Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/05/2025, n. 3227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3227 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5294/23 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
(già incorporata a seguito di fusione come da Controparte_1 Controparte_1 allegato 3) P.I. - Cod. Fisc. - quale mandataria di P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_1
Via Marconi, 13 Cellere (VT); Via Garibaldi, 52 Orte
[...] Parte_2
Scalo (VT); P.za Risorgimento 1 Calcata (Vt) Parte_3 Parte_4
Via Roma, 16 Piansano (Vt); P.za Umberto I , 19 Tessennano
[...] Controparte_2
(VT); Via Principe Amedeo, 126 Farnese (Vt); Via CP_3 CP_4
S. Filippo, 8 Carbognano (VT); Via Marco 6/12 Acquapendente (VT); CP_5
Farmacia San Bartolomeo Corso Umberto I 33 NC (VT); Controparte_6
Largo Tronsarelli 41 Gallese (VT); Via Indipendenza CP_7 Controparte_8
15 Gradoli (VT); Via Tuscania, 4 Marta (VT); Controparte_9 Controparte_10
Via Alessandro Manzoni 27 Vitorchiano (VT);
[...] [...]
Piazza Vittorio Emanuele n. 3 VT;
Controparte_11
Piazza Trento e Controparte_12
Trieste n. 8 Bagnoregio (VT); Controparte_13 via Verentana n. 8 Montefiascone (VT);
[...] Controparte_14
via Capogrossi 15 Ischia di Castro (VT);
[...] [...]
C.so Vittorio Emanuele, 36/37 Controparte_16
RQ (VT); Controparte_17
Via Di Corte, 3/5 Civita Castellana (VT); Controparte_18
Via Garibaldi, 1 Viterbo;
[...] Controparte_19 via Roma 2/D GN (VT); Via L. Da
[...] Controparte_20
Vinci, 4 Bassano Romano VT;
Via Roma, Controparte_21
19 PI (VT); Controparte_22
Via Roma, 15 Castel ANIA (VT);
[...] [...] via Civitacastellana 11/13 NO (VT); Controparte_23 [...]
Via S. Michele- Vetralla (VT); Controparte_24
Via Castel Vetulonia, 20 Viterbo;
Via Cairoli, 14 CP_25 Controparte_26
Viterbo; Via Vittorio Veneto, 4 G Grotte di Castro;
Farmacia Controparte_27
Modica di GAI ANNA Via Umberto, 53 A Vejano (VT); V.le Trieste, CP_28
36 Viterbo;
(VT); Via Controparte_29 CP_30
Gramsci, 38 BO (VT); Via Roma, 79 Fabbrica di Roma (VT); CP_31
P.za Repubblica, 49/50 LL (VT); Via Controparte_32 Controparte_33
Garibaldi, 30 NI (VT); Borgo Umberto I, 2 Faleria (VT); CP_34
Via G. Marconi, 70 OD (VT); CP_35 CP_36
Via G. Mazzini, 3 Bassano in Teverina (VT); Via Dei
[...] Controparte_37
Tigli, 25 CI NA (VT); P.za Europa,3 S. Lorenzo Nuovo Controparte_38
VT; via Vittorio Emanuele n. 45 Viterbo;
CP_39 Controparte_40
P.za M. Buratti, 2/3 S. Martino al Cimino (VT); P.za
[...] Controparte_41 in Tuscia (VT); Via Due Giugno, Controparte_42 Controparte_43
3 Blera VT;
Via Carlo Cattaneo, 30 D Viterbo;
Controparte_44 ia Francesco AN, 3 PI (VT); V.le IV Controparte_45 CP_46
Novembre, 19 Barbarano Romano (VT); Via Orologio Vecchio, 38 CP_47
Viterbo; C.so Taurelli 1 - 2 Acquapendente VT;
Controparte_48 [...]
Via RQ, 53 Tuscania VT;
Via Vittorio CP_49 Controparte_50
Emanuele, 128 Arlena di Castro VT;
P.za Cardinal Dolci, 21 Civitella CP_51
D'Agliano (VT); Via Cassia, 95 Montefiascone VT;
P.za CP_52 CP_53
Repubblica, 3 Celleno VT;
P.za Italia, 11 Tuscania VT;
CP_54 [...]
( Via Terni, 26 Civita Castellana (VT); (nella qualità di CP_55 Controparte_56
pag. 2/11 titolari dell'omonime farmacie, con le sedi sopra indicate)- in persona del Legale
Rappresentante pro-tempore, Amministratore Delegato con sede in Controparte_57
Roma, Via Mario Bianchini n.13, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Polizzi (Cod. Fisc.
– PEC a cui si autorizzano le C.F._1 Email_1 notificazioni di cancelleria) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Francesco Caracciolo n. 2 giusta procura allegata all'atto di riassunzione.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
– C.F. - in persona del legale rappresentante Controparte_58 P.IVA_3 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Elaine Bolognini – pec: ove si dichiara di voler CodiceFiscale_2 Email_2 ricevere le comunicazioni, con elezione di domicilio presso l'Ufficio Legale della di Pt_5
Viterbo, Via Enrico Fermi n.15, in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione.
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE –
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 2368/2023 della Corte di Cassazione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in proprio e nella sua Controparte_1 qualità di mandataria delle numerose Farmacie da essa rappresentata ha riassunto dinanzi a questa Corte in diversa composizione il giudizio nei confronti della Controparte_59
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza riformare nei punti citati e seguenti la sentenza n. 1022/2014 del Tribunale di Viterbo e per quanto motivato:
pag. 3/11 1. accertare l'inadempimento della in ordine alla domanda, dando atto del Pt_6 pagamento sopravvenuto solo in corso di causa e, per l'effetto, dichiarare la Part soccombenza della stessa per l'intero importo capitale di € 4.194.357,43 dichiarando lo stesso legittimamente azionato, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite ex art. 10 e ss. c.p.c.
2. dato atto della corresponsione delle somme successivamente alla notifica del ricorso per ingiunzione, applicare l'art. 1194 c.c. e condannare comunque la al Parte_7 pagamento del capitale residuo (ex art. 1194 c.c. conforme Corte di Appello di Roma Sent.
n. 458/2014) oltre agli interessi dovuti secondo legge dalla mora del 16.5.2011 (Ord. Cass.
20556.2023 pag. 5 terzo capoverso);
3. confermare e dichiarare la fondatezza del ricorso alla procedura monitoria, modificando la sentenza nella parte relativa alle spese e per l'effetto condannare la Pt_7
alle spese dell'intera fase monitoria (Conforme Corte di Appello di Roma con Sent.
[...]
n. 458/2014 e con Sent. n. 1633/2019 che riconosce il 90%); tali spese per la fase monitoria sono pari ad € 6.744,58 come da pagg. 15 e 16 della comparsa conclusionale primo grado del 22.11.2013;
4. accertare l'illegittimità della compensazione delle spese del giudizio di cognizione e Part modificare il capo della sentenza in cui si condanna la al pagamento del solo 75% della Part sola fase di cognizione e, per l'effetto, condannare la al pagamento di tutte le spese di lite (conforme Corte di Appello di Roma Sent. 458/2014); tali spese per la fase di cognizione sono pari ad € 61.083,37(di cui per fase studio € 9.639,33, per fase introduttiva
€ 6.360,52, per fase istruttoria € 28.318,22, per fase decisoria € 16.765,30); il tutto oltre imposte, accessori e spese generali;
5. riconoscere inoltre dovuti, per il secondo grado di giudizio, i rimborsi richiesti con la nota spese del 18.5.2020 ritualmente depositata con spese documentate per contributo unificato, marca da bollo e notifica (1.138,50 + 27,00 + 10,98 = €1.176,48), nonché per la
Cassazione per contributo unificato, marca da bollo e notifica (474,00 + 200,00 + 27,00+
10,65 + 2,58 = € 714,23).
pag. 4/11 In ogni caso con vittoria di spese, anche generali 15%, competenze ed onorari di tutti i gradi del giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Polizzi che con il presente atto si dichiara antistatario”.
Si è costituita la la quale, nel contestare detto atto di riassunzione in quanto Parte_7
a suo dire infondato in fatto e diritto, ha concluso nei seguenti termini:
“Che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare tutte le domande proposte dalla in quanto infondate Controparte_1 in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese legali di tutti i gradi di giudizio anche del grado di Cassazione”.
Alla udienza a trattazione scritta del 18.6.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt.190 e 352 c.p.c. in forma abbreviata.
Va preliminarmente rilevato che solo in data 20.5.2025, per motivi tecnici, il fascicolo è stato rimesso dalla Cancelleria al relatore per la decisione.
Passando al merito della vicenda, occorre altresì premettere che il giudizio di rinvio a seguito della statuizione della Corte di Cassazione è c.d. “chiuso”, nel senso che il Collegio dinanzi al quale esso è riassunto non può che attenersi a quanto deciso dai Giudici di
Legittimità
Nel caso di specie, la S.C., nel decidere sul ricorso proposto dalla Controparte_1 avverso la precedente sentenza della Corte di Appello che, a sua volta, era stata chiamata a decidere sulla impugnazione avverso la sentenza n. 1022/14 del Tribunale di Viterbo, ha così deciso:
“La Corte accoglie il primo e secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo e assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione con rinvio anche per le spese alla Corte di Appello di Roma”.
pag. 5/11 Esaminando allora le parti della sentenza della Corte di Appello risultata cassata, la S.C. ha accolto il ricorso presentato da affermando che “la statuizione della Corte di CP_1 merito è errata laddove sostiene che non avesse indicato la data di costituzione CP_1 in mora della , sia laddove ha ritenuto di non poter applicare l'art. 1194 c.c. Parte_7 per mancata indicazione della quota della sorte capitale rimasta ancora inadempiuta ove il pagamento fosse stato imputato prima agli intessi e poi al capitale”.
Ebbene, non può il Collegio che prendere effettivamente atto dei detti errori censurati dalla
Corte e, quindi, come del resto fatto dai Giudici di Legittimità, che la data di costituzione in mora da parte della appellante è quella del 16.5.2011, circostanza neanche effettivamente Part contestata da parte della
Altrettanto, è a dirsi con riferimento alla necessità di fare ricorso alla disciplina dell'art. 1194 c.c. a mente del quale, appunto, il pagamento fatto in conto capitale e di interessi deve essere imputato prima agli interessi. Part Nel caso di specie, la difesa della contesta, in verità, non la avvenuta messa in mora quanto, piuttosto, la sua tempestività nel senso che, in considerazione della disciplina applicabile alla fattispecie in esame e della giurisprudenza di Legittimità ormai consolidata,
“con riguardo alle somme dovute dalle unita' sanitarie locali ai farmacisti per le prestazioni da costoro erogate in favore degli assistiti, l'Accordo nazionale tra le ed i farmacisti Pt_8 del 13 luglio 1987, reso esecutivo con Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio
1989, n. 94, stabilisce che l'ente erogatore, entro il giorno 25 di ciascun mese provvede all'effettivo pagamento alla farmacia dell'importo a saldo delle ricette spedite nel mese precedente, e che nel medesimo termine provvede al pagamento a titolo di acconto sugli importi calcolati dal farmacista con riferimento alle ricette spedite sino al giorno 15 del mese in corso. Ne consegue che l'invio periodico alla delle distinte riepilogative delle Pt_8 prestazioni rese dai farmacisti agli assistiti non costituisce atto di costituzione in mora, ne' con riferimento all'acconto relativo alle ricette del mese in corso, ne' con riferimento al saldo di quelle spedite nel mese precedente, in quanto il credito del farmacista non e' esigibile al momento dell'invio delle distinte, ma lo diventa al venticinquesimo giorno del mese di invio delle stesse. La costituzione in mora della pertanto, avviene solo a Pt_8 seguito della intimazione scritta del farmacista, successiva alla scadenza del credito (Cass.,
pag. 6/11 sez. 1, 20 dicembre 1999, n. 14311, m. 532371, Cass., sez. 1, 12 giugno 2008, n. 15697, m.
603383).
Infatti l'invio delle distinte "risponde a finalita' meramente contabili e di controllo, volte a consentire all'ente di provvedere, entro il venticinquesimo giorno del mese successivo, al saldo del corrispettivo delle prestazioni relative al mese precedente (e al pagamento di un acconto su quelle relative al mese in corso); pertanto, fino a quando non sia trascorso quest'ultimo termine, il debito non puo' considerarsi esigibile", con la conseguenza che "non sussistono neppure i presupposti per una valida costituzione in mora, la quale postula innanzitutto l'avvenuta scadenza del debito" (Cass., sez. 1, 9 settembre 2011, n. 18557, m. 619346). (Cass.
6912/15). Tale messa in mora risulta pertanto comunque non valida perché precedente al termine per il pagamento”.
Ma, in realtà, proprio alla stregua della citata pronuncia, (ma anche Cass. N. 18308/07), deve ritenersi che, a parte la assodata questione della avvenuta costituzione in mora in Part quanto travolta dal giudicato in assenza di impugnazione della risulta che in merito alla scadenza dell'obbligazione relativa alla DCR del marzo 2011, questa aveva scadenza alla data dell'aprile 2011, sicchè in ogni caso deve ritenersi pienamente efficace la messa in mora del 16.5.2011.
In parte qua, dunque, deve ritenersi fondata la domanda proposta dalla odierna attrice.
Quanto la secondo profilo relativo alla applicabilità nel caso di specie dell'art. 1194 c.c., Part alcun argomento concreto ha potuto effettivamente spendere la difesa della per cui, in applicazione della statuizione della S.C., non può che ritenersi fondata la domanda attorea, Part con la conseguente condanna della al pagamento in favore della attrice della differenza dovuta a titolo di capitale, operata la originaria imputazione della somma versata dalla convenuta agli interessi maturati per il ritardo nel pagamento di quanto dovuto, pari ad €
19.305,52 oltre interessi legali dalla data della citata messa in mora al saldo.
Le altre questioni che hanno costituito altrettanti motivi di ricorso per Cassazione, ma che sono rimaste assorbite dall'accoglimento dei motivi precedenti, attengono alla pronuncia sulle spese.
pag. 7/11 Part Ebbene, al riguardo non è in dubbio che la ebbe a pagare parte del proprio debito solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo che, per l'appunto, era da ritenersi pienamente legittimo a prescindere dalla richiesta, contenuta nel ricorso, del pagamento anche degli interessi ex D.L.vo 231/02, domanda quest'ultima poi rinunciata in sede del precedente giudizio di appello.
Deve evidenziarsi, a tal fine, quanto statuito ancora una volta dalla S.C., la quale ha affermato il principio per cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c.” (Cass. SS.UU. 31.10.2022 n. 32061).
Nel caso di specie, difettando tutti gli altri presupposti dell'art. 92 c.p.c. e in presenza della sostanziale fondatezza, per la prevalente parte, della domanda creditoria, non poteva che Part pervenirsi alla condanna della al pagamento integrale “al 100% delle spese della fase monitoria e di quelle successive all'emissione del provvedimento sostenute da CP_1
Part non avendo la maturato crediti per spese legali da apporre in compensazione”, secondo quanto statuito dalla S.C. con il provvedimento che ha cassato la precedente sentenza di questa Corte. Part Ne consegue, pertanto, che la va condannata alla refusione, in favore della controparte delle seguenti somme:
€ 6.744,88 di cui € 967,00 per spese ed € 4.405,00 per diritti ed onorari, come liquidati nel provvedimento monitorio emesso dal Tribunale e per il residuo pari ad € 44,58 per spese ed € 691,00 per diritti e competenze professionali;
il tuto oltre spese generali per un totale come sopra specificato di € 6.744,88 oltre IVA e CPA come per legge.
Quanto alle spese del primo giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale e sempre tenendo conto delle tabelle vigenti dell'epoca, ritiene il Giudicante che la ormai consolidata giurisprudenza nella materia oggetti di causa e la riduzione comunque della domanda quanto alla sua fondatezza che, infatti, ha correttamente portato alla revoca del decreto pag. 8/11 ingiuntivo opposto, legittima, anche in presenza della molteplicità delle posizioni rappresentate da ma che erano legate ad una medesima situazione fattuale e CP_1 giuridica, alla liquidazione delle spese e competenze in favore di quest'ultima, nella misura di € 36.207,00 di cui € 4.420,00 per la fase dello studio, € 3.171,00 per la fase introduttiva, €
19.823,00 per fase della trattazione ed € 8.383,00 per la fase decisoria, oltre rimborso di spese vive e quelle generali, nonché IVA e CPA come per legge.
Quanto al giudizio di appello, sempre secondo il medesimo criterio e per le medesime ragioni, tenendo conto della disciplina applicabile, nonché dell'effettivo valore della controversia che ha avuto ad oggetto il solo riconoscimento della corretta imputazione degli interessi legali e la loro decorrenza e, quindi, il pagamento del solo credito residuo di capitale, come peraltro indicati dalla stessa difesa attorea, va liquidata in favore della odierna attrice la somma complessiva di € 2.906,00 di cui € 567,00 per la fase dello studio, €
461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase della trattazione ed € 956,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese vive e spese generali, nonché IVA e CPA come per legge.
Quanto al giudizio di Legittimità, e sempre seguendo il medesimo criterio e secondo le tabelle vigenti, vanno liquidati in favore della € 1.541,00 di cui € 638,00 per la CP_1 fase dello studio, € 567,00, per la fase introduttiva ed € 336,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese vive nonché spese generali, IVA e CPA come per legge.
Quanto al presente giudizio vanno invece liquidati per i medesimi motivi, € 2.906,00 di cui
€ 567,00 per la fase dello studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase della trattazione ed € 956,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese vive e spese generali, nonché IVA e CPA come per legge.
Il tutto e con riferimento ai vari gradi, in favore del difensore Avv.to Marco Polizzi che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
pag. 9/11 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio dalla
Cassazione proposto da ed in riforma della sentenza del Tribunale Controparte_1 di Roma, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattese, così provvede:
accerta e dichiara l'inadempimento della in ordine alla domanda proposta dalla attrice Pt_6
dando atto del pagamento sopravvenuto solo in corso di causa e, per l'effetto, CP_1
Part dichiara la soccombenza della stessa nel giudizio di primo grado per l'intero importo capitale di € 4.194.357,43 e dichiara lo stesso legittimamente azionato;
dà atto della corresponsione delle somme successivamente alla notifica del ricorso per ingiunzione e, in applicazione dell'art. 1194 c.c., condanna la al pagamento in Parte_7 favore di del capitale residuo pari ad € 19.305,52 oltre agli interessi dovuti CP_1 secondo legge dalla mora del 16.5.2011 al saldo;
condanna la alle spese dell'intera fase monitoria così liquidate in Parte_7 motivazione: € 6.744,88 di cui € 967,00 per spese ed € 4.405,00 per diritti ed onorari, come liquidati nel provvedimento monitorio emesso dal Tribunale e per il residuo pari ad € 44,58 per spese ed € 691,00 per diritti e competenze professionali;
il tutto oltre spese generali per un totale come sopra specificato di € 6.744,88 oltre IVA e CPA come per legge;
condanna la al pagamento in favore di di tutte le spese di lite per la Parte_9 CP_1 fase di cognizione dinanzi al Tribunale che liquida come in motivazione: € 36.207,00 di cui
€ 4.420,00 per la fase dello studio, € 3.171,00 per la fase introduttiva, € 19.823,00 per fase della trattazione ed € 8.383,00 per la fase decisoria, oltre rimborso di spese vive e quelle generali, nonché IVA e CPA come per legge;
Condanna la al pagamento in favore di delle spese e competenze del Pt_6 CP_1 primo giudizio di appello che liquida come in motivazione: € 2.906,00 di cui € 567,00 per la fase dello studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase della trattazione ed €
956,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese vive e spese generali, nonché IVA e CPA come per legge;
condanna la al pagamento in favore di delle spese e competenze del Pt_6 CP_1 giudizio di Legittimità che liquida come in motivazione: € 1.541,00 di cui € 638,00 per la pag. 10/11 fase dello studio, € 567,00, per la fase introduttiva ed € 336,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese vive nonché spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna la alla rifusione in favore di delle spese e competenze anche Pt_6 CP_1 del presente giudizio che liquida come in motivazione: € 2.906,00 di cui € 567,00 per la fase dello studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase della trattazione ed €
956,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese vive e spese generali, nonché IVA e CPA come per legge.
Dette somme come sopra liquidate vanno versate, per la in favore del suo CP_1 difensore che si è dichiarato antistatario, Avv. Marco Polizzi.
Così deciso alla camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 11/11