevanza ai fini dell'espletamento degli incarichi né la tipologia di prestazione ad essi collegata svolta dal professionista, non potendosi individuare, ad esempio, in relazione alle dedotte attività di “coordinamento” finalizzate alla concessione dei finanziamenti, il numero di documenti reperiti ed esaminati dall'architetto né il tempo effettivamente impiegato per tali attività, con la conseguenza che, come correttamente affermato dal consulente, per le stesse “non è possibile determinare alcun compenso professionale, a maggior ragione secondo il criterio delle vacazioni”.
Deve, pertanto, affermarsi, aderendo alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, che il compenso dovuto all'arch. per le prestazioni professionali E_ svolte in favore della va quantificato nella misura di € 47.883,52; da tale CP_2 importo va detratta la somma di € 5.047,46, già pacificamente corrisposta al detto professionista, onde l'importo complessivamente dovuto è pari ad €
42.791,06 oltre accessori se dovuti.
Quanto, invece, alla natura privilegiata di tale credito, accertamento necessario al fine di determinare il quantum dell'obbligazione di pagamento a carico dell'assuntore, va premesso che “in caso di plurimi incarichi svolti dal professionista il termine temporale degli "ultimi due anni di prestazione" previsto dall'art. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c., va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.” (Cass. civ. n. 6884/2022)
Il CTU - rispondendo al terzo quesito avente ad oggetto proprio la riferibilità del compenso riconosciuto ad incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente alla cessazione del rapporto - ha accertato che l'intero compenso di
€ 47.883,52, sia riferibile ad incarichi ancora in corso alla data della dichiarazione di fallimento (8.7.04).
Ed infatti, quanto alle due pratiche di finanziamento, al di là delle prestazioni effettivamente svolte in relazione all'iter di emissione dei decreti di agevolazioni finanziarie ai sensi della legge 64/1986 e 488/1992, l'arch. risulta E_
14 essere stato incaricato in data 17.7.03 di seguire la fase attuativa degli investimenti già ammessi.
Quanto, invece, alla pratica di agevolazioni finanziarie F.I.T., accanto all'attività documentata di redazione del piano di sviluppo ammesso con D.M. 00599 del
5.11.2003, in data 5.5.03 il professionista era stato nominato responsabile del programma e, dunque, incaricato di seguirne l'attuazione.
Infine, per l'attività di contabilità e studi di mercato, inerendo la documentazione prodotta alle pratiche di agevolazioni finanziarie di cui alle leggi 64/86 e 488/92, il CTU ha accertato che, come per queste ultime, operava la delega conferita il
17.7.03 a seguirne l'evoluzione.
Tali acclarate circostanze determinano la sussistenza dei presupposti per affermare la natura privilegiata dell'intero credito.
La somma, come sopra determinata, dovrà essere maggiorata dei soli interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al saldo, essendo, il credito del professionista per il compenso spettategli in ragione dell'attività svolta nell'esecuzione di un contratto d'opera ex art. 2230 c.c. e ss., qualificabile come debito di valuta;
va specificato che non sussistono i presupposti per l'applicazione degli interessi ex D.lgs 231/2002, riferibili alle sole transazioni commerciali.
Occorre ora individuare il soggetto obbligato al pagamento, ossia il titolare della posizione soggettiva dal lato passivo dell'obbligazione dedotta in lite.
Ritiene questa Corte che l'unico legittimato passivo - nonché destinatario - dell'azione proposta va individuato in assuntore del Controparte_1 concordato fallimentare omologato in data 26.3.08.
Come si evince, infatti, dalla proposta dal medesimo presentata, il ha CP_1 espressamente assunto “l'alea dell'esito dei giudizi di opposizione allo stato passivo pendenti al deposito del presente ricorso”, onde l'obbligo del relativo pagamento permane, nonostante la chiusura del fallimento fondata proprio sulla corretta e completa esecuzione del concordato.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione affermando che, nel caso in cui l'assuntore del concordato fallimentare sia subentrato nelle singole posizioni debitorie, ad egli può essere attribuita la qualifica di successore a titolo
15 particolare del fallito (Cass. n. 24263/2010). La Corte di legittimità ha, altresì, statuito che “Le opposizioni allo stato passivo in corso al momento del concordato e ritualmente proposte dal creditore contestato nei confronti del curatore del fallimento, non vengono meno per effetto del concordato, ma possono essere proseguite nei confronti dell'assuntore del concordato, il quale, pertanto, è legittimato passivo dell'Azione del creditore per ottenere il riconoscimento di una garanzia ipotecaria che assiste il suo credito esclusa dal giudice delegato, atteso che, con l'assunzione del concordato, l'assuntore si accolla anche il rischio che, in seguito all'accoglimento dell'opposizione, il creditore acquisti il diritto di essere pagato come creditore ipotecario, anziché chirografario” (Cass. n. 3711/1971; Cass. n. 1002/65).
In applicazione di detti principi, dunque, il soggetto portatore di un interesse contrapposto alla ammissione al passivo del credito azionato dall'arch. non può che individuarsi in , quale assuntore del E_ Controparte_1 concordato, in quanto obbligato al suo pagamento in virtù dell'accollo dei debiti del fallimento, compresi quelli oggetto di accertamento (anche Cass.
n.25924/2022).
Infondata è dunque l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da
, nella qualità di assuntore, il quale, peraltro, è intervenuto Controparte_1 volontariamente nel giudizio di primo grado proprio per contrastare la pretesa del professionista, divenendone parte.
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda proposta da E_
, , nella qualità di assuntore del concordato, va
[...] Controparte_1 condannato al pagamento in suo favore della somma di € 47.883,52 per competenze professionali, oltre interessi dalla data della pronuncia, trattandosi di credito privilegiato di cui il si è accollato l'integrale pagamento in CP_1 sede di proposta concordataria.
Va specificato che non osta alla pronuncia di condanna la circostanza che le conclusioni del creditore siano state formulate in termini di accertamento e liquidazione, piuttosto che di condanna al pagamento dell'invocato credito, atteso che l'originaria domanda di insinuazione al passivo, inserendosi in un procedimento esecutivo e concorsuale e tendendo all'accertamento del credito
16 in funzione esecutiva mediante la sua collocazione sul ricavato dell'attivo fallimentare, ricomprende quella di condanna richiesta nel giudizio ordinario
(Cass. n. 7497/2015).
In ordine alla liquidazione delle spese processuali, ricordato che la Corte di
Cassazione ha rimesso al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, si rileva che la soccombenza si determina in modo unitario, in relazione all'esito finale e definitivo della lite, che è dovuto alla sentenza della
Corte di Cassazione e non per frazioni, secondo l'esito delle diverse fasi del giudizio.
Sul punto, ha, infatti, affermato la Corte di Cassazione che “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato.”
(Cass. n. 15506/2018).
Esse, nel rapporto processuale tra e , nella E_ Controparte_1 qualità di assuntore del concordato, liquidate come in dispositivo per ciascun grado, stante l'accoglimento in misura quantitativamente ridotta della domanda di pagamento nonché in ragione della particolare complessità dell'accertamento in fatto, possono essere compensate tra le parti nella misura della metà e condannato , nella predetta qualità, al pagamento della Controparte_1 restante parte in favore dell'attore in riassunzione con attribuzione agli avvocati antistatari.
Le spese di CTU vanno poste a carico di dette parti in ragione della metà atteso l'interesse di entrambe all'accertamento dell'effettiva entità del credito.
Sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese tra l'attore in riassunzione e le altre parti costituite non avendo l'arch. E_ proposto nei loro confronti alcuna domanda (v. conclusioni atto di citazione).
P.Q.M.
17 La Corte, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe indicata, ogni istanza e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta dal E_ nei confronti di nella qualità di assuntore del Controparte_1 concordato fallimentare della condanna al Controparte_2 Controparte_1 pagamento di € 42.791,06 oltre accessori se dovuti;
2) condanna , nella suddetta qualità, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore dell'arch. spese che liquida per E_ intero, per il primo grado, in € 508,00 per esborsi ed € 3.809, per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, per il secondo grado, in € 998,00 per esborsi ed €
3.473,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, per il giudizio dinanzi la Corte di
Cassazione, in € 1.545,00 per esborsi ed € 2.757,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in € 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) compensa tra le parti, nella misura della metà, le spese come sopra liquidate e condanna al pagamento della restante parte Controparte_1 in favore di , con attribuzione ai procuratori antistatari, E_
Avv.ti Franco Campione, Isabella Salerno e Loreto D'Aiuto;
4) compensa le spese di lite tra e le altre parti. E_
Così deciso in Salerno, 7 gennaio 2025
il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott. Aldo Gubitosi
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