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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/07/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 22 luglio 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2211/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
, c.f. nata negli U.S.A. il 18.6.1967, Parte_2 C.F._2
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._3
, c.f. nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Musolino, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dal funzionario dott.ssa Alessandra Meliadò. RESISTENTE
OGGETTO: carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 17.4.2025 , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e premettevano di essere insegnanti con contratto a tempo determinato
[...] Parte_4
e indeterminato, tutti interni al sistema scolastico, con le seguenti attuali sedi di servizio: la prof.ssa presso l'I.C. “Paradiso” di Messina;
la prof.ssa presso l' I.C. Pt_1 Pt_2
“Capizzi” di Capizzi;
la prof. presso I.T.T.L. “Caio Duilio” di Messina e il prof. Parte_3
presso il Liceo Scientifico “Seguenza” di Messina. Esponevano di aver altresì svolto, Parte_4
l'attività di docenti a tempo determinato, con plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, così articolati:
- la docente nell'a.s. 2024/2025 dal 9.9.2024 al 30.6.2025 presso l'Istituto Parte_1
Comprensivo “Paradiso - Beata Eustochia” di Messina;
- la docente nell'a.s. 2024/2025, dal 9.9.2024 al 30.6.2025, l'Istituto Parte_2
Comprensivo “Capizzi– Cesarò” di Capizzi;
- la docente nell'a.s. 2022/2023, dall'1.9.2022 al 31.8.2023, l'Istituto Tecnico Parte_3
Nautico “Pizzo” di Pizzo;
- il docente nell'a.s. 2021/2022, dal 13.9.2021 al 30.6.2022, l' Parte_4 [...]
di Vibo Valentia;
Controparte_2
Lamentavano di non aver beneficiato della c.d. “carta docente” prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (c.d. buona scuola), a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato.
Osservavano che l'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 32313 del 23 settembre 2015, come successivamente ribadito anche dal DPCM del 28 novembre 2016, aveva disposto che i destinatari della carta docente sono “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. Rappresentava di non avere usufruito della c.d. “Carta Elettroni- ca del docente” a differenza del personale a tempo indeterminato ed eccepiva che tale esclusione era priva di qualsiasi giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di formazione del personale docente.
2 Denunciavano il contrasto delle disposizioni sulla “carta docente” con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., come evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022.
Evidenziavano che anche la CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2022, causa C-450/21, avesse ravvisato la non conformità della normativa che disciplinava il bonus “Carta Docente” alla legislazione eurounitaria.
Chiedevano di ritenere e dichiarare, in via preliminare, il diritto della prof.ssa Parte_1 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta del Docente” di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015 o altro strumento equivalente, per l'anno scolastico 2024/2025, il diritto della prof.ssa ad usufruire del medesimo beneficio economico di € Parte_2
500,00 annui, tramite la “Carta del Docente” di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015 o altro strumento equivalente, per l'anno scolastico 2024/2025, il diritto della prof.ssa Parte_3
ad usufruire del medesimo beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta
[...] del Docente” di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015 o altro strumento equivalente, per l'anno scolastico 2022/2023, e il diritto del prof. ad usufruire del medesimo beneficio Parte_4 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta del Docente” di cui all'art. 1 della legge n.
107/2015 o altro strumento equivalente, per l'anno scolastico 2021/2022 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente, condannare il alla corresponsione in favore dei ricorrenti dell'importo Controparte_1 nominale di € 500,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, ove non fosse stato possibile attribuirgli la suddetta carta con le medesime modalità con cui era stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, chiedevano che l'Amministrazione convenuta venisse condannata al riconoscimento del danno per equivalente, da liquidarsi anche in via equitativa, nella somma di
€ 500,00 cadauno o nella diverse somme risultanti dovute;
instavano per le spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- Il si costituiva in giudizio con memoria depositata Controparte_1 in data 16.7.2025
Preliminarmente chiedeva escludersi il beneficio preteso con riferimento all'anno scolastico
2024/2025, evidenziando che la richiesta per tale annualità non poteva trovare accoglimento non avendo i ricorrenti, al momento del ricorso, maturato il diritto richiesto.
3 Nel merito, richiamava la normativa di riferimento relativa alla Carta Docente ed affermava la non equiparabilità del servizio prestato dai docenti a tempo determinato con quello prestato dai docenti a tempo indeterminato.
Escludeva che il mancato riconoscimento del beneficio ai docenti a tempo determinato rappresentasse una discriminazione rispetto ai docenti di ruolo, sussistendo ragioni oggettive che giustificavano il differenziato trattamento.
Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso;
in via gradata, in caso di accoglimento parziale o totale del ricorso, chiedeva di disporre la compensazione delle spese in virtù dei contrasti giurisprudenziali in subiecta materia.
3.- All'udienza del 22.7.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 specifica che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al
4 comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il D.P.C.M. del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. 23.9.2015, nel dare attuazione a quanto stabilito dalle superiori disposizioni, ha statuito, all'art. 2, che “Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile Controparte_3 utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, e, all'art. 3, per quanto di interesse, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
L'art. 15, c. 1, D.L. n. 69/2023, conv. dalla legge n. 103/2023, ha infine precisato che
“La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore, ad eccezione di tale ultima precisazione in riferimento all'anno 2023, ha dunque escluso che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato possano accedere alla c.d. “carta docente”, a differenza dei colleghi a tempo indeterminato, anche part-time, compresi quelli in formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui
5 all'articolo 514 d.lgs. n. 297/1994, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ovvero quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Invero già il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, ha evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…”.
Il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata della normativa di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015, evidenziando che, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge statale, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015
6 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in particolare, sugli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
Il primo dispone infatti che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio…”.
Il successivo prosegue, specificando che “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Secondo il Giudice Amministrativo, considerato che tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale ed ha diritto a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, rientrando tra tali strumenti anche la Carta del docente, sono destinatari di quest'ultima anche i docenti a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18/5/2022, nella causa C-
450/21, ha inoltre dichiarato la norma che preclude l'accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato incompatibile con l'ordinamento europeo, disponendo che “La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre
7 ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sempre secondo la menzionata ordinanza, spetta al giudice di merito, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore, allorché è alle dipendenze del CP_1 con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo.
Risulta tuttavia dirimente, ai fini della decisione della presente controversia, il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 29961 del 27.10.2023, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla questione (sul dedotto rinvio pregiudiziale del Tribunale di
Taranto), ha reso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
8 scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
5.- Nella fattispecie in esame è documentato che i ricorrenti abbiano stipulato per gli anni indicati ( e a.s. 2024/2025; a.s. 2021/2022) un Parte_1 Parte_2 Parte_4 contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno, ovvero un contratto a tempo determinato con scadenza 31 agosto ( a.s. 2022/2023), svolgendo attività di Parte_3 docenza, in via continuativa e non saltuaria.
Ritiene il Tribunale che la Carta possa essere riconosciuta anche per l'anno scolastico in corso al momento del deposito del ricorso, anche in ragione della necessità di evitare una proliferazione di giudizi. Del resto, la Carta docente è uno strumento che va richiesto dal docente a tempo indeterminato a pena di decadenza all'inizio dell'anno scolastico. Ed ancora va aggiunto che la finalità della Carta, che è quella di garantire la continua formazione del docente, non può precludere al docente di usufruire del benefico nel corso dell'anno scolastico, ovvero nel momento in cui l'esigenza formativa è maggiormente avvertita.
Deve dunque affermarsi che i ricorrenti abbiano svolto attività di docenza continuativa e non saltuaria fino al termine delle attività didattiche. Essi hanno dunque diritto al riconoscimento in proprio favore della c.d. “carta docente” per le relative annualità.
6.- L'azione de qua deve essere qualificata come un'azione di adempimento in forma specifica, essendo i ricorrenti attualmente insegnanti interni al sistema delle docenze scolastiche.
Deve dunque riconoscersi il loro diritto all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e con accredito di un valore corrispondente a quello perduto, pari ad €
9 500,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma
36, legge n. 724/1994.
7.- Il ricorso va dunque accolto e il va condannato a Controparte_1 costituire in favore di , e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati.
8.- La trasmissione di una “preliminare” istanza in via amministrativa al
[...]
solo in data coincidente con l'introduzione del giudizio giustifica Controparte_1 la compensazione tra le parti di metà delle spese di lite. La restante quota si pone a carico del e si liquida in favore dei ricorrenti come da dispositivo Controparte_1 ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della serialità delle questioni esaminate e della limitata attività processuale espletata, e disposto l'aumento ex art. 4, comma 2, in ragione del numero dei ricorrenti. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe Musolino, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposte da Parte_1 Pt_2
e con ricorso depositato in data 17.4.2025
[...] Parte_3 Parte_4 nei confronti del , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda, dichiara il diritto di a beneficiare Parte_1 della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025, il diritto di a beneficiare della “Carta Parte_2 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per l'anno scolastico
2024/2025, il diritto di a beneficiare della “Carta elettronica per Parte_3
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2022/2023, il
10 diritto di a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento Parte_4
e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a costituire detta Carta in favore dei ricorrenti, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l'importo complessivo di € 500,00 ciascuno, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- condanna il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_4 alla rifusione di metà delle spese giudiziali in favore dei ricorrenti, che liquida – già ridotte - in € 24,50 per metà contributo unificato ed in € 853,45 per metà compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe MUSOLINO, compensando la restante parte.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 22 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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