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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 9141/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 9141/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il 17 luglio Parte_2
1988, entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Enrica Bellini del Foro di Cremona, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 4 aprile 2025, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024 e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio in Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il 13 marzo 2013, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 4 settembre 2013 e il 4 settembre 2015) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, alle loro frequentazioni paterne, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie) dichiarando di non volere conciliarsi.
pagina 1 di 2 I medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 4 aprile 2025, confermavano la volontà di non conciliarsi e insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole il 16 aprile 2025.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, va anzitutto accolta la domanda principale intesa alla separazione personale dei coniugi.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla incontroversa cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione (da cui l'attribuzione del godimento della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 avevano contratto matrimonio in Santo Domingo Est (Repubblica Dominicana) il 13 marzo 2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ostiano (CR) al n. 5, p. 2, s. C, anno 2013.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il giorno 11 dicembre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 24 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 9141/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il 17 luglio Parte_2
1988, entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Enrica Bellini del Foro di Cremona, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 4 aprile 2025, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024 e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio in Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il 13 marzo 2013, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 4 settembre 2013 e il 4 settembre 2015) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, alle loro frequentazioni paterne, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie) dichiarando di non volere conciliarsi.
pagina 1 di 2 I medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 4 aprile 2025, confermavano la volontà di non conciliarsi e insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole il 16 aprile 2025.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, va anzitutto accolta la domanda principale intesa alla separazione personale dei coniugi.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla incontroversa cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione (da cui l'attribuzione del godimento della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 avevano contratto matrimonio in Santo Domingo Est (Repubblica Dominicana) il 13 marzo 2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ostiano (CR) al n. 5, p. 2, s. C, anno 2013.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il giorno 11 dicembre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 24 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2